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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/12/2025, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2442/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Barbuto Parte_1
(PEC: ; Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE.
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Ripetizione di indebito. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 4/12/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità del provvedimento di “accertamento delle somme indebitamente percepite” dalla signora – sulla pensione di cat. IO, nel periodo Persona_1 intercorrente dal 1.7.1992 al 31.10.2002 – preteso nei suoi confronti, in quanto erede, in ragione di una revisione della prestazione da cui è emersa una riduzione del trattamento di famiglia, nella misura di 8.056,30€. Parte ricorrente deduceva l'affidabilità riposta nell'operato dell'Ente previdenziale, giustificativa dell'esclusione della restituzione di quanto richiesto e, ad ogni modo, l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 8.056,30 avanzata dall nei confronti CP_1 del Signor e quindi -Accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € Parte_1
8056,30 erogata dall in favore della Signora , per il periodo dal 01.07.1992 al CP_1 Persona_1
1 31.10.2022 , eliminata per decesso della titolare, o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio. Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.” Sebbene il ricorso sia stato ritualmente e tempestivamente notificato a controparte, l' non CP_1 ha spiegato difese nel giudizio. Si dichiara, infatti, la contumacia di CP_1
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Prescindendo dall'omessa dimostrazione, da parte del ricorrente, di avere diritto alla prestazione in discussione, occorre segnalare come l'Ente previdenziale abbia portato alla conoscenza di la richiesta di restituzione di quanto indebitamente versato, oltre i Pt_1 termini di prescrizione previsti dalla legge.
3. Ed infatti, l'azione di ripetizione di indebito soggiace al termine decennale di prescrizione (art. 2946 c.c.) decorrente dal momento in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione, ritenuta indebita.
4. Come si evince dalla disamina della comunicazione di indebito impugnata, il versamento della prestazione previdenziale è avvenuto – asseritamente indebitamente – nel periodo intercorrente fra il 1.7.1992 e il 31.10.2002.
5. Poiché la data di decorrenza dei termini prescrizionali è individuata nel momento in cui è stato effettuato il pagamento e, nel caso di specie – dacché non risulta diversamente – l'ultimo versamento è avvenuto il 31.10.2002, e poiché il provvedimento contestato dal ricorrente gli è stato notificato il 26.5.2023, dunque oltre il termine decennale di prescrizione, la pretesa oggetto di odierna discussione deve considerarsi estinta per intervenuta prescrizione.
6. Per tutto quanto fin qui detto, dunque, il ricorso deve essere accolto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione della pretesa creditoria richiamata dal provvedimento di ripetizione di indebito impugnato, per intervenuta prescrizione;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 1.500,00€, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente siccome dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 11/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Barbuto Parte_1
(PEC: ; Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE.
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Ripetizione di indebito. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 4/12/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità del provvedimento di “accertamento delle somme indebitamente percepite” dalla signora – sulla pensione di cat. IO, nel periodo Persona_1 intercorrente dal 1.7.1992 al 31.10.2002 – preteso nei suoi confronti, in quanto erede, in ragione di una revisione della prestazione da cui è emersa una riduzione del trattamento di famiglia, nella misura di 8.056,30€. Parte ricorrente deduceva l'affidabilità riposta nell'operato dell'Ente previdenziale, giustificativa dell'esclusione della restituzione di quanto richiesto e, ad ogni modo, l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 8.056,30 avanzata dall nei confronti CP_1 del Signor e quindi -Accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € Parte_1
8056,30 erogata dall in favore della Signora , per il periodo dal 01.07.1992 al CP_1 Persona_1
1 31.10.2022 , eliminata per decesso della titolare, o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio. Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.” Sebbene il ricorso sia stato ritualmente e tempestivamente notificato a controparte, l' non CP_1 ha spiegato difese nel giudizio. Si dichiara, infatti, la contumacia di CP_1
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Prescindendo dall'omessa dimostrazione, da parte del ricorrente, di avere diritto alla prestazione in discussione, occorre segnalare come l'Ente previdenziale abbia portato alla conoscenza di la richiesta di restituzione di quanto indebitamente versato, oltre i Pt_1 termini di prescrizione previsti dalla legge.
3. Ed infatti, l'azione di ripetizione di indebito soggiace al termine decennale di prescrizione (art. 2946 c.c.) decorrente dal momento in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione, ritenuta indebita.
4. Come si evince dalla disamina della comunicazione di indebito impugnata, il versamento della prestazione previdenziale è avvenuto – asseritamente indebitamente – nel periodo intercorrente fra il 1.7.1992 e il 31.10.2002.
5. Poiché la data di decorrenza dei termini prescrizionali è individuata nel momento in cui è stato effettuato il pagamento e, nel caso di specie – dacché non risulta diversamente – l'ultimo versamento è avvenuto il 31.10.2002, e poiché il provvedimento contestato dal ricorrente gli è stato notificato il 26.5.2023, dunque oltre il termine decennale di prescrizione, la pretesa oggetto di odierna discussione deve considerarsi estinta per intervenuta prescrizione.
6. Per tutto quanto fin qui detto, dunque, il ricorso deve essere accolto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione della pretesa creditoria richiamata dal provvedimento di ripetizione di indebito impugnato, per intervenuta prescrizione;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 1.500,00€, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente siccome dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 11/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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