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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/11/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, RT MA, coadiuvato dall'Avv. Rosanna Cafaro, componente dell'Ufficio per il Processo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1558/2018 R.G. tra
, rappresentato e difeso dall'avv. G. D'Ippolito, Parte_1
- attore contro (quale incorporante di , in persona del Legale rapp.te p.t., CP_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. I. Surace,
- convenuta Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU, 642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recet-tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio CP_2 perché fossero accertate delle asserite anomalie rilevate nel contratto di mutuo a tasso variabile, stipulato in data 15 gennaio 2007 con l'Istituto di credito per un importo euro 92.000,00, contraddistinto al Rep. N. 7039 e Racc. n. 4754; a sostegno della propria domanda, parte attrice ha prodotto una relazione tecnico-contabile ed ha conclusivamente chiesto che, in via principale, fosse accertata la nullità parziale dell'impugnato contratto di mutuo, e , per l'effetto, stante l'accertata
1 usurarietà del Teg applicato in contratto, che fosse dichiarata ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi corrispettivi con declaratoria della debenza da parte dello del solo capitale mutuato pari a 92.000,00 euro;
in via subordinata, Pt_1 ha chiesto che fosse dichiarato che il regime di capitalizzazione composto previsto dal contratto in esame prevede, in concreto, la produzione di interessi su interessi e previo accertamento che tale meccanismo ha determinato la corresponsione da parte dell'attore di interessi superiori rispetto a quelli dovuti e attesa la mancata indicazione in contratto del tasso che è conseguenza della capitalizzazione composta degli interessi (Tae), ha chiesto che fosse accertato e dichiarato che che l'attore per le 60 rate previste dal contratto sia tenuta a versare alla banca la somma complessiva di
€ 119.199,19 (1.986,65 x 60) in luogo di quella dell'importo di 183.709,80 euro (3.061,83 x 60), con condanna, altresì, della convenuta al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio (quale incorporante dell'originaria Convenuta), CP_1 impugnando e contestando gli assunti attorei, ed ha chiesto in sede di scritti difensivi conclusionali che, alla luce dei principi di diritto espressi dalle SS.UU. Civili con la sentenza n.15130 del 29 maggio 2024 e la sentenza n. 3086/2022, fossero rigettate le domande di parte attrice ed in particolare, che fosse accertato e dichiarato che, nel contratto di mutuo per cui è causa, non sono stati superati i tassi soglia di usura;
che il tasso di interesse è stato correttamente stabilito tra le parti e risulta determinato nel suo ammontare;
che fosse accertata e dichiarata la buona fede della CP_1 convenuta nella stipula e nell'esecuzione del contratto di mutuo e, per l'effetto, fosse rigettata la domanda attorea di risarcimento del danno, perché infondata e non provata, con condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art. 96 I e/o III comma c.p.c. per le ragioni tutte di cui ai propri scritti difensivi e con vittoria delle spese di lite. Nel coso del giudizio, è stata disposta una c.t.u. tecnico-contabile, volta a verificare l'eventuale applicazione in contratto sia di un T.A.E.G. diverso e maggiore rispetto a quello fatto sottoscrivere all'attore (5,77% a fronte del tasso dalla stessa indicato in contratto pari al 5,4672%) sia di un T.A.N. diverso e maggiore (5,62% a fronte dello stesso indicato in contratto pari al 4,525%); l'eventuale usurarietà del tasso di interesse passivo, incluso quello moratorio sia in via solitaria, sia unitamente al tasso degli interessi corrispettivi”; In data 12/11/2021 è stata depositata la c.t.u. che ha escluso sia l'applicazione di un tasso diverso da quello pattuito che il superamento del tasso soglia con riferimento agli interessi corrispettivi. Con ordinanza del 14/6/2022 è stata accolta la richiesta d'integrazione della consulenza al fine di verificare gli eventuali costi derivanti dal piano di ammortamento alla francese, eccezione su cui parte convenuta ha dichiarato di non accettare il contraddittorio, ed è stata depositata una c.t.u. integrativa in data 13/9/2022. A seguito della richiesta di parte convenuta, l'ausiliario, convocato in udienza, non è comparso. La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni al 16/2/2024 e, successivamente, al 26/9/2024, ritenuta l'opportunità di attendere la decisione delle Sezioni Unite, in relazione all'anatocismo nel piano di ammortamento alla francese. All'udienza del 26/9/2024, tenutasi in modalità cartolare, sono state precisate le conclusioni da entrambe le parti e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di presunta nullità dell'atto di citazione. In materia di nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., i vizi riguardanti la “editio actionis” sono rilevabili d'ufficio dal giudice e non sono sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo la costituzione inidonea a colmare le lacune della citazione stessa, che
2 compromettono lo scopo di consentire al Giudicante di poter conoscere le circostanze dei pregiudizi (nel caso di specie) di cui si chiede il ristoro. Si verte in caso di nullità della citazione di cui all'art. 164, comma quarto, c.p.c., allorchè l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, posto che in presenza di una eccessiva genericità ed indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base dell'atto di citazione, il giudice non può esercitare il potere di sanatoria della nullità processuale. In più, l'art. 163, commi 3, n. 3 e 4, c.p.c., nel prescrivere la necessità di definire con l'atto di citazione gli elementi oggettivi della domanda svolge la funzione di consentire al giudice di individuare il thema decidendum e al convenuto di svolgere le proprie difese. Dunque, la sanzione della nullità prevista dall'art. 164, comma 4, c.p.c. è posta a presidio del potere di cognizione del giudice, cui deve essere consentito di avere piena conoscenza dei fatti controversi, e del diritto di difesa del convenuto, cui deve essere garantita la consapevolezza dei fatti sui quali è fondata la pretesa della controparte. Di poi, va considerato il consolidato orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità, secondo cui “chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta di risarcimento dei danni subiti e subendi. Domande di questo tipo, quando non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al giudice alcun obbligo di provvedere in merito al risarcimento dei danni che fossero descritti concretamente solo in corso di causa”(Cass. n. 13328/2015, richiamata da Trib. Roma, sent. 31.1.2018; Trib.Vicenza, sent. n. 1728 del 26.7.2019). Tuttavia, l'oggetto del presente non può ritenersi assolutamente incerto ed indeterminato, essendo l'intero atto di citazione molto puntuale e dettagliato;
così, che non si può ritenere in questo caso che l'atto introduttivo così costruito sia eccessivamente generico, né che vi sia assoluta indeterminatezza dell'oggetto della domanda (ex art. 163 co. 3 c.p.c.), posto che il contenuto dell'atto introduttivo è anche compensato da molte allegazioni a corredo della fondatezza della domanda. (Trib.Vicenza, sent. n. 1728 del 26.7.2019). Nell'ottica di riaffermare il principio del favor del diritto di difesa e di contraddittorio, il Giudice ritiene la domanda attorea dovutamente articolata nell'atto di citazione, con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata da Parte convenuta.
Preliminarmente e re melius perpensa, deve essere accolta l'eccezione di nullità della c.t.u. integrativa disposta da questo giudice per sottoporre all'ausiliaria un quesito mai oggetto di allegazione da parte dell'attore nell'atto introduttivo o nel termine preclusivo della memoria ex art. 183, comma Vi. n. 1 c.p.c. (formulata infatti solo nelle note di trattazione scritta del 25/2/2022). Essa ha infatti introdotto in giudizio fatti nuovi (principali e nella specie estintivi) diversi da quelli tempestivamente dedotti da parte attrice, così indebitamente allargando il thema probandum.
An abundantiam, deve inoltre rilevarsi l'erroneità degli accertamenti svolti dalla consulente nella relazione integrativa. Quanto al primo quesito formulato – ovvero la verifica se nel caso di specie, il piano di ammortamento utilizzato dalla sia stato sviluppato in regime di capitalizzazione composta e CP_1 se lo stesso sia stato specificatamente previsto in contratto – si deve ritenere che nel contratto di mutuo stipulato dalle parti, in particolare all'art. 2 è espressamente previsto il metodo ricalcolo tasso d'interesse (cfr. all. 3 nel fascicolo di parte convenuta), con l'uso di una locuzione che descrive il piano di ammortamento alla francese. In secondo luogo, erra la consulente nell'eliminare la componente anatocistica ricalcolando il piano di ammortamento, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarità nei recenti arresti sul punto (Cass. n. 15130 del 29 maggio 2024) che il piano di ammortamento alla francese è conforme sia all'art. 1194 c.c. che all'art. 120 TUB e non viola il divieto di anatocismo ex art. 1283 3 c.c. poiché tale metodo di ammortamento, pattuito tra i contraenti, comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, senza che tanto comporti capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto (ex multis Cass., ord., 19/05/2022, n. 16221; Cass. 20/5/2020, n. 9237; oltre a varie sentenze di merito, fra cui sent. n. 82 del 24/1/2022; Trib. Tivoli Per_1 10/1/2023; Trib. Napoli 31/7/2022). I principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 15130/2024 in materia di ammortamento alla francese e anatocismo nei mutui a tasso fisso si applicano peraltro anche nel caso in cui il tasso convenuto sia variabile, come sancito dall'ordinanza n. 7382 del 19 marzo 2025. Nel mutuo con piano di ammortamento alla francese a tasso variabile, non si configura alcuna capitalizzazione degli interessi, in quanto la quota di interessi di ciascuna rata è calcolata, come nel caso del tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, determinato dalla quota capitale ancora dovuta, al netto dell'importo già corrisposto a titolo di rimborso del capitale nelle rate pregresse. Qualora il piano di ammortamento rechi la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del finanziamento, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), nonché della periodicità, del numero e della composizione delle rate di rimborso, con la specifica suddivisione tra quota capitale e quota interessi, non si ravvisa alcuna lesione del principio di trasparenza, poiché il mutuatario dispone di una conoscenza integrale, nei limiti del prevedibile, degli elementi giuridici ed economici del contratto. Quanto all'ultimo quesito formulato nella richiesta di integrazione peritale, non appare condivisibile il calcolo effettuato dalla consulente che ha incluso nel calcolo del TEG l'importo di 50.198,00 euro, generandosi in tal modo una duplicazione di interessi che non sembra siano stati oggetto di pattuizione dalle parti né che siano stati addebitati dalla Sul punto, appaiono CP_1 invece condivisibili le osservazioni mosse del consulente di parte convenuta, il quale ha ravvisato in tale metodo di calcolo una violazione delle Istruzioni della Banca d'Italia: l'importo erroneamente incluso nel calcolo del TEG rappresenta infatti la differenza tra le rate calcolate in regime di capitalizzazione composta (183.709,80 euro) e quelle calcolate in regime di capitalizzazione semplice (133.511,80 euro). Considerare Quanto alla presunta usurarietà del contratto di mutuo in esame, nella prima relazione peritale la consulente ha chiarito che, “con riferimento al DM 19/12/2006 (All. n. 6), relativo ai dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, per il periodo di applicazione 1 gennaio – 31 marzo 2007, che fissa il tasso soglia al 7,65% (TEGM 5,10% x 1,50), il tasso nominale applicato in contratto è pari al 5,25% pertanto gli interessi corrispettivi non sono usurai e quindi inferiore al tasso soglia. Stesso dicasi per il valore dell'ISC pari al 5,4672%, inferiore al 7,65%. Il DM 19/12/2006, art. 3 c. 4 stabilisce che “i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora. L'indagine statistica condotta dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuale” Nel caso in esame, per i mutui a tasso variabile, il TEG è pari al 5,10%, applicando la maggiorazione di 2,1 punti percentuale il TEG è pari a 7,20%, al di sotto del tasso soglia pari al 10,80%; pertanto nel contratto di mutuo il tasso di interesse di mora è pari al 7,777%, superiore al 7,65% (TEGM 5,10% x 1,5), ma inferiore al tasso soglia, così come calcolato secondo le istruzioni della Banca d'Italia” (si veda la relazione peritale del 15/11/2021, p. 9). 4 Il superamento del tasso soglia sarebbe ravvisabile solo laddove si procedesse ad una sommatoria dei tassi di mora a quelli corrispettivi. Sul punto, la posizione espressa dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, è infatti persuasiva e può essere posta a fondamento di questa decisione. Si è infatti escluso che, ai fini della verifica della liceità del contratto di mutuo, i tassi di interesse corrispettivo e moratorio convenuti possano sommarsi: essi infatti riposano su presupposti “diversi ed antitetici, giacchè i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento”. Con la sentenza n. 26286 del 17.10.2019, la Cassazione ha affermato tale principio (ribadito più di recente da Cass. n. 14214 del 05/05/2022), ammettendo tuttavia che, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati. La nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n. 108 del 1996, dunque, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare (Cass. n. 9237 del 20/05/2020). La giurisprudenza di legittimità ha incluso gli interessi moratori nell'ambito di applicabilità della disciplina antiusura, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. E tuttavia si è precisato che la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perchè "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto;
laddove poi i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista, con l'applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti" (Cass., sez. un., 18.09.2020 n. 19597).
Tanto premesso, la domanda attorea non merita accoglimento. Non appare parimenti accoglibile la domanda di condanna dell'attore soccombente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., che è rimasta sguarnita di adeguato supporto probatorio. In effetti, i erronei presupposti tecnico-giuridici che hanno determinato una errata interpretazione delle giurisprudenza invalsa in materia di calcolo del tasso di interesse al fine del superamento del tasso soglia non possono infatti giustificare la condanna al risarcimento di danni per lite temeraria, atteso che trattasi di un orientamento giurisprudenziale che, sia pure largamente minoritario ed ormai ampiamente superato, non appare abnorme. In applicazione del principio di soccombenza, parte attrice va condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta;
esse sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, applicabile ratione temporis, alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, ridotti della metà. 5 Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di (quale incorporante di , in persona del Legale rapp.te CP_1 Controparte_2 p.t., così provvede:
rigetta la domanda attorea;
rigetta la domanda di parte convenuta di condanna di controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., I e III comma;
condanna alla rifusione in favore di in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di 7.05200 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice.
Brindisi, 11 novembre 2025
Il Giudice
RT MA
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