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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/10/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 947/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Maggioni Presidente dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore dott.ssa Emanuela Antonia Favara Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 947/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IACONO Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO
ATTORE Con la partecipazione del
P.M. IN SEDE (C.F. ); P.IVA_1
OGGETTO
Procedimento relativo allo stato delle persone, ex art. 473 bis ss cpc.
Rettificazione di attribuzione di sesso e nome ed autorizzazione a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato al Pubblico Ministero in sede, parte attrice chiede a) ordinare che l'Ufficiale di stato civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita di , effettui sullo Per_1 stesso e su tutti gli atti e documenti da esso derivanti la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile e il mutamento del nome da Conduttore a CONDUTTORE b) Parte_1 CP_1 autorizzare ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. Parte_1 150, a sottoporsi alla chirurgia di riassegnazione dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
Parte attrice allega al riguardo di essere maggiorenne, di stato libero e di non avere figli;
che sin dall'età infantile si sentiva maggiormente attratto da indumenti, oggetti e giochi prettamente femminili;
che iniziava a sentire il proprio corpo “inadeguato” ed avvertiva sempre più una identità di genere femminile, contrapposta al proprio sesso biologico, ciò che le causava gravi sofferenze.
pagina 1 di 4 Allega, ancora: “…ho cominciato la terapia ormonale già all'età di 16 anni senza rivolgermi ad un medico endocrinologo, ma solamente parlando con altre trans che mi hanno dato i loro consigli e mi hanno detto i farmaci da assumere… successivamente ho compreso che la cosa più giusta da fare fosse quella di essere correttamente seguito da un medico competente, cosi da qualche anno sono seguita dal Dott. Medico endocrinologo presso l'Ospedale di Catania….ho gia da tempo intrapreso il Persona_2 percorso di transessualismo e sono in cura presso l'ASP di con la Dott.ssa (psichiatra), Per_1 Per_3 giusta documentazione medica allegata ASP di Ragusa… ho intrapreso un percorso psicologico che mi ha molto aiutato per prendere conoscenza di me stessa e dal quale è emerso con chiarezza il mio disturbo DISFORIA DI GENERE non collegato ad altre patologie psichiatriche…”.
Produce certificato del 2.7.2025 dell'ASP di Ragusa di visita psichiatrica, della dott.ssa , Persona_4 che pone la diagnosi di disforia di genere, escludendo alterazioni psichiche e disturbi del pensiero, anzi attestando che il paziente è lucido e orientato, l'eloquio è fluido e ricco di informazioni. Produce altresì foglio di prescrizione di farmaci dell'1.8.2025 del Poliambulatorio di Ragusa, servizio di endocrinologia, ai fini del percorso di transizione di genere.
I risultati dell'audizione in data odierna, 1.10.2025, sono coerenti con le suddette acquisizioni.
La parte si è presentata in sembianze ed abbigliamento femminili, priva di peluria sul viso, con il seno formato, ha dichiarato di seguire la terapia ormonale, ha voluto mostrare il pomo d'adamo poco sviluppato, ha insistito in domanda ed è apparsa lucida e presente a sé stessa.
La domanda va dunque accolta.
Ai sensi dell'art. 1 della legge 164 del 1982 la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali; modificazioni che non includono necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive (Corte Cost. sent. 221 del 2015).
Ai sensi dell'art. 31 d.lgvo 150 del 2011 l'atto introduttivo è notificato al coniuge ed ai figli dell'attore (non è il caso di specie) ed al giudizio partecipa il Pubblico Ministero.
L'esecuzione dell'intervento chirurgico di cambiamento di sesso non è propedeutica alla rettificazione anagrafica del sesso, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 15138 del 20.7.2015; come rilevato dalla Suprema Corte, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non postula la necessità dell'intervento, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale. Invero, le caratteristiche del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale, anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica, inducono a ritenere che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali.
L'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione, restando necessario un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata, dovendosi escludere che il solo pagina 2 di 4 elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione (Corte Costituzionale sent. 180/2017)
Ora parte ricorrente ha provato documentalmente le sue allegazioni, producendo i piani terapeutici e le prescrizioni del medico endocrinologo, che unitamente agli esiti dell'audizione consentono di ritenere compiuta la transizione dell'identità di genere, avendo accertato la modificazione dei caratteri sessuali.
Quanto al mutamento del nome, il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, “rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato” (Cass. Sez. I n. 3877/20).
In base all'art. 31 commi 4 e 5 D.Lgs. n. 150/11, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
La Corte costituzionale, con sentenza 3-23 luglio 2024, n. 143 (Gazz. Uff. 24 luglio 2024, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione che precede, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Ha osservato il giudice delle leggi che “il regime autorizzatorio è divenuto…irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015….tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un "possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito…che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'"intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata". Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione…. pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio nulla dispone circa la domanda di autorizzazione all'esecuzione di interventi medici e chirurgici, in quanto l'esecuzione di interventi medici e chirurgici di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico appartiene alla sfera dell'autodeterminazione individuale e della relazione con il medico all'interno dell'alleanza terapeutica.
Nessuna pronuncia va adottata sulle spese, stante la natura del giudizio.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda di rettifica di attribuzione del sesso proposta da Parte_1 disponendo il chiesto mutamento di sesso da maschile a femminile e la modifica del nome da
” a;
Parte_1 CP_1 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di di effettuare la rettificazione nel relativo Per_1 registro.
Ragusa, 1 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Maggioni Presidente dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore dott.ssa Emanuela Antonia Favara Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 947/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IACONO Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO
ATTORE Con la partecipazione del
P.M. IN SEDE (C.F. ); P.IVA_1
OGGETTO
Procedimento relativo allo stato delle persone, ex art. 473 bis ss cpc.
Rettificazione di attribuzione di sesso e nome ed autorizzazione a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato al Pubblico Ministero in sede, parte attrice chiede a) ordinare che l'Ufficiale di stato civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita di , effettui sullo Per_1 stesso e su tutti gli atti e documenti da esso derivanti la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile e il mutamento del nome da Conduttore a CONDUTTORE b) Parte_1 CP_1 autorizzare ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. Parte_1 150, a sottoporsi alla chirurgia di riassegnazione dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
Parte attrice allega al riguardo di essere maggiorenne, di stato libero e di non avere figli;
che sin dall'età infantile si sentiva maggiormente attratto da indumenti, oggetti e giochi prettamente femminili;
che iniziava a sentire il proprio corpo “inadeguato” ed avvertiva sempre più una identità di genere femminile, contrapposta al proprio sesso biologico, ciò che le causava gravi sofferenze.
pagina 1 di 4 Allega, ancora: “…ho cominciato la terapia ormonale già all'età di 16 anni senza rivolgermi ad un medico endocrinologo, ma solamente parlando con altre trans che mi hanno dato i loro consigli e mi hanno detto i farmaci da assumere… successivamente ho compreso che la cosa più giusta da fare fosse quella di essere correttamente seguito da un medico competente, cosi da qualche anno sono seguita dal Dott. Medico endocrinologo presso l'Ospedale di Catania….ho gia da tempo intrapreso il Persona_2 percorso di transessualismo e sono in cura presso l'ASP di con la Dott.ssa (psichiatra), Per_1 Per_3 giusta documentazione medica allegata ASP di Ragusa… ho intrapreso un percorso psicologico che mi ha molto aiutato per prendere conoscenza di me stessa e dal quale è emerso con chiarezza il mio disturbo DISFORIA DI GENERE non collegato ad altre patologie psichiatriche…”.
Produce certificato del 2.7.2025 dell'ASP di Ragusa di visita psichiatrica, della dott.ssa , Persona_4 che pone la diagnosi di disforia di genere, escludendo alterazioni psichiche e disturbi del pensiero, anzi attestando che il paziente è lucido e orientato, l'eloquio è fluido e ricco di informazioni. Produce altresì foglio di prescrizione di farmaci dell'1.8.2025 del Poliambulatorio di Ragusa, servizio di endocrinologia, ai fini del percorso di transizione di genere.
I risultati dell'audizione in data odierna, 1.10.2025, sono coerenti con le suddette acquisizioni.
La parte si è presentata in sembianze ed abbigliamento femminili, priva di peluria sul viso, con il seno formato, ha dichiarato di seguire la terapia ormonale, ha voluto mostrare il pomo d'adamo poco sviluppato, ha insistito in domanda ed è apparsa lucida e presente a sé stessa.
La domanda va dunque accolta.
Ai sensi dell'art. 1 della legge 164 del 1982 la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali; modificazioni che non includono necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive (Corte Cost. sent. 221 del 2015).
Ai sensi dell'art. 31 d.lgvo 150 del 2011 l'atto introduttivo è notificato al coniuge ed ai figli dell'attore (non è il caso di specie) ed al giudizio partecipa il Pubblico Ministero.
L'esecuzione dell'intervento chirurgico di cambiamento di sesso non è propedeutica alla rettificazione anagrafica del sesso, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 15138 del 20.7.2015; come rilevato dalla Suprema Corte, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non postula la necessità dell'intervento, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale. Invero, le caratteristiche del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale, anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica, inducono a ritenere che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali.
L'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione, restando necessario un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata, dovendosi escludere che il solo pagina 2 di 4 elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione (Corte Costituzionale sent. 180/2017)
Ora parte ricorrente ha provato documentalmente le sue allegazioni, producendo i piani terapeutici e le prescrizioni del medico endocrinologo, che unitamente agli esiti dell'audizione consentono di ritenere compiuta la transizione dell'identità di genere, avendo accertato la modificazione dei caratteri sessuali.
Quanto al mutamento del nome, il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, “rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato” (Cass. Sez. I n. 3877/20).
In base all'art. 31 commi 4 e 5 D.Lgs. n. 150/11, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
La Corte costituzionale, con sentenza 3-23 luglio 2024, n. 143 (Gazz. Uff. 24 luglio 2024, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione che precede, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Ha osservato il giudice delle leggi che “il regime autorizzatorio è divenuto…irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015….tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un "possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito…che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'"intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata". Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione…. pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio nulla dispone circa la domanda di autorizzazione all'esecuzione di interventi medici e chirurgici, in quanto l'esecuzione di interventi medici e chirurgici di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico appartiene alla sfera dell'autodeterminazione individuale e della relazione con il medico all'interno dell'alleanza terapeutica.
Nessuna pronuncia va adottata sulle spese, stante la natura del giudizio.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda di rettifica di attribuzione del sesso proposta da Parte_1 disponendo il chiesto mutamento di sesso da maschile a femminile e la modifica del nome da
” a;
Parte_1 CP_1 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di di effettuare la rettificazione nel relativo Per_1 registro.
Ragusa, 1 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
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