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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/11/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 1911/2021 promosso da
C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Cefalù, Piazza Bellipanni n. 32 presso lo studio degli avv.ti Maurizio Di
CH e ON CC che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore con sede in , Via G. Cusmano n. 24 CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2
del Presidente pro-tempore,
pag. 1 C.F. Controparte_3
in persona del Ministro in carica, P.IVA_3
C.F. in persona del Ministro in Controparte_4 P.IVA_4
carica,
C.F. in Controparte_5 P.IVA_5
persona del Ministro in carica,
Controparte_6
in persona del Ministro in
[...]
carica,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso CP_1
i cui uffici, siti in , via V. Villareale n. 6, sono domiciliati ex lege, CP_1
RESISTENTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso regolarmente notificato parte ricorrente ha chiesto:
pag.
2 - di annullare e/o disapplicare il D.M. 26/09/2016, pubblicato nella G.U. in data
30/11/2016 n. 280, la L.R. n. 4 del 01/03/2017 pubblicata nella G.U.R.S in data
03/03/2017 n. 9 e la L.R. n. 8 del 09/05/2017 pubblicata nella G.U.R.S in data
12/05/2017 n. 20, nella parte in cui limita l'accesso ai benefici a carico del Fondo
per le non autosufficienze ai soli disabili gravissimi e, quindi, nella parte in cui esclude gli altri soggetti non autosufficienti, in quanto discriminatorie e in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria;
- conseguentemente di annullare il provvedimento prot. n. 4391/DS33
dell'11/05/2021 emesso dall' presso il Controparte_7
Distretto 33 di Cefalù;
- per l'effetto dichiarare il suo diritto al riconoscimento delle misure e degli interventi a carico del Fondo per le non autosufficienza, con decorrenza dalla domanda amministrativa e con condanna al pagamento delle somme dovute.
L' regolarmente citata in giudizio non si è costituita ed in questa CP_1
sede se ne dichiara la contumacia.
Le altre Amministrazioni convenute si sono costituite, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione in favore del TAR di Palermo e, in subordine, il difetto di legittimazione passiva di tutte le Amministrazioni
resistenti e nel merito l'infondatezza del ricorso di cui chiedevano il rigetto.
In data 15.01.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la pag. 3 causa veniva posta in decisione.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle Amministrazioni
convenute è fondata.
La controversia in esame, infatti, rientra nella giurisdizione dell'Autorità
Giudiziaria Amministrativa.
Sebbene con ordinanza interlocutoria del 29.05.2023 questo decidente si era espresso per la giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che si trattava di una prestazione assistenziale sulla disabilità gravissima che costituisce diritto soggettivo perfetto, tuttavia, ad una più attenta valutazione dell'intero compendio istruttorio è emerso che nel caso in esame la fattispecie che per parte ricorrente ritiene lesa con il D.M. 26.09.2016 non può essere qualificata come diritto soggettivo, ma deve essere qualificata come interesse legittimo atteso che il ricorrente lamenta che una serie di atti di natura amministrativa sono affetti da vizi di legittimità.
Sul punto si osserva che le ordinanze emesse nel corso del processo civile sono sempre revocabili o modificabili dal giudice che le ha pronunciate. L'art. 177
c.p.c. prevede espressamente questa facoltà, che può essere esercitata d'ufficio o su istanza di parte quando mutano le circostanze che hanno determinato il provvedimento.
La norma in esame afferma innanzitutto la regola che, le ordinanze, per quanto pag. 4 motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa. Ciò significa che tali provvedimenti sono inidonei ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione Sezione Civile che con ordinanza n. 25183 del 17.09.2021 ha enunciato il principio che “..la
contraddittorietà fra l'ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito non
costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177
c.p.c., comma 1, secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai
pregiudicare la decisione della causa (Cass. n. 2213/1984)”.
Ritenuto, pertanto, che la controversia in esame rientra nella giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa, questo decidente aderisce all'orientamento di questo Tribunale di Termini Imerese nelle motivazioni espresse nella sentenza n. 320/2024 del 28.03.2024 che in un caso analogo a quello per cui è causa (diverso era provvedimento impugnato), all'esito di un accurato percorso argomentativo al quale si rimanda nella sua integrità ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha così statuito: “La questione è stata spiegata e chiarita
dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 5060/17, hanno
statuito che bisogna distinguere fra la prestazione amministrativa conformativa del
diritto, in relazione alla quale sussiste la giurisdizione amministrativa, e quella
meramente attuativa del diritto già conformato, priva di profili di discrezionalità
pag. 5 amministrativa, che rientra, invece, nella giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria
Ordinaria. Nel caso di specie, sulla base della doglianza del ricorrente, deve affermarsi la
giurisdizione del Giudice Amministrativo, atteso che la controversia riguarda il
carattere discriminatorio del comportamento tenuto dall'Amministrazione che limita
l'accesso ai benefici a carico del Fondo per le non autosufficienze ai soli disabili
gravissimi, con esclusione degli altri soggetti non autosufficienti, e per l'effetto il
riconoscimento del diritto. L'articolo 7 del codice del processo amministrativo prevede
che “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia
questione di interessi legit-timi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti
soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo,
riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche
mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni.”.
Com'è noto, il diritto soggettivo è la posizione giuridica di vantaggio che spetta ad un
soggetto in ordine ad un bene, nonché la tutela giuridica dello stesso in modo pieno ed
immediato. L'interesse legittimo è una situazione giuridica di vantaggio che spetta ad
un soggetto in ordine ad un “bene della vita oggetto di un provvedimento
amministrativo e consistente nell'attribuzione a tale soggetto di poteri idonei ad influire
sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione
dell'interesse al bene” (cfr. Cass. Civ. Sezioni Unite, sentenza 22 luglio 1999 n. 500).
Ciò che distingue il diritto soggettivo dall'interesse legittimo è il carattere assoluto che
pag. 6 l'ordinamento accorda al diritto soggettivo, il quale è assistito da una tutela
tendenzialmente piena e diretta. L'interesse legittimo è, invece, necessariamente
correlato all'esercizio del potere amministrativo e quello che lo caratterizza sono la
differenziazione, ovvero il fatto che il titolare di un interesse legittimo si trova rispetto
all'esercizio del potere amministrativo in una posizione differenziata rispetto a quella
della generalità dei soggetti, e la qualificazione, in quanto la norma posta a disciplina
dell'esercizio del potere della pubblica amministrazione per il perseguimento
dell'interesse pubblico primario prende in considerazione implicitamente l'interesse
sostanziale individuale connesso all'interesse pubblico. L'interesse legittimo viene alla
luce nel momento in cui l'interesse del privato verso un bene della vita viene a confronto
con il potere della Pubblica Amministrazione a soddisfare l'interesse, mediante
provvedimenti che ampliano la sfera giuridica del soggetto, o a sacrificarlo, con
provvedimenti che restringono tale sfera. La lamentata lesione dei diritti fondamentali
dei soggetti disabili, conseguente ad un mancato o insufficiente accesso alle prestazioni
necessarie per una piena ed effettiva garanzia dei diritti medesimi, non può che essere
conosciuta dal giudice naturale della funzione pubblica.
La Corte costituzionale, del resto, ha affermato che la lesione di un diritto fondamentale
riconducibile ad un provvedimento dell'Amministrazione, quale è quella controversa,
ben può essere giudicata dal giudice amministrativo: «La richiamata giurisprudenza di
questa Corte esclude, poi, che la giurisdizione possa competere al giudice ordinario per il
pag. 7 solo fatto che la domanda abbia ad oggetto esclusivo il risarcimento del danno (sentenza
n. 191 del 2006). Il giudizio amministrativo, infatti, in questi casi assicura la tutela di
ogni diritto: e ciò non soltanto per effetto dell'esigenza, coerente con i principi
costituzionali di cui agli articoli 24 e 111 della Costituzione, di concentrare davanti ad
un unico giudice l'intera protezione del cittadino avverso le modalità di esercizio della
funzione pubblica, ma anche perché quel giudice è idoneo ad offrire piena tutela ai diritti
soggettivi, anche costituzionalmente garantiti, coinvolti nell'esercizio della funzione
amministrativa» (Corte costituzionale, sentenza n. 140 del 2007)”.
Parte ricorrente chiedendo di annullare e/o disapplicare il D.M. 26/09/2016,
pubblicato nella G.U. in data 30/11/2016 n. 280, la L.R. n. 4 del 01/03/2017
pubblicata nella G.U.R.S in data 03/03/2017 n. 9 e la L.R. n. 8 del 09/05/2017
pubblicata nella G.U.R.S in data 12/05/2017 n. 20, nella parte in cui limitano l'accesso ai benefici a carico del Fondo per le non autosufficienze ai soli disabili gravissimi e, quindi, nella parte in cui esclude gli altri soggetti non autosufficienti, in quanto discriminatorie e in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria, lamentata la lesione dei diritti fondamentali dei soggetti disabili, per cui la fattispecie non può essere qualificata come diritto soggettivo, ma deve essere qualificata come interesse legittimo;
infatti, il ricorrente lamenta che una serie di atti di natura amministrativa sono affetti da vizi di legittimità per cui la competenza è del giudice amministrativo quale pag. 8 “giudice naturale della funzione pubblica”.
In applicazione delle suesposte motivazioni, pertanto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Tribunale
Amministrativo.
Nulla sulle spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Tribunale Amministrativo;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese il 23 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 1911/2021 promosso da
C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Cefalù, Piazza Bellipanni n. 32 presso lo studio degli avv.ti Maurizio Di
CH e ON CC che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore con sede in , Via G. Cusmano n. 24 CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2
del Presidente pro-tempore,
pag. 1 C.F. Controparte_3
in persona del Ministro in carica, P.IVA_3
C.F. in persona del Ministro in Controparte_4 P.IVA_4
carica,
C.F. in Controparte_5 P.IVA_5
persona del Ministro in carica,
Controparte_6
in persona del Ministro in
[...]
carica,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso CP_1
i cui uffici, siti in , via V. Villareale n. 6, sono domiciliati ex lege, CP_1
RESISTENTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso regolarmente notificato parte ricorrente ha chiesto:
pag.
2 - di annullare e/o disapplicare il D.M. 26/09/2016, pubblicato nella G.U. in data
30/11/2016 n. 280, la L.R. n. 4 del 01/03/2017 pubblicata nella G.U.R.S in data
03/03/2017 n. 9 e la L.R. n. 8 del 09/05/2017 pubblicata nella G.U.R.S in data
12/05/2017 n. 20, nella parte in cui limita l'accesso ai benefici a carico del Fondo
per le non autosufficienze ai soli disabili gravissimi e, quindi, nella parte in cui esclude gli altri soggetti non autosufficienti, in quanto discriminatorie e in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria;
- conseguentemente di annullare il provvedimento prot. n. 4391/DS33
dell'11/05/2021 emesso dall' presso il Controparte_7
Distretto 33 di Cefalù;
- per l'effetto dichiarare il suo diritto al riconoscimento delle misure e degli interventi a carico del Fondo per le non autosufficienza, con decorrenza dalla domanda amministrativa e con condanna al pagamento delle somme dovute.
L' regolarmente citata in giudizio non si è costituita ed in questa CP_1
sede se ne dichiara la contumacia.
Le altre Amministrazioni convenute si sono costituite, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione in favore del TAR di Palermo e, in subordine, il difetto di legittimazione passiva di tutte le Amministrazioni
resistenti e nel merito l'infondatezza del ricorso di cui chiedevano il rigetto.
In data 15.01.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la pag. 3 causa veniva posta in decisione.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle Amministrazioni
convenute è fondata.
La controversia in esame, infatti, rientra nella giurisdizione dell'Autorità
Giudiziaria Amministrativa.
Sebbene con ordinanza interlocutoria del 29.05.2023 questo decidente si era espresso per la giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che si trattava di una prestazione assistenziale sulla disabilità gravissima che costituisce diritto soggettivo perfetto, tuttavia, ad una più attenta valutazione dell'intero compendio istruttorio è emerso che nel caso in esame la fattispecie che per parte ricorrente ritiene lesa con il D.M. 26.09.2016 non può essere qualificata come diritto soggettivo, ma deve essere qualificata come interesse legittimo atteso che il ricorrente lamenta che una serie di atti di natura amministrativa sono affetti da vizi di legittimità.
Sul punto si osserva che le ordinanze emesse nel corso del processo civile sono sempre revocabili o modificabili dal giudice che le ha pronunciate. L'art. 177
c.p.c. prevede espressamente questa facoltà, che può essere esercitata d'ufficio o su istanza di parte quando mutano le circostanze che hanno determinato il provvedimento.
La norma in esame afferma innanzitutto la regola che, le ordinanze, per quanto pag. 4 motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa. Ciò significa che tali provvedimenti sono inidonei ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione Sezione Civile che con ordinanza n. 25183 del 17.09.2021 ha enunciato il principio che “..la
contraddittorietà fra l'ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito non
costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177
c.p.c., comma 1, secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai
pregiudicare la decisione della causa (Cass. n. 2213/1984)”.
Ritenuto, pertanto, che la controversia in esame rientra nella giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa, questo decidente aderisce all'orientamento di questo Tribunale di Termini Imerese nelle motivazioni espresse nella sentenza n. 320/2024 del 28.03.2024 che in un caso analogo a quello per cui è causa (diverso era provvedimento impugnato), all'esito di un accurato percorso argomentativo al quale si rimanda nella sua integrità ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha così statuito: “La questione è stata spiegata e chiarita
dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 5060/17, hanno
statuito che bisogna distinguere fra la prestazione amministrativa conformativa del
diritto, in relazione alla quale sussiste la giurisdizione amministrativa, e quella
meramente attuativa del diritto già conformato, priva di profili di discrezionalità
pag. 5 amministrativa, che rientra, invece, nella giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria
Ordinaria. Nel caso di specie, sulla base della doglianza del ricorrente, deve affermarsi la
giurisdizione del Giudice Amministrativo, atteso che la controversia riguarda il
carattere discriminatorio del comportamento tenuto dall'Amministrazione che limita
l'accesso ai benefici a carico del Fondo per le non autosufficienze ai soli disabili
gravissimi, con esclusione degli altri soggetti non autosufficienti, e per l'effetto il
riconoscimento del diritto. L'articolo 7 del codice del processo amministrativo prevede
che “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia
questione di interessi legit-timi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti
soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo,
riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche
mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni.”.
Com'è noto, il diritto soggettivo è la posizione giuridica di vantaggio che spetta ad un
soggetto in ordine ad un bene, nonché la tutela giuridica dello stesso in modo pieno ed
immediato. L'interesse legittimo è una situazione giuridica di vantaggio che spetta ad
un soggetto in ordine ad un “bene della vita oggetto di un provvedimento
amministrativo e consistente nell'attribuzione a tale soggetto di poteri idonei ad influire
sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione
dell'interesse al bene” (cfr. Cass. Civ. Sezioni Unite, sentenza 22 luglio 1999 n. 500).
Ciò che distingue il diritto soggettivo dall'interesse legittimo è il carattere assoluto che
pag. 6 l'ordinamento accorda al diritto soggettivo, il quale è assistito da una tutela
tendenzialmente piena e diretta. L'interesse legittimo è, invece, necessariamente
correlato all'esercizio del potere amministrativo e quello che lo caratterizza sono la
differenziazione, ovvero il fatto che il titolare di un interesse legittimo si trova rispetto
all'esercizio del potere amministrativo in una posizione differenziata rispetto a quella
della generalità dei soggetti, e la qualificazione, in quanto la norma posta a disciplina
dell'esercizio del potere della pubblica amministrazione per il perseguimento
dell'interesse pubblico primario prende in considerazione implicitamente l'interesse
sostanziale individuale connesso all'interesse pubblico. L'interesse legittimo viene alla
luce nel momento in cui l'interesse del privato verso un bene della vita viene a confronto
con il potere della Pubblica Amministrazione a soddisfare l'interesse, mediante
provvedimenti che ampliano la sfera giuridica del soggetto, o a sacrificarlo, con
provvedimenti che restringono tale sfera. La lamentata lesione dei diritti fondamentali
dei soggetti disabili, conseguente ad un mancato o insufficiente accesso alle prestazioni
necessarie per una piena ed effettiva garanzia dei diritti medesimi, non può che essere
conosciuta dal giudice naturale della funzione pubblica.
La Corte costituzionale, del resto, ha affermato che la lesione di un diritto fondamentale
riconducibile ad un provvedimento dell'Amministrazione, quale è quella controversa,
ben può essere giudicata dal giudice amministrativo: «La richiamata giurisprudenza di
questa Corte esclude, poi, che la giurisdizione possa competere al giudice ordinario per il
pag. 7 solo fatto che la domanda abbia ad oggetto esclusivo il risarcimento del danno (sentenza
n. 191 del 2006). Il giudizio amministrativo, infatti, in questi casi assicura la tutela di
ogni diritto: e ciò non soltanto per effetto dell'esigenza, coerente con i principi
costituzionali di cui agli articoli 24 e 111 della Costituzione, di concentrare davanti ad
un unico giudice l'intera protezione del cittadino avverso le modalità di esercizio della
funzione pubblica, ma anche perché quel giudice è idoneo ad offrire piena tutela ai diritti
soggettivi, anche costituzionalmente garantiti, coinvolti nell'esercizio della funzione
amministrativa» (Corte costituzionale, sentenza n. 140 del 2007)”.
Parte ricorrente chiedendo di annullare e/o disapplicare il D.M. 26/09/2016,
pubblicato nella G.U. in data 30/11/2016 n. 280, la L.R. n. 4 del 01/03/2017
pubblicata nella G.U.R.S in data 03/03/2017 n. 9 e la L.R. n. 8 del 09/05/2017
pubblicata nella G.U.R.S in data 12/05/2017 n. 20, nella parte in cui limitano l'accesso ai benefici a carico del Fondo per le non autosufficienze ai soli disabili gravissimi e, quindi, nella parte in cui esclude gli altri soggetti non autosufficienti, in quanto discriminatorie e in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria, lamentata la lesione dei diritti fondamentali dei soggetti disabili, per cui la fattispecie non può essere qualificata come diritto soggettivo, ma deve essere qualificata come interesse legittimo;
infatti, il ricorrente lamenta che una serie di atti di natura amministrativa sono affetti da vizi di legittimità per cui la competenza è del giudice amministrativo quale pag. 8 “giudice naturale della funzione pubblica”.
In applicazione delle suesposte motivazioni, pertanto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Tribunale
Amministrativo.
Nulla sulle spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Tribunale Amministrativo;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese il 23 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 9