Sentenza breve 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 29/01/2026, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01805/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00075/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 75 del 2026, proposto da UC RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
- della valutazione, pari a 20/30 punti, della prova scritta del ricorrente del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02), nonché dell’esclusione dal predetto concorso scaturita dall’esito negativo dell’anzidetta prova;
- dei quesiti n. 3 e 5 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a);
- dei provvedimenti, di data e numero sconosciuti, con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a);
- di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente;
per l’accertamento
- del diritto del ricorrente all’attribuzione di 2 punti, in aggiunta ai 20 già conseguiti, per l’annullamento dei quesiti impugnato;
- del diritto del ricorrente ad essere riammesso nella procedura concorsuale sub a).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il dott. TI IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Rilevato che:
- il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, nel quale è risultata non idonea, avendo conseguito il punteggio di 20/30, inferiore a quello minimo stabilito di 21/30, contestando la legittimità dei quesiti nn. 3 e 5 (tutti con risposta errata, con decurtazione di 0,25 punti e mancata attribuzione del punteggio positivo di 0,75 punti), allo stesso somministrati in data 23.10.2025;
- in particolare, quanto al quesito n. 3 [così formulato: “ Quale strumento permette di trascrivere automaticamente l'audio delle riunioni? ”: IC TE (risposta individuata come esatta dall’Amministrazione); Telegram; SC (risposta indicata dal ricorrente)], il ricorrente sostiene la correttezza della propria risposta in quanto, supponendo che il questo chieda di individuare la piattaforma che consente la trascrizione della riunione “in tempo reale”, anche SC, tramite l’applicativo aggiuntivo “ SCEarsBot ” oppure “ SeaVoice ”, assolverebbe a detta funzione;
- quanto al quesito n. 5 [così formulato: “Indicare un sinonimo di “indulgenza” con le seguenti opzioni ”: bonarietà; clemenza (risposta indicata dal ricorrente); tolleranza (risposta individuata come corretta dall’Amministrazione)], il ricorrente sostiene l’esattezza anche della sua risposta;
- con memoria del 16 gennaio 2026 il ricorrente, in seguito alla rettifica del punteggio assegnatogli dall’Amministrazione in ragione della correttezza della risposta data al quesito n. 5, ha insistito per l’accoglimento del ricorso in relazione al quiz n. 3;
- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio senza depositare memorie;
- all’udienza in camera di consiglio del 20 gennaio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto che il ricorso sia parzialmente fondato per le ragioni di seguito esplicitate;
Considerato in via generale che:
- l'ambito di discrezionalità dell’Amministrazione nella formulazione dei quesiti da sottoporre ai candidati in sede di procedure concorsuali è particolarmente ampio e che la scelta di quelli da somministrare ai candidati stessi, così come la successiva valutazione delle risposte fornite, in ragione di tale ampia discrezionalità, è sindacabile dal Giudice amministrativo solo a condizione che risulti evidente l'assoluta incomprensibilità del quesito o la irragionevolezza della risposta prescelta, oppure che sia fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, per contestare, sotto l’aspetto della irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità, la correttezza della soluzione proposta dall'Amministrazione (Consiglio di Stato, sez. VII, 11 giugno 2024, n. 5242);
- inoltre, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo;
Ritenuto che:
- in relazione al quesito n. 3, la censura è infondata per due ordini di ragioni: in primo luogo, il ricorrente sostiene un’interpretazione della domanda incompatibile con il suo tenore letterale; in secondo luogo, le argomentazioni poste a sostegno della doglianza confermano l’impossibilità di procedere alla trascrizione automatica delle riunioni tramite il solo SC, essendo a tal fine necessario l’utilizzo di applicativi esterni che supportano la relativa funzione;
- riguardo al quesito n. 5, invece, è cessata la materia del contendere, in quanto l’Amministrazione ha rettificato il punteggio del candidato che ha così raggiunto la soglia di idoneità ed è stato ammesso alle fasi successive della procedura concorsuale (va comunque evidenziato che con sentenza del 23 dicembre 2025, n. 23585, questa Sezione aveva ritenuto fondata una censura analoga in quanto anche la risposta “clemenza” è da ritenersi corretta);
Ritenuto in conclusione che:
- il ricorso è parzialmente fondato e va accolto in parte qua , con riguardo alle sole doglianze riferite al quesito n. 5;
- le spese di lite possono essere compensate in ragione della parziale fondatezza del gravame e del comportamento tenuto dall’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate, ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6- bis.1, d.P.R. n. 115/2002, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
UC Biffaro, Primo Referendario
TI IL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI IL | IT AR |
IL SEGRETARIO