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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 251/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4890/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Viterbo - Via Monte Sacro 29 01100 Viterbo VT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 65/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 1
e pubblicata il 26/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520239002783374000 CONS.BONIFICA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520239002783374000 CONS.BONIFICA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520239002783374000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520239002783374000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520239002783374000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520239002783374000 AMBIENTE RIFIUT 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520239002783374000 CONS.BONIFICA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520239002783374000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520239002783374000 TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI
SOLIDI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520239002783374000 TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI
SOLIDI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190011902009000 CONS.BONIFICA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190012770040000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190014062942000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190015158625000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190015158625000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190015158625000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190015158625000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3930/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso la contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n. 12520239002783374+8 notificata il 04.07.23 limitando la contestazione alla pretesa tributaria di € 1.407,00, oltre sanzioni ed interessi, riferita ad omesso pagamento diritti Camera di Commercio (anni: 2012 - 13 - 15 - 16), Consorzio Bonifica
(anni: 13 - 15 - 16); TARSI (2011 - 12), TARI 2014 e Tassa ambientale 2013, contestando l'omessa notifica degli atti prodromici, l'intervenuta prescrizione, nonché richiamando la decisione intervenuta inter partes in ordine ai diritti camerali n. 551/22 della CTP di Viterbo.
Costituito il contraddittorio, la Corte di prime cure dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa afferente i diritti camerali per gli anni 2012 e 2013, rigettando per il resto il ricorso.
Propone appello la contribuente contestando il percorso argomentativo dell'impugnata sentenza, rilevando in particolare la nullità della notificazione delle cartelle di pagamento nn. 12520190011902009000;
12520190012770040000; 12520190014062942000 e 12520190015158625000, in quanto eseguite con la procedura degli irreperibili senza procedere ad accertamenti ulteriori rispetto alla riscontrata assenza dell'interessata presso il domicilio fiscale. Chiede pertanto l'annullamento dell'atto di intimazione con riferimento alle suddette cartelle con condanna al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.
Si costituisce l'Ufficio contestando tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, sottolineando che il messo notificatore ha effettuato accurate ricerche nel Comune del domicilio della contribuente per verificare l'effettiva irreperibilità assoluta attestando che: si è recato presso l'indirizzo di residenza risultante dall'anagrafe comunale, ha svolto compiute ricerche in loco della contribuente;
ha verificato che presso quell'indirizzo non vi fosse alcuna reale residenza o domicilio della contribuente, circostanza della quale ha reso puntuale attestazione;
ha accertato, tramite verifica dei registri anagrafici come da certificato di residenza storico in atti, che nel Comune non vi fosse alcuna reale residenza o domicilio del contribuente in esito a procedura di trasferimento. la Corte di giustizia tributaria di II° grado del Lazio, ascolte le parti comparse in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va premesso che la giurisprudenza della Suprema Corte è ormai cristallizzata nel senso che Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27699 del 25/10/2024, Rv. 672715 - 01).
Nel caso in esame, l'attento scrutinio delle relate di notifica delle cartelle di pagamento indicate dalla contribuente non si rinviene alcuna indicazione sull'effettuazione di ulteriori ricerche, ma il notificante si è limitato (per tutte e quattro le cartelle) a riportare la seguente dicitura "Indirizzo insufficiente, nessuna altra informazione, si richiede visura". E' evidente che trattasi di relata del tutto insufficiente a rendere conto dell'eventuale effettuazione di ulteriori attività di ricerca della contribuente risultata irreperibile alla residenza conosciuta. Più specificatamente con la suddetta dicitura astratta non si dà invero atto in alcun modo, neppure generico, con riferimento al caso concreto, che l'addetto al recapito si sia recato in loco e che, comunque, abbia ivi effettuato delle ricerche della residenza corrispondente all'indirizzo indicato e quale ne sia stato l'esito, sicché i presupposti e la natura stessa della ritenuta “irreperibilità” sono incomprensibili dalla stessa relata.
In accogliemento dell'impugnazione, pertanto, la sentenza appellata va riformata con annullamento dell'atto impugnato per l'invalidità della procedura di notificazione delle cartelle sopra specificate.
la statuizione sulle spese giudiziarie segue la regola della soccombenza e le stesse sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello e condanna parte appellata al pagamento in favore di controparte delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 per il primo grado ed in euro 1.204,00 per il secondo grado, oltre spese generali ed accessori come per legge, se dovuti. Così deciso in Roma in data
16 dicembre 2025
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4890/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Viterbo - Via Monte Sacro 29 01100 Viterbo VT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 65/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 1
e pubblicata il 26/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520239002783374000 CONS.BONIFICA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520239002783374000 CONS.BONIFICA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520239002783374000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520239002783374000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520239002783374000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520239002783374000 AMBIENTE RIFIUT 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520239002783374000 CONS.BONIFICA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520239002783374000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520239002783374000 TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI
SOLIDI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520239002783374000 TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI
SOLIDI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190011902009000 CONS.BONIFICA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190012770040000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190014062942000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190015158625000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190015158625000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190015158625000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190015158625000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3930/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso la contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n. 12520239002783374+8 notificata il 04.07.23 limitando la contestazione alla pretesa tributaria di € 1.407,00, oltre sanzioni ed interessi, riferita ad omesso pagamento diritti Camera di Commercio (anni: 2012 - 13 - 15 - 16), Consorzio Bonifica
(anni: 13 - 15 - 16); TARSI (2011 - 12), TARI 2014 e Tassa ambientale 2013, contestando l'omessa notifica degli atti prodromici, l'intervenuta prescrizione, nonché richiamando la decisione intervenuta inter partes in ordine ai diritti camerali n. 551/22 della CTP di Viterbo.
Costituito il contraddittorio, la Corte di prime cure dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa afferente i diritti camerali per gli anni 2012 e 2013, rigettando per il resto il ricorso.
Propone appello la contribuente contestando il percorso argomentativo dell'impugnata sentenza, rilevando in particolare la nullità della notificazione delle cartelle di pagamento nn. 12520190011902009000;
12520190012770040000; 12520190014062942000 e 12520190015158625000, in quanto eseguite con la procedura degli irreperibili senza procedere ad accertamenti ulteriori rispetto alla riscontrata assenza dell'interessata presso il domicilio fiscale. Chiede pertanto l'annullamento dell'atto di intimazione con riferimento alle suddette cartelle con condanna al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.
Si costituisce l'Ufficio contestando tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, sottolineando che il messo notificatore ha effettuato accurate ricerche nel Comune del domicilio della contribuente per verificare l'effettiva irreperibilità assoluta attestando che: si è recato presso l'indirizzo di residenza risultante dall'anagrafe comunale, ha svolto compiute ricerche in loco della contribuente;
ha verificato che presso quell'indirizzo non vi fosse alcuna reale residenza o domicilio della contribuente, circostanza della quale ha reso puntuale attestazione;
ha accertato, tramite verifica dei registri anagrafici come da certificato di residenza storico in atti, che nel Comune non vi fosse alcuna reale residenza o domicilio del contribuente in esito a procedura di trasferimento. la Corte di giustizia tributaria di II° grado del Lazio, ascolte le parti comparse in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va premesso che la giurisprudenza della Suprema Corte è ormai cristallizzata nel senso che Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27699 del 25/10/2024, Rv. 672715 - 01).
Nel caso in esame, l'attento scrutinio delle relate di notifica delle cartelle di pagamento indicate dalla contribuente non si rinviene alcuna indicazione sull'effettuazione di ulteriori ricerche, ma il notificante si è limitato (per tutte e quattro le cartelle) a riportare la seguente dicitura "Indirizzo insufficiente, nessuna altra informazione, si richiede visura". E' evidente che trattasi di relata del tutto insufficiente a rendere conto dell'eventuale effettuazione di ulteriori attività di ricerca della contribuente risultata irreperibile alla residenza conosciuta. Più specificatamente con la suddetta dicitura astratta non si dà invero atto in alcun modo, neppure generico, con riferimento al caso concreto, che l'addetto al recapito si sia recato in loco e che, comunque, abbia ivi effettuato delle ricerche della residenza corrispondente all'indirizzo indicato e quale ne sia stato l'esito, sicché i presupposti e la natura stessa della ritenuta “irreperibilità” sono incomprensibili dalla stessa relata.
In accogliemento dell'impugnazione, pertanto, la sentenza appellata va riformata con annullamento dell'atto impugnato per l'invalidità della procedura di notificazione delle cartelle sopra specificate.
la statuizione sulle spese giudiziarie segue la regola della soccombenza e le stesse sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello e condanna parte appellata al pagamento in favore di controparte delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 per il primo grado ed in euro 1.204,00 per il secondo grado, oltre spese generali ed accessori come per legge, se dovuti. Così deciso in Roma in data
16 dicembre 2025