TAR
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 17 marzo 2026
Accoglimento
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/03/2026, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06817/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02278 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06817/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6817 del 2025, proposto dalla sig.ra NN
Menesini, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e
Nicola Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici di quest'ultima, siti in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza di ottemperanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la UR,
Sez. II, n. 851 del 4 giugno 2025 N. 06817/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il Consigliere Michele
EC e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L'odierna appellante ha proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la UR (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), per l'ottemperanza della sentenza n. 88 del 2024 del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che le ha riconosciuto il beneficio della carta elettronica per il docente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, per gli anni scolastici richiesti, con accredito sulla medesima carta dell'importo complessivo di € 2.000,00, da utilizzare esclusivamente tramite la piattaforma dedicata per attività formative.
1.1. Il Tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha assegnato al Ministero dell'Istruzione e del Merito (di qui in avanti, per brevità, il
Ministero) sessanta giorni per la costituzione in favore della parte ricorrente della carta elettronica.
1.2. Il medesimo Tribunale ha peraltro liquidato a titolo di spese di lite solo 500,00 euro.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'interessata, lamentandone l'erroneità nella parte in cui ha liquidato in tale misura le spese di lite, per violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c. e degli artt. 23, 111, 113 e 117 Cost. (in relazione all'art. 6 della CEDU), non consona, a suo avviso, al decoro della professione, poiché considerevolmente inferiore ai minimi tariffari, in stridente violazione della inderogabilità dei minimi N. 06817/2025 REG.RIC.
tabellari, fissati dai D.M. n. 55 del 2014 e n. 37 del 2018 a tutela del decoro professionale ex art. 2233 c.c. nonché della l. n. 247 del 2012 e della l. n. 794 del 1942.
2.1. Si è costituito il Ministero, instando per il rigetto dell'appello.
2.2. Nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026, sulle conclusioni come rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
3. L'appello è fondato per le assorbenti ragioni che seguono.
4. Occorre richiamare ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. sulla specifica questione, relativa alla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza promosso dai docenti che hanno ottenuto dal giudice civile l'attribuzione della c.d. carta elettronica del docente, la consolidata giurisprudenza della Sezione in materia (v. ex plurimis, da ultimo, nonché, per quanto concerne la compensazione delle spese, Cons.
St., sez. VII, 3 dicembre 2025, n. 9523).
4.1. Forma oggetto di specifica impugnazione, infatti, la sola statuizione con cui il
Tribunale ha liquidato in € 500,00 le spese del giudizio di ottemperanza proposto dall'odierna appellante per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro.
4.2. Tale statuizione è, tuttavia, erronea perché disposta in violazione, senza giustificato motivo, del criterio della soccombenza stabilito dalla legge e, in particolare, dall'art. 26 c.p.a. e dall'art. 91 c.p.c., richiamato dallo stesso art. 26 c.p.a.
4.3. Per costante giurisprudenza, nel processo amministrativo la regolazione delle spese segue, per principio generale, la soccombenza e in tal evenienza non richiede in sentenza un'ampia motivazione, mentre un onere di più specifica motivazione sussiste ove la regolazione delle spese prescinda da una vittoria in giudizio e risponda ad esigenze differenti. N. 06817/2025 REG.RIC.
5. Orbene, tenendo presenti queste indispensabili premesse in diritto, l'assenza di ragioni poste dalla sentenza a fondamento della liquidazione delle spese nella misura di soli 500 euro viola, palesemente, la regola in base alla quale il giudice gode sì di ampia discrezionalità nel pronunciare sulle spese, ma incontra i limiti di non poter condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio e di non poter emettere statuizioni abnormi (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VII, 25 novembre 2024, n. 9425,
Cons. St., sez. IV, 12 luglio 2024, n. 6262, Cons. St., sez. II, 9 maggio 2024, n. 4201,
Cons. St., sez. III, 31 gennaio 2024, n. 950, Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2024, n. 274,
Cons. St., sez. VI, 20 gennaio 2022, n. 362).
6. In conformità a dette pronunce, e alla consolidata giurisprudenza di questo
Consiglio di Stato, rammenta infatti il Collegio il principio secondo il quale il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulla liquidazione delle spese processuali solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza (Cons.
St., sez. V, 4 luglio 2024, n. 5947).
6.1. Pur essendo la quantificazione del compenso e delle spese processuali espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, è fatto salvo l'obbligo, però, di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. civ., sez. II, 13 dicembre 2023, n. 34842).
6.2. In relazione all'applicazione dei valori tabellari, nel parere n. 2703 del 27 dicembre 2017 reso da questo Consiglio di Stato, Sezione consultiva, in relazione allo schema di decreto del Ministro della Giustizia recante “modifiche al decreto del
Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55”, viene chiarito che le modifiche ai parametri erano, fra l'altro, dirette proprio a «superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale», sicché il decreto intendeva «limitare il perimetro di discrezionalità N. 06817/2025 REG.RIC.
riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare».
6.3. La Sezione consultiva ha conseguentemente rimarcato che l'intenzione di fissare soglie minime non derogabili da parte degli organi giudicanti doveva essere meglio esplicitata, evitando di far ricorso, nel D.M. n. 55 del 2014, artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1, alla locuzione “di regola”, pure per gli aumenti percentuali ed ha escluso che l'obiettivo della inderogabilità dei minimi tariffari contravvenisse alla sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di Giustizia UE.
6.4. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, come già la Sezione ha ritenuto nelle sentenze n. 3897 del 7 maggio 2025 e n. 4431 del 22 maggio 2025, deve ritenersi non corretta, peraltro, la quantificazione, peraltro, come già detto, immotivata, delle spese operata dal primo giudice, che si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il
D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00 pur tenendo conto della riduzione prevista dall'art. 4, comma 4 del medesimo decreto.
6.5. Essa appare in effetti lesiva del decoro professionale, anche non volendo considerare come inderogabili, per quanto detto, i minimi tariffari sanciti dal D.M. n.
55 del 2014, e nella sua immotivata esiguità merita senz'altro correzione.
7. Per quanto riguarda la liquidazione nella presente sede delle spese del giudizio di ottemperanza, bisogna rammentare che questa Sezione si è già espressa in fattispecie identiche, relative alla “Carta del docente”, o in altre fattispecie analoghe, in numerosissimi precedenti e tra l'altro con le sentenze n. 3897 del 7 maggio 2025, n.
4426 del 22 maggio 2025, nn. 7621 e 7622 del 30 settembre 2025, nn. 7900 e 7916 dell'8 ottobre 2025 e nn. 8173 e 8177 del 21 ottobre 2025, le cui motivazioni si intendono integralmente richiamate in questa sede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., secondo cui la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a N. 06817/2025 REG.RIC.
precedenti cui intende conformarsi» (cfr. Cons. St., sez. VII, 11 dicembre 2024, n.
1003, Cons. St., sez. VII, 19 novembre 2024, n. 9249, Cons. St., sez. VII, 2 novembre
2022, n. 9553, Cons. St., sez. VI, 25 febbraio 2021, n. 1636, ma v. altresì l'art. 74
c.p.a., che per le sentenze semplificate dispone che «la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme»).
8. Pertanto, sulla base dei precetti degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a., nonché in ossequio all'obbligo di sintesi di cui all'art. 3, comma 2, c.p.a. (Cons. St., sez. VII,
9 ottobre 2023, n. 8742), alla motivazione della presente decisione può provvedersi mediante l'integrale richiamo alle motivazioni delle sentenze di questa Sezione nn.
3897, 4426, 7621, 7622, 7900, 7916, 8173 e 8177 del 2025, che hanno tutte stimato conforme a legge, in fattispecie analoghe o comunque comparabili a quella ora in esame, la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza in primo grado nella misura forfettaria di € 800,00, in riforma della sentenza appellata.
9. L'appello, per le assorbenti ragioni sin qui esposte, va dunque accolto; per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, il Collegio ritiene di liquidare le spese del giudizio di ottemperanza in primo grado nella misura di € 800,00, oltre alle spese generali e accessori di legge e alla refusione del contributo unificato, ove versato, somme tutte da liquidarsi in favore dei procuratori dell'appellante, dichiaratisi antistatari.
9.1. Ovviamente, e sempre per il già richiamato principio della soccombenza, devono essere liquidate anche le spese di questo grado del giudizio a carico del Ministero appellato, e in favore dell'appellante, nella misura forfettaria di € 300,00, oltre a spese generali e accessori di legge e alla refusione del contributo unificato (ove versato), somme anche esse da distarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, tenuto conto del fatto che il valore della controversia, in secondo grado, è solamente quello delle spese legali del primo grado, essendo stato impugnato solo il capo della sentenza N. 06817/2025 REG.RIC.
relativo alle spese di lite, come la giurisprudenza della Sezione ha pure chiarito con indirizzo costante (Cons. St., sez. VII, nn. 4426, 7621, 7622, 7900, 7916, 8173 e 8177 del 2025, citt.).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Ministero dell'Istruzione e del
Merito a rifondere in favore dell'appellante le spese del primo grado del giudizio, che liquida nell'importo di € 800,00, oltre gli accessori come per legge, somme tutte da distrarsi in favore dei suoi procuratori, dichiaratisi antistatari.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere in favore dell'appellante le spese del presente grado del giudizio, che liquida nell'importo di €
300,00, oltre gli accessori come per legge, somme tutte da distrarsi anch'esse in favore dei suoi procuratori, dichiaratisi antistatari.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare in favore dell'appellante, se versato e/o anticipato dai suoi procuratori, il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso proposto in primo e in secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Michele EC, Consigliere, Estensore N. 06817/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Michele EC
IL PRESIDENTE
Marco IP
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02278 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06817/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6817 del 2025, proposto dalla sig.ra NN
Menesini, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e
Nicola Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici di quest'ultima, siti in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza di ottemperanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la UR,
Sez. II, n. 851 del 4 giugno 2025 N. 06817/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il Consigliere Michele
EC e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L'odierna appellante ha proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la UR (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), per l'ottemperanza della sentenza n. 88 del 2024 del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che le ha riconosciuto il beneficio della carta elettronica per il docente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, per gli anni scolastici richiesti, con accredito sulla medesima carta dell'importo complessivo di € 2.000,00, da utilizzare esclusivamente tramite la piattaforma dedicata per attività formative.
1.1. Il Tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha assegnato al Ministero dell'Istruzione e del Merito (di qui in avanti, per brevità, il
Ministero) sessanta giorni per la costituzione in favore della parte ricorrente della carta elettronica.
1.2. Il medesimo Tribunale ha peraltro liquidato a titolo di spese di lite solo 500,00 euro.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'interessata, lamentandone l'erroneità nella parte in cui ha liquidato in tale misura le spese di lite, per violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c. e degli artt. 23, 111, 113 e 117 Cost. (in relazione all'art. 6 della CEDU), non consona, a suo avviso, al decoro della professione, poiché considerevolmente inferiore ai minimi tariffari, in stridente violazione della inderogabilità dei minimi N. 06817/2025 REG.RIC.
tabellari, fissati dai D.M. n. 55 del 2014 e n. 37 del 2018 a tutela del decoro professionale ex art. 2233 c.c. nonché della l. n. 247 del 2012 e della l. n. 794 del 1942.
2.1. Si è costituito il Ministero, instando per il rigetto dell'appello.
2.2. Nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026, sulle conclusioni come rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
3. L'appello è fondato per le assorbenti ragioni che seguono.
4. Occorre richiamare ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. sulla specifica questione, relativa alla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza promosso dai docenti che hanno ottenuto dal giudice civile l'attribuzione della c.d. carta elettronica del docente, la consolidata giurisprudenza della Sezione in materia (v. ex plurimis, da ultimo, nonché, per quanto concerne la compensazione delle spese, Cons.
St., sez. VII, 3 dicembre 2025, n. 9523).
4.1. Forma oggetto di specifica impugnazione, infatti, la sola statuizione con cui il
Tribunale ha liquidato in € 500,00 le spese del giudizio di ottemperanza proposto dall'odierna appellante per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro.
4.2. Tale statuizione è, tuttavia, erronea perché disposta in violazione, senza giustificato motivo, del criterio della soccombenza stabilito dalla legge e, in particolare, dall'art. 26 c.p.a. e dall'art. 91 c.p.c., richiamato dallo stesso art. 26 c.p.a.
4.3. Per costante giurisprudenza, nel processo amministrativo la regolazione delle spese segue, per principio generale, la soccombenza e in tal evenienza non richiede in sentenza un'ampia motivazione, mentre un onere di più specifica motivazione sussiste ove la regolazione delle spese prescinda da una vittoria in giudizio e risponda ad esigenze differenti. N. 06817/2025 REG.RIC.
5. Orbene, tenendo presenti queste indispensabili premesse in diritto, l'assenza di ragioni poste dalla sentenza a fondamento della liquidazione delle spese nella misura di soli 500 euro viola, palesemente, la regola in base alla quale il giudice gode sì di ampia discrezionalità nel pronunciare sulle spese, ma incontra i limiti di non poter condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio e di non poter emettere statuizioni abnormi (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VII, 25 novembre 2024, n. 9425,
Cons. St., sez. IV, 12 luglio 2024, n. 6262, Cons. St., sez. II, 9 maggio 2024, n. 4201,
Cons. St., sez. III, 31 gennaio 2024, n. 950, Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2024, n. 274,
Cons. St., sez. VI, 20 gennaio 2022, n. 362).
6. In conformità a dette pronunce, e alla consolidata giurisprudenza di questo
Consiglio di Stato, rammenta infatti il Collegio il principio secondo il quale il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulla liquidazione delle spese processuali solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza (Cons.
St., sez. V, 4 luglio 2024, n. 5947).
6.1. Pur essendo la quantificazione del compenso e delle spese processuali espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, è fatto salvo l'obbligo, però, di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. civ., sez. II, 13 dicembre 2023, n. 34842).
6.2. In relazione all'applicazione dei valori tabellari, nel parere n. 2703 del 27 dicembre 2017 reso da questo Consiglio di Stato, Sezione consultiva, in relazione allo schema di decreto del Ministro della Giustizia recante “modifiche al decreto del
Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55”, viene chiarito che le modifiche ai parametri erano, fra l'altro, dirette proprio a «superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale», sicché il decreto intendeva «limitare il perimetro di discrezionalità N. 06817/2025 REG.RIC.
riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare».
6.3. La Sezione consultiva ha conseguentemente rimarcato che l'intenzione di fissare soglie minime non derogabili da parte degli organi giudicanti doveva essere meglio esplicitata, evitando di far ricorso, nel D.M. n. 55 del 2014, artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1, alla locuzione “di regola”, pure per gli aumenti percentuali ed ha escluso che l'obiettivo della inderogabilità dei minimi tariffari contravvenisse alla sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di Giustizia UE.
6.4. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, come già la Sezione ha ritenuto nelle sentenze n. 3897 del 7 maggio 2025 e n. 4431 del 22 maggio 2025, deve ritenersi non corretta, peraltro, la quantificazione, peraltro, come già detto, immotivata, delle spese operata dal primo giudice, che si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il
D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00 pur tenendo conto della riduzione prevista dall'art. 4, comma 4 del medesimo decreto.
6.5. Essa appare in effetti lesiva del decoro professionale, anche non volendo considerare come inderogabili, per quanto detto, i minimi tariffari sanciti dal D.M. n.
55 del 2014, e nella sua immotivata esiguità merita senz'altro correzione.
7. Per quanto riguarda la liquidazione nella presente sede delle spese del giudizio di ottemperanza, bisogna rammentare che questa Sezione si è già espressa in fattispecie identiche, relative alla “Carta del docente”, o in altre fattispecie analoghe, in numerosissimi precedenti e tra l'altro con le sentenze n. 3897 del 7 maggio 2025, n.
4426 del 22 maggio 2025, nn. 7621 e 7622 del 30 settembre 2025, nn. 7900 e 7916 dell'8 ottobre 2025 e nn. 8173 e 8177 del 21 ottobre 2025, le cui motivazioni si intendono integralmente richiamate in questa sede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., secondo cui la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a N. 06817/2025 REG.RIC.
precedenti cui intende conformarsi» (cfr. Cons. St., sez. VII, 11 dicembre 2024, n.
1003, Cons. St., sez. VII, 19 novembre 2024, n. 9249, Cons. St., sez. VII, 2 novembre
2022, n. 9553, Cons. St., sez. VI, 25 febbraio 2021, n. 1636, ma v. altresì l'art. 74
c.p.a., che per le sentenze semplificate dispone che «la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme»).
8. Pertanto, sulla base dei precetti degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a., nonché in ossequio all'obbligo di sintesi di cui all'art. 3, comma 2, c.p.a. (Cons. St., sez. VII,
9 ottobre 2023, n. 8742), alla motivazione della presente decisione può provvedersi mediante l'integrale richiamo alle motivazioni delle sentenze di questa Sezione nn.
3897, 4426, 7621, 7622, 7900, 7916, 8173 e 8177 del 2025, che hanno tutte stimato conforme a legge, in fattispecie analoghe o comunque comparabili a quella ora in esame, la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza in primo grado nella misura forfettaria di € 800,00, in riforma della sentenza appellata.
9. L'appello, per le assorbenti ragioni sin qui esposte, va dunque accolto; per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, il Collegio ritiene di liquidare le spese del giudizio di ottemperanza in primo grado nella misura di € 800,00, oltre alle spese generali e accessori di legge e alla refusione del contributo unificato, ove versato, somme tutte da liquidarsi in favore dei procuratori dell'appellante, dichiaratisi antistatari.
9.1. Ovviamente, e sempre per il già richiamato principio della soccombenza, devono essere liquidate anche le spese di questo grado del giudizio a carico del Ministero appellato, e in favore dell'appellante, nella misura forfettaria di € 300,00, oltre a spese generali e accessori di legge e alla refusione del contributo unificato (ove versato), somme anche esse da distarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, tenuto conto del fatto che il valore della controversia, in secondo grado, è solamente quello delle spese legali del primo grado, essendo stato impugnato solo il capo della sentenza N. 06817/2025 REG.RIC.
relativo alle spese di lite, come la giurisprudenza della Sezione ha pure chiarito con indirizzo costante (Cons. St., sez. VII, nn. 4426, 7621, 7622, 7900, 7916, 8173 e 8177 del 2025, citt.).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Ministero dell'Istruzione e del
Merito a rifondere in favore dell'appellante le spese del primo grado del giudizio, che liquida nell'importo di € 800,00, oltre gli accessori come per legge, somme tutte da distrarsi in favore dei suoi procuratori, dichiaratisi antistatari.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere in favore dell'appellante le spese del presente grado del giudizio, che liquida nell'importo di €
300,00, oltre gli accessori come per legge, somme tutte da distrarsi anch'esse in favore dei suoi procuratori, dichiaratisi antistatari.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare in favore dell'appellante, se versato e/o anticipato dai suoi procuratori, il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso proposto in primo e in secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Michele EC, Consigliere, Estensore N. 06817/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Michele EC
IL PRESIDENTE
Marco IP
IL SEGRETARIO