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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/11/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1060/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel.
dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. DR Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 1060/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANGALLI Parte_1 C.F._1
RC
ricorrente;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTAGNA CP_1 C.F._2
IA TA
resistente;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il signor
[...]
e la signora in data 6.9.2003 a Costa Masnaga (LC), trascritto nei registri dello Pt_1 CP_1
Stato Civile del Comune suddetto, Anno 2023, n. 8, Parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Costa Masnaga di procedere alle relative annotazioni, alle seguenti CONDIZIONI
1.L'immobile sito in Costa Masnaga (LC), nel condominio denominato SOMMARINO 2”, in via A.
Manzoni n. 13, attualmente di proprietà dei coniugi in pari quota, è costituito dalle seguenti unità immobiliare, distinte al Catasto Fabbricati del Comune di Costamasnaga, foglio 5:
• Unità principale – abitazione: appartamento sito al piano primo, composto da quattro locali oltre i servizi, con cantina annessa al piano seminterrato – Particella
264, sub. 11, Via Sommarino, P.S. 1-1, Cat. A/2, C/1.2, vani 6,5 rendita € 673,82;
• Unità accessoria -autorimessa: vano ad uso autorimessa al piano seminterrato -
Particella 264, sub. 13, Via Sommarino, P.S. 1, Cat. C/6, Classe 2, superficie 79,02
m2.
Tutte le unità sopra indicate saranno trasferite integralmente al signor il quale Parte_1 provvederà ad acquistare la quota del 50% spettante alla signora per il prezzo CP_1 complessivo di euro 110.000,00 (comprensivo di arredo). Il corrispettivo verrà versato come segue:
€ 20.000,00 in occasione dell'udienza di comparizione e € 90.000,00 in sede di rogito notarile da stipularsi entro il 31 marzo 2026. Le spese notarili e fiscali saranno totalmente a carico del Sig.
La signora conserverà il diritto di occupare l'immobile sino al 31 marzo 2027 Pt_1 CP_1 senza corresponsione di alcun canone;
decorso tale termine, sarà tenuta a corrispondere al signor un'indennità di occupazione pari ad € 600,00 mensili. Il rilascio definitivo Parte_1 dell'immobile dovrà in ogni caso avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2007;
2.Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, non ricorrendo i presupposti per la corresponsione di un assegno divorzile;
3.I figli minori e DR saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento paritario e alternato presso le rispettive abitazioni, con rotazione a cadenza settimanale dalle ore 21.00 della domenica fino alle ore 21.00 della domenica successiva. Per le questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà in via autonoma la propria responsabilità genitoriale durante i rispettivi periodi di collocamento, mentre le decisioni di maggiore interesse verranno assunte congiuntamente. Il mantenimento ordinario dei figli minori sarà posto a carico di ciascun genitore durante i periodi di permanenza presso le proprie abitazioni e l'Assegno Unico spettante per i minori sarà ripartito in parti uguali tra i genitori;
4.Il figlio , pur essendo maggiorenne, non ha ancora raggiunto una propria autonomia Per_2 economica ed attualmente è domiciliato dal padre, pur mantenendo residenza e domiciliazione fiscale ed anagrafica della madre. Per tale ragione, la madre contribuirà al suo mantenimento mediante corresponsione, in favore del genitore collocatario, di un assegno mensile pari ad euro 250,00, da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Resta inteso che laddove tornerà a vivere con la madre, il signor provvederà al Per_2 Pt_1 versamento della medesima somma a titolo di mantenimento;
5.Laddove anche i figli minori e DR, esprimessero la volontà di modificare il proprio Per_1 collocamento, i genitori si impegnano a ridefinire i rispettivi contributi al mantenimento, in favore del genitore presso il quale ciascun figlio andrà a convivere stabilmente. In ogni caso, il contributo è sin d'ora determinato in € 250,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre alla quota dell'Assegno Unico di spettanza;
6.Le spese straordinarie relative ai figli saranno sostenute da entrambi i genitori in misura paritaria, ciascuno nella misura del 50% conformemente alle disposizioni del protocollo vigente presso Codesto
Tribunale;
7.Quanto ai periodi di vacanza e alle festività, si seguirà la regolamentazione già indicata nel ricorso introduttivo e condivisa dalle parti, salvo diverso accordo tra le stesse;
8.Le parti danno atto che le autovetture e i motocicli, già dettagliatamente indicati nel ricorso introduttivo, resteranno intestati e nella disponibilità degli attuali proprietari, senza reciproche pretese;
9.Le spese legali del presente giudizio saranno interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Svolgimento del processo. I coniugi e hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio con rito concordatario il 6.9.2003 in Costa Masnaga ed hanno avuto tre figli:
nato a [...] il [...], maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, Per_2
nato a [...] il [...], minorenne e ALESSANDRO, nato a [...] il [...], Per_1 minorenne.
Le parti si sono separate davanti al Tribunale di Lecco in forza della sentenza n. 118/2024, pubblicata l'8.2.2924, alle condizioni stabilite consensualmente tra le stesse.
Con ricorso depositato in data 2.7.2025, a domandato la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio e si è costituita dichiarando che le parti avevano CP_1 trovato un accordo per cui hanno richiesto congiuntamente l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Il Tribunale, in camera di consiglio, ha trattenuto la causa per la decisione.
2. Consensualizzazione della vertenza.
La domanda appare meritevole di accoglimento, in quanto risulta trascorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2 della Legge n. 898/1970 e la volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti concordemente, da reputarsi conformi al loro interesse ed a quello preminente della prole.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da ei confronti di ogni diversa Parte_1 CP_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti il 6.9.2003 in COSTA
AG (LC) e trascritto nei registri dello Stato Civili nel predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2003, parte II, serie A, numero 8;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel.
dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. DR Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 1060/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANGALLI Parte_1 C.F._1
RC
ricorrente;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTAGNA CP_1 C.F._2
IA TA
resistente;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il signor
[...]
e la signora in data 6.9.2003 a Costa Masnaga (LC), trascritto nei registri dello Pt_1 CP_1
Stato Civile del Comune suddetto, Anno 2023, n. 8, Parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Costa Masnaga di procedere alle relative annotazioni, alle seguenti CONDIZIONI
1.L'immobile sito in Costa Masnaga (LC), nel condominio denominato SOMMARINO 2”, in via A.
Manzoni n. 13, attualmente di proprietà dei coniugi in pari quota, è costituito dalle seguenti unità immobiliare, distinte al Catasto Fabbricati del Comune di Costamasnaga, foglio 5:
• Unità principale – abitazione: appartamento sito al piano primo, composto da quattro locali oltre i servizi, con cantina annessa al piano seminterrato – Particella
264, sub. 11, Via Sommarino, P.S. 1-1, Cat. A/2, C/1.2, vani 6,5 rendita € 673,82;
• Unità accessoria -autorimessa: vano ad uso autorimessa al piano seminterrato -
Particella 264, sub. 13, Via Sommarino, P.S. 1, Cat. C/6, Classe 2, superficie 79,02
m2.
Tutte le unità sopra indicate saranno trasferite integralmente al signor il quale Parte_1 provvederà ad acquistare la quota del 50% spettante alla signora per il prezzo CP_1 complessivo di euro 110.000,00 (comprensivo di arredo). Il corrispettivo verrà versato come segue:
€ 20.000,00 in occasione dell'udienza di comparizione e € 90.000,00 in sede di rogito notarile da stipularsi entro il 31 marzo 2026. Le spese notarili e fiscali saranno totalmente a carico del Sig.
La signora conserverà il diritto di occupare l'immobile sino al 31 marzo 2027 Pt_1 CP_1 senza corresponsione di alcun canone;
decorso tale termine, sarà tenuta a corrispondere al signor un'indennità di occupazione pari ad € 600,00 mensili. Il rilascio definitivo Parte_1 dell'immobile dovrà in ogni caso avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2007;
2.Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, non ricorrendo i presupposti per la corresponsione di un assegno divorzile;
3.I figli minori e DR saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento paritario e alternato presso le rispettive abitazioni, con rotazione a cadenza settimanale dalle ore 21.00 della domenica fino alle ore 21.00 della domenica successiva. Per le questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà in via autonoma la propria responsabilità genitoriale durante i rispettivi periodi di collocamento, mentre le decisioni di maggiore interesse verranno assunte congiuntamente. Il mantenimento ordinario dei figli minori sarà posto a carico di ciascun genitore durante i periodi di permanenza presso le proprie abitazioni e l'Assegno Unico spettante per i minori sarà ripartito in parti uguali tra i genitori;
4.Il figlio , pur essendo maggiorenne, non ha ancora raggiunto una propria autonomia Per_2 economica ed attualmente è domiciliato dal padre, pur mantenendo residenza e domiciliazione fiscale ed anagrafica della madre. Per tale ragione, la madre contribuirà al suo mantenimento mediante corresponsione, in favore del genitore collocatario, di un assegno mensile pari ad euro 250,00, da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Resta inteso che laddove tornerà a vivere con la madre, il signor provvederà al Per_2 Pt_1 versamento della medesima somma a titolo di mantenimento;
5.Laddove anche i figli minori e DR, esprimessero la volontà di modificare il proprio Per_1 collocamento, i genitori si impegnano a ridefinire i rispettivi contributi al mantenimento, in favore del genitore presso il quale ciascun figlio andrà a convivere stabilmente. In ogni caso, il contributo è sin d'ora determinato in € 250,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre alla quota dell'Assegno Unico di spettanza;
6.Le spese straordinarie relative ai figli saranno sostenute da entrambi i genitori in misura paritaria, ciascuno nella misura del 50% conformemente alle disposizioni del protocollo vigente presso Codesto
Tribunale;
7.Quanto ai periodi di vacanza e alle festività, si seguirà la regolamentazione già indicata nel ricorso introduttivo e condivisa dalle parti, salvo diverso accordo tra le stesse;
8.Le parti danno atto che le autovetture e i motocicli, già dettagliatamente indicati nel ricorso introduttivo, resteranno intestati e nella disponibilità degli attuali proprietari, senza reciproche pretese;
9.Le spese legali del presente giudizio saranno interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Svolgimento del processo. I coniugi e hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio con rito concordatario il 6.9.2003 in Costa Masnaga ed hanno avuto tre figli:
nato a [...] il [...], maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, Per_2
nato a [...] il [...], minorenne e ALESSANDRO, nato a [...] il [...], Per_1 minorenne.
Le parti si sono separate davanti al Tribunale di Lecco in forza della sentenza n. 118/2024, pubblicata l'8.2.2924, alle condizioni stabilite consensualmente tra le stesse.
Con ricorso depositato in data 2.7.2025, a domandato la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio e si è costituita dichiarando che le parti avevano CP_1 trovato un accordo per cui hanno richiesto congiuntamente l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Il Tribunale, in camera di consiglio, ha trattenuto la causa per la decisione.
2. Consensualizzazione della vertenza.
La domanda appare meritevole di accoglimento, in quanto risulta trascorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2 della Legge n. 898/1970 e la volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti concordemente, da reputarsi conformi al loro interesse ed a quello preminente della prole.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da ei confronti di ogni diversa Parte_1 CP_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti il 6.9.2003 in COSTA
AG (LC) e trascritto nei registri dello Stato Civili nel predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2003, parte II, serie A, numero 8;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada