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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 09/01/2026, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 271/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5691/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Marano Di Napoli - Corso Umberto I, 16 80016 Marano Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Napoli - Corso Arnaldo Lucci, 66/82 80100 Napoli NA elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19207/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
1 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300012459000 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300012459000 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300012459000 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300012459000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712020003200582700
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210093391264000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7936/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3 luglio 2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo in ragione del mancato pagamento Tari anni dal 2016 al 2018 e Tares anno 2013.
Eccepiva la prescrizione delle pretese ed il difetto di motivazione dell'atto.
Si costituivano i resistenti chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 19207/2024, resa all'esito dell'udienza del 5 dicembre 2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 1, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente mentre il Comune di Napoli chiedeva il rigetto.
All'udienza del 22 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
In via preliminare non pare inopportuno ribadire che il preavviso di fermo è atto autonomamente impugnabile.
Si è infatti precisato che Il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo.
Nel merito si osserva che alcuna prescrizione è maturata come dimostrano le notifiche in atti e le stesse istanze di rateazione che costituiscono da un lato atto interruttivo della prescrizione (Cass.18-2-2025, n.
4180) e provano l'effettiva conoscenza delle cartelle da parte del debitore.
Né è maturata alcuna prescrizione con riferimento alla Tares anno 2013 se si considera che il Ricorrente_1 non ha impugnato la cartella notificatogli nel maggio 2023.
Per la Tari 2018 è poi evidente il mancato decorso del termine prescrizionale, considerando anche la sospensione legata all'emergenza covid.
Per il resto non può che rimandarsi alla sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore del Comune di Napoli che liquida in euro 200,00 oltre accessori
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5691/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Marano Di Napoli - Corso Umberto I, 16 80016 Marano Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Napoli - Corso Arnaldo Lucci, 66/82 80100 Napoli NA elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19207/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
1 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300012459000 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300012459000 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300012459000 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300012459000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712020003200582700
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210093391264000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7936/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3 luglio 2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo in ragione del mancato pagamento Tari anni dal 2016 al 2018 e Tares anno 2013.
Eccepiva la prescrizione delle pretese ed il difetto di motivazione dell'atto.
Si costituivano i resistenti chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 19207/2024, resa all'esito dell'udienza del 5 dicembre 2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 1, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente mentre il Comune di Napoli chiedeva il rigetto.
All'udienza del 22 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
In via preliminare non pare inopportuno ribadire che il preavviso di fermo è atto autonomamente impugnabile.
Si è infatti precisato che Il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo.
Nel merito si osserva che alcuna prescrizione è maturata come dimostrano le notifiche in atti e le stesse istanze di rateazione che costituiscono da un lato atto interruttivo della prescrizione (Cass.18-2-2025, n.
4180) e provano l'effettiva conoscenza delle cartelle da parte del debitore.
Né è maturata alcuna prescrizione con riferimento alla Tares anno 2013 se si considera che il Ricorrente_1 non ha impugnato la cartella notificatogli nel maggio 2023.
Per la Tari 2018 è poi evidente il mancato decorso del termine prescrizionale, considerando anche la sospensione legata all'emergenza covid.
Per il resto non può che rimandarsi alla sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore del Comune di Napoli che liquida in euro 200,00 oltre accessori