TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/12/2025, n. 2628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2628 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Olimpia Abet Giudice all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3789 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio vertente tra
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Largo Zinzi, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Gianfilippo Maradei, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Sersale Controparte_1 C.F._2
(CZ) al Vico II Pirro, n. 13, presso lo studio dell'Avv. Antonello Sacco che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO – in sede -
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 30 luglio 2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite
RGAC n. 3789/2024 - PAG. 1 con la sentenza n. 851/2023, emessa in data 25 maggio 2023, deducendo l'intervenuta modifica in melius delle condizioni economiche del resistente.
In particolare, la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data 22 luglio 2006 nel Comune di Borgia (CZ), in costanza del Controparte_1 quale erano nati due figli: (nato il [...]) e (nato il 12 marzo Per_1 Per_2
2016) e di essersi consensualmente separata dal coniuge il 03 novembre 2017 mediante negoziazione assistita - esponeva che nel corso del giudizio iscritto al n. r.g.
1297/2021, instaurato da per la dichiarazione della cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di divorzio che venivano integralmente recepite dal Tribunale con la sentenza n. n.
851/2023, pronunciata in data 25 maggio 2023.
Queste, nel dettaglio, prevedevano la conferma delle vigenti condizioni stabilite in sede di separazione dei coniugi tranne che per la parte relativa al diritto di visita del genitore non collocatario;
ed infatti, in ordine al mantenimento della prole contemplavano la “conferma a carico del Sig. l'assegno di Controparte_1 mantenimento dei figli per € 400,00 (quattrocento/00) mensili, da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
inoltre, il Sig. sin da CP_1 ora si obbliga ad autorizzare la signora a percepire in maniera esclusiva Pt_1
l'assegno unico in favore dei figli minori nella misura del 100%, rinunziando a qualsiasi pretesa.
Per tale ragione, le Parti concordano che le spese straordinarie saranno sostenute dalla signora , ad eccezione di quelle mediche ed odontoiatriche che resteranno Pt_1
a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, spese che dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate, tranne ragioni d'urgenza. Il pagamento dell'assegno di mantenimento ordinario avverrà entro e non oltre il 20 di ogni mese, mediante versamento in favore della Sig.ra ”. Parte_1
Deduceva che, rispetto al giudizio di divorzio - in cui lo stesso aveva dichiarato di essere disoccupato - la situazione lavorativa ed economica del resistente aveva registrato un evidente miglioramento, essendo stato quest'ultimo assunto nelle more
“con contratto a tempo indeterminato presso la società Invictus yacht - Aschenez Srl, con sede in Via Donnici, 28 88021 – Borgia (CZ) Italia (P.IVA ), come P.IVA_1
“capo squadra”.
RGAC n. 3789/2024 - PAG. 2 In ragione di tale sopravvenuto positivo mutamento, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio e, in particolare, l'aumento ad € 600,00 dell'importo stabilito a titolo di assegno di mantenimento della prole, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e la suddivisione al 50% di tutte le spese straordinarie, “ivi espressamente comprese quelle mediche ed odontoiatriche, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione”.
In via istruttoria, domandava l'ammissione della prova testimoniale del legale rappresentante della società presso la quale il resistente era stato assunto.
1.1. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4 dicembre 2024 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, in Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto.
Deduceva, in particolare, che le attuali condizioni lavorative ed economiche erano le medesime di quelle esistenti alla data del raggiungimento dell'accordo di divorzio
(18.05.2023), in quanto lo stesso era stato assunto dalla società Invictus Yacht
Aschenez S.r.l. fin dal mese di ottobre 2022 con la qualifica, non già di capo squadra ma di “stampatore resina” e tale circostanza era stata dallo stesso rappresentata già all'udienza presidenziale del 20 ottobre 2022 del procedimento n. 1297/2021 R.G.
Esponeva, dunque, che se da un lato la propria posizione lavorativa ed economica era immutata, atteso che - ad eccezione di un breve periodo (ovvero da gennaio a luglio
2024) in cui aveva svolto un maggior numero di ore lavorative per sopraggiunte e temporanee esigenze aziendali, percependo conseguentemente una retribuzione superiore rispetto a quella base - lo stipendio era rimasto invariato, dall'altro rappresentava di aver subito un peggioramento della propria situazione economica, dovuto ad un finanziamento contratto per aver la sostituzione della propria autovettura e per il quale corrispondeva una rata mensile di € 361,00.
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva il rigetto del ricorso e la conseguente conferma delle condizioni stabilite dalle parti con l'accordo del 18 maggio 2023 e recepite dal
Tribunale nella sentenza n. 851/2023.
In via istruttoria, il resistente chiedeva che venissero disposte indagini patrimoniali per l'accertamento dei redditi effettivamente percepiti dalla ex coniuge, titolare di un esercizio commerciale (bar) sito nel Comune di Borgia, alla Via Risorgimento, sul
RGAC n. 3789/2024 - PAG. 3 presupposto che “i relativi proventi, per come denunciati al Fisco e documentati nei
Modelli Unico prodotti da controparte, sembrano non coincidere con la situazione economica reale”.
1.2. All'udienza del 15 gennaio 2025, sentite liberamente le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo per la conciliazione della lite, le parti venivano onerate della produzione documentale prevista dall'art. 473 bis. 12 c.p.c. unitamente a quella afferente all'Assegno Unico ed eventuali contributi economici percepiti.
La causa veniva, pertanto, rinviata per detto incombente, nonché per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'ult. comma dell'art. 473 bis. 22 cp.c. all'udienza del 16 aprile 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte di trattazione.
1.3. Differita con decreto pronunciato fuori udienza, all'esito della successiva udienza del 10 settembre 2025, parimenti celebrata in modalità cartolare, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, giusto provvedimento del 10 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In via introduttiva, il Collegio osserva che il presente giudizio ha ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza n. 851/2023, emessa in data 25 maggio 2023.
In particolare, con l'instaurazione del presente procedimento chiede Parte_1 la rimodulazione dell'assegno di mantenimento stabilito in favore dei figli nati in costanza di matrimonio, (da € 400,00 ad € 600,00 mensili) e la modifica della contribuzione delle spese straordinarie, deducendo il sopravvenuto miglioramento delle condizioni economiche del resistente in virtù della stabile occupazione lavorativa reperita da quest'ultimo.
Nel costituirsi nel presente giudizio, contesta nel merito la fondatezza Controparte_1 in fatto ed in diritto dell'avversa domanda - di cui chiede il rigetto – ed espone a tal fine che le proprie condizioni economiche e lavorative sono rimaste pressoché immutate, giacché l'assunzione presso la società Invictus Yacht Aschenez S.r.l. risale al mese di ottobre dell'anno 2022 ed è, dunque, antecedente all'accordo raggiunto in data 18 maggio 2023 dalle odierne parti in causa nel corso del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
accordo integralmente recepito dal
Tribunale nella relativa sentenza di divorzio.
RGAC n. 3789/2024 - PAG. 4 Evidenzia, altresì, che tale circostanza è nota alla controparte sin da allora, poiché rappresentata dal resistente all'udienza presidenziale del 20 ottobre 2022.
3. Ritiene il Tribunale che la domanda avanzata dall'odierna ricorrente sia inammissibile per carenza dei presupposti.
3.1. Non appare superfluo rammentare che ancor prima della novella legislativa introdotta dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – c.d. “Riforma Cartabia”, il Legislatore già prevedeva che il Tribunale potesse procedere alla modifica dei provvedimenti assunti con la sentenza di divorzio allorquando la situazione di fatto precedentemente valutata dal giudice nell'ambito del relativo giudizio aveva subito una alterazione, dovuta al sopraggiungere di nuove e diverse circostanze.
Oggi la materia è disciplinata dal nuovo art. 473 bis. 29 c.p.c., introdotto dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – c.d. “Riforma Cartabia” – il quale, analogamente, prevede che le parti possano chiedere in ogni tempo la revisione dei provvedimenti assunti a tutela dei minori e/o in materia di contributi economici (vale a dire dei provvedimenti volti alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra queste e la prole, che si intendono sempre emanati rebus sic stantibus) - nel caso in cui sopravvengano “giustificati motivi” che consentono la modifica di detti provvedimenti.
In altri e più chiari termini, anche la norma di recente introduzione prevede che ogni qual volta intervengano nuove e diverse circostanze che incidono in modo significativo sulla situazione di fatto posta a fondamento dei provvedimenti assunti con la sentenza di divorzio, la parte interessata può chiedere la modifica delle statuizioni assunte in detta sede.
Giova, altresì, precisare che la giurisprudenza di legittimità è uniforme e costante nello statuire che “in sede di revisione, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato
l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale” (Cass. 10133/2007; Cass.
14143/2014)” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1984 del 2022).
RGAC n. 3789/2024 - PAG. 5 In una più recente pronuncia, la Suprema Corte ribadisce che “La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato "rebus sic stantibus", per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere
a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato” (cfr. Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 6639 del 06/03/2023).
3.2. Trasfondendo tali principi di diritto nel caso che qui ci occupa, il Collegio ritiene che la domanda della ricorrente sia inammissibile, atteso che il fatto storico - rappresentato dall'occupazione lavorativa e dal miglioramento delle condizioni economiche del resistente rispetto a quelle esistenti al momento della pronuncia della sentenza di divorzio - non costituisce circostanza sopravvenuta all'accordo raggiunto dalle parti nel corso del medesimo giudizio, ma è preesistente ad esso.
Le argomentazioni offerte dalla ricorrente sono, infatti, smentite dalla documentazione riversata in atti e, in particolare: 1) dal verbale dell'udienza presidenziale del 20 ottobre 2022 allegato dal resistente, dal quale emerge che quest'ultimo, pur dichiarando di essere disoccupato, afferma di essere prossimo (dalla settimana successiva alla predetta udienza) ad essere assunto come lavoratore dipendente, con orario lavorativo dalle 08:00 alle 17:00; 2) dall'accordo raggiunto e sottoscritto dagli ex coniugi in data 18 maggio 2023 sulle condizioni di divorzio (successiva all'assunzione del ), con il quale essi - nel regolamentare l'esercizio del diritto CP_1 di visita del , genitore non collocatario - tengono conto non solo delle esigenze CP_1 scolastiche dei figli minori, ma anche di “quelle lavorative del padre”, tant'è che prevedono che per le giornate di sabato e domenica che “qualora il padre dovesse lavorare il sabato mattina, egli non terrà con sé i ragazzi il venerdì sera, ma il giovedì pomeriggio dalle 18:00 alle 21:00 (…)”; 3) dalle buste paga prodotte dal resistente, dal cui esame emerge che la data di assunzione risale al 24 ottobre 2022; 4) in ultimo, dalla mancata contestazione della ricorrente che, a fronte di tale circostanza allegata da controparte, non deduce né offre elementi atti a smentire sul piano probatorio la sua sussistenza.
RGAC n. 3789/2024 - PAG. 6 3.3. Alla luce di ciò appare evidente la superfluità e l'irrilevanza della richiesta di assunzione di prova testimoniale del legale rappresentante della società avanzata dalla ricorrente che, anche laddove fosse stata ammessa, non avrebbe certamente dimostrato la sopravvenienza dei fatti.
Tale richiesta non può, pertanto, trovare accoglimento al pari di quella di indagini patrimoniali sui redditi della avanzata dal resistente, in quanto meramente Pt_1 esplorativa e, peraltro, non posta a fondamento di alcuna domanda di revisione del mantenimento della prole.
Si rammenta, infatti, che per pacifica giurisprudenza le indagini patrimoniali che il giudice può compiere avvalendosi della polizia tributaria, “costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova;
l'esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del
"bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova;
tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati”. (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23263 del
15/11/2016).
Nel caso di specie il resistente non fornisce a supporto della richiesta alcun specifico elemento sul reddito, sul patrimonio della ex coniuge e/o sul suo effettivo tenore di vita che avrebbero potuto far ritenere necessario od opportuno un approfondimento istruttorio sulle effettive e concrete disponibilità economiche e sui redditi della ricorrente. Non può, infatti, reputarsi sufficiente al tal fine la mera e generica deduzione “che l'attività commerciale della Sig.ra – titolare di un bar sito in Pt_1
Via Risorgimento del Comune di Borgia – sia molto florida, sicché i relativi proventi, per come denunciati al Fisco e documentati nei Modelli Unico prodotti da controparte, sembrano non coincidere con la situazione economica reale”.
3.4. Atteso, dunque, che dall'esame degli atti di causa emerge inequivocabilmente che l'assunzione del resistente (in origine avvenuta con contratto a tempo determinato, poi trasformata in contratto a tempo indeterminato) costituisce fatto anteriore e non successivo alla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del
RGAC n. 3789/2024 - PAG. 7 matrimonio (con cui il Tribunale ha preso atto di quanto concordato dai coniugi in data
18 maggio 2023), ne consegue che la determinazione dell'assegno di mantenimento della prole e la contribuzione alle spese straordinarie stabilite di comune accordo dalle odierne parti in causa nel corso del suddetto giudizio, non sono suscettibili di essere rimesse in discussione.
Né tanto meno emerge un significativo e stabile miglioramento delle condizioni economiche del resistente in grado di consentire il riconoscimento di un importo diverso e maggiore a titolo di mantenimento ordinario: ed invero, dall'esame delle buste paga allegate dal resistente, relative alle mensilità da novembre 2022 a maggio
2023, emerge che questi nei mesi che dunque precedono la sottoscrizione del citato accordo già percepiva una retribuzione media mensile di circa € 1.500,00/1.600,00; retribuzione che, ad eccezione del solo periodo da gennaio 2024 a ottobre dello stesso anno (in cui aumenta sino ad € 1800,00/1.900/00), rimane pressoché invariata (cfr. buste paga allegate).
Conclusivamente, poiché la domanda di revisione delle condizioni di divorzio difetta del necessario ed imprescindibile presupposto della sopravvenienza di fatti e circostanze rispetto a quella vagliata dal Tribunale al momento della pronuncia della relativa sentenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, aggiornati al D. 147/2022 per le cause dal valore indeterminabile a bassa complessità, con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi processuali, ad eccezione di quella istruttoria che non si è svolta.
Stante la rinuncia della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (cfr. rinuncia allegata alle note di trattazione depositate per l'udienza del 10 settembre
2025), il pagamento delle spese processuali deve essere eseguito in favore del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3789/2024 r.g.a.c., proposto da nei confronti di , avente ad oggetto la revisione delle Parte_1 Controparte_1 condizioni di divorzio, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RGAC n. 3789/2024 - PAG. 8 1. dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1 resistente, che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 9 novembre 2025, svoltasi da remoto.
Il Giudice est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 3789/2024 - PAG. 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Olimpia Abet Giudice all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3789 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio vertente tra
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Largo Zinzi, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Gianfilippo Maradei, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Sersale Controparte_1 C.F._2
(CZ) al Vico II Pirro, n. 13, presso lo studio dell'Avv. Antonello Sacco che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO – in sede -
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 30 luglio 2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite
RGAC n. 3789/2024 - PAG. 1 con la sentenza n. 851/2023, emessa in data 25 maggio 2023, deducendo l'intervenuta modifica in melius delle condizioni economiche del resistente.
In particolare, la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data 22 luglio 2006 nel Comune di Borgia (CZ), in costanza del Controparte_1 quale erano nati due figli: (nato il [...]) e (nato il 12 marzo Per_1 Per_2
2016) e di essersi consensualmente separata dal coniuge il 03 novembre 2017 mediante negoziazione assistita - esponeva che nel corso del giudizio iscritto al n. r.g.
1297/2021, instaurato da per la dichiarazione della cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di divorzio che venivano integralmente recepite dal Tribunale con la sentenza n. n.
851/2023, pronunciata in data 25 maggio 2023.
Queste, nel dettaglio, prevedevano la conferma delle vigenti condizioni stabilite in sede di separazione dei coniugi tranne che per la parte relativa al diritto di visita del genitore non collocatario;
ed infatti, in ordine al mantenimento della prole contemplavano la “conferma a carico del Sig. l'assegno di Controparte_1 mantenimento dei figli per € 400,00 (quattrocento/00) mensili, da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
inoltre, il Sig. sin da CP_1 ora si obbliga ad autorizzare la signora a percepire in maniera esclusiva Pt_1
l'assegno unico in favore dei figli minori nella misura del 100%, rinunziando a qualsiasi pretesa.
Per tale ragione, le Parti concordano che le spese straordinarie saranno sostenute dalla signora , ad eccezione di quelle mediche ed odontoiatriche che resteranno Pt_1
a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, spese che dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate, tranne ragioni d'urgenza. Il pagamento dell'assegno di mantenimento ordinario avverrà entro e non oltre il 20 di ogni mese, mediante versamento in favore della Sig.ra ”. Parte_1
Deduceva che, rispetto al giudizio di divorzio - in cui lo stesso aveva dichiarato di essere disoccupato - la situazione lavorativa ed economica del resistente aveva registrato un evidente miglioramento, essendo stato quest'ultimo assunto nelle more
“con contratto a tempo indeterminato presso la società Invictus yacht - Aschenez Srl, con sede in Via Donnici, 28 88021 – Borgia (CZ) Italia (P.IVA ), come P.IVA_1
“capo squadra”.
RGAC n. 3789/2024 - PAG. 2 In ragione di tale sopravvenuto positivo mutamento, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio e, in particolare, l'aumento ad € 600,00 dell'importo stabilito a titolo di assegno di mantenimento della prole, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e la suddivisione al 50% di tutte le spese straordinarie, “ivi espressamente comprese quelle mediche ed odontoiatriche, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione”.
In via istruttoria, domandava l'ammissione della prova testimoniale del legale rappresentante della società presso la quale il resistente era stato assunto.
1.1. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4 dicembre 2024 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, in Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto.
Deduceva, in particolare, che le attuali condizioni lavorative ed economiche erano le medesime di quelle esistenti alla data del raggiungimento dell'accordo di divorzio
(18.05.2023), in quanto lo stesso era stato assunto dalla società Invictus Yacht
Aschenez S.r.l. fin dal mese di ottobre 2022 con la qualifica, non già di capo squadra ma di “stampatore resina” e tale circostanza era stata dallo stesso rappresentata già all'udienza presidenziale del 20 ottobre 2022 del procedimento n. 1297/2021 R.G.
Esponeva, dunque, che se da un lato la propria posizione lavorativa ed economica era immutata, atteso che - ad eccezione di un breve periodo (ovvero da gennaio a luglio
2024) in cui aveva svolto un maggior numero di ore lavorative per sopraggiunte e temporanee esigenze aziendali, percependo conseguentemente una retribuzione superiore rispetto a quella base - lo stipendio era rimasto invariato, dall'altro rappresentava di aver subito un peggioramento della propria situazione economica, dovuto ad un finanziamento contratto per aver la sostituzione della propria autovettura e per il quale corrispondeva una rata mensile di € 361,00.
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva il rigetto del ricorso e la conseguente conferma delle condizioni stabilite dalle parti con l'accordo del 18 maggio 2023 e recepite dal
Tribunale nella sentenza n. 851/2023.
In via istruttoria, il resistente chiedeva che venissero disposte indagini patrimoniali per l'accertamento dei redditi effettivamente percepiti dalla ex coniuge, titolare di un esercizio commerciale (bar) sito nel Comune di Borgia, alla Via Risorgimento, sul
RGAC n. 3789/2024 - PAG. 3 presupposto che “i relativi proventi, per come denunciati al Fisco e documentati nei
Modelli Unico prodotti da controparte, sembrano non coincidere con la situazione economica reale”.
1.2. All'udienza del 15 gennaio 2025, sentite liberamente le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo per la conciliazione della lite, le parti venivano onerate della produzione documentale prevista dall'art. 473 bis. 12 c.p.c. unitamente a quella afferente all'Assegno Unico ed eventuali contributi economici percepiti.
La causa veniva, pertanto, rinviata per detto incombente, nonché per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'ult. comma dell'art. 473 bis. 22 cp.c. all'udienza del 16 aprile 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte di trattazione.
1.3. Differita con decreto pronunciato fuori udienza, all'esito della successiva udienza del 10 settembre 2025, parimenti celebrata in modalità cartolare, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, giusto provvedimento del 10 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In via introduttiva, il Collegio osserva che il presente giudizio ha ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza n. 851/2023, emessa in data 25 maggio 2023.
In particolare, con l'instaurazione del presente procedimento chiede Parte_1 la rimodulazione dell'assegno di mantenimento stabilito in favore dei figli nati in costanza di matrimonio, (da € 400,00 ad € 600,00 mensili) e la modifica della contribuzione delle spese straordinarie, deducendo il sopravvenuto miglioramento delle condizioni economiche del resistente in virtù della stabile occupazione lavorativa reperita da quest'ultimo.
Nel costituirsi nel presente giudizio, contesta nel merito la fondatezza Controparte_1 in fatto ed in diritto dell'avversa domanda - di cui chiede il rigetto – ed espone a tal fine che le proprie condizioni economiche e lavorative sono rimaste pressoché immutate, giacché l'assunzione presso la società Invictus Yacht Aschenez S.r.l. risale al mese di ottobre dell'anno 2022 ed è, dunque, antecedente all'accordo raggiunto in data 18 maggio 2023 dalle odierne parti in causa nel corso del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
accordo integralmente recepito dal
Tribunale nella relativa sentenza di divorzio.
RGAC n. 3789/2024 - PAG. 4 Evidenzia, altresì, che tale circostanza è nota alla controparte sin da allora, poiché rappresentata dal resistente all'udienza presidenziale del 20 ottobre 2022.
3. Ritiene il Tribunale che la domanda avanzata dall'odierna ricorrente sia inammissibile per carenza dei presupposti.
3.1. Non appare superfluo rammentare che ancor prima della novella legislativa introdotta dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – c.d. “Riforma Cartabia”, il Legislatore già prevedeva che il Tribunale potesse procedere alla modifica dei provvedimenti assunti con la sentenza di divorzio allorquando la situazione di fatto precedentemente valutata dal giudice nell'ambito del relativo giudizio aveva subito una alterazione, dovuta al sopraggiungere di nuove e diverse circostanze.
Oggi la materia è disciplinata dal nuovo art. 473 bis. 29 c.p.c., introdotto dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – c.d. “Riforma Cartabia” – il quale, analogamente, prevede che le parti possano chiedere in ogni tempo la revisione dei provvedimenti assunti a tutela dei minori e/o in materia di contributi economici (vale a dire dei provvedimenti volti alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra queste e la prole, che si intendono sempre emanati rebus sic stantibus) - nel caso in cui sopravvengano “giustificati motivi” che consentono la modifica di detti provvedimenti.
In altri e più chiari termini, anche la norma di recente introduzione prevede che ogni qual volta intervengano nuove e diverse circostanze che incidono in modo significativo sulla situazione di fatto posta a fondamento dei provvedimenti assunti con la sentenza di divorzio, la parte interessata può chiedere la modifica delle statuizioni assunte in detta sede.
Giova, altresì, precisare che la giurisprudenza di legittimità è uniforme e costante nello statuire che “in sede di revisione, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato
l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale” (Cass. 10133/2007; Cass.
14143/2014)” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1984 del 2022).
RGAC n. 3789/2024 - PAG. 5 In una più recente pronuncia, la Suprema Corte ribadisce che “La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato "rebus sic stantibus", per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere
a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato” (cfr. Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 6639 del 06/03/2023).
3.2. Trasfondendo tali principi di diritto nel caso che qui ci occupa, il Collegio ritiene che la domanda della ricorrente sia inammissibile, atteso che il fatto storico - rappresentato dall'occupazione lavorativa e dal miglioramento delle condizioni economiche del resistente rispetto a quelle esistenti al momento della pronuncia della sentenza di divorzio - non costituisce circostanza sopravvenuta all'accordo raggiunto dalle parti nel corso del medesimo giudizio, ma è preesistente ad esso.
Le argomentazioni offerte dalla ricorrente sono, infatti, smentite dalla documentazione riversata in atti e, in particolare: 1) dal verbale dell'udienza presidenziale del 20 ottobre 2022 allegato dal resistente, dal quale emerge che quest'ultimo, pur dichiarando di essere disoccupato, afferma di essere prossimo (dalla settimana successiva alla predetta udienza) ad essere assunto come lavoratore dipendente, con orario lavorativo dalle 08:00 alle 17:00; 2) dall'accordo raggiunto e sottoscritto dagli ex coniugi in data 18 maggio 2023 sulle condizioni di divorzio (successiva all'assunzione del ), con il quale essi - nel regolamentare l'esercizio del diritto CP_1 di visita del , genitore non collocatario - tengono conto non solo delle esigenze CP_1 scolastiche dei figli minori, ma anche di “quelle lavorative del padre”, tant'è che prevedono che per le giornate di sabato e domenica che “qualora il padre dovesse lavorare il sabato mattina, egli non terrà con sé i ragazzi il venerdì sera, ma il giovedì pomeriggio dalle 18:00 alle 21:00 (…)”; 3) dalle buste paga prodotte dal resistente, dal cui esame emerge che la data di assunzione risale al 24 ottobre 2022; 4) in ultimo, dalla mancata contestazione della ricorrente che, a fronte di tale circostanza allegata da controparte, non deduce né offre elementi atti a smentire sul piano probatorio la sua sussistenza.
RGAC n. 3789/2024 - PAG. 6 3.3. Alla luce di ciò appare evidente la superfluità e l'irrilevanza della richiesta di assunzione di prova testimoniale del legale rappresentante della società avanzata dalla ricorrente che, anche laddove fosse stata ammessa, non avrebbe certamente dimostrato la sopravvenienza dei fatti.
Tale richiesta non può, pertanto, trovare accoglimento al pari di quella di indagini patrimoniali sui redditi della avanzata dal resistente, in quanto meramente Pt_1 esplorativa e, peraltro, non posta a fondamento di alcuna domanda di revisione del mantenimento della prole.
Si rammenta, infatti, che per pacifica giurisprudenza le indagini patrimoniali che il giudice può compiere avvalendosi della polizia tributaria, “costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova;
l'esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del
"bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova;
tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati”. (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23263 del
15/11/2016).
Nel caso di specie il resistente non fornisce a supporto della richiesta alcun specifico elemento sul reddito, sul patrimonio della ex coniuge e/o sul suo effettivo tenore di vita che avrebbero potuto far ritenere necessario od opportuno un approfondimento istruttorio sulle effettive e concrete disponibilità economiche e sui redditi della ricorrente. Non può, infatti, reputarsi sufficiente al tal fine la mera e generica deduzione “che l'attività commerciale della Sig.ra – titolare di un bar sito in Pt_1
Via Risorgimento del Comune di Borgia – sia molto florida, sicché i relativi proventi, per come denunciati al Fisco e documentati nei Modelli Unico prodotti da controparte, sembrano non coincidere con la situazione economica reale”.
3.4. Atteso, dunque, che dall'esame degli atti di causa emerge inequivocabilmente che l'assunzione del resistente (in origine avvenuta con contratto a tempo determinato, poi trasformata in contratto a tempo indeterminato) costituisce fatto anteriore e non successivo alla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del
RGAC n. 3789/2024 - PAG. 7 matrimonio (con cui il Tribunale ha preso atto di quanto concordato dai coniugi in data
18 maggio 2023), ne consegue che la determinazione dell'assegno di mantenimento della prole e la contribuzione alle spese straordinarie stabilite di comune accordo dalle odierne parti in causa nel corso del suddetto giudizio, non sono suscettibili di essere rimesse in discussione.
Né tanto meno emerge un significativo e stabile miglioramento delle condizioni economiche del resistente in grado di consentire il riconoscimento di un importo diverso e maggiore a titolo di mantenimento ordinario: ed invero, dall'esame delle buste paga allegate dal resistente, relative alle mensilità da novembre 2022 a maggio
2023, emerge che questi nei mesi che dunque precedono la sottoscrizione del citato accordo già percepiva una retribuzione media mensile di circa € 1.500,00/1.600,00; retribuzione che, ad eccezione del solo periodo da gennaio 2024 a ottobre dello stesso anno (in cui aumenta sino ad € 1800,00/1.900/00), rimane pressoché invariata (cfr. buste paga allegate).
Conclusivamente, poiché la domanda di revisione delle condizioni di divorzio difetta del necessario ed imprescindibile presupposto della sopravvenienza di fatti e circostanze rispetto a quella vagliata dal Tribunale al momento della pronuncia della relativa sentenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, aggiornati al D. 147/2022 per le cause dal valore indeterminabile a bassa complessità, con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi processuali, ad eccezione di quella istruttoria che non si è svolta.
Stante la rinuncia della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (cfr. rinuncia allegata alle note di trattazione depositate per l'udienza del 10 settembre
2025), il pagamento delle spese processuali deve essere eseguito in favore del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3789/2024 r.g.a.c., proposto da nei confronti di , avente ad oggetto la revisione delle Parte_1 Controparte_1 condizioni di divorzio, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RGAC n. 3789/2024 - PAG. 8 1. dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1 resistente, che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 9 novembre 2025, svoltasi da remoto.
Il Giudice est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 3789/2024 - PAG. 9