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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/07/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. ER AR UM, all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2468/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Emanuele Tucci;
Parte_1 contro
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Pieremilio Sammarco;
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
CP_2
Controparte_3
, in persona del l.r.p.t. rapp.to e difeso dalla dott.ssa Anna AR Miraglia;
[...]
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 28.07.2023, proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 05720239008697373000, notificatale dall' in data Controparte_4
14.07.2023 in relazione a carichi contributivi incorporati nelle cartelle di pagamento n.
05720070045205233000, n. 05720080031253491000 e n. 05720080034820449000 nonché in relazione a sanzioni amministrative ex L. 689/81 incorporate nella cartella di pagamento n.
05720160030916224000.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici e quindi delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale dei crediti veicolati dai titoli sottesi.
Concludeva dunque chiedendo la declaratoria di illegittimità e la caducazione, previa sospensione, dell'intimazione di pagamento impugnata, ed in ogni caso dichiararsi prescritti i crediti di cui alle sottese cartelle di pagamento.
Si costituivano in giudizio l' , l' e l' Controparte_1 CP_2 Controparte_3
resistendo al ricorso sulla base di varie argomentazioni in rito e nel merito.
[...]
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe - celebrata con modalità di trattazione cartolare - ed all'esito decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Il ricorso è solo in parte fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di cui alla concisa motivazione che segue.
Giova premettere, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma
1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005
n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore, in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato d. lgs. n.
46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato
“anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma
2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n.
265.
Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, ) Controparte_1 deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del d.P.R. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché del relativo titolo sotteso, avviso di addebito o cartella esattoriale (che altro non è, lo si ricordi anche solo per inciso, se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617
c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa.
Tanto osservato con riferimento -in generale- al contenzioso relativo alla riscossione dei crediti contributivi e venendo ora all'esame -nel particolare- della specifica fattispecie dedotta in giudizio, nella quale viene impugnata una intimazione di pagamento, vale la pena compiere un'ulteriore osservazione di carattere preliminare.
È noto che il titolo esattoriale -cartella di pagamento o avviso di addebito- costituisce l'atto impositivo attraverso il quale il contribuente assume contezza dell'iscrizione a ruolo ed i cui vizi comportano l'illegittimità della pretesa, con la conseguenza che è avverso di essa che va rivolta, di regola, l'impugnazione.
Ove, tuttavia, da altri atti provenienti dall'agente per la riscossione o dall'ente creditore, si ricavi indirettamente la persistente esistenza di ruoli esattoriali (estratto di ruolo, intimazione di pagamento, preavviso di fermo o di ipoteca, etc.), ci si deve porre il problema di qualificare l'azione proposta e di valutarne anche d'ufficio l'interesse ad agire alla luce della regola, avente carattere generale, contenuta nell'art. 100 c.p.c.
Nelle opposizioni ad intimazione di pagamento, oltre alle doglianze concernenti la veste formale ovvero la notificazione dello stesso atto di intimazione, è fatta sempre salva la possibilità di proporre una opposizione tardiva avverso il ruolo esattoriale, ex art. 24 d.l.gs. 46/1999, ove si dimostri che la notifica dell'atto prodromico, ossia della cartella o dell'avviso di addebito, stesso sia stata nulla o inesistente.
Ed è fatta altresì salva, anche nel caso in cui l'opposizione tardiva non sia ammissibile, per essere stati i predetti titoli regolarmente notificati, la possibilità di proporre un'azione di accertamento negativo del credito, per eventi estintivi o modificativi della obbligazione contributiva intervenuti successivamente alla notifica del titolo esattoriale.
Rispetto a quest'ultima tipologia di azione non v'è dubbio che sussista sempre in capo alla parte opponente un concreto ed attuale interesse alla statuizione certativa giudiziale, considerato che l'intimazione opposta veicola una chiara richiesta di adempimento da parte dell'agente per la riscossione. Fatte queste premesse di ordine generale deve a questo punto rilevarsi che, dall'esame delle allegazioni contenute in ricorso, risulta possibile la esatta qualificazione della domanda proposta dalla parte attrice.
La stessa, laddove censura l'omessa notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento della intimazione opposta, integra una opposizione agli atti esecutivi, e, laddove invoca l'accertamento della intervenuta estinzione per prescrizione dei crediti azionati premettendo l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese, integra gli estremi di un'opposizione tardiva al ruolo esattoriale, ex art. 24
d.l.gs. 46/1999.
Per quanto concerne l'opposizione agli atti esecutivi, è circostanza ammessa dalla stessa Controparte_1
che l'intimazione di pagamento n. 05720239008697373000, in questa sede opposta, sia
[...] stata notificata alla odierna opponente in data 14.07.2023 allora non può non rilevarsi come per i termini decadenziali di cui al comma primo dell'art. 617 c.p.c., debba essere considerata la data del
3.08.2023.
Ne consegue che, sotto questo profilo, l'odierna opposizione, depositata in data 28.07.2023, deve considerarsi tempestiva e pertanto può essere vagliato il motivo di opposizione relativo all'omessa notifica degli atti presupposti ovvero delle cartelle di pagamento sottese.
Orbene, per quanto concerne le cartelle di pagamento n. 05720070045205233000, n.
05720080031253491000 e n. 05720080034820449000, il compendio documentale versato in atti dall'Agente per la Riscossione effettivamente non offre prova del perfezionamento della loro notificazione alla parte ricorrente personalmente, mentre la cartella di pagamento n.
05720160030916224000 risulta ritualmente notificata alla data del 24.01.2017.
Volgendo all'esame dell'opposizione tardiva al ruolo ex art. 24 d.lgs 46/99 contestualmente articolata e da ritenersi ammissibile in considerazione dell'accertata omessa notifica delle cartelle di pagamento n
05720070045205233000, n. 05720080031253491000 e n. 05720080034820449000, va evidenziato che nella specie il dies a quo ai fini delle decorrenza della prescrizione va individuato nelle scadenze previste per il versamento dei contributi IVS incorporati nelle predette cartelle ed afferenti agli anni dal 2003 al 2006.
In riferimento poi al periodo di tempo occorrente affinchè possa ritenersi compiuto il termine prescrizionale, ritiene questo Tribunale, in conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, e alla luce di quanto da tempo espresso dalla sentenza della Cassazione
a Sezioni Unite n. 23397/2016, chiamata a pronunciarsi, in tale composizione, su questione ritenuta di “massima importanza”, che detto periodo debba avere durata quinquennale.
Sulla base delle superiori considerazioni il ricorso va accolto parzialmente dovendosi dichiarare prescritti i crediti contributivi incorporati nelle cartelle di pagamento n. 05720070045205233000, n.
05720080031253491000 e n. 05720080034820449000 -sottese all'intimazione in questa sede opposta- in quanto già prescritti alla data di notifica della stessa intimazione (14.07.2023).
Diversamente a dirsi per il credito incorporato dalla cartella di pagamento n.
05720160030916224000, notificata in data 24.01.2017, avendo l' Controparte_1 documentato la notificazione di validi atti interruttivi della prescrizione entro il quinquennio
(intimazione di pagamento n. 05720199008560676000 notificata il 28.12.2019; preavviso di fermo amministrativo notificato il 13.04.2023).
Le spese di lite attesa, la parziale reciprocità della soccombenza, vanno compensate per un terzo e poste, per la restante parte (liquidata come in dispositivo), ad esclusivo carico dell'Agente della
Riscossione, attesa la esclusività della sua legittimazione nell'attività recuperatoria.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara estinti i crediti incorporati nelle cartelle di pagamento n. 05720070045205233000, n.
05720080031253491000 e n. 05720080034820449000 sottese alla intimazione di pagamento n.
05720239008697373000 e dunque non dovute le relative somme;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa per un terzo le spese di lite e pone la restante parte a carico dell' Controparte_1
, da rifondere in favore della parte ricorrente e che si liquida in euro 2.250,00, oltre
[...] rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Latina, data del deposito
Il Giudice
ER AR UM
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. ER AR UM, all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2468/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Emanuele Tucci;
Parte_1 contro
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Pieremilio Sammarco;
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
CP_2
Controparte_3
, in persona del l.r.p.t. rapp.to e difeso dalla dott.ssa Anna AR Miraglia;
[...]
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 28.07.2023, proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 05720239008697373000, notificatale dall' in data Controparte_4
14.07.2023 in relazione a carichi contributivi incorporati nelle cartelle di pagamento n.
05720070045205233000, n. 05720080031253491000 e n. 05720080034820449000 nonché in relazione a sanzioni amministrative ex L. 689/81 incorporate nella cartella di pagamento n.
05720160030916224000.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici e quindi delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale dei crediti veicolati dai titoli sottesi.
Concludeva dunque chiedendo la declaratoria di illegittimità e la caducazione, previa sospensione, dell'intimazione di pagamento impugnata, ed in ogni caso dichiararsi prescritti i crediti di cui alle sottese cartelle di pagamento.
Si costituivano in giudizio l' , l' e l' Controparte_1 CP_2 Controparte_3
resistendo al ricorso sulla base di varie argomentazioni in rito e nel merito.
[...]
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe - celebrata con modalità di trattazione cartolare - ed all'esito decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Il ricorso è solo in parte fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di cui alla concisa motivazione che segue.
Giova premettere, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma
1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005
n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore, in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato d. lgs. n.
46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato
“anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma
2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n.
265.
Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, ) Controparte_1 deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del d.P.R. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché del relativo titolo sotteso, avviso di addebito o cartella esattoriale (che altro non è, lo si ricordi anche solo per inciso, se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617
c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa.
Tanto osservato con riferimento -in generale- al contenzioso relativo alla riscossione dei crediti contributivi e venendo ora all'esame -nel particolare- della specifica fattispecie dedotta in giudizio, nella quale viene impugnata una intimazione di pagamento, vale la pena compiere un'ulteriore osservazione di carattere preliminare.
È noto che il titolo esattoriale -cartella di pagamento o avviso di addebito- costituisce l'atto impositivo attraverso il quale il contribuente assume contezza dell'iscrizione a ruolo ed i cui vizi comportano l'illegittimità della pretesa, con la conseguenza che è avverso di essa che va rivolta, di regola, l'impugnazione.
Ove, tuttavia, da altri atti provenienti dall'agente per la riscossione o dall'ente creditore, si ricavi indirettamente la persistente esistenza di ruoli esattoriali (estratto di ruolo, intimazione di pagamento, preavviso di fermo o di ipoteca, etc.), ci si deve porre il problema di qualificare l'azione proposta e di valutarne anche d'ufficio l'interesse ad agire alla luce della regola, avente carattere generale, contenuta nell'art. 100 c.p.c.
Nelle opposizioni ad intimazione di pagamento, oltre alle doglianze concernenti la veste formale ovvero la notificazione dello stesso atto di intimazione, è fatta sempre salva la possibilità di proporre una opposizione tardiva avverso il ruolo esattoriale, ex art. 24 d.l.gs. 46/1999, ove si dimostri che la notifica dell'atto prodromico, ossia della cartella o dell'avviso di addebito, stesso sia stata nulla o inesistente.
Ed è fatta altresì salva, anche nel caso in cui l'opposizione tardiva non sia ammissibile, per essere stati i predetti titoli regolarmente notificati, la possibilità di proporre un'azione di accertamento negativo del credito, per eventi estintivi o modificativi della obbligazione contributiva intervenuti successivamente alla notifica del titolo esattoriale.
Rispetto a quest'ultima tipologia di azione non v'è dubbio che sussista sempre in capo alla parte opponente un concreto ed attuale interesse alla statuizione certativa giudiziale, considerato che l'intimazione opposta veicola una chiara richiesta di adempimento da parte dell'agente per la riscossione. Fatte queste premesse di ordine generale deve a questo punto rilevarsi che, dall'esame delle allegazioni contenute in ricorso, risulta possibile la esatta qualificazione della domanda proposta dalla parte attrice.
La stessa, laddove censura l'omessa notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento della intimazione opposta, integra una opposizione agli atti esecutivi, e, laddove invoca l'accertamento della intervenuta estinzione per prescrizione dei crediti azionati premettendo l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese, integra gli estremi di un'opposizione tardiva al ruolo esattoriale, ex art. 24
d.l.gs. 46/1999.
Per quanto concerne l'opposizione agli atti esecutivi, è circostanza ammessa dalla stessa Controparte_1
che l'intimazione di pagamento n. 05720239008697373000, in questa sede opposta, sia
[...] stata notificata alla odierna opponente in data 14.07.2023 allora non può non rilevarsi come per i termini decadenziali di cui al comma primo dell'art. 617 c.p.c., debba essere considerata la data del
3.08.2023.
Ne consegue che, sotto questo profilo, l'odierna opposizione, depositata in data 28.07.2023, deve considerarsi tempestiva e pertanto può essere vagliato il motivo di opposizione relativo all'omessa notifica degli atti presupposti ovvero delle cartelle di pagamento sottese.
Orbene, per quanto concerne le cartelle di pagamento n. 05720070045205233000, n.
05720080031253491000 e n. 05720080034820449000, il compendio documentale versato in atti dall'Agente per la Riscossione effettivamente non offre prova del perfezionamento della loro notificazione alla parte ricorrente personalmente, mentre la cartella di pagamento n.
05720160030916224000 risulta ritualmente notificata alla data del 24.01.2017.
Volgendo all'esame dell'opposizione tardiva al ruolo ex art. 24 d.lgs 46/99 contestualmente articolata e da ritenersi ammissibile in considerazione dell'accertata omessa notifica delle cartelle di pagamento n
05720070045205233000, n. 05720080031253491000 e n. 05720080034820449000, va evidenziato che nella specie il dies a quo ai fini delle decorrenza della prescrizione va individuato nelle scadenze previste per il versamento dei contributi IVS incorporati nelle predette cartelle ed afferenti agli anni dal 2003 al 2006.
In riferimento poi al periodo di tempo occorrente affinchè possa ritenersi compiuto il termine prescrizionale, ritiene questo Tribunale, in conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, e alla luce di quanto da tempo espresso dalla sentenza della Cassazione
a Sezioni Unite n. 23397/2016, chiamata a pronunciarsi, in tale composizione, su questione ritenuta di “massima importanza”, che detto periodo debba avere durata quinquennale.
Sulla base delle superiori considerazioni il ricorso va accolto parzialmente dovendosi dichiarare prescritti i crediti contributivi incorporati nelle cartelle di pagamento n. 05720070045205233000, n.
05720080031253491000 e n. 05720080034820449000 -sottese all'intimazione in questa sede opposta- in quanto già prescritti alla data di notifica della stessa intimazione (14.07.2023).
Diversamente a dirsi per il credito incorporato dalla cartella di pagamento n.
05720160030916224000, notificata in data 24.01.2017, avendo l' Controparte_1 documentato la notificazione di validi atti interruttivi della prescrizione entro il quinquennio
(intimazione di pagamento n. 05720199008560676000 notificata il 28.12.2019; preavviso di fermo amministrativo notificato il 13.04.2023).
Le spese di lite attesa, la parziale reciprocità della soccombenza, vanno compensate per un terzo e poste, per la restante parte (liquidata come in dispositivo), ad esclusivo carico dell'Agente della
Riscossione, attesa la esclusività della sua legittimazione nell'attività recuperatoria.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara estinti i crediti incorporati nelle cartelle di pagamento n. 05720070045205233000, n.
05720080031253491000 e n. 05720080034820449000 sottese alla intimazione di pagamento n.
05720239008697373000 e dunque non dovute le relative somme;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa per un terzo le spese di lite e pone la restante parte a carico dell' Controparte_1
, da rifondere in favore della parte ricorrente e che si liquida in euro 2.250,00, oltre
[...] rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Latina, data del deposito
Il Giudice
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