Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 09/01/2026, n. 271
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione delle pretese

    La Corte ha ritenuto che alcuna prescrizione è maturata, come dimostrato dalle notifiche in atti e dalle istanze di rateazione che costituiscono atto interruttivo della prescrizione e provano la conoscenza delle cartelle da parte del debitore. Per la Tares 2013, non è stata impugnata la cartella notificata nel maggio 2023. Per la Tari 2018, si evidenzia il mancato decorso del termine prescrizionale, anche considerando la sospensione legata all'emergenza covid.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto

    La Corte ha ritenuto il preavviso di fermo amministrativo atto autonomamente impugnabile, funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 09/01/2026, n. 271
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 271
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo