Ordinanza collegiale 25 maggio 2023
Ordinanza cautelare 4 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 7 aprile 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 11/12/2025, n. 22393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22393 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22393/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06896/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6896 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giusi Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari,
- del provvedimento non notificato con il quale è stata decretata l’esclusione del ricorrente dalla « procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, riservata al personale volontario di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell’apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco », poiché “ non ha superato il modulo n. 3 della prova di capacità operativa ”;
- del verbale della Commissione esaminatrice, unitamente al resoconto della prova d’esame e relativi allegati, laddove escludono dalla procedura selettiva il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, per mancato superamento del modulo n. 3 della prova di capacità operativa;
- del D.M. n. 238 del 14 novembre 2018 « Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, riservata al personale volontario di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell’apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco », pubblicato in GU - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami il 20 novembre 2018, unitamente all’art. 5 comma 4 del D.M. 26 ottobre 2018 “ Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ”, laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall’elenco dei vigili del fuoco discontinui, senza prevedere, a differenza di quanto accade nel concorso pubblico per l’accesso al medesimo ruolo di vigile del fuoco permanente, alcuna possibilità di ripetizione della prova;
- del sistema di misurazione dei tempi (cronometraggio) relativo allo svolgimento della prova natatoria, laddove non fornisce una misurazione precisa ed oggettiva dell’effettivo tempo impiegato dal candidato per lo svolgimento della prova;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cogniti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. IN US ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premesso che con l’atto introduttivo del presente giudizio il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato la sua esclusione dalla « procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, riservata al personale volontario di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell’apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » disposta dalla p.a. nei suoi confronti in ragione del mancato superamento della prova di capacità operativa;
2. Rilevato che con ordinanza Tar Lazio, I- quater , n. 6618/2023 questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare spiegate nell’atto introduttivo del giudizio;
3. Rilevato altresì che con ordinanza Consiglio di Stato, III, n. 4857/2023 il giudice d’appello ha riformato la pronuncia cautelare adottata da questo Tribunale e ha disposto la riammissione con riserva del ricorrente alla ripetizione della prova non superata;
4. Rilevato che con nota depositata il 26 aprile 2025 parte ricorrente ha evidenziato:
- che a seguito della riammissione aveva superato le prove di capacità operativa ed era stato ammesso dall’amministrazione allo svolgimento delle visite previste dalla procedura d’assunzione;
- che in sede di visita medica era stato dichiarato non idoneo a seguito della misurazione dei parametri corporei;
- che aveva impugnato il provvedimento di inidoneità con separato ricorso e che con sentenza Tar Lazio, I- quater , n. -OMISSIS- (adottata ex art. 60 c.p.a.) questo Tribunale aveva annullato la nuova esclusione;
- che a seguito della pubblicazione della predetta sentenza l’amministrazione lo aveva assunto e ammesso a svolgere il Corso di formazione presso le Scuole Centrali Antincendio di Roma Capannelle;
5. Rilevato che con ordinanza Tar Lazio, I- quater , n. 6927/2025 questo Tribunale ha invitato le parti a contraddire – anche ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a – sul fatto che « quanto dedotto da parte ricorrente nelle note del 26 marzo 2025 – in ordine agli sviluppi della vicenda che lo ha interessato e in particolare in ordine al fatto che a seguito della sentenza Tar Lazio, I-quater, 6 febbraio 2025, n. 2733 lo stesso è stato assunto dalla p.a. resistente – potrebbe essere idoneo a ritenere definitivamente superata la questione oggetto del presente ricorso »;
6. Osservato che con memoria depositata il 28 aprile 2025 il ricorrente ha ribadito che dopo la pubblicazione della sentenza Tar Lazio, I- quater , n. -OMISSIS- « è stato regolarmente assunto nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco », sottolineando quindi « di non avere più interesse alla decisione della presente causa anche in virtù della sentenza di accoglimento n. -OMISSIS- »;
7. Osservato che l’amministrazione resistente – pur espressamente invitata a contraddire sulla circostanza della sopravvenuta assunzione – non ha contestato quanto evidenziato dal ricorrente in ordine alla sua assunzione regolare (e quindi a pieno titolo) all’esito della pubblicazione della sentenza Tar Lazio, I- quater , n. -OMISSIS-;
8. Ritenuto che avuto riguardo al concreto tenore di quanto dichiarato da parte ricorrente nella memoria del 28 aprile 2025 e alla condotta processuale dell’amministrazione sussistano i presupposti affinché questo giudice dichiari la cessazione della materia del contendere del presente giudizio, atteso che l’incontestata regolare assunzione del ricorrente da parte dell’amministrazione ha fatto sì che il sig. -OMISSIS- abbia ottenuto il bene della vita ultimo al cui raggiungimento era finalizzata la presente azione giurisdizionale;
9. Ritenuto, infine, che le spese di lite possano essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN US ME, Presidente FF, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IN US ME |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.