Cass. pen., sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 178
CASS
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Sussistenza del reato di truffa e tempestività della querela

    La Corte di appello ha ritenuto configurabile la truffa, poiché la condotta successiva all'inadempimento contrattuale, consistente nel rilascio di cambiali con firme apocrife, integra gli artifizi e raggiri richiesti dal reato. La querela è stata ritenuta tempestiva in quanto presentata dopo la consegna delle cambiali falsificate.

  • Rigettato
    Mancata riqualificazione del fatto

    La Corte di appello ha escluso la configurabilità dell'insolvenza fraudolenta, poiché nel delitto di cui all'art. 641 c.p. la volontà del soggetto passivo non è viziata dall'inganno altrui e le modalità dell'azione consistono nella dissimulazione dello stato di insolvenza, mentre nel caso di specie vi è stata induzione in errore con artifizi e raggiri.

  • Rigettato
    Mancata applicazione della causa di non punibilità

    La Corte di appello ha correttamente escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della non esiguità del danno, desumibile dalla rilevante entità della somma provento del delitto di truffa, pari a 47.000 euro.

  • Rigettato
    Contestazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità

    La Corte di appello ha correttamente fondato il giudizio sull'aggravante sulla rilevante entità della somma, pari a 47.000,00 euro.

  • Rigettato
    Mancata concessione delle attenuanti generiche

    La Corte territoriale ha congruamente valorizzato, come elemento decisivo, l'assenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimento del beneficio, quali la mancanza di segni di resipiscenza e di consapevolezza del disvalore penale della condotta, non risultando alcuna forma di impegno riparatorio o risarcitorio.

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Commentari5

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    Cass. pen., Sez. II, 5 gennaio 2026, sentenza n. 178 LA MASSIMA “In tema di truffa contrattuale, l'induzione in errore mediante artifici o raggiri può realizzarsi anche nella fase esecutiva del rapporto negoziale, quando il contraente inadempiente ponga in essere condotte fraudolente idonee a consolidare l'ingiusto profitto e a determinare o aggravare il danno patrimoniale della controparte. In tali ipotesi il termine per la proposizione della querela decorre dal momento in cui la persona offesa acquisisce conoscenza del fatto di reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva”. IL CASO La pronuncia trae origine da una vicenda commerciale avente ad oggetto la fornitura di pannelli …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 178
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 178
Data del deposito : 5 gennaio 2026

Testo completo