CGT2
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 24/02/2026, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1708/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6120/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Frignano - Sede 81030 Frignano CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2352/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 19/05/2025
Atti impositivi: - ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 02837202400021555 000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 711/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellati: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava l'Avviso di presa in carico n. 02837202400021555000 del 16.10.2024 emesso dall'Agenzia di Riscossione, relativo all'Avviso di Accertamento notificato dal Comune di Frignano in data
23/03/2022, anch'esso impugnato, eccependo la nullità della pretesa per omessa notifica dell'avviso di accertamento quale atto presupposto, la nullità dell'avviso di accertamento per vizi di contenuto forma – difetto di motivazione dell'avviso notificato – omessa e/o illegittima sottoscrizione del ruolo – omessa indicazione del responsabile del procedimento - nullità della pretesa per intervenuta prescrizione del credito azionato e del titolo esecutivo precedente e successiva alla presunta notifica dell'avviso di accertamento.
Si costituiva Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo che l'atto impugnato non è ricompreso tra quelli contestabili innanzi alla Commissione Tributaria;
con riferimento alla omessa notifica dell'atto prodromico ed alla asserita prescrizione maturata in epoca antecedentemente alla notifica dell'atto opposto, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Non si costituiva il Comune di Frignano nonostante la regolare notifica a mezzo PEC.
Il primo giudice accoglieva il ricorso, stante la mancata produzione in giudizio della notifica del preventivo avviso di accertamento, e compensava le spese.
Presenta appello il contribuente, per la parziale riforma della sentenza gravata per violazione degli artt. 91
e 92 c.p.c per avere la CGT I grado di Caserta compensato tra le parti le spese di lite in violazione del principio della soccombenza e con provvedimento privo di motivazione.
Resiste Agenzia delle Entrate - Riscossione che chiede rigettarsi l'appello e comunque dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva anche in ordine alla eventuale condanna alle spese.
Non si costituisce il Comune di Frignano nonostante la regolare notifica a mezzo PEC.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di cui in motivazione.
Dall'esame della sentenza gravata, risulta che la Corte di primo grado, nella pronuncia della sentenza, ha correttamente ritenuto il ricorso fondato e meritevole di accoglimento in relazione a tutti i motivi di doglianza,
e tuttavia, ha disposto la compensazione delle spese di lite. In base al principio della soccombenza, le spese avrebbero tuttavia dovuto essere poste a carico del resistente soccombente, anche in considerazione della assoluta carenza di motivazione in ordine alla compensazione. Nel caso in esame, il Giudice di prime cure ha accolto tutte le eccezioni del ricorrente e, compensando le spese, non infatti ha applicato il principio di soccombenza, violando l'art. 91 c.p.c e disponendo la compensazione delle spese è stata disposta senza alcuna motivazione, in violazione dell'art. 92, commi 2
e 3, c.p.c. Al riguardo, la Corte di Cassazione (Cfr: Cass. Sent. n. 26847/2023), ha più volte chiarito che la compensazione delle spese, in assenza di soccombenza reciproca, deve essere motivata esplicitamente con riferimento a “gravi ed eccezionali ragioni”. La mancata indicazione di tali ragioni costituisce violazione di legge, comportando la cassazione della decisione impugnata, non potendo ritenersi sufficiente un'affermazione apodittica secondo cui “le spese si ritiene opportuno compensare”; il giudice deve esporre le ragioni che giustificano la compensazione in presenza di gravi ed eccezionali circostanze, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Di contro, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Agenzia delle Entrate - Riscossione, in particolare per non avere alcuna responsabilità per omissioni da parte dell'Ente creditore, il quale è rimasto contumace in entrambe i gradi di giudizio.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata nella parte in cui dispone la compensazione delle spese, e l'appellato Comune di Frignano, soccombente nel giudizio di primo grado, deve essere condannato al rimborso delle spese di lite alla controparte, odierna appellante.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna il Comune di Frignano al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
200,00 oltre accessori di legge per il primo grado di giudizio ed euro 250,00 oltre accessori di legge per il presente grado in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6120/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Frignano - Sede 81030 Frignano CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2352/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 19/05/2025
Atti impositivi: - ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 02837202400021555 000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 711/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellati: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava l'Avviso di presa in carico n. 02837202400021555000 del 16.10.2024 emesso dall'Agenzia di Riscossione, relativo all'Avviso di Accertamento notificato dal Comune di Frignano in data
23/03/2022, anch'esso impugnato, eccependo la nullità della pretesa per omessa notifica dell'avviso di accertamento quale atto presupposto, la nullità dell'avviso di accertamento per vizi di contenuto forma – difetto di motivazione dell'avviso notificato – omessa e/o illegittima sottoscrizione del ruolo – omessa indicazione del responsabile del procedimento - nullità della pretesa per intervenuta prescrizione del credito azionato e del titolo esecutivo precedente e successiva alla presunta notifica dell'avviso di accertamento.
Si costituiva Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo che l'atto impugnato non è ricompreso tra quelli contestabili innanzi alla Commissione Tributaria;
con riferimento alla omessa notifica dell'atto prodromico ed alla asserita prescrizione maturata in epoca antecedentemente alla notifica dell'atto opposto, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Non si costituiva il Comune di Frignano nonostante la regolare notifica a mezzo PEC.
Il primo giudice accoglieva il ricorso, stante la mancata produzione in giudizio della notifica del preventivo avviso di accertamento, e compensava le spese.
Presenta appello il contribuente, per la parziale riforma della sentenza gravata per violazione degli artt. 91
e 92 c.p.c per avere la CGT I grado di Caserta compensato tra le parti le spese di lite in violazione del principio della soccombenza e con provvedimento privo di motivazione.
Resiste Agenzia delle Entrate - Riscossione che chiede rigettarsi l'appello e comunque dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva anche in ordine alla eventuale condanna alle spese.
Non si costituisce il Comune di Frignano nonostante la regolare notifica a mezzo PEC.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di cui in motivazione.
Dall'esame della sentenza gravata, risulta che la Corte di primo grado, nella pronuncia della sentenza, ha correttamente ritenuto il ricorso fondato e meritevole di accoglimento in relazione a tutti i motivi di doglianza,
e tuttavia, ha disposto la compensazione delle spese di lite. In base al principio della soccombenza, le spese avrebbero tuttavia dovuto essere poste a carico del resistente soccombente, anche in considerazione della assoluta carenza di motivazione in ordine alla compensazione. Nel caso in esame, il Giudice di prime cure ha accolto tutte le eccezioni del ricorrente e, compensando le spese, non infatti ha applicato il principio di soccombenza, violando l'art. 91 c.p.c e disponendo la compensazione delle spese è stata disposta senza alcuna motivazione, in violazione dell'art. 92, commi 2
e 3, c.p.c. Al riguardo, la Corte di Cassazione (Cfr: Cass. Sent. n. 26847/2023), ha più volte chiarito che la compensazione delle spese, in assenza di soccombenza reciproca, deve essere motivata esplicitamente con riferimento a “gravi ed eccezionali ragioni”. La mancata indicazione di tali ragioni costituisce violazione di legge, comportando la cassazione della decisione impugnata, non potendo ritenersi sufficiente un'affermazione apodittica secondo cui “le spese si ritiene opportuno compensare”; il giudice deve esporre le ragioni che giustificano la compensazione in presenza di gravi ed eccezionali circostanze, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Di contro, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Agenzia delle Entrate - Riscossione, in particolare per non avere alcuna responsabilità per omissioni da parte dell'Ente creditore, il quale è rimasto contumace in entrambe i gradi di giudizio.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata nella parte in cui dispone la compensazione delle spese, e l'appellato Comune di Frignano, soccombente nel giudizio di primo grado, deve essere condannato al rimborso delle spese di lite alla controparte, odierna appellante.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna il Comune di Frignano al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
200,00 oltre accessori di legge per il primo grado di giudizio ed euro 250,00 oltre accessori di legge per il presente grado in favore del procuratore antistatario.