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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/07/2025, n. 11478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11478 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
La Giudice, Dr.ssa Maria CA GA, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 33351 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 e rimessa in decisione all'udienza dell'8.7.2025, vertente tra
, rappresentato e Parte_1
difeso nel presente giudizio dall'Avv. Paolo Franzì;
- ricorrente-
Contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege Controparte_1
dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-resistente-
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.07.2024 l'odierno ricorrente adiva Codesto Tribunale rilevando l'inerzia dell'Amministrazione in relazione alla domanda di formalizzazione dell'istanza di protezione internazionale.
A sostegno del ricorso, il ricorrente esponeva di essere giunto in Italia da alcuni mesi con l'intenzione di presentare istanza di protezione internazionale;
che, in data
05.07.2024, tramite il suo difensore, diffidava via pec la di Roma, affinché CP_2
fissasse un appuntamento;
che, in tale circostanza rappresentava l'urgenza delle richiesta, in considerazione della condizione di vulnerabilità del ricorrente, senza fissa dimora, costretto a dormire per strada, ma la Questura non dava alcun riscontro;
che l'impossibilità di accedere in Questura per gli immigrati è ampiamente documentata ed evidenziata dai media.
Ha concluso chiedendo di: “accogliere il ricorso;
dichiarare il diritto del ricorrente a presentare richiesta di asilo e per l'effetto ordinare alla Questura di Roma di fissare nel più breve tempo possibile un appuntamento con indicazione del giorno e dell'ora per formalizzare la richiesta di asilo”.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rinvio della causa, non Controparte_1
avendo ricevuto informazioni al riguardo da parte dell'Amministrazione competente e al fine di addivenire ad una più completa cognizione dei fatti.
A sostegno della domanda il ricorrente ha depositato la seguente documentazione: richiesta appuntamento trasmessa via pec in data 05.07.2024; articoli di quotidiani relativi alla violazione dei diritti dei richiedenti asilo in merito alla presentazione dell'istanza di protezione internazionale.
Deve essere innanzitutto respinta la domanda di rinvio della resistente in considerazione del tempo decorso.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente deve rilevarsi che oggetto del presente giudizio non è la domanda di protezione internazionale e la eventuale sussistenza dei relativi presupposti per il suo riconoscimento, ma unicamente il diritto del ricorrente di proporre la domanda e all'accesso alla relativa procedura nel rispetto delle tempistiche dettate dalla normativa vigente.
La domanda del ricorrente è funzionale all'esercizio del diritto assoluto, nonché costituzionalmente garantito dall'art.10 comma 3 della Costituzione, di avanzare una domanda di protezione internazionale. Nel caso di specie il medesimo ha riferito di avere tentato invano di accedere agli uffici della per richiedere un CP_2
appuntamento per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale e di avere dunque inviato una richiesta tramite PEC del legale, a cui non era però seguito
2 alcun riscontro. Quanto alle norme in materia di presentazione della domanda di protezione internazionale, è opportuno richiamare l'art 2 del D.lvo n. 142/2015 secondo il quale la manifestazione di volontà di richiedere asilo non è subordinata a forme particolari e il successivo art. 4 che stabilisce l'onere dell'amministrazione di fornire un permesso di soggiorno a tutti i richiedenti asilo;
tutta la procedura è poi scandita da tempi celeri e certi volti a garantire l'effettività di diritti connessi allo status di richiedente asilo: l'art.3 del Dlgs. n.25/2008, in attuazione della direttiva
2005/85/CE, stabilisce che “… L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'art.26”, quest'ultima norma stabilisce che “la questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale” “redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti”. La Corte di Giustizia UE (Sentenza
Evelyn Danqua, C-429/15) afferma che, in mancanza di norme stabilite dal diritto dell'Unione riguardanti le modalità procedurali relative alla presentazione e all'esame di una domanda di protezione internazionale, spetta all'ordinamento giuridico interno di tale Stato membro disciplinare tali modalità, garantendo nel contempo che dette modalità non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione. Merita anche di essere valorizzato il disposto dell'art. 6, par. 6 della direttiva 2013/33/UE (recepita dal D.Lgs. n. 142 del 2015) secondo cui gli Stati membri non esigono documenti inutili o sproporzionati né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale, disposizione indicativa dell'impegno degli stati membri a non disseminare di inutili ostacoli burocratici il difficile cammino verso la richiesta di asilo.
3 La manifestazione di volontà, non soggetta ad alcun formalismo, è quindi sufficiente a configurare l'obbligo dell'amministrazione alla sua verbalizzazione e al rilascio del permesso di soggiorno nei termini stringenti previsti dalla normativa interna e internazionale.
Da tale punto di vista l'Amministrazione, nell'organizzare la registrazione delle domande, non gode di un potere discrezionale pieno, ma è obbligata a predisporre i mezzi necessari per registrare la domanda nei tempi prescritti dalla normativa. Infatti, molti dei diritti connessi allo status di richiedente asilo possono essere esercitati solo dopo la formalizzazione della domanda, così come ad esempio previsto per l'accesso al sistema di accoglienza successivamente alla prima accoglienza prevista dall'art 9 del D.lgs n. 142 del 2015 (art 14 comma 1 del D.lvo n. 142/2015 ), per l'accesso al lavoro e alla formazione professionale (possibile dopo due mesi dal rilascio del
CP_ permesso di soggiorno per richiesta di - art 22 D.lvo n. 142/2015), per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale (possibile dopo il rilascio del permesso di soggiorno - art 21 d.lvo n. 142/2015 in relazione all'art 34 del D.lvo n. 286/98).
4 Le difficoltà e i ritardi nell'accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale da parte dei richiedenti asilo sono uno degli elementi tenuti costantemente in considerazione per verificare la sussistenza di carenze sistemiche nel sistema asilo rilevanti ai fini dell'art 3 comma 2 del Reg UE n. 604/2013 (cd Dublino
III) e la mancanza di una stabile dimora e di mezzi di sussistenza adeguati vengono considerati trattamenti inumani e degradanti in violazione della dignità umana dei richiedenti asilo (si veda CGUE Grande Sezione Jawo
contro
Bundesrepublik
Deutschland, sentenza del 19 marzo 2019, Nella causa C 163/17). A titolo esemplificativo, nella sentenza DU RK contro del 4.11.2014 CP_4
riguardante il ricorso di una famiglia afghana contro il trasferimento in Italia in base al regolamento di Dublino, accolto sulla base dell'art 3 comma 2 del regolamento, veniva a tali fini riportata la raccomandazione dell'UNHCR ove si rilevava come “…. continuano a esservi segnalazioni di verbalizzazioni delle domande di asilo fissate, in alcuni casi, diverse settimane dopo che i richiedenti asilo hanno manifestato l'intenzione di presentare la domanda. …. Tale ritardo può comportare tempi di attesa più lunghi per l'accesso al sistema di accoglienza e per la decisione dei casi.”
Venendo al caso di specie il ricorrente non è mai riuscito ad ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda di asilo, con conseguente impossibilità di accedere al sistema di accoglienza e a tutti i benefici collegati allo status di richiedente asilo.
Vi è, pertanto, una situazione che di fatto concreta un impedimento all'esercizio di un diritto inalienabile della persona, quale quello di richiedere la protezione dello stato ospitante, costituzionalmente tutelato dall'art. 10 comma 3, in condizioni quantomeno dignitose;
tale situazione di fatto è da ritenere imputabile all'amministrazione convenuta, tenuta ad approntare misure per consentire una rapida formalizzazione della domanda di protezione internazionale ed il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
5 L'omissione di misure in tal senso si traduce nell'impedimento all'esercizio di un diritto assoluto, che può trovare dunque rimedio nell'intervento del giudice ordinario, trattandosi di materia nella quale la discrezionalità amministrativa non può spingersi sino a comprimere l'essenza stessa del diritto individuale.
L'amministrazione ha l'obbligo di predisporre un'organizzazione adeguata che consenta di rispettare i termini di legge per la verbalizzazione della domanda di protezione internazionale e rispettare i diritti fondamentali dei richiedenti asilo garantendo loro un facile accesso alla procedura. Nella sentenza della Corte EDU
M.S.S. c/ Belgio e Grecia, par. 251, la Corte ha attribuito notevole importanza allo status di richiedente asilo del ricorrente e, in quanto tale, di membro di una fascia della popolazione particolarmente svantaggiata e vulnerabile, bisognosa di particolare protezione. Essa ha rilevato l'esistenza di un ampio accordo a livello internazionale ed europeo su questa necessità di particolare protezione, sottolineata dalla Convenzione di Ginevra, dall'ambito e dalle attività dell'UNHCR e dalle norme fissate nella
Direttiva Accoglienza dell'Unione europea. La circostanza che nella città metropolitana di Roma venga consentita la formalizzazione di un numero limitato di domande al giorno e sia necessaria un'attesa anche di molti mesi prima di ottenere la verbalizzazione della domanda, viola i diritti fondamentali dei richiedenti asilo, costretti a trascorrere intere notti innanzi ai cancelli della Questura per rientrare tra le persone da esaminare quel giorno, ed espone i richiedenti asilo a una situazione lesiva della loro dignità umana in quanto privi della possibilità di procurarsi mezzi di sussistenza legali, di accedere al sistema di accoglienza ed esposti al rischio di vivere per strada. Ciò alla luce dell'art. 1, c. 2 della legge n. 142/2015, secondo cui “le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione di volontà di chiedere la protezione internazionale”, e del successivo art. 14, c. 1, che prevede: “Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza”.
6 Nel caso in esame, il ricorrente non è mai riuscito ad ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, non potendo accedere al sistema di accoglienza predisposto per i richiedenti asilo, né ad un impiego regolare.
Considerato il decorso di già diversi mesi dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione (la pec inviata dal legale risale al 5/7/2024), alla luce della precarietà delle condizioni di vita del ricorrente, è urgente consentire allo stesso di avviare al più presto la procedura di riconoscimento della protezione e di regolarizzare la propria presenza sul territorio italiano ottenendo i relativi documenti e la conseguente possibilità di accedere all'accoglienza, oltre che all'assistenza sanitaria, al lavoro, all'istruzione e a tutti i diritti e le opportunità connesse alla regolarità della posizione giuridica.
Le spese seguono la soccombenza e non liquidate come in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Dichiara il diritto di Parte_1
all'esame della sua domanda e ordina al di provvedere alla Controparte_1
fissazione dell'appuntamento richiesto dal ricorrente al fine della formalizzazione dell'istanza di protezione internazionale;
- condanna parte resistente alla refusione delle spese legali in favore del ricorrente, da distrarsi al procuratore antistatario, che si quantificano in € 3.000,00, oltre oneri e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 30.7.25
La Giudice
Dott.ssa Maria CA GA
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In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
La Giudice, Dr.ssa Maria CA GA, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 33351 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 e rimessa in decisione all'udienza dell'8.7.2025, vertente tra
, rappresentato e Parte_1
difeso nel presente giudizio dall'Avv. Paolo Franzì;
- ricorrente-
Contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege Controparte_1
dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-resistente-
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.07.2024 l'odierno ricorrente adiva Codesto Tribunale rilevando l'inerzia dell'Amministrazione in relazione alla domanda di formalizzazione dell'istanza di protezione internazionale.
A sostegno del ricorso, il ricorrente esponeva di essere giunto in Italia da alcuni mesi con l'intenzione di presentare istanza di protezione internazionale;
che, in data
05.07.2024, tramite il suo difensore, diffidava via pec la di Roma, affinché CP_2
fissasse un appuntamento;
che, in tale circostanza rappresentava l'urgenza delle richiesta, in considerazione della condizione di vulnerabilità del ricorrente, senza fissa dimora, costretto a dormire per strada, ma la Questura non dava alcun riscontro;
che l'impossibilità di accedere in Questura per gli immigrati è ampiamente documentata ed evidenziata dai media.
Ha concluso chiedendo di: “accogliere il ricorso;
dichiarare il diritto del ricorrente a presentare richiesta di asilo e per l'effetto ordinare alla Questura di Roma di fissare nel più breve tempo possibile un appuntamento con indicazione del giorno e dell'ora per formalizzare la richiesta di asilo”.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rinvio della causa, non Controparte_1
avendo ricevuto informazioni al riguardo da parte dell'Amministrazione competente e al fine di addivenire ad una più completa cognizione dei fatti.
A sostegno della domanda il ricorrente ha depositato la seguente documentazione: richiesta appuntamento trasmessa via pec in data 05.07.2024; articoli di quotidiani relativi alla violazione dei diritti dei richiedenti asilo in merito alla presentazione dell'istanza di protezione internazionale.
Deve essere innanzitutto respinta la domanda di rinvio della resistente in considerazione del tempo decorso.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente deve rilevarsi che oggetto del presente giudizio non è la domanda di protezione internazionale e la eventuale sussistenza dei relativi presupposti per il suo riconoscimento, ma unicamente il diritto del ricorrente di proporre la domanda e all'accesso alla relativa procedura nel rispetto delle tempistiche dettate dalla normativa vigente.
La domanda del ricorrente è funzionale all'esercizio del diritto assoluto, nonché costituzionalmente garantito dall'art.10 comma 3 della Costituzione, di avanzare una domanda di protezione internazionale. Nel caso di specie il medesimo ha riferito di avere tentato invano di accedere agli uffici della per richiedere un CP_2
appuntamento per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale e di avere dunque inviato una richiesta tramite PEC del legale, a cui non era però seguito
2 alcun riscontro. Quanto alle norme in materia di presentazione della domanda di protezione internazionale, è opportuno richiamare l'art 2 del D.lvo n. 142/2015 secondo il quale la manifestazione di volontà di richiedere asilo non è subordinata a forme particolari e il successivo art. 4 che stabilisce l'onere dell'amministrazione di fornire un permesso di soggiorno a tutti i richiedenti asilo;
tutta la procedura è poi scandita da tempi celeri e certi volti a garantire l'effettività di diritti connessi allo status di richiedente asilo: l'art.3 del Dlgs. n.25/2008, in attuazione della direttiva
2005/85/CE, stabilisce che “… L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'art.26”, quest'ultima norma stabilisce che “la questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale” “redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti”. La Corte di Giustizia UE (Sentenza
Evelyn Danqua, C-429/15) afferma che, in mancanza di norme stabilite dal diritto dell'Unione riguardanti le modalità procedurali relative alla presentazione e all'esame di una domanda di protezione internazionale, spetta all'ordinamento giuridico interno di tale Stato membro disciplinare tali modalità, garantendo nel contempo che dette modalità non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione. Merita anche di essere valorizzato il disposto dell'art. 6, par. 6 della direttiva 2013/33/UE (recepita dal D.Lgs. n. 142 del 2015) secondo cui gli Stati membri non esigono documenti inutili o sproporzionati né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale, disposizione indicativa dell'impegno degli stati membri a non disseminare di inutili ostacoli burocratici il difficile cammino verso la richiesta di asilo.
3 La manifestazione di volontà, non soggetta ad alcun formalismo, è quindi sufficiente a configurare l'obbligo dell'amministrazione alla sua verbalizzazione e al rilascio del permesso di soggiorno nei termini stringenti previsti dalla normativa interna e internazionale.
Da tale punto di vista l'Amministrazione, nell'organizzare la registrazione delle domande, non gode di un potere discrezionale pieno, ma è obbligata a predisporre i mezzi necessari per registrare la domanda nei tempi prescritti dalla normativa. Infatti, molti dei diritti connessi allo status di richiedente asilo possono essere esercitati solo dopo la formalizzazione della domanda, così come ad esempio previsto per l'accesso al sistema di accoglienza successivamente alla prima accoglienza prevista dall'art 9 del D.lgs n. 142 del 2015 (art 14 comma 1 del D.lvo n. 142/2015 ), per l'accesso al lavoro e alla formazione professionale (possibile dopo due mesi dal rilascio del
CP_ permesso di soggiorno per richiesta di - art 22 D.lvo n. 142/2015), per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale (possibile dopo il rilascio del permesso di soggiorno - art 21 d.lvo n. 142/2015 in relazione all'art 34 del D.lvo n. 286/98).
4 Le difficoltà e i ritardi nell'accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale da parte dei richiedenti asilo sono uno degli elementi tenuti costantemente in considerazione per verificare la sussistenza di carenze sistemiche nel sistema asilo rilevanti ai fini dell'art 3 comma 2 del Reg UE n. 604/2013 (cd Dublino
III) e la mancanza di una stabile dimora e di mezzi di sussistenza adeguati vengono considerati trattamenti inumani e degradanti in violazione della dignità umana dei richiedenti asilo (si veda CGUE Grande Sezione Jawo
contro
Bundesrepublik
Deutschland, sentenza del 19 marzo 2019, Nella causa C 163/17). A titolo esemplificativo, nella sentenza DU RK contro del 4.11.2014 CP_4
riguardante il ricorso di una famiglia afghana contro il trasferimento in Italia in base al regolamento di Dublino, accolto sulla base dell'art 3 comma 2 del regolamento, veniva a tali fini riportata la raccomandazione dell'UNHCR ove si rilevava come “…. continuano a esservi segnalazioni di verbalizzazioni delle domande di asilo fissate, in alcuni casi, diverse settimane dopo che i richiedenti asilo hanno manifestato l'intenzione di presentare la domanda. …. Tale ritardo può comportare tempi di attesa più lunghi per l'accesso al sistema di accoglienza e per la decisione dei casi.”
Venendo al caso di specie il ricorrente non è mai riuscito ad ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda di asilo, con conseguente impossibilità di accedere al sistema di accoglienza e a tutti i benefici collegati allo status di richiedente asilo.
Vi è, pertanto, una situazione che di fatto concreta un impedimento all'esercizio di un diritto inalienabile della persona, quale quello di richiedere la protezione dello stato ospitante, costituzionalmente tutelato dall'art. 10 comma 3, in condizioni quantomeno dignitose;
tale situazione di fatto è da ritenere imputabile all'amministrazione convenuta, tenuta ad approntare misure per consentire una rapida formalizzazione della domanda di protezione internazionale ed il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
5 L'omissione di misure in tal senso si traduce nell'impedimento all'esercizio di un diritto assoluto, che può trovare dunque rimedio nell'intervento del giudice ordinario, trattandosi di materia nella quale la discrezionalità amministrativa non può spingersi sino a comprimere l'essenza stessa del diritto individuale.
L'amministrazione ha l'obbligo di predisporre un'organizzazione adeguata che consenta di rispettare i termini di legge per la verbalizzazione della domanda di protezione internazionale e rispettare i diritti fondamentali dei richiedenti asilo garantendo loro un facile accesso alla procedura. Nella sentenza della Corte EDU
M.S.S. c/ Belgio e Grecia, par. 251, la Corte ha attribuito notevole importanza allo status di richiedente asilo del ricorrente e, in quanto tale, di membro di una fascia della popolazione particolarmente svantaggiata e vulnerabile, bisognosa di particolare protezione. Essa ha rilevato l'esistenza di un ampio accordo a livello internazionale ed europeo su questa necessità di particolare protezione, sottolineata dalla Convenzione di Ginevra, dall'ambito e dalle attività dell'UNHCR e dalle norme fissate nella
Direttiva Accoglienza dell'Unione europea. La circostanza che nella città metropolitana di Roma venga consentita la formalizzazione di un numero limitato di domande al giorno e sia necessaria un'attesa anche di molti mesi prima di ottenere la verbalizzazione della domanda, viola i diritti fondamentali dei richiedenti asilo, costretti a trascorrere intere notti innanzi ai cancelli della Questura per rientrare tra le persone da esaminare quel giorno, ed espone i richiedenti asilo a una situazione lesiva della loro dignità umana in quanto privi della possibilità di procurarsi mezzi di sussistenza legali, di accedere al sistema di accoglienza ed esposti al rischio di vivere per strada. Ciò alla luce dell'art. 1, c. 2 della legge n. 142/2015, secondo cui “le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione di volontà di chiedere la protezione internazionale”, e del successivo art. 14, c. 1, che prevede: “Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza”.
6 Nel caso in esame, il ricorrente non è mai riuscito ad ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, non potendo accedere al sistema di accoglienza predisposto per i richiedenti asilo, né ad un impiego regolare.
Considerato il decorso di già diversi mesi dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione (la pec inviata dal legale risale al 5/7/2024), alla luce della precarietà delle condizioni di vita del ricorrente, è urgente consentire allo stesso di avviare al più presto la procedura di riconoscimento della protezione e di regolarizzare la propria presenza sul territorio italiano ottenendo i relativi documenti e la conseguente possibilità di accedere all'accoglienza, oltre che all'assistenza sanitaria, al lavoro, all'istruzione e a tutti i diritti e le opportunità connesse alla regolarità della posizione giuridica.
Le spese seguono la soccombenza e non liquidate come in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Dichiara il diritto di Parte_1
all'esame della sua domanda e ordina al di provvedere alla Controparte_1
fissazione dell'appuntamento richiesto dal ricorrente al fine della formalizzazione dell'istanza di protezione internazionale;
- condanna parte resistente alla refusione delle spese legali in favore del ricorrente, da distrarsi al procuratore antistatario, che si quantificano in € 3.000,00, oltre oneri e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 30.7.25
La Giudice
Dott.ssa Maria CA GA
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