Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 517
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che gli uffici resistenti abbiano dimostrato la regolare notifica delle cartelle e dell'accertamento esecutivo alla base dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Prescrizione dei tributi e degli accessori

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'intimazione interrompa la prescrizione e che, in ogni caso, per gli atti prodromici non impugnati si applichi la prescrizione decennale.

  • Rigettato
    Difetto di notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che gli uffici resistenti abbiano dimostrato la regolare notifica delle cartelle e dell'accertamento esecutivo alla base dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Prescrizione dei tributi e degli accessori

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'intimazione interrompa la prescrizione e che, in ogni caso, per gli atti prodromici non impugnati si applichi la prescrizione decennale.

  • Rigettato
    Difetto di notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che gli uffici resistenti abbiano dimostrato la regolare notifica delle cartelle e dell'accertamento esecutivo alla base dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Prescrizione dei tributi e degli accessori

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'intimazione interrompa la prescrizione e che, in ogni caso, per gli atti prodromici non impugnati si applichi la prescrizione decennale.

  • Rigettato
    Legittimità sostanziale e formale degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che le cartelle e l'accertamento esecutivo fossero regolarmente notificati e che eventuali contestazioni nel merito dovessero essere sollevate tempestivamente, non potendo essere oggetto di censura con l'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'agente della riscossione abbia indicato le causali dell'importo richiesto, consentendo alla ricorrente di difendersi adeguatamente.

  • Rigettato
    Legittimità sostanziale e formale degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che le cartelle e l'accertamento esecutivo fossero regolarmente notificati e che eventuali contestazioni nel merito dovessero essere sollevate tempestivamente, non potendo essere oggetto di censura con l'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'agente della riscossione abbia indicato le causali dell'importo richiesto, consentendo alla ricorrente di difendersi adeguatamente.

  • Rigettato
    Legittimità sostanziale e formale degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che le cartelle e l'accertamento esecutivo fossero regolarmente notificati e che eventuali contestazioni nel merito dovessero essere sollevate tempestivamente, non potendo essere oggetto di censura con l'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'agente della riscossione abbia indicato le causali dell'importo richiesto, consentendo alla ricorrente di difendersi adeguatamente.

  • Rigettato
    Legittimità sostanziale e formale degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che le cartelle e l'accertamento esecutivo fossero regolarmente notificati e che eventuali contestazioni nel merito dovessero essere sollevate tempestivamente, non potendo essere oggetto di censura con l'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'agente della riscossione abbia indicato le causali dell'importo richiesto, consentendo alla ricorrente di difendersi adeguatamente.

  • Rigettato
    Legittimità sostanziale e formale degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che le cartelle e l'accertamento esecutivo fossero regolarmente notificati e che eventuali contestazioni nel merito dovessero essere sollevate tempestivamente, non potendo essere oggetto di censura con l'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'agente della riscossione abbia indicato le causali dell'importo richiesto, consentendo alla ricorrente di difendersi adeguatamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 517
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 517
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo