Art. 185.
L' articolo 566 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 566 - Successione dei figli legittimi e naturali. - Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e e naturali, in parti uguali.
Si applica il terzo comma dell'articolo 537".
L' articolo 566 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 566 - Successione dei figli legittimi e naturali. - Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e e naturali, in parti uguali.
Si applica il terzo comma dell'articolo 537".