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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/05/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1099/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1099/2024 R.G. Cont.
promossa con ricorso da nata a [...], [...], residente in [...] Parte_1
Codice fiscale: , rappresentata dall'Avv. Renato NARETTO C.F._1
presso cui ha eletto domicilio in Rivarolo Canavese (TO), alla via Natale Gallo Pecca n.
21, giusta procura in atti;
ricorrente contro
nato a [...], il [...] Cittadinanza: Controparte_1
Italiana, residenza: Mathi (TO), via Trieste n. 24 Codice fiscale: C.F._2
resistente contumace
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Oggetto: “cessazione effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni
Per parte ricorrente: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, pagina 1 di 4
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in
Ciriè, in data 07.09.1986, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ciriè,
al n. 7, anno 1986, parte II, serie B.
2. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ciriè, perché provveda
alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3. Condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da tariffario ex
lege.””
Il P.M. ha così concluso: “V° il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso”.
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 12.4.2024, Parte_1
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale
[...] Controparte_1
affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, premettendo che:
- le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Ciriè (TO), il 7.9.1986
trascritto il 10.9.1986 al n. 49 parte II, serie A,
- dal matrimonio è nata una figlia il 12.01.1988, Persona_1
economicamente autosufficiente;
- tra le parti è intervenuta separazione consensuale con autorizzazione a vivere separati il 15.1.2010, omologata il 27.01.2010 dal Tribunale di Torino.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, effettuata a mezzo spedita il 6.12.2024, mancata consegna il 10.12.2024 e non ritirata il 21.12.2024 (cfr. documentazione già versata in atti).
La sola ricorrente compariva all'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del 5 febbraio 2025, con conseguente impossibilità di esperire il tentativo di riconciliazione. Alla detta udienza, la ricorrente, in assenza di istanze istruttorie, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti, ed ai termini ex art.
pagina 2 di 4 473bis.28 c.p.c., ha chiesto ed ottenuto di discutere la causa rassegnando le sue conclusioni.
Tanto premesso, si osserva che è fondata e va quindi accolta la domanda di divorzio, in quanto dalle complessive risultanze di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni da ultimo 6 maggio 2015 n. 55). In particolare, deve osservarsi che:
a) il Tribunale di Torino, nel procedimento per la separazione consensuale, autorizzati i coniugi a vivere separati il 15.1.2010, omologava le condizioni della separazione con decreto del 27.01.2010 (cfr.doc. 3);
b) risulta altresì il protrarsi ininterrotto della separazione per il termine di legge dalla separazione (autorizzazione a vivere separati del 15.1.2010 – cfr. doc. 3) fino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuto il 12.4.2024), non essendo stata peraltro eccepita alcuna interruzione (ai sensi dell'art. 3 legge cit.) ed essendo il convenuto rimasto contumace nonostante la ritualità della notifica degli atti in suo favore;
c) in base ad una valutazione globale di tutte le circostanze innanzi indicate nonché alla luce della chiara manifestazione - da parte della ricorrente - dell'intenzione di non volersi riconciliare, e da parte del resistente, rimasto contumace, del più totale disinteresse ad una riconciliazione, si può infine ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Devono essere eseguite le formalità previste dalla legge.
La ricorrente ha chiesto solo la pronuncia sul vincolo.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dalla non opposizione del convenuto, che è rimasto contumace, all'unica domanda della ricorrente relativa al vincolo), non è configurabile in capo ad alcuna delle parti una soccombenza tale da giustificare una condanna ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali, spese che vanno dunque dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M. (trasmesso in data 7.2.2025), così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in Ciriè (TO), il 7.9.1986 trascritto il Parte_1 Controparte_1
10.9.1986 al n. 49 parte II, serie A (cfr. doc. 2),
ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di
Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 9 maggio 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1099/2024 R.G. Cont.
promossa con ricorso da nata a [...], [...], residente in [...] Parte_1
Codice fiscale: , rappresentata dall'Avv. Renato NARETTO C.F._1
presso cui ha eletto domicilio in Rivarolo Canavese (TO), alla via Natale Gallo Pecca n.
21, giusta procura in atti;
ricorrente contro
nato a [...], il [...] Cittadinanza: Controparte_1
Italiana, residenza: Mathi (TO), via Trieste n. 24 Codice fiscale: C.F._2
resistente contumace
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Oggetto: “cessazione effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni
Per parte ricorrente: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, pagina 1 di 4
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in
Ciriè, in data 07.09.1986, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ciriè,
al n. 7, anno 1986, parte II, serie B.
2. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ciriè, perché provveda
alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3. Condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da tariffario ex
lege.””
Il P.M. ha così concluso: “V° il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso”.
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 12.4.2024, Parte_1
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale
[...] Controparte_1
affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, premettendo che:
- le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Ciriè (TO), il 7.9.1986
trascritto il 10.9.1986 al n. 49 parte II, serie A,
- dal matrimonio è nata una figlia il 12.01.1988, Persona_1
economicamente autosufficiente;
- tra le parti è intervenuta separazione consensuale con autorizzazione a vivere separati il 15.1.2010, omologata il 27.01.2010 dal Tribunale di Torino.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, effettuata a mezzo spedita il 6.12.2024, mancata consegna il 10.12.2024 e non ritirata il 21.12.2024 (cfr. documentazione già versata in atti).
La sola ricorrente compariva all'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del 5 febbraio 2025, con conseguente impossibilità di esperire il tentativo di riconciliazione. Alla detta udienza, la ricorrente, in assenza di istanze istruttorie, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti, ed ai termini ex art.
pagina 2 di 4 473bis.28 c.p.c., ha chiesto ed ottenuto di discutere la causa rassegnando le sue conclusioni.
Tanto premesso, si osserva che è fondata e va quindi accolta la domanda di divorzio, in quanto dalle complessive risultanze di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni da ultimo 6 maggio 2015 n. 55). In particolare, deve osservarsi che:
a) il Tribunale di Torino, nel procedimento per la separazione consensuale, autorizzati i coniugi a vivere separati il 15.1.2010, omologava le condizioni della separazione con decreto del 27.01.2010 (cfr.doc. 3);
b) risulta altresì il protrarsi ininterrotto della separazione per il termine di legge dalla separazione (autorizzazione a vivere separati del 15.1.2010 – cfr. doc. 3) fino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuto il 12.4.2024), non essendo stata peraltro eccepita alcuna interruzione (ai sensi dell'art. 3 legge cit.) ed essendo il convenuto rimasto contumace nonostante la ritualità della notifica degli atti in suo favore;
c) in base ad una valutazione globale di tutte le circostanze innanzi indicate nonché alla luce della chiara manifestazione - da parte della ricorrente - dell'intenzione di non volersi riconciliare, e da parte del resistente, rimasto contumace, del più totale disinteresse ad una riconciliazione, si può infine ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Devono essere eseguite le formalità previste dalla legge.
La ricorrente ha chiesto solo la pronuncia sul vincolo.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dalla non opposizione del convenuto, che è rimasto contumace, all'unica domanda della ricorrente relativa al vincolo), non è configurabile in capo ad alcuna delle parti una soccombenza tale da giustificare una condanna ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali, spese che vanno dunque dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M. (trasmesso in data 7.2.2025), così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in Ciriè (TO), il 7.9.1986 trascritto il Parte_1 Controparte_1
10.9.1986 al n. 49 parte II, serie A (cfr. doc. 2),
ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di
Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 9 maggio 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 4 di 4