Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 41
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza delle notifiche degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che gli atti prodromici all'intimazione di pagamento siano stati regolarmente notificati, come provato dalla documentazione in atti. La mancata impugnazione di tali atti nei termini di legge impedisce la proposizione di eccezioni relative ai vizi propri.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto ad eseguire il pagamento

    La Corte ha ritenuto che i crediti non siano prescritti, in quanto la notifica degli atti presupposti e delle successive intimazioni di pagamento ha interrotto i termini prescrizionali.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice adito

    La Corte ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che le controversie relative a sanzioni pecuniarie per infrazioni al codice della strada e a contributi previdenziali INPS siano devolute alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 41
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti
    Numero : 41
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo