CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
AS SS, Presidente SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Relatore ROSETTI RICCARDO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 268/2024 depositato il 12/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti - Via Verani 7 02100 Rieti RI
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Rieti - Piazzale Martiri Delle Foibe 3 02100 Rieti RI
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002 - INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRPEF-ALIQUOTE 2004
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRPEF-ALIQUOTE 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2002
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IVA-ALIQUOTE 2002
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IVA-ALIQUOTE 2004
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IVA-ALIQUOTE 2005
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IVA-ALIQUOTE 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRAP 2002
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRAP 2004
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRAP 2005
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 122/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.10.2024, il Sig. Ricorrente_1, residente in [...], alla
Indirizzo_1, come in atti rappresentato e difeso, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 096 2024 900 19346 10/000, notificata in data 17.07.2024, da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, con cui veniva intimato il pagamento della complessiva somma di
€. 48.401,22, portata dalle seguenti cartelle ed avvisi di pagamento:
1- n. 09620130001718891000 (notificata il 15.10.2015) di €. 21.123,89, emessa dall'ADER, a seguito di sentenze n. 728/14/2012 e n. 730/14/12 della C.T.R. di Roma, sfavorevoli al ricorrente, per recuperi erariali divenute definitive;
2- n. 09620140001582715000 (notificata il 27.06.2014) di €. 3.254,64, emessa dall'ADER a seguito di sentenza definitiva della C.T.R. di Roma n. 214/10/2013, per recuperi erariali;
3- n. 09620150001168137000 (notificata il 17.05.2015) di €. 1.389,87, emessa dall'ADER di Roma a seguito di sentenza definitiva n. 176/10/2013 della C.T.R. di Roma, per recuperi erariali;
4- n. 09620150007112453000 (notificata il 02.11.2015) di €.399,63; emessa dal Comune di
Roma per infrazione del codice della strada;
5- avviso di addebito n. 3962011200007472100 (notificato il 06.10.2011) di €.2.158,53, emessa dall'INPS di Rieti, per recupero crediti;
6- avviso di accertamento esecutivo n. TKH010201021/2011(notificato il 27.12.2011) per il recupero di 1/3 dell'imposta (€. 5.029,69), per presentazione ricorso alla CTP di Rieti;
7- atto successivo ad avviso di accertamento n. TKH010201021/2011 (notificato il 27.12.2011), per il recupero di crediti erariali di €. 4.889,55,a seguito sentenza n. 343/02/14 della CTP di
Rieti;
8- avviso di accertamento n. 250TJMN000636, (notificato il 17.03.2015) e resosi definitivo per mancata impugnazione emesso dal Centro Operativo di Pescara, per recuperi erariali di €.
4.630,29, 9- atto successivo (avviso intimazione di pagamento n. TKHIPPD0031/20156549125000) ad avviso di accertamento n. TKH010201021/2011 (notificato il 27.12.2011) di €. 4.875,55, emesso a seguito sentenza n. 343/02/2014 della CTP di Rieti, resasi definitiva. Con il ricorso, il ricorrente intende opporre la pretesa fiscale e la minacciata procedura esecutiva, ritenendo la stessa illegittima ed estinto il diritto ad eseguire per decorso del termine prescrizionale ed inesistenza delle notifiche degli atti presupposti. Conclude con la richiesta dell'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Resiste l'Agenzia delle Entrate chiedendo in via preliminare di dichiarare inammissibile qualunque eccezione riguardante le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento o le intimazioni, nonché ruoli, ormai divenuti definitivi.
Ribadendo la legittimità e fondatezza dell'atto oggetto della controversia, nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le eccezioni di controparte, chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Nell'odierna udienza di trattazione del ricorso, il Collegio, udito il relatore e le parti presenti, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va precisato che l'oggetto della discussione è l'intimazione di pagamento n. 09620249001934610/000, emessa per il mancato pagamento di vari atti in premessa elencati e precisamente n. sette riguardanti crediti per carichi erariali ed i restanti due, riguardanti sanzione amministrativa per infrazione del codice della strada e l'altro per mancati pagamenti di contributi INPS.
Atti questi, pur risultando correttamente notificati, non sono stati impugnati nei termini e pertanto, la pretesa dagli stessi portata deve ritenersi non più contestabile nell'an e nel quantum, giacché gli eventuali vizi avrebbero dovuto essere contestati negli ordinari termini di decadenza di cui all'art. 21 del D.Lgs. 546/92. Oggetto del ricorso è l'intimazione di pagamento, di cui sopra, emessa per il mancato pagamento di vari atti, la maggior parte dei quali relativi a ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Rieti, che si è costituita con proprie controdeduzioni.
E pertanto, è fondato con carattere assorbente, il motivo relativo al difetto di giurisdizione del giudice adito per gli avvisi di cui ai punti nn. 4 e 5 della premessa. Ed, invero, sono devolute alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria le controversie concernenti la legittimità delle sanzioni pecuniarie per infrazione del codice della strada e quella per i contributi previdenziali
INPS, per le quali è del tutto estranea la Giurisprudenza Tributaria, mancando del tutto un atto qualificato rientrante nelle tipologie di cui all'art. 19, D.lgs. n. 546 del 1992 o ad esse assimilabili, che costituisca esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema podestà-soggezione proprio del rapporto tributario.
In sostanza, quella tributaria è una giurisdizione attribuita in via esclusiva ed in base alla materia, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall'amministrazione finanziaria (Cass., S.U. n. 20889 del 2006; Cass. S.U. n. 27209 del 2009).
Va, quindi, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito per essere competente il giudice ordinario per le suddette cartelle e quindi si dispone che la parte ricorrente provveda alla riassunzione del giudizio nel termine di tre mesi ai sensi dell'art. 59 della legge 69 del 2009.
Il ricorso del contribuente avverso l'avviso di intimazione in oggetto va, invece, rigettato per le cartelle e gli atti di cui ai punti in premessa nn. 1,2,3,6,7,8 e 9, in quanto di competenza della giustizia tributaria, e risultano non prescritte in virtù dell'atto interruttivo costituito dalla notificazione delle cartelle stesse e dai successivi atti interruttivi costituiti dalle relative intimazioni di pagamento notificate regolarmente nei termini di legge. Occorre, infatti, evidenziare che la corretta notifica degli atti prodromici all'intimazione oggi impugnata, come provato dalla documentazione, hanno portato a questa conclusione di rigetto.
Si rileva che diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il credito derivante da questi atti e cartelle, era sempre stato portato a conoscenza del contribuente. Tra l'altro si ritiene che i detti crediti, sottesi all'atto opposto non possono assolutamente ritenersi prescritte in quanto, come risulta dagli estratti di ruolo e dall'ulteriore documentazione allegata in atti, il ricorrente è stato destinatario di ulteriori atti di riscossione a cui deve essere riconosciuta tra l'altro efficacia interruttiva dei termini prescrizionali.
Pertanto nel caso di specie, le cartelle esattoriali che qui ci interessano, quale presupposto dell'atto opposto, son state regolarmente notificate.
Secondo costante giurisprudenza, anche di legittimità in materia del processo tributario, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di odierna impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedirebbe la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 19 e 21 del D.Lgs. 546/92.
In tal senso, si richiama un principio fondamentale del processo tributario, ovvero che ognuno degli atti autonomamente impugnabili, in applicazione del disposto di cui al comma 3 dello stesso art. 19, può essere impugnato solo per vizi propri.
Sulla base di tali considerazioni va rigettato il ricorso relativamente a questa seconda parte della decisione.
Le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso relativamente alle cartelle indicate nell'intimazione di pagamento e riguardanti carichi erariali;
dichiara il proprio difetto di giurisdizione per le restanti, con l'onere per la parte ricorrente di riassumere il giudizio davanti al giudice competente, con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Rieti, che si liquidano in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Rieti, alla camera di consiglio del 1° dicembre 2025
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
AS SS, Presidente SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Relatore ROSETTI RICCARDO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 268/2024 depositato il 12/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti - Via Verani 7 02100 Rieti RI
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Rieti - Piazzale Martiri Delle Foibe 3 02100 Rieti RI
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002 - INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRPEF-ALIQUOTE 2004
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRPEF-ALIQUOTE 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2002
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IVA-ALIQUOTE 2002
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IVA-ALIQUOTE 2004
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IVA-ALIQUOTE 2005
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IVA-ALIQUOTE 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRAP 2002
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRAP 2004
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRAP 2005
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09620249001934610000 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 122/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.10.2024, il Sig. Ricorrente_1, residente in [...], alla
Indirizzo_1, come in atti rappresentato e difeso, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 096 2024 900 19346 10/000, notificata in data 17.07.2024, da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, con cui veniva intimato il pagamento della complessiva somma di
€. 48.401,22, portata dalle seguenti cartelle ed avvisi di pagamento:
1- n. 09620130001718891000 (notificata il 15.10.2015) di €. 21.123,89, emessa dall'ADER, a seguito di sentenze n. 728/14/2012 e n. 730/14/12 della C.T.R. di Roma, sfavorevoli al ricorrente, per recuperi erariali divenute definitive;
2- n. 09620140001582715000 (notificata il 27.06.2014) di €. 3.254,64, emessa dall'ADER a seguito di sentenza definitiva della C.T.R. di Roma n. 214/10/2013, per recuperi erariali;
3- n. 09620150001168137000 (notificata il 17.05.2015) di €. 1.389,87, emessa dall'ADER di Roma a seguito di sentenza definitiva n. 176/10/2013 della C.T.R. di Roma, per recuperi erariali;
4- n. 09620150007112453000 (notificata il 02.11.2015) di €.399,63; emessa dal Comune di
Roma per infrazione del codice della strada;
5- avviso di addebito n. 3962011200007472100 (notificato il 06.10.2011) di €.2.158,53, emessa dall'INPS di Rieti, per recupero crediti;
6- avviso di accertamento esecutivo n. TKH010201021/2011(notificato il 27.12.2011) per il recupero di 1/3 dell'imposta (€. 5.029,69), per presentazione ricorso alla CTP di Rieti;
7- atto successivo ad avviso di accertamento n. TKH010201021/2011 (notificato il 27.12.2011), per il recupero di crediti erariali di €. 4.889,55,a seguito sentenza n. 343/02/14 della CTP di
Rieti;
8- avviso di accertamento n. 250TJMN000636, (notificato il 17.03.2015) e resosi definitivo per mancata impugnazione emesso dal Centro Operativo di Pescara, per recuperi erariali di €.
4.630,29, 9- atto successivo (avviso intimazione di pagamento n. TKHIPPD0031/20156549125000) ad avviso di accertamento n. TKH010201021/2011 (notificato il 27.12.2011) di €. 4.875,55, emesso a seguito sentenza n. 343/02/2014 della CTP di Rieti, resasi definitiva. Con il ricorso, il ricorrente intende opporre la pretesa fiscale e la minacciata procedura esecutiva, ritenendo la stessa illegittima ed estinto il diritto ad eseguire per decorso del termine prescrizionale ed inesistenza delle notifiche degli atti presupposti. Conclude con la richiesta dell'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Resiste l'Agenzia delle Entrate chiedendo in via preliminare di dichiarare inammissibile qualunque eccezione riguardante le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento o le intimazioni, nonché ruoli, ormai divenuti definitivi.
Ribadendo la legittimità e fondatezza dell'atto oggetto della controversia, nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le eccezioni di controparte, chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Nell'odierna udienza di trattazione del ricorso, il Collegio, udito il relatore e le parti presenti, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va precisato che l'oggetto della discussione è l'intimazione di pagamento n. 09620249001934610/000, emessa per il mancato pagamento di vari atti in premessa elencati e precisamente n. sette riguardanti crediti per carichi erariali ed i restanti due, riguardanti sanzione amministrativa per infrazione del codice della strada e l'altro per mancati pagamenti di contributi INPS.
Atti questi, pur risultando correttamente notificati, non sono stati impugnati nei termini e pertanto, la pretesa dagli stessi portata deve ritenersi non più contestabile nell'an e nel quantum, giacché gli eventuali vizi avrebbero dovuto essere contestati negli ordinari termini di decadenza di cui all'art. 21 del D.Lgs. 546/92. Oggetto del ricorso è l'intimazione di pagamento, di cui sopra, emessa per il mancato pagamento di vari atti, la maggior parte dei quali relativi a ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Rieti, che si è costituita con proprie controdeduzioni.
E pertanto, è fondato con carattere assorbente, il motivo relativo al difetto di giurisdizione del giudice adito per gli avvisi di cui ai punti nn. 4 e 5 della premessa. Ed, invero, sono devolute alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria le controversie concernenti la legittimità delle sanzioni pecuniarie per infrazione del codice della strada e quella per i contributi previdenziali
INPS, per le quali è del tutto estranea la Giurisprudenza Tributaria, mancando del tutto un atto qualificato rientrante nelle tipologie di cui all'art. 19, D.lgs. n. 546 del 1992 o ad esse assimilabili, che costituisca esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema podestà-soggezione proprio del rapporto tributario.
In sostanza, quella tributaria è una giurisdizione attribuita in via esclusiva ed in base alla materia, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall'amministrazione finanziaria (Cass., S.U. n. 20889 del 2006; Cass. S.U. n. 27209 del 2009).
Va, quindi, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito per essere competente il giudice ordinario per le suddette cartelle e quindi si dispone che la parte ricorrente provveda alla riassunzione del giudizio nel termine di tre mesi ai sensi dell'art. 59 della legge 69 del 2009.
Il ricorso del contribuente avverso l'avviso di intimazione in oggetto va, invece, rigettato per le cartelle e gli atti di cui ai punti in premessa nn. 1,2,3,6,7,8 e 9, in quanto di competenza della giustizia tributaria, e risultano non prescritte in virtù dell'atto interruttivo costituito dalla notificazione delle cartelle stesse e dai successivi atti interruttivi costituiti dalle relative intimazioni di pagamento notificate regolarmente nei termini di legge. Occorre, infatti, evidenziare che la corretta notifica degli atti prodromici all'intimazione oggi impugnata, come provato dalla documentazione, hanno portato a questa conclusione di rigetto.
Si rileva che diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il credito derivante da questi atti e cartelle, era sempre stato portato a conoscenza del contribuente. Tra l'altro si ritiene che i detti crediti, sottesi all'atto opposto non possono assolutamente ritenersi prescritte in quanto, come risulta dagli estratti di ruolo e dall'ulteriore documentazione allegata in atti, il ricorrente è stato destinatario di ulteriori atti di riscossione a cui deve essere riconosciuta tra l'altro efficacia interruttiva dei termini prescrizionali.
Pertanto nel caso di specie, le cartelle esattoriali che qui ci interessano, quale presupposto dell'atto opposto, son state regolarmente notificate.
Secondo costante giurisprudenza, anche di legittimità in materia del processo tributario, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di odierna impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedirebbe la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 19 e 21 del D.Lgs. 546/92.
In tal senso, si richiama un principio fondamentale del processo tributario, ovvero che ognuno degli atti autonomamente impugnabili, in applicazione del disposto di cui al comma 3 dello stesso art. 19, può essere impugnato solo per vizi propri.
Sulla base di tali considerazioni va rigettato il ricorso relativamente a questa seconda parte della decisione.
Le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso relativamente alle cartelle indicate nell'intimazione di pagamento e riguardanti carichi erariali;
dichiara il proprio difetto di giurisdizione per le restanti, con l'onere per la parte ricorrente di riassumere il giudizio davanti al giudice competente, con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Rieti, che si liquidano in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Rieti, alla camera di consiglio del 1° dicembre 2025