Cass. civ., sez. II, sentenza 29/04/2024, n. 11437
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Sentenza 29 aprile 2024

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La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, è chiamata a pronunciarsi su un ricorso principale proposto da una parte (SI AR RO) avverso una sentenza della Corte d'Appello di Roma, la quale aveva parzialmente accolto l'appello della medesima parte, confermando il diritto di abitazione vitalizio sul villino e sulle pertinenze, ma riducendo il conguaglio in denaro dovuto alle altre eredi (RG LA e RG AR) e dichiarando inammissibile l'intervento di un legale. La ricorrente principale contestava la stima del CTU e chiedeva che il suo diritto di abitazione fosse detratto dal valore dell'asse ereditario, comprendendo in esso solo la nuda proprietà. Le altre eredi, da un lato, si associavano alla richiesta di rinnovazione della CTU per la modifica dei conguagli, dall'altro chiedevano il rigetto dell'appello. Un legale interveniva volontariamente chiedendo il pagamento dei propri compensi. La Corte d'Appello aveva accolto parzialmente l'appello della SI, confermando il diritto di abitazione, riducendo il conguaglio, disponendo il rimborso di alcune spese sostenute dalla SI e compensando le spese processuali. La ricorrente principale, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, proponeva ricorso per cassazione con due motivi, lamentando la violazione di norme di diritto e vizi di motivazione. Gli eredi di una delle co-eredi (RG LA) proponevano controricorso con ricorso incidentale, lamentando la violazione e falsa applicazione degli articoli 540, 581 e 582 del codice civile, in relazione al riconoscimento del diritto di abitazione in aggiunta alla quota legittima e alla sua detrazione dalla massa ereditaria.

La Corte di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso principale proposto da SI AR RO per omessa e tardiva produzione della documentazione attestante la conformità delle copie analogiche agli originali telematici delle notifiche effettuate, ai sensi dell'art. 369 c.p.c. e della L. n. 53/1994, pur riconoscendo che il vizio d'improcedibilità nei confronti degli eredi di RG LA sia stato sanato per raggiungimento dello scopo, dato che non hanno disconosciuto la conformità delle copie depositate. Viene invece esclusa l'improcedibilità del controricorso e ricorso incidentale degli eredi di RG LA, in quanto ritualmente depositato. Tuttavia, la Corte, pronunciandosi sul ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, ritenendo che la divisione del compendio ereditario sia giuridicamente impossibile per la presenza di manufatti abusivi, sia sul villino che sulle pertinenze, in assenza della necessaria regolarità urbanistico-edilizia, come stabilito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 25021/2019. La Corte evidenzia che la regolarità edilizia costituisce condizione dell'azione per la divisione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. La questione della divisibilità del compendio, ritenuta prioritaria rispetto a quella dei conguagli, non era stata affrontata dalla sentenza impugnata né da quella di primo grado. La Corte dispone che la Corte d'Appello di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/04/2024, n. 11437
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11437
    Data del deposito : 29 aprile 2024

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