Articolo 185 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 184Articolo 186
Versione
20 settembre 1975
Art. 185.
L' articolo 566 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 566 - Successione dei figli legittimi e naturali. - Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e e naturali, in parti uguali.
Si applica il terzo comma dell'articolo 537".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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