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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/07/2025, n. 3073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3073 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8726/2020
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione nell'udienza del 09.07.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al numero n. 8726 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2020 vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] (C.F. , e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Antonella Capaldo presso il cui studio elettivamente domiciliano
- Attori -
E
(C.F. ), e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), quali eredi di (C.F. C.F._4 Persona_1 C.F._5
- Convenuti contumaci -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori adivano codesto Tribunale lamentando una serie di problematiche relative alla proprietà dei convenuti e alle parti comuni del fabbricato. Premettevano di essere proprietari in comunione legale di una porzione di fabbricato storico, denominato "Villa
Sanseverino," sito in Montecorvino Pugliano P.zza D'Aiutolo n.
5. Tale unità immobiliare era adiacente alla proprietà dei IG.ri , e della defunta eredi degli Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 originari proprietari e . Deducevano di aver denunciato gravi fenomeni Persona_2 Controparte_3 infiltrativi nel bagno sito al terzo livello della loro proprietà e nelle parti comuni dell'edificio (androne e tromba delle scale).
pagina 1 di 10 Tali infiltrazioni venivano attribuite alle cattive condizioni di manutenzione dell'intonaco del cornicione, della parete comune e del manto di copertura sovrastante la proprietà dei convenuti, nonché agli infissi vetusti delle scale.
I primi fenomeni infiltrativi nel bagno iniziavano nel 2012 e si aggravavano nel tempo, causando muffe maleodoranti e rendendo il bagno inutilizzabile. Già dal 2004, i Vigili del Fuoco segnalavano i dissesti e la necessità di lavori di ristrutturazione per la pubblica e privata incolumità, ma i convenuti nulla facevano al riguardo.
Lamentavano, inoltre, il totale stato di abbandono, incuria e degrado degli immobili di proprietà dei convenuti, con soffitte e ambienti colmi di suppellettili deteriorati, aree esterne invase da vegetazione, cumuli di materiale edile arrugginito, e la presenza di un pozzo nero inattivo e insalubre. Tale degrado, oltre a rappresentare un pericolo per la salute e l'incolumità, aveva notevolmente deprezzato il valore della proprietà degli attori, nonostante questi ultimi avessero provveduto a proprie spese alla ristrutturazione della loro parte di edificio nel 2005.
Ulteriori contestazioni dedotte dagli attori riguardavano la presenza nel giardino dei convenuti di una struttura in ferro di grandi dimensioni, ritenuta abusiva e lesiva del diritto di proprietà degli attori per violazione delle distanze legali (art. 873 c.c.), essendo stata autorizzata come smontabile ma realizzata come fissa e a meno di tre metri dal confine.
Lamentavano ancora la presenza di arbusti (oleandri e alloro) i cui rami invadevano la loro proprietà nonchè un pozzo nero inattivo a distanza inferiore ai due metri dal confine, in violazione dell'art. 889 c.c.
Infine, gli attori denunciavano il carattere abusivo di una parte del fabbricato di proprietà dei convenuti
(ampliamento sul lato sud).
Concludevano, per l'accertamento della responsabilità dei convenuti in ordine alle infiltrazioni di acqua verificatesi nel bagno sito al terzo livello dell'immobile di proprietà degli attori e, per l'effetto, condanna in solido all'eliminazione delle cause ed al risarcimento dei danni patrimoniali nella misura di €
4.253,00 (oltre IVA) e del danno da mancato utilizzo del bene nella misura che sarà ritenuta equa di giustizia;
accertamento della responsabilità dei convenuti in ordine alle infiltrazioni di acqua che si generano nelle parti comuni dell'edificio sito in Montecorvino Pugliano P.zza D'Aiutolo n. 5 e, per l'effetto, condannarli in solido all'eliminazione delle cause ed alle opere di ripristino e manutenzione secondo le quote di loro spettanza, oltre che al risarcimento del danno;
accertamento e declaratoria del diritto degli istanti al risarcimento del danno patrimoniale da deprezzamento del valore del proprio immobile e da disagio abitativo derivanti dallo stato di abbandono e di incuria in cui versa la proprietà dei convenuti e, per l'effetto, condannarli in solido al pagamento in favore degli attori della somma di € 10.000,00, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta equa di giustizia. Accertare e dichiarare il mancato rispetto delle distanze legali in ordine alla struttura in ferro, al pozzo nero ed agli arbusti situati a ridosso della proprietà degli pagina 2 di 10 attori nella parte sud est del fabbricato e, per l'effetto, condannarli in solido alla rimozione CP_4 oltre che al risarcimento del danno nella misura di € 10.000,00. Accertare e dichiarare la violazione delle norme di edilizia speciali e comunali, nonché degli artt. 873 e ss. c.c. con riferimento alle costruzioni in muratura di ampliamento del lato sud del fabbricato di proprietà di parte convenuta e, per l'effetto, condannarli in solido al risarcimento del danno nella misura di € 20.000,00. Condannare i convenuti al pagamento in favore degli attori delle spese di CTU sopportate nel giudizio per ATP – R.G.N. 2407/2018 pari a complessivi € 1.966,85 oltre accessori, posti a provvisorio carico dei ricorrenti;
con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il predetto giudizio è stato preceduto da un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) ex art. 696
c.p.c. (R.G. n. 2407/2018) dinanzi al Tribunale di Salerno, nell'ambito del quale il CTU nominato depositava la sua relazione peritale attestando le cause delle infiltrazioni (cattivo stato di cornicione e manto di copertura) stimando un costo di € 4.253,52 (oltre IVA) per il ripristino del bagno. Le spese di CTU di tale procedimento, pari a € 2.299,62, venivano poste a provvisorio carico degli attori.
A Tale procedimento partecipavano i convenuti ma la controversia non veniva definita bonariamente.
Pertanto gli attori introducevano l'odierno giudizio ma i convenuti, e Controparte_1 CP_2
rimanevano contumaci, sebbene regolarmente citati in giudizio.
[...]
Più in dettaglio i predetti sono risultati irreperibili agli indirizzi formalmente conosciuti e l'attore ha provveduto alla notifica ai sensi dell'art 143 c.p.c. di cui sono state rispettate le formalità come si evince dalla relata dell'Ufficiale Giudiziario in cui si attesta di aver depositato copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza nota, in Battipaglia. Nel corso del giudizio decedeva la ma non è stata Per_1 dichiarata interruzione del processo in quanto gli eredi di lei (i figli) sono già stati evocati in giudizio come convenuti.
Nel corso del presente giudizio, veniva rigettata l'istanza degli attori di ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c., in quanto il credito, sebbene fondato sulla CTU del precedente ATP, non era ritenuto allo stato certo, liquido ed esigibile, in attesa della sentenza definitoria.
Con ordinanza del 17 febbraio 2022, veniva disposta una nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio
(CTU), finalizzata a descrivere lo stato dei luoghi, accertare le cause e quantificare i danni da infiltrazioni nel bagno e nel salone, indicare le opere necessarie e le quote di ripartizione, accertare le distanze della struttura in ferro e degli arbusti, la consistenza e situazione edilizia delle strutture abusive, lo stato del giardino e del pozzo nero.
All'udienza del 13 marzo 2025, la causa veniva rinviata per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9 luglio 2025.
Ciò posto, ricostruiti così i fatti di causa e l'iter processuale, preliminarmente, va rilevata la contumacia dei convenuti e sebbene non equivalga a una piena Controparte_1 Controparte_2 pagina 3 di 10 ammissione dei fatti, comporta una minore contestazione delle allegazioni attoree e delle risultanze istruttorie acquisite. Le prove documentali e le risultanze delle CTU espletate confermano pienamente le doglianze formulate dagli attori.
Va innanzitutto precisato che la fattispecie in esame rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051
c.c. che prevede un criterio di responsabilità oggettiva, fondato sul rapporto materiale e giuridico di custodia che il soggetto esercita sulla cosa da cui il danno promana. Quando si è in presenza di un edificio in comproprietà, la giurisprudenza riconosce che ciascun comproprietario, anche se non esclusivo custode, può essere ritenuto responsabile dei danni cagionati dalle parti comuni se esercita un potere di fatto o di gestione su tali beni. In particolare, in caso di infiltrazioni d'acqua derivanti dalla cattiva manutenzione di elementi strutturali comuni – quali il tetto, il sistema di raccolta delle acque meteoriche o le facciate – i singoli comproprietari che abbiano assunto, anche solo di fatto, il ruolo di custodi possono rispondere in solido per i danni cagionati ai beni di terzi o degli altri comproprietari. Tale responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., prescinde dalla colpa e si fonda sul mero nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso, restando l'unica esimente la prova del caso fortuito. Pertanto, qualora emerga che le infiltrazioni siano imputabili alla mancanza di interventi manutentivi su elementi comuni dell'edificio, e che alcuni comproprietari abbiano avuto titolo e possibilità concreta di intervenire per prevenire il danno, la loro responsabilità può essere affermata in via diretta e personale.
Più in particolare, in caso di danni derivanti da infiltrazioni d'acqua causate dalla mancata manutenzione delle parti comuni di un edificio, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere imputata non solo al in senso tecnico, ove esistente, ma anche ai singoli comproprietari, quando l'immobile CP_5 non sia formalmente organizzato in condominio o quando alcuni di essi abbiano assunto concretamente la custodia o la gestione delle parti comuni.
Secondo la Cassazione civile, sez. III, ord. n. 15882/2019, il concetto di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. non si fonda necessariamente su un titolo formale (come la proprietà esclusiva), ma sul potere di fatto e giuridico sulla cosa, ossia sulla possibilità di controllarla e mantenerla in sicurezza. Pertanto, anche i comproprietari di un immobile possono essere ritenuti custodi delle parti comuni quando esercitino – anche implicitamente – attività di gestione, decisione o manutenzione.
Nello specifico, la giurisprudenza ha affermato che: la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere imputata anche a più soggetti, quali comproprietari, quando essi esercitino in modo congiunto o individuale il potere di governo sul bene, in modo da poterne impedire l'insorgenza del danno. (Cass. civ., sez. III, ord. 12309/2017)
In tali casi, l'omessa manutenzione delle parti comuni come tetto, cornicioni, canali di gronda o pluviali, che consenta infiltrazioni d'acqua in proprietà sottostanti o adiacenti, costituisce un'anomalia insita nella cosa stessa, che attiva la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del custode. I comproprietari che abbiano avuto la possibilità di intervenire, anche attraverso iniziative congiunte o individuali, non pagina 4 di 10 possono sottrarsi a tale responsabilità se non provando il caso fortuito, che deve consistere in un evento esterno, imprevedibile e inevitabile.
Va infine precisato che la sola qualità di comproprietario non implica automaticamente la responsabilità ex art. 2051 c.c.: è necessaria la prova del potere effettivo di custodia, che può derivare da una condotta attiva, dall'esercizio del controllo di fatto o da decisioni gestionali adottate (ad esempio, in contesti di comunione senza amministratore). Ne consegue che, nei giudizi risarcitori per danni da infiltrazioni, è fondamentale accertare: chi tra i comproprietari avesse l'effettivo potere di sorveglianza e gestione;
se vi siano state omissioni imputabili a tali soggetti nel fronteggiare lo stato di degrado delle parti comuni;
se il danno fosse evitabile attraverso un'ordinaria diligenza manutentiva.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, alla luce delle consulenze tecniche depositate dagli ausiliari del giudice e tenuto conto delle risultanze processuali, in particolare delle numerose segnalazioni fatte ai convenuti anche dalle Pubbliche Autorità (vigli del Fuoco) è emersa la piena responsabilità di CP_1
e ., in qualità di custodi, con riferimento all'individuazione delle cause
[...] Controparte_2 che hanno creato il fenomeno infiltrativo.
Invero, nella CTU nel proc. di ATP e nella successiva CTU disposta in questo giudizio, che questo
Giudice ritiene di poter pienamente condividere, è stato accertato che la sussistenza delle infiltrazioni d'acqua fosse riconducibile al precario stato di conservazione e manutenzione di parti esterne dell'edificio di proprietà dei convenuti e delle parti comuni (cornicione, manto di copertura, infissi del vano scala, grondaie).
Segnatamente, il CTU Ing. ha descritto il fabbricato "Villa Sanseverino" a Montecorvino Per_3
Pugliano, di cui ricorrenti e resistenti sono comproprietari di parti divise. Ha precisato che l'unità immobiliare dei ricorrenti si trova sul lato sud-ovest, mentre quella dei resistenti sul lato nord-est. Sono state riscontrate gravi infiltrazioni nel bagno dei ricorrenti (posto nella mansarda al terzo livello) sin dal 2012, e infiltrazioni di acqua piovana nell'androne e nel vano scala in occasione di piogge. Durante il sopralluogo, non sono stati rilevati fenomeni infiltrativi in atto, probabilmente a causa della stagione estiva. Tuttavia, sono stati osservati chiari segni di degrado pregressi, come ammaloramento dell'intonaco, efflorescenze e scrostamento della tinteggiatura sulla parete perimetrale del bagno dei ricorrenti e nel vano scala (macchie di umidità, muffe), attribuibili a fenomeni infiltrativi. Le cause del degrado sono state attribuite al precario stato di conservazione e manutenzione di alcune zone esterne del fabbricato. In particolare, per il bagno dei ricorrenti, il problema è legato al cornicione esterno tra il bagno e il vano scala condominiale, e al cattivo stato del sistema di raccolta delle acque pluviali (tubazioni danneggiate o occluse). Per il vano scala, le cause sono state individuate nel cattivo stato del manto di copertura in tegole (con isolamento in polistirolo danneggiato e tegole instabili che permettono il passaggio dell'acqua) e nel deterioramento degli infissi in legno con aperture tra infisso e muratura. Per eliminare le problematiche, è necessario rifare la copertura del fabbricato (o almeno della zona del vano scala), inclusa la coibentazione interna e l'eventuale impermeabilizzazione dei supporti. Sarà inoltre necessario ripristinare o sostituire gli infissi del vano scala per assicurare una pagina 5 di 10 perfetta tenuta agli agenti atmosferici. Infine, è richiesto un intervento di risanamento e restauro delle facciate esterne nelle aree degradate, in particolare in corrispondenza del vano scala, e il ripristino del sistema di raccolta delle acque pluviali. Si è sottolineata l'importanza di un'esecuzione a regola d'arte per evitare discontinuità e per ripristinare lo stato dei luoghi, è stato ritenuto necessario rimuovere l'intonaco nelle aree ammalorate, ripristinare il nuovo intonaco e tinteggiare le superfici interessate, previa adeguata preparazione del fondo. Il CTU ha precisato che la sua stima si riferisce ai danni prodotti dalle infiltrazioni, non agli interventi per eliminarle. In conclusione, la relazione ha accertato un costo complessivo per le lavorazioni di ripristino dei danni pari a € 4.253,52 (oltre I.V.A.). Le lavorazioni incluse in questo computo sono: Spicconatura di intonaco a vivo di muro. Stuccatura e rasatura di intonaci. Preparazione del fondo di superfici murarie interne con fissativo acrilico. Tinteggiatura con pittura lavabile. Caratterizzazione e smaltimento del rifiuto proveniente dalla demolizione.
Allo stesso modo, il CTU Arch nominato nel giudizio di merito, ha condotto diversi Per_4 sopralluoghi ed ha accertato che l'immobile, "Villa Sanseverino" a Montecorvino Pugliano, mostra una netta differenza di manutenzione tra le due proprietà. La parte dei ricorrenti è in normale stato, mentre quella dei resistenti presenta significativo degrado: facciate sbiadite con intonaco scrostato e crepe, macchie di umidità intorno agli infissi, cornicioni scuri e deteriorati con infiltrazioni. Anche l'androne e le scale comuni mostrano intonaco deteriorato, crepe e distacchi, con il soffitto del vano scala che espone travi di legno danneggiate dall'umidità. Il degrado ha avuto ripercussioni sulle unità immobiliari degli attori, in particolare nel bagno della mansarda e in un vano al piano terra, entrambi adiacenti al vano scala, con evidenti danni all'intonaco. Sebbene non ci fossero infiltrazioni attive durante i sopralluoghi, gli ammaloramenti indicano fenomeni pregressi e persistenti. Le cause principali sono il cattivo stato di manutenzione delle parti comuni e dell'immobile dei resistenti, in particolare della copertura e dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane. Specifiche problematiche includono: manto di tegole danneggiato/mancante, cornicioni
e gronde intasati, manti di guaina bituminosa deteriorati e infissi in legno compromessi dall'umidità. Procedeva poi ad individuare i danni patrimoniali subiti dagli attori accertando che le infiltrazioni hanno causato danni significativi agli intonaci. Il CTU concorda con l'Accertamento Tecnico Preventivo precedente e quantifica il costo complessivo per le riparazioni (rimozione intonaco, trattamento superfici, nuovo intonaco, tinteggiatura) in € 6.930,00, IVA esclusa, secondo il Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania
2025. Quanto alle opere necessarie e alla ripartizione dei costi il computo estimativo include le lavorazioni per eliminare le infiltrazioni sia nelle proprietà esclusive dei che nelle parti comuni (vano Parte_3 scala). Segnatamente: Opere sulle proprietà esclusive (€10.509,73 + IVA): Riparazione Parte_3 manto di copertura con sostituzione tegole e travetti di legno marci, pulizia gronde, rimozione e ripristino manto impermeabile bituminoso delle coperture piane. Opere sulle parti comuni (Vano Scala) (€3.926,42 +
IVA): Riparazione manto di copertura con sostituzione tegole e travetti, sostituzione controsoffittatura, recupero infisso in legno. Ripartizione costi delle parti comuni: La somma di €3.926,42 viene ripartita in base alle superfici esclusive: 131,96 mq (50,32%), quota di €1.975,86. Parte_3 CP_6 pagina 6 di 10 130,27 mq (49,68%), quota di €1.950,56. Per quanto riguarda la distanza della struttura in ferro, una nuova costruzione dei in aderenza all'edificio preesistente, si trova quasi totalmente sulla loro Parte_3 proprietà, ma un piccolo spigolo nord/ovest si estende di circa 0,80m oltre il limite preesistente. Questa parte del manufatto, pur essendo nel giardino dei fronteggia l'edificio dei a circa 1,59 metri CP_1 Pt_1 di distanza. Veniva accertato poi che i hanno edificato diversi manufatti con varie Parte_3 caratteristiche nello spigolo sud/est della particella 420. La superficie totale dei corpi aggiunti è di 70,18 mq e il volume complessivo di 176,85 mc. Per quanto riguarda la situazione edilizia, il non ha fornito CP_7 la documentazione richiesta. Dagli atti di causa si deduce che l'immobile è stato oggetto di interventi nel
1967 (licenza edilizia n. 98) e lavori di manutenzione nel 1983 (rapporto di accertamento n. 42/83) che non menzionavano aumenti di volume. Nel 2000 è stata rilasciata un'autorizzazione (n. 5) per una "struttura in ferro smontabile" su un terrazzo, ma senza grafici di riferimento, per cui non è possibile confermare che si riferisca alla struttura metallica rinvenuta nel giardino, che peraltro non copre alcun terrazzo e presenta parti perimetrali chiuse con tamponature, configurando un aumento di volume che richiede un Permesso di
Costruire. Non risultano ordinanze di demolizione o ripristino. Il CTU non ha potuto pertanto fornire ulteriori dettagli sulla situazione edilizia data la mancanza di documenti. Quanto allo stato del giardino e è stato accertato che lo stesso è in stato di marcato abbandono, con vegetazione CP_1 Per_1 eccessivamente cresciuta e in alcuni punti marcescente, compromettendo igiene e salubrità. Si rendono necessari interventi come il mantenimento delle caratteristiche originarie, la salvaguardia e cura della vegetazione esistente, e la manutenzione regolare (taglio erba, potatura, eliminazione rifiuti). Rispetto alle distanze legali dell'ampliamento, le normative urbanistiche e il Codice Civile (Art. 873 c.c.) prevedono distanze minime tra le costruzioni (tre metri tra costruzioni non unite o aderenti su fondi finitimi), mentre il Regolamento Edilizio Comunale (aggiornato 2021) fissa 5 metri dai confini per i fabbricati residenziali.
Non vi è traccia di un accordo formale tra i proprietari per costruire in adiacenza o derogare alle norme.
Pertanto, le strutture erette sul fondo dei e non rispettano le distanze minime. CP_1 Per_1
La quantificazione dei danni patrimoniali per il ripristino del bagno degli attori è stata quindi aggiornata dalla CTU a € 6.930,00 (oltre IVA). La necessità di interventi sulle parti esclusive dei Per_4 convenuti (€ 10.509,73 + IVA) e sulle parti comuni (€ 3.926,42 + IVA) per eliminare le cause delle infiltrazioni è stata altresì accertata. La ripartizione dei costi per le parti comuni è stata dettagliatamente indicata dalla CTU, imputando ai convenuti la quota del 50,32%.
Lo stato di grave incuria e degrado della proprietà dei convenuti, in particolare del giardino, è stato ampiamente documentato e confermato dalla CTU. Deducono gli attori che tale situazione non solo compromette il decoro e il valore dell'immobile degli attori, ma crea anche condizioni di insalubrità
(presenza di animali nocivi come ratti e serpenti), configurando un danno patrimoniale da deprezzamento e un danno non patrimoniale da disagio abitativo. Tuttavia gli attori non hanno dimostrato tali voci di danno;
pagina 7 di 10 non hanno provato di essere stati costretti a lasciare i loro immobili per il disagio abitativo, né hanno provato l'intenzione di alienare il loro immobile e che tale alienazione sarebbe avvenuta solo ad un prezzo inferiore al reale valore di mercato a causa del degrado in cui vertono gli immobili dei convenuti: pertanto la relativa domanda va rigettata.
Le violazioni delle norme sulle distanze legali e la natura abusiva di diverse costruzioni realizzate dai convenuti sono state comprovate. La struttura in ferro nel giardino, sebbene autorizzata come
"smontabile," è stata realizzata come fissa e a distanza non regolamentare. Analogamente, l'ampliamento in muratura sul lato sud è risultato privo di titoli autorizzativi validi e in violazione delle distanze minime prescritte dal codice civile e dai regolamenti edilizi comunali. La presenza del pozzo nero a distanza non regolamentare, pur con le difficoltà di rilevamento, costituisce un'ulteriore violazione. Le richieste di rimozione delle opere abusive e di risarcimento del danno sono quindi fondate.
La conseguente domanda di risarcimento del danno derivanate dalla violazione delle predette distanze legali va invece rigettata. Il danno derivante dalla violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni non è “in re ipsa”; l'illecito urbanistico non determina automaticamente ex se un danno risarcibile. È necessario che la parte che lamenti la violazione dimostri, anche tramite presunzioni semplici o nozioni di esperienza comune, l'esistenza di un concreto pregiudizio patrimoniale o personale. Lo scrivente Tribunale richiama, condivide e fa propri i principi di diritto enunciati dalla Cassazione, a Sezioni
Unite, in Ord n. 33645/2022 – che sono stati resi in tema di occupazione senza titolo, ma che possono essere estesi, per identità di ratio, anche al caso odierno, secondo cui non può più farsi riferimento ad un automatismo risarcitorio fondato solo sulla illiceità della condotta, poiché il risarcimento presuppone una lesione effettiva di un interesse tutelato, come ad esempio il diritto di veduta, la limitazione del godimento dell'immobile, o una diminuzione del valore del bene;
prova che nel caso di specie non è stata offerta.
La tutela reale che viene riconosciuta mediante rimozione delle opere illegittime che non rispettano le distanze legali è più che satisfattiva dell'interesse degli attori.
In conclusione, la domanda è fondata limitatamente agli aspetti sopra evidenziati e va in tal senso accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede: Parte_2
➢ Accerta e dichiara la responsabilità in solido dei convenuti e Controparte_1 CP_2
, anche quali eredi di per i fenomeni infiltrativi di acqua verificatisi nel
[...] Persona_1
pagina 8 di 10 bagno sito al terzo livello e nel salone dell'immobile di proprietà degli attori, nonché nelle parti comuni dell'edificio sito in Montecorvino Pugliano P.zza D'Aiutolo n. 5;
➢ Per l'effetto condanna in solido i convenuti ad eseguire, a proprie esclusive spese, le opere necessarie all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni relative alle parti di loro proprietà esclusiva, come indicate nella CTU dell'Arch. per un costo complessivo stimato di € Persona_5
10.509,73 (diecimilacinquecentonove/73) oltre IVA di legge.
➢ Condanna in solido i Convenuti ad eseguire, a proprie spese e per la quota di loro spettanza
(50,32%), le opere necessarie all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni e al ripristino e manutenzione delle parti comuni dell'edificio (vano scala) per un costo complessivo stimato di €
1.975,86 (millenovecentosettantacinque/86) oltre IVA di legge.
➢ Condanna in solido i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dagli attori per il ripristino dello stato dei luoghi nel bagno e nel salone, nella misura di € 6.930,00
(seimilanovecentotrenta/00) oltre IVA.
➢ Accerta e dichiara il mancato rispetto delle distanze legali e la natura abusiva della struttura in ferro, del pozzo nero e degli arbusti situati a ridosso della proprietà degli attori, nonché delle costruzioni in muratura di ampliamento del lato sud del fabbricato di proprietà dei convenuti.
➢ Per l'effetto, condanna in solido i convenuti alla rimozione della struttura in ferro e alla demolizione delle opere abusive di ampliamento, con ripristino dello stato dei luoghi.
➢ Rigetta le ulteriori domande risarcitorie formulate dagli attori;
➢ Condanna in solido i convenuti al rimborso in favore degli attori delle spese di CTU sopportate nel precedente giudizio per ATP (R.G.N. 2407/2018), pari a complessivi € 2.299,62
(duemiladuecentonovantanove/62) oltre accessori di legge.
➢ Pone a carico definitivo e in solido dei convenuti le spese della CTU Arch. Persona_5 espletata nel presente giudizio, come liquidate con decreto del 12 marzo 2025, pari a € 1.963,00
(millenovecentosessantatre/00) a titolo di onorario e € 551,00 (cinquecentocinquantuno/00) a titolo di rimborso spese, oltre accessori.
➢ Condanna in solido i Convenuti al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore degli
Attori, che si liquidano in 3.500,00 oltre rimborso spese vive, rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA se dovute in misura di legge, con attribuzione ex art 93 cpc;
così deciso in Salerno,
09.07.2025
Il Giudice
Dott. Gustavo Danise
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione nell'udienza del 09.07.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al numero n. 8726 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2020 vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] (C.F. , e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Antonella Capaldo presso il cui studio elettivamente domiciliano
- Attori -
E
(C.F. ), e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), quali eredi di (C.F. C.F._4 Persona_1 C.F._5
- Convenuti contumaci -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori adivano codesto Tribunale lamentando una serie di problematiche relative alla proprietà dei convenuti e alle parti comuni del fabbricato. Premettevano di essere proprietari in comunione legale di una porzione di fabbricato storico, denominato "Villa
Sanseverino," sito in Montecorvino Pugliano P.zza D'Aiutolo n.
5. Tale unità immobiliare era adiacente alla proprietà dei IG.ri , e della defunta eredi degli Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 originari proprietari e . Deducevano di aver denunciato gravi fenomeni Persona_2 Controparte_3 infiltrativi nel bagno sito al terzo livello della loro proprietà e nelle parti comuni dell'edificio (androne e tromba delle scale).
pagina 1 di 10 Tali infiltrazioni venivano attribuite alle cattive condizioni di manutenzione dell'intonaco del cornicione, della parete comune e del manto di copertura sovrastante la proprietà dei convenuti, nonché agli infissi vetusti delle scale.
I primi fenomeni infiltrativi nel bagno iniziavano nel 2012 e si aggravavano nel tempo, causando muffe maleodoranti e rendendo il bagno inutilizzabile. Già dal 2004, i Vigili del Fuoco segnalavano i dissesti e la necessità di lavori di ristrutturazione per la pubblica e privata incolumità, ma i convenuti nulla facevano al riguardo.
Lamentavano, inoltre, il totale stato di abbandono, incuria e degrado degli immobili di proprietà dei convenuti, con soffitte e ambienti colmi di suppellettili deteriorati, aree esterne invase da vegetazione, cumuli di materiale edile arrugginito, e la presenza di un pozzo nero inattivo e insalubre. Tale degrado, oltre a rappresentare un pericolo per la salute e l'incolumità, aveva notevolmente deprezzato il valore della proprietà degli attori, nonostante questi ultimi avessero provveduto a proprie spese alla ristrutturazione della loro parte di edificio nel 2005.
Ulteriori contestazioni dedotte dagli attori riguardavano la presenza nel giardino dei convenuti di una struttura in ferro di grandi dimensioni, ritenuta abusiva e lesiva del diritto di proprietà degli attori per violazione delle distanze legali (art. 873 c.c.), essendo stata autorizzata come smontabile ma realizzata come fissa e a meno di tre metri dal confine.
Lamentavano ancora la presenza di arbusti (oleandri e alloro) i cui rami invadevano la loro proprietà nonchè un pozzo nero inattivo a distanza inferiore ai due metri dal confine, in violazione dell'art. 889 c.c.
Infine, gli attori denunciavano il carattere abusivo di una parte del fabbricato di proprietà dei convenuti
(ampliamento sul lato sud).
Concludevano, per l'accertamento della responsabilità dei convenuti in ordine alle infiltrazioni di acqua verificatesi nel bagno sito al terzo livello dell'immobile di proprietà degli attori e, per l'effetto, condanna in solido all'eliminazione delle cause ed al risarcimento dei danni patrimoniali nella misura di €
4.253,00 (oltre IVA) e del danno da mancato utilizzo del bene nella misura che sarà ritenuta equa di giustizia;
accertamento della responsabilità dei convenuti in ordine alle infiltrazioni di acqua che si generano nelle parti comuni dell'edificio sito in Montecorvino Pugliano P.zza D'Aiutolo n. 5 e, per l'effetto, condannarli in solido all'eliminazione delle cause ed alle opere di ripristino e manutenzione secondo le quote di loro spettanza, oltre che al risarcimento del danno;
accertamento e declaratoria del diritto degli istanti al risarcimento del danno patrimoniale da deprezzamento del valore del proprio immobile e da disagio abitativo derivanti dallo stato di abbandono e di incuria in cui versa la proprietà dei convenuti e, per l'effetto, condannarli in solido al pagamento in favore degli attori della somma di € 10.000,00, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta equa di giustizia. Accertare e dichiarare il mancato rispetto delle distanze legali in ordine alla struttura in ferro, al pozzo nero ed agli arbusti situati a ridosso della proprietà degli pagina 2 di 10 attori nella parte sud est del fabbricato e, per l'effetto, condannarli in solido alla rimozione CP_4 oltre che al risarcimento del danno nella misura di € 10.000,00. Accertare e dichiarare la violazione delle norme di edilizia speciali e comunali, nonché degli artt. 873 e ss. c.c. con riferimento alle costruzioni in muratura di ampliamento del lato sud del fabbricato di proprietà di parte convenuta e, per l'effetto, condannarli in solido al risarcimento del danno nella misura di € 20.000,00. Condannare i convenuti al pagamento in favore degli attori delle spese di CTU sopportate nel giudizio per ATP – R.G.N. 2407/2018 pari a complessivi € 1.966,85 oltre accessori, posti a provvisorio carico dei ricorrenti;
con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il predetto giudizio è stato preceduto da un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) ex art. 696
c.p.c. (R.G. n. 2407/2018) dinanzi al Tribunale di Salerno, nell'ambito del quale il CTU nominato depositava la sua relazione peritale attestando le cause delle infiltrazioni (cattivo stato di cornicione e manto di copertura) stimando un costo di € 4.253,52 (oltre IVA) per il ripristino del bagno. Le spese di CTU di tale procedimento, pari a € 2.299,62, venivano poste a provvisorio carico degli attori.
A Tale procedimento partecipavano i convenuti ma la controversia non veniva definita bonariamente.
Pertanto gli attori introducevano l'odierno giudizio ma i convenuti, e Controparte_1 CP_2
rimanevano contumaci, sebbene regolarmente citati in giudizio.
[...]
Più in dettaglio i predetti sono risultati irreperibili agli indirizzi formalmente conosciuti e l'attore ha provveduto alla notifica ai sensi dell'art 143 c.p.c. di cui sono state rispettate le formalità come si evince dalla relata dell'Ufficiale Giudiziario in cui si attesta di aver depositato copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza nota, in Battipaglia. Nel corso del giudizio decedeva la ma non è stata Per_1 dichiarata interruzione del processo in quanto gli eredi di lei (i figli) sono già stati evocati in giudizio come convenuti.
Nel corso del presente giudizio, veniva rigettata l'istanza degli attori di ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c., in quanto il credito, sebbene fondato sulla CTU del precedente ATP, non era ritenuto allo stato certo, liquido ed esigibile, in attesa della sentenza definitoria.
Con ordinanza del 17 febbraio 2022, veniva disposta una nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio
(CTU), finalizzata a descrivere lo stato dei luoghi, accertare le cause e quantificare i danni da infiltrazioni nel bagno e nel salone, indicare le opere necessarie e le quote di ripartizione, accertare le distanze della struttura in ferro e degli arbusti, la consistenza e situazione edilizia delle strutture abusive, lo stato del giardino e del pozzo nero.
All'udienza del 13 marzo 2025, la causa veniva rinviata per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9 luglio 2025.
Ciò posto, ricostruiti così i fatti di causa e l'iter processuale, preliminarmente, va rilevata la contumacia dei convenuti e sebbene non equivalga a una piena Controparte_1 Controparte_2 pagina 3 di 10 ammissione dei fatti, comporta una minore contestazione delle allegazioni attoree e delle risultanze istruttorie acquisite. Le prove documentali e le risultanze delle CTU espletate confermano pienamente le doglianze formulate dagli attori.
Va innanzitutto precisato che la fattispecie in esame rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051
c.c. che prevede un criterio di responsabilità oggettiva, fondato sul rapporto materiale e giuridico di custodia che il soggetto esercita sulla cosa da cui il danno promana. Quando si è in presenza di un edificio in comproprietà, la giurisprudenza riconosce che ciascun comproprietario, anche se non esclusivo custode, può essere ritenuto responsabile dei danni cagionati dalle parti comuni se esercita un potere di fatto o di gestione su tali beni. In particolare, in caso di infiltrazioni d'acqua derivanti dalla cattiva manutenzione di elementi strutturali comuni – quali il tetto, il sistema di raccolta delle acque meteoriche o le facciate – i singoli comproprietari che abbiano assunto, anche solo di fatto, il ruolo di custodi possono rispondere in solido per i danni cagionati ai beni di terzi o degli altri comproprietari. Tale responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., prescinde dalla colpa e si fonda sul mero nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso, restando l'unica esimente la prova del caso fortuito. Pertanto, qualora emerga che le infiltrazioni siano imputabili alla mancanza di interventi manutentivi su elementi comuni dell'edificio, e che alcuni comproprietari abbiano avuto titolo e possibilità concreta di intervenire per prevenire il danno, la loro responsabilità può essere affermata in via diretta e personale.
Più in particolare, in caso di danni derivanti da infiltrazioni d'acqua causate dalla mancata manutenzione delle parti comuni di un edificio, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere imputata non solo al in senso tecnico, ove esistente, ma anche ai singoli comproprietari, quando l'immobile CP_5 non sia formalmente organizzato in condominio o quando alcuni di essi abbiano assunto concretamente la custodia o la gestione delle parti comuni.
Secondo la Cassazione civile, sez. III, ord. n. 15882/2019, il concetto di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. non si fonda necessariamente su un titolo formale (come la proprietà esclusiva), ma sul potere di fatto e giuridico sulla cosa, ossia sulla possibilità di controllarla e mantenerla in sicurezza. Pertanto, anche i comproprietari di un immobile possono essere ritenuti custodi delle parti comuni quando esercitino – anche implicitamente – attività di gestione, decisione o manutenzione.
Nello specifico, la giurisprudenza ha affermato che: la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere imputata anche a più soggetti, quali comproprietari, quando essi esercitino in modo congiunto o individuale il potere di governo sul bene, in modo da poterne impedire l'insorgenza del danno. (Cass. civ., sez. III, ord. 12309/2017)
In tali casi, l'omessa manutenzione delle parti comuni come tetto, cornicioni, canali di gronda o pluviali, che consenta infiltrazioni d'acqua in proprietà sottostanti o adiacenti, costituisce un'anomalia insita nella cosa stessa, che attiva la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del custode. I comproprietari che abbiano avuto la possibilità di intervenire, anche attraverso iniziative congiunte o individuali, non pagina 4 di 10 possono sottrarsi a tale responsabilità se non provando il caso fortuito, che deve consistere in un evento esterno, imprevedibile e inevitabile.
Va infine precisato che la sola qualità di comproprietario non implica automaticamente la responsabilità ex art. 2051 c.c.: è necessaria la prova del potere effettivo di custodia, che può derivare da una condotta attiva, dall'esercizio del controllo di fatto o da decisioni gestionali adottate (ad esempio, in contesti di comunione senza amministratore). Ne consegue che, nei giudizi risarcitori per danni da infiltrazioni, è fondamentale accertare: chi tra i comproprietari avesse l'effettivo potere di sorveglianza e gestione;
se vi siano state omissioni imputabili a tali soggetti nel fronteggiare lo stato di degrado delle parti comuni;
se il danno fosse evitabile attraverso un'ordinaria diligenza manutentiva.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, alla luce delle consulenze tecniche depositate dagli ausiliari del giudice e tenuto conto delle risultanze processuali, in particolare delle numerose segnalazioni fatte ai convenuti anche dalle Pubbliche Autorità (vigli del Fuoco) è emersa la piena responsabilità di CP_1
e ., in qualità di custodi, con riferimento all'individuazione delle cause
[...] Controparte_2 che hanno creato il fenomeno infiltrativo.
Invero, nella CTU nel proc. di ATP e nella successiva CTU disposta in questo giudizio, che questo
Giudice ritiene di poter pienamente condividere, è stato accertato che la sussistenza delle infiltrazioni d'acqua fosse riconducibile al precario stato di conservazione e manutenzione di parti esterne dell'edificio di proprietà dei convenuti e delle parti comuni (cornicione, manto di copertura, infissi del vano scala, grondaie).
Segnatamente, il CTU Ing. ha descritto il fabbricato "Villa Sanseverino" a Montecorvino Per_3
Pugliano, di cui ricorrenti e resistenti sono comproprietari di parti divise. Ha precisato che l'unità immobiliare dei ricorrenti si trova sul lato sud-ovest, mentre quella dei resistenti sul lato nord-est. Sono state riscontrate gravi infiltrazioni nel bagno dei ricorrenti (posto nella mansarda al terzo livello) sin dal 2012, e infiltrazioni di acqua piovana nell'androne e nel vano scala in occasione di piogge. Durante il sopralluogo, non sono stati rilevati fenomeni infiltrativi in atto, probabilmente a causa della stagione estiva. Tuttavia, sono stati osservati chiari segni di degrado pregressi, come ammaloramento dell'intonaco, efflorescenze e scrostamento della tinteggiatura sulla parete perimetrale del bagno dei ricorrenti e nel vano scala (macchie di umidità, muffe), attribuibili a fenomeni infiltrativi. Le cause del degrado sono state attribuite al precario stato di conservazione e manutenzione di alcune zone esterne del fabbricato. In particolare, per il bagno dei ricorrenti, il problema è legato al cornicione esterno tra il bagno e il vano scala condominiale, e al cattivo stato del sistema di raccolta delle acque pluviali (tubazioni danneggiate o occluse). Per il vano scala, le cause sono state individuate nel cattivo stato del manto di copertura in tegole (con isolamento in polistirolo danneggiato e tegole instabili che permettono il passaggio dell'acqua) e nel deterioramento degli infissi in legno con aperture tra infisso e muratura. Per eliminare le problematiche, è necessario rifare la copertura del fabbricato (o almeno della zona del vano scala), inclusa la coibentazione interna e l'eventuale impermeabilizzazione dei supporti. Sarà inoltre necessario ripristinare o sostituire gli infissi del vano scala per assicurare una pagina 5 di 10 perfetta tenuta agli agenti atmosferici. Infine, è richiesto un intervento di risanamento e restauro delle facciate esterne nelle aree degradate, in particolare in corrispondenza del vano scala, e il ripristino del sistema di raccolta delle acque pluviali. Si è sottolineata l'importanza di un'esecuzione a regola d'arte per evitare discontinuità e per ripristinare lo stato dei luoghi, è stato ritenuto necessario rimuovere l'intonaco nelle aree ammalorate, ripristinare il nuovo intonaco e tinteggiare le superfici interessate, previa adeguata preparazione del fondo. Il CTU ha precisato che la sua stima si riferisce ai danni prodotti dalle infiltrazioni, non agli interventi per eliminarle. In conclusione, la relazione ha accertato un costo complessivo per le lavorazioni di ripristino dei danni pari a € 4.253,52 (oltre I.V.A.). Le lavorazioni incluse in questo computo sono: Spicconatura di intonaco a vivo di muro. Stuccatura e rasatura di intonaci. Preparazione del fondo di superfici murarie interne con fissativo acrilico. Tinteggiatura con pittura lavabile. Caratterizzazione e smaltimento del rifiuto proveniente dalla demolizione.
Allo stesso modo, il CTU Arch nominato nel giudizio di merito, ha condotto diversi Per_4 sopralluoghi ed ha accertato che l'immobile, "Villa Sanseverino" a Montecorvino Pugliano, mostra una netta differenza di manutenzione tra le due proprietà. La parte dei ricorrenti è in normale stato, mentre quella dei resistenti presenta significativo degrado: facciate sbiadite con intonaco scrostato e crepe, macchie di umidità intorno agli infissi, cornicioni scuri e deteriorati con infiltrazioni. Anche l'androne e le scale comuni mostrano intonaco deteriorato, crepe e distacchi, con il soffitto del vano scala che espone travi di legno danneggiate dall'umidità. Il degrado ha avuto ripercussioni sulle unità immobiliari degli attori, in particolare nel bagno della mansarda e in un vano al piano terra, entrambi adiacenti al vano scala, con evidenti danni all'intonaco. Sebbene non ci fossero infiltrazioni attive durante i sopralluoghi, gli ammaloramenti indicano fenomeni pregressi e persistenti. Le cause principali sono il cattivo stato di manutenzione delle parti comuni e dell'immobile dei resistenti, in particolare della copertura e dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane. Specifiche problematiche includono: manto di tegole danneggiato/mancante, cornicioni
e gronde intasati, manti di guaina bituminosa deteriorati e infissi in legno compromessi dall'umidità. Procedeva poi ad individuare i danni patrimoniali subiti dagli attori accertando che le infiltrazioni hanno causato danni significativi agli intonaci. Il CTU concorda con l'Accertamento Tecnico Preventivo precedente e quantifica il costo complessivo per le riparazioni (rimozione intonaco, trattamento superfici, nuovo intonaco, tinteggiatura) in € 6.930,00, IVA esclusa, secondo il Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania
2025. Quanto alle opere necessarie e alla ripartizione dei costi il computo estimativo include le lavorazioni per eliminare le infiltrazioni sia nelle proprietà esclusive dei che nelle parti comuni (vano Parte_3 scala). Segnatamente: Opere sulle proprietà esclusive (€10.509,73 + IVA): Riparazione Parte_3 manto di copertura con sostituzione tegole e travetti di legno marci, pulizia gronde, rimozione e ripristino manto impermeabile bituminoso delle coperture piane. Opere sulle parti comuni (Vano Scala) (€3.926,42 +
IVA): Riparazione manto di copertura con sostituzione tegole e travetti, sostituzione controsoffittatura, recupero infisso in legno. Ripartizione costi delle parti comuni: La somma di €3.926,42 viene ripartita in base alle superfici esclusive: 131,96 mq (50,32%), quota di €1.975,86. Parte_3 CP_6 pagina 6 di 10 130,27 mq (49,68%), quota di €1.950,56. Per quanto riguarda la distanza della struttura in ferro, una nuova costruzione dei in aderenza all'edificio preesistente, si trova quasi totalmente sulla loro Parte_3 proprietà, ma un piccolo spigolo nord/ovest si estende di circa 0,80m oltre il limite preesistente. Questa parte del manufatto, pur essendo nel giardino dei fronteggia l'edificio dei a circa 1,59 metri CP_1 Pt_1 di distanza. Veniva accertato poi che i hanno edificato diversi manufatti con varie Parte_3 caratteristiche nello spigolo sud/est della particella 420. La superficie totale dei corpi aggiunti è di 70,18 mq e il volume complessivo di 176,85 mc. Per quanto riguarda la situazione edilizia, il non ha fornito CP_7 la documentazione richiesta. Dagli atti di causa si deduce che l'immobile è stato oggetto di interventi nel
1967 (licenza edilizia n. 98) e lavori di manutenzione nel 1983 (rapporto di accertamento n. 42/83) che non menzionavano aumenti di volume. Nel 2000 è stata rilasciata un'autorizzazione (n. 5) per una "struttura in ferro smontabile" su un terrazzo, ma senza grafici di riferimento, per cui non è possibile confermare che si riferisca alla struttura metallica rinvenuta nel giardino, che peraltro non copre alcun terrazzo e presenta parti perimetrali chiuse con tamponature, configurando un aumento di volume che richiede un Permesso di
Costruire. Non risultano ordinanze di demolizione o ripristino. Il CTU non ha potuto pertanto fornire ulteriori dettagli sulla situazione edilizia data la mancanza di documenti. Quanto allo stato del giardino e è stato accertato che lo stesso è in stato di marcato abbandono, con vegetazione CP_1 Per_1 eccessivamente cresciuta e in alcuni punti marcescente, compromettendo igiene e salubrità. Si rendono necessari interventi come il mantenimento delle caratteristiche originarie, la salvaguardia e cura della vegetazione esistente, e la manutenzione regolare (taglio erba, potatura, eliminazione rifiuti). Rispetto alle distanze legali dell'ampliamento, le normative urbanistiche e il Codice Civile (Art. 873 c.c.) prevedono distanze minime tra le costruzioni (tre metri tra costruzioni non unite o aderenti su fondi finitimi), mentre il Regolamento Edilizio Comunale (aggiornato 2021) fissa 5 metri dai confini per i fabbricati residenziali.
Non vi è traccia di un accordo formale tra i proprietari per costruire in adiacenza o derogare alle norme.
Pertanto, le strutture erette sul fondo dei e non rispettano le distanze minime. CP_1 Per_1
La quantificazione dei danni patrimoniali per il ripristino del bagno degli attori è stata quindi aggiornata dalla CTU a € 6.930,00 (oltre IVA). La necessità di interventi sulle parti esclusive dei Per_4 convenuti (€ 10.509,73 + IVA) e sulle parti comuni (€ 3.926,42 + IVA) per eliminare le cause delle infiltrazioni è stata altresì accertata. La ripartizione dei costi per le parti comuni è stata dettagliatamente indicata dalla CTU, imputando ai convenuti la quota del 50,32%.
Lo stato di grave incuria e degrado della proprietà dei convenuti, in particolare del giardino, è stato ampiamente documentato e confermato dalla CTU. Deducono gli attori che tale situazione non solo compromette il decoro e il valore dell'immobile degli attori, ma crea anche condizioni di insalubrità
(presenza di animali nocivi come ratti e serpenti), configurando un danno patrimoniale da deprezzamento e un danno non patrimoniale da disagio abitativo. Tuttavia gli attori non hanno dimostrato tali voci di danno;
pagina 7 di 10 non hanno provato di essere stati costretti a lasciare i loro immobili per il disagio abitativo, né hanno provato l'intenzione di alienare il loro immobile e che tale alienazione sarebbe avvenuta solo ad un prezzo inferiore al reale valore di mercato a causa del degrado in cui vertono gli immobili dei convenuti: pertanto la relativa domanda va rigettata.
Le violazioni delle norme sulle distanze legali e la natura abusiva di diverse costruzioni realizzate dai convenuti sono state comprovate. La struttura in ferro nel giardino, sebbene autorizzata come
"smontabile," è stata realizzata come fissa e a distanza non regolamentare. Analogamente, l'ampliamento in muratura sul lato sud è risultato privo di titoli autorizzativi validi e in violazione delle distanze minime prescritte dal codice civile e dai regolamenti edilizi comunali. La presenza del pozzo nero a distanza non regolamentare, pur con le difficoltà di rilevamento, costituisce un'ulteriore violazione. Le richieste di rimozione delle opere abusive e di risarcimento del danno sono quindi fondate.
La conseguente domanda di risarcimento del danno derivanate dalla violazione delle predette distanze legali va invece rigettata. Il danno derivante dalla violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni non è “in re ipsa”; l'illecito urbanistico non determina automaticamente ex se un danno risarcibile. È necessario che la parte che lamenti la violazione dimostri, anche tramite presunzioni semplici o nozioni di esperienza comune, l'esistenza di un concreto pregiudizio patrimoniale o personale. Lo scrivente Tribunale richiama, condivide e fa propri i principi di diritto enunciati dalla Cassazione, a Sezioni
Unite, in Ord n. 33645/2022 – che sono stati resi in tema di occupazione senza titolo, ma che possono essere estesi, per identità di ratio, anche al caso odierno, secondo cui non può più farsi riferimento ad un automatismo risarcitorio fondato solo sulla illiceità della condotta, poiché il risarcimento presuppone una lesione effettiva di un interesse tutelato, come ad esempio il diritto di veduta, la limitazione del godimento dell'immobile, o una diminuzione del valore del bene;
prova che nel caso di specie non è stata offerta.
La tutela reale che viene riconosciuta mediante rimozione delle opere illegittime che non rispettano le distanze legali è più che satisfattiva dell'interesse degli attori.
In conclusione, la domanda è fondata limitatamente agli aspetti sopra evidenziati e va in tal senso accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede: Parte_2
➢ Accerta e dichiara la responsabilità in solido dei convenuti e Controparte_1 CP_2
, anche quali eredi di per i fenomeni infiltrativi di acqua verificatisi nel
[...] Persona_1
pagina 8 di 10 bagno sito al terzo livello e nel salone dell'immobile di proprietà degli attori, nonché nelle parti comuni dell'edificio sito in Montecorvino Pugliano P.zza D'Aiutolo n. 5;
➢ Per l'effetto condanna in solido i convenuti ad eseguire, a proprie esclusive spese, le opere necessarie all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni relative alle parti di loro proprietà esclusiva, come indicate nella CTU dell'Arch. per un costo complessivo stimato di € Persona_5
10.509,73 (diecimilacinquecentonove/73) oltre IVA di legge.
➢ Condanna in solido i Convenuti ad eseguire, a proprie spese e per la quota di loro spettanza
(50,32%), le opere necessarie all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni e al ripristino e manutenzione delle parti comuni dell'edificio (vano scala) per un costo complessivo stimato di €
1.975,86 (millenovecentosettantacinque/86) oltre IVA di legge.
➢ Condanna in solido i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dagli attori per il ripristino dello stato dei luoghi nel bagno e nel salone, nella misura di € 6.930,00
(seimilanovecentotrenta/00) oltre IVA.
➢ Accerta e dichiara il mancato rispetto delle distanze legali e la natura abusiva della struttura in ferro, del pozzo nero e degli arbusti situati a ridosso della proprietà degli attori, nonché delle costruzioni in muratura di ampliamento del lato sud del fabbricato di proprietà dei convenuti.
➢ Per l'effetto, condanna in solido i convenuti alla rimozione della struttura in ferro e alla demolizione delle opere abusive di ampliamento, con ripristino dello stato dei luoghi.
➢ Rigetta le ulteriori domande risarcitorie formulate dagli attori;
➢ Condanna in solido i convenuti al rimborso in favore degli attori delle spese di CTU sopportate nel precedente giudizio per ATP (R.G.N. 2407/2018), pari a complessivi € 2.299,62
(duemiladuecentonovantanove/62) oltre accessori di legge.
➢ Pone a carico definitivo e in solido dei convenuti le spese della CTU Arch. Persona_5 espletata nel presente giudizio, come liquidate con decreto del 12 marzo 2025, pari a € 1.963,00
(millenovecentosessantatre/00) a titolo di onorario e € 551,00 (cinquecentocinquantuno/00) a titolo di rimborso spese, oltre accessori.
➢ Condanna in solido i Convenuti al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore degli
Attori, che si liquidano in 3.500,00 oltre rimborso spese vive, rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA se dovute in misura di legge, con attribuzione ex art 93 cpc;
così deciso in Salerno,
09.07.2025
Il Giudice
Dott. Gustavo Danise
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