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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 517/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice
DOVERE SALVATORE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15634/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249061733715 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249061733715 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249061733715 BOLLO 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110206067130000 IRPEF-ALIQUOTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972011029624489000 IVA-ALIQUOTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120017772134000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120189803231000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130117023636000 IVA-ALIQUOTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130146877744000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130213131149000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140226311858000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140259872625000 IRPEF-ALIQUOTE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJHTJHM0000154 IRPEF-ALIQUOTE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13286/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica la ricorrente indicata in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte di agenzia delle entrate-riscossione in data 30.07.2024, dell'intimazione di pagamento in oggetto dell'importo di Euro 39.875, 23 , di cui impugnava le sole n. 9 cartelle e n.1 accertamento esecutivo per crediti tributari, in particolare per Irpef ed Iva nonché diritti camerali e bollo auto , notificati in precedenza , così come dettagliatamente indicato nell'atto impugnato.
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per difetto di notifica degli atti presupposti, per prescrizione dei tributi e, comunque, degli accessori di legge , per cui chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Camera di Commercio, Regione Lazio DP Roma 3 e ADER provvedevano a costituirsi, chiedendo l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 19.12.2025 la Corte emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato .
Gli uffici resistenti sopra indicati hanno provveduto a dimostrare la fondatezza della pretesa erariale e in particolare la regolare notifica delle cartelle e dell'accertamento esecutivo alla base della intimazione di pagamento impugnata, a differenza di quanto indicato in ricorso.
Nella fattispecie trattasi di intimazione di pagamento da parte dell'agente della riscossione, non avendo la sig.ra Ricorrente_1 provveduto al pagamento delle somme iscritte a ruolo così come derivanti dagli atti prodromici .
Il ricorso concerne atti direttamente imputabili all'agente della riscossione;
parimenti parte resistente nel rispetto della normativa ex 'art.7 dello Statuto del contribuente ha indicato le causali dell'importo richiesto, con una motivazione che contiene elementi idonei a consentire alla ricorrente di difendersi convenientemente, in aderenza all'obbligo motivazionale sancito dalla normativa e ribadito dalla giurisprudenza di legittimita' (ex multis, Cass.,9.02.2010, sent. n.2439) e con indicazione del responsabile del procedimento .
La giurisprudenza di legittimita' ha ribadito che le cartelle ed il ruolo possono essere impugnate nel merito purchè non siano state precedute da atti regolarmente notificati(Cass., SU, 19704/15).
Vanno pertanto respinte le eccezioni sollevate nel ricorso, avendo i resistenti provveduto a indicare ogni elemento utile a far comprendere le ragioni alla base del proprio operato, allegando copia delle cartelle e dell'accertamento esecutivo alla base regolarmente notificate(vd. documentazione in atti), fermo restando che eventuali contestazioni relative al merito degli atti prodromici andavano sollevate tempestivamente e non con l'intimazione in oggetto, essendo statuita l'inammissibiita' di censure nel merito ex artt.19 e 21 D.
Lgs. 546/92.
In tal senso la giurisprudenza di legittimita' recente è costante(ex multis, Cass., 16641/21; 3005/20).
In ogni caso non v'è tardivita' della notifica dell'intimazione relativamente alle cartelle impugnate in quanto sussiste la notifica interruttiva della prescrizione(vd.allegati), come da giurisprudenza di legittimita' in materia.
Quanto poi ad interessi e sanzioni applicate l'ufficio ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa , fermo restando quanto statuito dalla Cassazione al riguardo(ex multis, Cass. 22997/10).
Trattasi inoltre di atti prodromici regolarmente notificati e non impugnati per i quali, dunque, si applica il termine di prescrizione decennale, come ribadito dalla recente giurisprudenza di legittimita'( ex multis,
Cass., 24322/14).
Va, peraltro, rilevato che l'opponente in sede di impugnazione non ha proposto questioni di merito limitandosi ad eccepire vizi formali e la non debenza degli importi richiesti .
In conclusione si osserva che l'agente della riscossione ha idoneamente motivato confutando le argomentazioni di parte ricorrente e dimostrando la legittimita' sostanziale e formale dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici che, dunque, risultano legittimi.
Le spese di lite seguono la socombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite di Euro 1.250,00 a favore di ciascuna parte resistente. ROMA, 19.12.2025 Il Presidente relatore R.Roberti
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice
DOVERE SALVATORE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15634/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249061733715 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249061733715 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249061733715 BOLLO 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110206067130000 IRPEF-ALIQUOTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972011029624489000 IVA-ALIQUOTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120017772134000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120189803231000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130117023636000 IVA-ALIQUOTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130146877744000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130213131149000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140226311858000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140259872625000 IRPEF-ALIQUOTE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJHTJHM0000154 IRPEF-ALIQUOTE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13286/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica la ricorrente indicata in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte di agenzia delle entrate-riscossione in data 30.07.2024, dell'intimazione di pagamento in oggetto dell'importo di Euro 39.875, 23 , di cui impugnava le sole n. 9 cartelle e n.1 accertamento esecutivo per crediti tributari, in particolare per Irpef ed Iva nonché diritti camerali e bollo auto , notificati in precedenza , così come dettagliatamente indicato nell'atto impugnato.
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per difetto di notifica degli atti presupposti, per prescrizione dei tributi e, comunque, degli accessori di legge , per cui chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Camera di Commercio, Regione Lazio DP Roma 3 e ADER provvedevano a costituirsi, chiedendo l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 19.12.2025 la Corte emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato .
Gli uffici resistenti sopra indicati hanno provveduto a dimostrare la fondatezza della pretesa erariale e in particolare la regolare notifica delle cartelle e dell'accertamento esecutivo alla base della intimazione di pagamento impugnata, a differenza di quanto indicato in ricorso.
Nella fattispecie trattasi di intimazione di pagamento da parte dell'agente della riscossione, non avendo la sig.ra Ricorrente_1 provveduto al pagamento delle somme iscritte a ruolo così come derivanti dagli atti prodromici .
Il ricorso concerne atti direttamente imputabili all'agente della riscossione;
parimenti parte resistente nel rispetto della normativa ex 'art.7 dello Statuto del contribuente ha indicato le causali dell'importo richiesto, con una motivazione che contiene elementi idonei a consentire alla ricorrente di difendersi convenientemente, in aderenza all'obbligo motivazionale sancito dalla normativa e ribadito dalla giurisprudenza di legittimita' (ex multis, Cass.,9.02.2010, sent. n.2439) e con indicazione del responsabile del procedimento .
La giurisprudenza di legittimita' ha ribadito che le cartelle ed il ruolo possono essere impugnate nel merito purchè non siano state precedute da atti regolarmente notificati(Cass., SU, 19704/15).
Vanno pertanto respinte le eccezioni sollevate nel ricorso, avendo i resistenti provveduto a indicare ogni elemento utile a far comprendere le ragioni alla base del proprio operato, allegando copia delle cartelle e dell'accertamento esecutivo alla base regolarmente notificate(vd. documentazione in atti), fermo restando che eventuali contestazioni relative al merito degli atti prodromici andavano sollevate tempestivamente e non con l'intimazione in oggetto, essendo statuita l'inammissibiita' di censure nel merito ex artt.19 e 21 D.
Lgs. 546/92.
In tal senso la giurisprudenza di legittimita' recente è costante(ex multis, Cass., 16641/21; 3005/20).
In ogni caso non v'è tardivita' della notifica dell'intimazione relativamente alle cartelle impugnate in quanto sussiste la notifica interruttiva della prescrizione(vd.allegati), come da giurisprudenza di legittimita' in materia.
Quanto poi ad interessi e sanzioni applicate l'ufficio ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa , fermo restando quanto statuito dalla Cassazione al riguardo(ex multis, Cass. 22997/10).
Trattasi inoltre di atti prodromici regolarmente notificati e non impugnati per i quali, dunque, si applica il termine di prescrizione decennale, come ribadito dalla recente giurisprudenza di legittimita'( ex multis,
Cass., 24322/14).
Va, peraltro, rilevato che l'opponente in sede di impugnazione non ha proposto questioni di merito limitandosi ad eccepire vizi formali e la non debenza degli importi richiesti .
In conclusione si osserva che l'agente della riscossione ha idoneamente motivato confutando le argomentazioni di parte ricorrente e dimostrando la legittimita' sostanziale e formale dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici che, dunque, risultano legittimi.
Le spese di lite seguono la socombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite di Euro 1.250,00 a favore di ciascuna parte resistente. ROMA, 19.12.2025 Il Presidente relatore R.Roberti