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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 15/01/2026, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 590/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AIROMA DOMENICO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16373/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80122 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712025006561300500 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 205/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi la cartella
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telematicamente depositato, Ricorrente_1, assistito e difeso come in atti, ricorreva avverso la cartella avente ad oggetto la tassa automobilistica dovuta per l'anno 2019, eccependone l'illegittimità per l'omessa notifica dell'atto presupposto e la conseguente prescrizione.
La Regione Campania, costituitasi in giudizio, produceva documentazione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Ed invero, la Regione ha versato in atti documetazione attestante l'avvenuta notifica per compiuta giacenza dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata.
La natura delle questioni e la condotta delle parti inducono a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AIROMA DOMENICO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16373/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80122 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712025006561300500 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 205/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi la cartella
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telematicamente depositato, Ricorrente_1, assistito e difeso come in atti, ricorreva avverso la cartella avente ad oggetto la tassa automobilistica dovuta per l'anno 2019, eccependone l'illegittimità per l'omessa notifica dell'atto presupposto e la conseguente prescrizione.
La Regione Campania, costituitasi in giudizio, produceva documentazione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Ed invero, la Regione ha versato in atti documetazione attestante l'avvenuta notifica per compiuta giacenza dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata.
La natura delle questioni e la condotta delle parti inducono a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese