L' articolo 566 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 566 - Successione dei figli legittimi e naturali. - Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e e naturali, in parti uguali.
Si applica il terzo comma dell'articolo 537".
Capo I - Della promessa di matrimonio Art. 79 Effetti La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento. Art. 80 Restituzione dei doni Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti. Art. 81 Risarcimento dei danni La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a …
Leggi di più…L'articolo 566 del Codice Civile, rubricato "Successione dei figli", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo II – Delle successioni legittime, Capo I – Della successione dei parenti. Il Titolo II regola quell'aspetto del fenomeno successorio che trova la sua ragione nella legge e non nella volontà del defunto. I presupposti sono la mancanza di un testamento (inteso come l'atto che rappresenta la massima espressione del suo autore), l'esistenza di un titolo per succedere (una relazione tra il chiamato e il defunto), oppure, in mancanza, un legame con lo Stato costituito dal rapporto di cittadinanza. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. …
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