TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 29/01/2026, n. 1805
TAR
Sentenza breve 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Legittimità del quesito n. 3

    La censura è infondata in quanto l'interpretazione del ricorrente è incompatibile con il tenore letterale del quesito e le argomentazioni confermano l'impossibilità di trascrizione automatica tramite il solo SC, richiedendo applicativi esterni.

  • Altro
    Legittimità del quesito n. 5

    È cessata la materia del contendere poiché l'Amministrazione ha rettificato il punteggio del candidato, ammettendolo alle fasi successive. Precedentemente, questa Sezione aveva ritenuto fondata una censura analoga, considerando corretta anche la risposta 'clemenza'.

  • Accolto
    Riammissione alla procedura concorsuale

    Il ricorso è stato accolto parzialmente con riguardo alle doglianze relative al quesito n. 5, che ha portato alla rettifica del punteggio e all'ammissione del ricorrente alle fasi successive.

  • Accolto
    Riconoscimento punteggio aggiuntivo

    A seguito della rettifica del punteggio per il quesito n. 5, il ricorrente ha raggiunto la soglia di idoneità, ottenendo di fatto il riconoscimento del punteggio necessario per proseguire nella procedura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 29/01/2026, n. 1805
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1805
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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