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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/11/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
r.g. 2856/2020
cron.……...………………. rep.…...……………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
OGGETTO: Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente RESPONSABILITÀ SENTENZA PROFESSIONALE nella causa iscritta al n. 2856/2020 R.G., promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. FRANCESCO GUARDAVACCARO
ATTRICE
CONTRO
(C.F. Controparte_1 C.F._2
, con l'avv. SALVATORE LUIGI BENVENUTO
[...]
CONVENUTO
e
(C.F. , con Controparte_2 C.F._3
l'avv. FRANCESCO NICCOLAI
CONVENUTO
e
(C.F. con l'avv. CP_3 C.F._4
DY TT
CONVENUTA
e
CP_4 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento, per l'udienza di discussione e decisione del 27.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione debitamente notificato l'attrice promuoveva il presente giudizio avanti all'intestato Tribunale per richiedere la declaratoria di illiceità della delibera condominiale del
06.12.2018 e il conseguente ristoro dei danni, quantificabili nella somma di € 25.000, subiti in occasione dei lavori di restauro dell'edificio realizzati nel corso degli anni 2018 e CP_5
2019.
A sostegno delle proprie ragioni, rappresentava:
- di essere proprietaria di una unità immobiliare per civile abitazione posta nel più ampio edificio in Pisa, Via San Paolo 35;
- che detto edificio consta di tre unità immobiliari appartenenti a tre soggetti diversi: la stessa , il Sig. Parte_1
e il Sig. ; Controparte_2 CP_4
- che l'esistenza di parti comuni rende l'edificio un condominio, soggetto alle norme di cui agli artt. 1117 e segg. c.p.c.;
- che, pur non essendo soggetti all'obbligo di nominare un amministratore ex art. 1129 c.c., i condomini scelsero di nominare la Rag. , al fine della esecuzione di Controparte_1
2 lavori di manutenzione straordinaria che apparivano necessari ed urgenti;
- che seguivano varie riunioni condominiali in cui veniva deliberata l'approvazione dei descritti lavori di manutenzione straordinaria;
- che, in particolare, all'esito dell'assemblea tenutasi in data
18.04.2018, veniva approvato un preventivo di spesa della ditta
Edil2 per una somma complessiva di € 26.939,12 + IVA suddivisa nel modo seguente: € 16.017,17 + IVA riguardavano la parte condominiale mentre € 10.921,95 + IVA riguardavano il rifacimento dei balconi proprietà ; Parte_1
- che l'attrice al fine di evitare un'interruzione dei lavori, versava la somma di € 20.556,06, eccedente la parte che è stata a lei imputata il 18.4.2018;
- che pertanto l'attrice agisce al fine di ottenere l'annullamento della deliberazione del 06.02.2018 ed il risarcimento dei danni patiti a seguito dell'irregolarità delle deliberazioni delle opere e per l'incompletezza degli interventi edili commissionati, che avrebbero deturpato la pavimentazione dei balconi di sua proprietà.
Con ordinanza del 11.01.2021 veniva dichiarata la nullità della citazione per genericità ed indeterminatezza, con fissazione di altra data di udienza e concessione all'attrice di termine per l'integrazione dell'atto introduttivo e per le notifiche alle parti.
Si costituivano quindi in giudizio i convenuti e CP_2 CP_3 eccependo entrambi in via preliminare la nullità della domanda per indeterminatezza e chiedendo nel merito il rigetto per infondatezza.
La parte citata in qualità di condomino, eccepiva CP_2 preliminarmente il difetto della condizione di procedibilità e nel
3 merito la sua assoluta estraneità rispetto alla domanda risarcitoria avanzata, trattandosi di condotte rispetto alle quali, ove accertate, avrebbe dovuto rispondere l'amministratrice pro tempore del Condominio.
La parte convenuto nella sua qualità professionale di CP_3 ingegnere, precisava di aver correttamente svolto il mandato conferitogli dall'allora amministratrice di condominio e di avere in ogni caso completato la contabilità di cantiere, decurtando dai costi le voci concernenti gli interventi non eseguiti, tra cui quelli indicati dall'attrice nel proprio atto introduttivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
21.06.2021, si costituiva in giudizio in proprio e non quale amministratrice del citato condominio, la parte CP_1 eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo più amministratrice del condominio dal
2019 e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attrice in quanto totalmente infondata.
All'esito dell'integrazione della domanda di citazione, veniva dichiarata la contumacia del convenuto e, preso atto CP_4 dell'avvenuto assolvimento della condizione di procedibilità, e della corretta instaurazione del contraddittorio, il giudizio proseguiva tra le parti costituite, con concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c..
La causa, già adeguatamente istruita documentalmente, veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
27.11.2025, poi convertita in udienza di discussione e decisione a seguito di riassegnazione al sottoscritto giudicante.
Così brevemente ricostruita la materia del contendere, si premette che, a seguito di integrazione dell'atto introduttivo, può dirsi superata l'eccezione di nullità sollevata dalle parti costituite,
4 dovendosi ritenere adeguatamente esplicata la causa petendi ed il petitum del giudizio.
Rifacendosi quindi alle conclusioni, come riformulate dall'attrice con propria comparsa autorizzata depositata in data 04.03.2021, si evince che la stessa agisce nel presente giudizio al fine di vedere accertata la nullità della deliberazione assembleare del
06.02.2018, con condanna delle parti al risarcimento del danno
“per le numerose irregolarità della deliberazione stessa e per la incompletezza delle operazioni di esecuzione della stessa”, che avrebbero deturpato la pavimentazione dei balconi di sua proprietà.
La domanda attorea consta dunque di due profili di indagine,
l'uno relativo alla validità della delibera condominiale e l'altro alla fondatezza dell'avanzata pretesa risarcitoria.
In relazione al primo profilo di indagine, la domanda deve essere respinta in quanto infondata.
Condividendo i principi espressi dalla nota pronuncia della
Suprema Corte, richiamata anche delle parti convenute nelle proprie difese, “possono ritenersi nulle le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o giuridico (dando luogo, in questo secondo caso, a un «difetto assoluto di attribuzioni»), nonché quelle che hanno un contenuto illecito e, cioè, contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume;
al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono, al contrario, annullabili e la relativa azione va esercitata nei modi e nel termine di cui all' articolo 1137 del codice civile” (cfr. Cass.
S.U. n. 9839/2021- Banca Dati Italgiure).
5 Dall'esame del verbale dell'assemblea del 06.02.2018, oggetto di contestazione, non emerge alcuna delle menzionate ipotesi di nullità: risultano, infatti, adeguatamente rappresentate tutte le quote millesimali del Condominio, essendo presenti i sigg.ri e quest'ultimo anche come delegato della sig.ra CP_4 CP_2
, circostanza pacificamente ammessa tanto che la Parte_1 stessa esponeva nelle proprie difese, proprio in ottemperanza alla citata delibera, di aver provveduto a versare l'acconto di propria spettanza, così ratificando l'operato del delegato.
Risulta lecito ed adeguatamente individuato anche l'oggetto della delibera, ossia l'approvazione dei lavori straordinari secondo l'allegato prospetto ed il conferimento dell'incarico dei Direttore dei Lavori all'Ing. La delibera non dispone neppure CP_3 un'arbitraria modifica dei criteri di ripartizione delle spese, altra ipotesi di censura sanzionata con la nullità, né dispone in ordine a materia estranee alle competenze deliberative assembleari.
Non sussistendo alcuna delle condizioni per la declaratoria di nullità, nè essendo stata coltivata l'impugnazione della stessa sotto il diverso profilo dell'annullabilità, con la proposizione della relativa azione entro i termini stringenti di cui all'art. l'art. 1137 comma 2 c.c.., deve quindi ritenersi la delibera impugnata pienamente valida ed efficace.
Venendo al secondo profilo di indagine, l'attrice postula l'esistenza di una responsabilità extracontrattuale dei convenuti i cui effetti pregiudizievoli sarebbero causalmente connessi alle irregolarità presenti nella contestata delibera assembleare e alla non corretta esecuzione degli interventi edili commissionati.
In particolare, la sig.ra chiedeva, come ulteriormente Parte_1 precisato in sede di memoria ex art. 183 comma 1 n. 6 c.p.c,
“condannarsi il e/o i singoli condomini a provvedere CP_6
6 al completamento dei lavori della facciata, includendovi la porzione afferente alla proprietà . Condannarsi il CP_4
e/o i singoli condomini a provvedere ai lavori di CP_6 ripristino della pavimentazione dei balconi della sig.ra
[...]
”. Pt_1
L'attrice chiede quindi accertarsi il danno subito e le sue cause, limitandosi tuttavia a dedurre in proposito l'illecita esclusione dei balconi di proprietà dai lavori di rifacimento dei prospetti, CP_4 esclusione che avrebbe arrecato problemi di instabilità agli intonaci del sovrastante balcone di proprietà dell'attrice.
Posto che nessuna irregolarità può attribuirsi alla delibera condominiale del 06.02.2018, che secondo la prospettazione attorea avrebbe dato luogo all'asserito danno, la domanda risarcitoria come formulata difetta dei requisiti imposti dall'ordinamento per la sua disamina.
Parte attrice non ha, difatti, fornito prova alcuna dell'evento lesivo da cui sarebbe disceso l'asserito danno, quantificato nell'atto introduttivo nella somma di € 25.000,00, né della sussistenza di un nesso di derivazione causale tra il danno e la condotta posta in essere dai convenuti.
Nella ricostruzione dei fatti proposta negli atti introduttivi appare evidente sotto il profilo della legittimazione passiva che alcuna responsabilità per la mancata ultimazione dei lavori commissionati potrà essere imputata alle parti convenute, dovendo semmai tali argomentazioni essere spese in altro contenzioso promosso nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori, neppure citata nel presente giudizio.
L'attrice, inoltre, richiama profili di illegittimità nella designazione dell'impresa appaltatrice e nella ripartizione delle spese, che tuttavia afferiscono ad altre delibere condominiali non oggetto di
7 espressa contestazione in questa sede né, da quanto emerso, di espressa impugnazione nelle forme e nei termini di legge, risultando pertanto estranee al thema decidendum del presente giudizio.
Se ciò non bastasse, oltre alle lacune emerse sull'an debeatur, risulta comunque sfornito di alcun supporto probatorio il profilo del danno e la sua quantificazione, per il cui accertamento l'attrice ha avanzato nel corso di giudizio, in via esplorativa e quindi inammissibile, richiesta di CTU.
Era onere di parte attrice fornire in via documentale o attraverso la prova orale, peraltro non articolata, elementi idonei a giustificare l'esperimento dell'accertamento peritale che, come noto, in quanto mezzo di ricerca della prova, non può sopperire alle carenze istruttorie della parte richiedente.
Quanto alla domanda di condanna per temerarietà della lite avanzata dai convenuti e si rileva che non CP_2 CP_1 risultano provati i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., che presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cass. Civ. n.
21570/2012 - Banca dati Italgiure).
Al rigetto della domanda perché infondata, segue la ripartizione delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, a carico della parte attrice, tenuto conto del valore della causa (€
25.000,00) e dell'attività difensiva in concreto espletata (valori medi per fase studio, introduttiva e decisionale, minimi per istruttoria).
8 Nulla deve, di contro, statuirsi, sulle spese medesime, nei rapporti tra l'attrice e il convenuto , stante la CP_4 contumacia di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta la domanda attorea;
condanna parte attrice a rimborsare a ciascuno dei convenuti,
, e le spese di Controparte_1 Controparte_2 CP_3 lite, liquidate in € 4.237,00 per compensi, oltre oneri previdenziali e assistenziali ed accessori di legge, disponendo quanto al convenuto che la liquidazione Controparte_2 avvenga in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Pisa, il 27/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
9
r.g. 2856/2020
cron.……...………………. rep.…...……………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
OGGETTO: Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente RESPONSABILITÀ SENTENZA PROFESSIONALE nella causa iscritta al n. 2856/2020 R.G., promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. FRANCESCO GUARDAVACCARO
ATTRICE
CONTRO
(C.F. Controparte_1 C.F._2
, con l'avv. SALVATORE LUIGI BENVENUTO
[...]
CONVENUTO
e
(C.F. , con Controparte_2 C.F._3
l'avv. FRANCESCO NICCOLAI
CONVENUTO
e
(C.F. con l'avv. CP_3 C.F._4
DY TT
CONVENUTA
e
CP_4 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento, per l'udienza di discussione e decisione del 27.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione debitamente notificato l'attrice promuoveva il presente giudizio avanti all'intestato Tribunale per richiedere la declaratoria di illiceità della delibera condominiale del
06.12.2018 e il conseguente ristoro dei danni, quantificabili nella somma di € 25.000, subiti in occasione dei lavori di restauro dell'edificio realizzati nel corso degli anni 2018 e CP_5
2019.
A sostegno delle proprie ragioni, rappresentava:
- di essere proprietaria di una unità immobiliare per civile abitazione posta nel più ampio edificio in Pisa, Via San Paolo 35;
- che detto edificio consta di tre unità immobiliari appartenenti a tre soggetti diversi: la stessa , il Sig. Parte_1
e il Sig. ; Controparte_2 CP_4
- che l'esistenza di parti comuni rende l'edificio un condominio, soggetto alle norme di cui agli artt. 1117 e segg. c.p.c.;
- che, pur non essendo soggetti all'obbligo di nominare un amministratore ex art. 1129 c.c., i condomini scelsero di nominare la Rag. , al fine della esecuzione di Controparte_1
2 lavori di manutenzione straordinaria che apparivano necessari ed urgenti;
- che seguivano varie riunioni condominiali in cui veniva deliberata l'approvazione dei descritti lavori di manutenzione straordinaria;
- che, in particolare, all'esito dell'assemblea tenutasi in data
18.04.2018, veniva approvato un preventivo di spesa della ditta
Edil2 per una somma complessiva di € 26.939,12 + IVA suddivisa nel modo seguente: € 16.017,17 + IVA riguardavano la parte condominiale mentre € 10.921,95 + IVA riguardavano il rifacimento dei balconi proprietà ; Parte_1
- che l'attrice al fine di evitare un'interruzione dei lavori, versava la somma di € 20.556,06, eccedente la parte che è stata a lei imputata il 18.4.2018;
- che pertanto l'attrice agisce al fine di ottenere l'annullamento della deliberazione del 06.02.2018 ed il risarcimento dei danni patiti a seguito dell'irregolarità delle deliberazioni delle opere e per l'incompletezza degli interventi edili commissionati, che avrebbero deturpato la pavimentazione dei balconi di sua proprietà.
Con ordinanza del 11.01.2021 veniva dichiarata la nullità della citazione per genericità ed indeterminatezza, con fissazione di altra data di udienza e concessione all'attrice di termine per l'integrazione dell'atto introduttivo e per le notifiche alle parti.
Si costituivano quindi in giudizio i convenuti e CP_2 CP_3 eccependo entrambi in via preliminare la nullità della domanda per indeterminatezza e chiedendo nel merito il rigetto per infondatezza.
La parte citata in qualità di condomino, eccepiva CP_2 preliminarmente il difetto della condizione di procedibilità e nel
3 merito la sua assoluta estraneità rispetto alla domanda risarcitoria avanzata, trattandosi di condotte rispetto alle quali, ove accertate, avrebbe dovuto rispondere l'amministratrice pro tempore del Condominio.
La parte convenuto nella sua qualità professionale di CP_3 ingegnere, precisava di aver correttamente svolto il mandato conferitogli dall'allora amministratrice di condominio e di avere in ogni caso completato la contabilità di cantiere, decurtando dai costi le voci concernenti gli interventi non eseguiti, tra cui quelli indicati dall'attrice nel proprio atto introduttivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
21.06.2021, si costituiva in giudizio in proprio e non quale amministratrice del citato condominio, la parte CP_1 eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo più amministratrice del condominio dal
2019 e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attrice in quanto totalmente infondata.
All'esito dell'integrazione della domanda di citazione, veniva dichiarata la contumacia del convenuto e, preso atto CP_4 dell'avvenuto assolvimento della condizione di procedibilità, e della corretta instaurazione del contraddittorio, il giudizio proseguiva tra le parti costituite, con concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c..
La causa, già adeguatamente istruita documentalmente, veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
27.11.2025, poi convertita in udienza di discussione e decisione a seguito di riassegnazione al sottoscritto giudicante.
Così brevemente ricostruita la materia del contendere, si premette che, a seguito di integrazione dell'atto introduttivo, può dirsi superata l'eccezione di nullità sollevata dalle parti costituite,
4 dovendosi ritenere adeguatamente esplicata la causa petendi ed il petitum del giudizio.
Rifacendosi quindi alle conclusioni, come riformulate dall'attrice con propria comparsa autorizzata depositata in data 04.03.2021, si evince che la stessa agisce nel presente giudizio al fine di vedere accertata la nullità della deliberazione assembleare del
06.02.2018, con condanna delle parti al risarcimento del danno
“per le numerose irregolarità della deliberazione stessa e per la incompletezza delle operazioni di esecuzione della stessa”, che avrebbero deturpato la pavimentazione dei balconi di sua proprietà.
La domanda attorea consta dunque di due profili di indagine,
l'uno relativo alla validità della delibera condominiale e l'altro alla fondatezza dell'avanzata pretesa risarcitoria.
In relazione al primo profilo di indagine, la domanda deve essere respinta in quanto infondata.
Condividendo i principi espressi dalla nota pronuncia della
Suprema Corte, richiamata anche delle parti convenute nelle proprie difese, “possono ritenersi nulle le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o giuridico (dando luogo, in questo secondo caso, a un «difetto assoluto di attribuzioni»), nonché quelle che hanno un contenuto illecito e, cioè, contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume;
al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono, al contrario, annullabili e la relativa azione va esercitata nei modi e nel termine di cui all' articolo 1137 del codice civile” (cfr. Cass.
S.U. n. 9839/2021- Banca Dati Italgiure).
5 Dall'esame del verbale dell'assemblea del 06.02.2018, oggetto di contestazione, non emerge alcuna delle menzionate ipotesi di nullità: risultano, infatti, adeguatamente rappresentate tutte le quote millesimali del Condominio, essendo presenti i sigg.ri e quest'ultimo anche come delegato della sig.ra CP_4 CP_2
, circostanza pacificamente ammessa tanto che la Parte_1 stessa esponeva nelle proprie difese, proprio in ottemperanza alla citata delibera, di aver provveduto a versare l'acconto di propria spettanza, così ratificando l'operato del delegato.
Risulta lecito ed adeguatamente individuato anche l'oggetto della delibera, ossia l'approvazione dei lavori straordinari secondo l'allegato prospetto ed il conferimento dell'incarico dei Direttore dei Lavori all'Ing. La delibera non dispone neppure CP_3 un'arbitraria modifica dei criteri di ripartizione delle spese, altra ipotesi di censura sanzionata con la nullità, né dispone in ordine a materia estranee alle competenze deliberative assembleari.
Non sussistendo alcuna delle condizioni per la declaratoria di nullità, nè essendo stata coltivata l'impugnazione della stessa sotto il diverso profilo dell'annullabilità, con la proposizione della relativa azione entro i termini stringenti di cui all'art. l'art. 1137 comma 2 c.c.., deve quindi ritenersi la delibera impugnata pienamente valida ed efficace.
Venendo al secondo profilo di indagine, l'attrice postula l'esistenza di una responsabilità extracontrattuale dei convenuti i cui effetti pregiudizievoli sarebbero causalmente connessi alle irregolarità presenti nella contestata delibera assembleare e alla non corretta esecuzione degli interventi edili commissionati.
In particolare, la sig.ra chiedeva, come ulteriormente Parte_1 precisato in sede di memoria ex art. 183 comma 1 n. 6 c.p.c,
“condannarsi il e/o i singoli condomini a provvedere CP_6
6 al completamento dei lavori della facciata, includendovi la porzione afferente alla proprietà . Condannarsi il CP_4
e/o i singoli condomini a provvedere ai lavori di CP_6 ripristino della pavimentazione dei balconi della sig.ra
[...]
”. Pt_1
L'attrice chiede quindi accertarsi il danno subito e le sue cause, limitandosi tuttavia a dedurre in proposito l'illecita esclusione dei balconi di proprietà dai lavori di rifacimento dei prospetti, CP_4 esclusione che avrebbe arrecato problemi di instabilità agli intonaci del sovrastante balcone di proprietà dell'attrice.
Posto che nessuna irregolarità può attribuirsi alla delibera condominiale del 06.02.2018, che secondo la prospettazione attorea avrebbe dato luogo all'asserito danno, la domanda risarcitoria come formulata difetta dei requisiti imposti dall'ordinamento per la sua disamina.
Parte attrice non ha, difatti, fornito prova alcuna dell'evento lesivo da cui sarebbe disceso l'asserito danno, quantificato nell'atto introduttivo nella somma di € 25.000,00, né della sussistenza di un nesso di derivazione causale tra il danno e la condotta posta in essere dai convenuti.
Nella ricostruzione dei fatti proposta negli atti introduttivi appare evidente sotto il profilo della legittimazione passiva che alcuna responsabilità per la mancata ultimazione dei lavori commissionati potrà essere imputata alle parti convenute, dovendo semmai tali argomentazioni essere spese in altro contenzioso promosso nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori, neppure citata nel presente giudizio.
L'attrice, inoltre, richiama profili di illegittimità nella designazione dell'impresa appaltatrice e nella ripartizione delle spese, che tuttavia afferiscono ad altre delibere condominiali non oggetto di
7 espressa contestazione in questa sede né, da quanto emerso, di espressa impugnazione nelle forme e nei termini di legge, risultando pertanto estranee al thema decidendum del presente giudizio.
Se ciò non bastasse, oltre alle lacune emerse sull'an debeatur, risulta comunque sfornito di alcun supporto probatorio il profilo del danno e la sua quantificazione, per il cui accertamento l'attrice ha avanzato nel corso di giudizio, in via esplorativa e quindi inammissibile, richiesta di CTU.
Era onere di parte attrice fornire in via documentale o attraverso la prova orale, peraltro non articolata, elementi idonei a giustificare l'esperimento dell'accertamento peritale che, come noto, in quanto mezzo di ricerca della prova, non può sopperire alle carenze istruttorie della parte richiedente.
Quanto alla domanda di condanna per temerarietà della lite avanzata dai convenuti e si rileva che non CP_2 CP_1 risultano provati i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., che presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cass. Civ. n.
21570/2012 - Banca dati Italgiure).
Al rigetto della domanda perché infondata, segue la ripartizione delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, a carico della parte attrice, tenuto conto del valore della causa (€
25.000,00) e dell'attività difensiva in concreto espletata (valori medi per fase studio, introduttiva e decisionale, minimi per istruttoria).
8 Nulla deve, di contro, statuirsi, sulle spese medesime, nei rapporti tra l'attrice e il convenuto , stante la CP_4 contumacia di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta la domanda attorea;
condanna parte attrice a rimborsare a ciascuno dei convenuti,
, e le spese di Controparte_1 Controparte_2 CP_3 lite, liquidate in € 4.237,00 per compensi, oltre oneri previdenziali e assistenziali ed accessori di legge, disponendo quanto al convenuto che la liquidazione Controparte_2 avvenga in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Pisa, il 27/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
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