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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 16549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16549 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa RA OS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 58522 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo", e pendente tra
Parte_1
nonché in persona dei
[...] Parte_2
Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliati ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura in Roma via dei
Portoghesi n. 12 attori opponenti e
, elettivamente domiciliato in Perugia via G. Oberdan n. 56, CP_1 presso e nello studio dell'Avv. Francesco Paola, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la comparsa di costituzione in giudizio convenuto opposto
Motivi della Decisione
§-1. fatti controversi.
1.1 Con il ricorso monitorio iscritto al n. 38164/2023 r.g. il sig. ha CP_1 chiesto al tribunale di ingiungere, al , della Parte_1 Parte_1 Parte_1
[.. [..
[...]
, nonché al , il Controparte_2 Parte_2 pagamento della somma di € 174.180,38, oltre accessori e spese.
A motivo della domanda, ha esposto:
- di essere un ex dipendente della e di Controparte_3 avere agito sia in sede penale, sia in sede civile, per il risarcimento del danno occorso dalla perdita del posto di lavoro;
- che, in particolare, nel contesto di un contenzioso attivato dall'esponente
(unitamente ad altri dipendenti) innanzi al Tribunale nei riguardi del
[...]
per ottenere il risarcimento dei danni derivati Controparte_4 dalla perdita del posto di lavoro presso la NS (causa r.g. 29111/2004), le parti attrici addivenivano, in data 2 maggio 2013, ad un accordo transattivo con il Commissario della NS, nominato dal vigilante, in virtù del Parte_1 quale il Commissario si impegnava al pagamento, in favore delle controparti ex dipendenti, di una percentuale (33%) delle risorse che avrebbe ritratto dall'esito di altro contenzioso già introdotto dalla e allora pendente nei CP_3 riguardi del , ed involgente il pagamento dei compensi per la gestione Parte_1 degli ammassi dei prodotti agricoli;
il tutto in proporzione al valore di ciascuna delle poste creditorie vantate da ogni dipendente, quale quantificata con apposita consulenza contabile esperita in corso di causa, e riportata nella tabella allegata al documento negoziale;
- che la vincolatività e gli effetti di accertamento conseguenti al negozio in questione dovevano dirsi definitivamente accertati con sentenza della Corte
d'appello di Roma del 10 maggio 2021, passata in giudicato;
- che doveva pertanto reputarsi definitivamente acclarato che il Parte_1 vigilante avesse ammesso la propria responsabilità, con valenza confessoria, per il danno sofferto dalle controparti contraenti, come d'altronde riconosciuto dalla stessa Avvocatura dello Stato nel parere richiamato nella stessa sentenza della
Corte d'appello;
- che il negozio transattivo era rimasto inadempiuto, in quanto nessuna somma era stata versata dal controparte, a tacitazione della pretesa Parte_1 risarcitoria dell'ex dipendente;
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- di avere pertanto buon diritto di agire per ottenere il pagamento dell'intera somma quantificata nella relazione di consulenza tecnica richiamata nella transazione di che trattasi, a fronte della prova scritta e della confessione di responsabilità del , quali consacrate nel documento transattivo Controparte_5 più volte menzionato.
Il tribunale, in accoglimento della domanda, ha emesso il decreto ingiuntivo n.
14865/2023, in data 29 settembre 2023.
1.2 Con la citazione introduttiva della lite, le Amministrazioni ingiunte hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare le opponenti, riepilogando le tappe fondamentali del contenzioso attivato, nei riguardi del Controparte_4 dalla NS in concordato preventivo e dalla della Controparte_6
NS, hanno riportato che:
- gli organi delle procedure concorsuali e di liquidazione della NS avevano agito per ottenere, dallo Stato, il pagamento delle somme originariamente spettanti ai diversi Consorzi agrari federati, a titolo di compensi per ammassi, il cui credito era stato precedentemente ceduto alla;
CP_3
- la domanda, inizialmente respinta dal Tribunale di Roma con sentenza n.
10027/2002, era stata invece accolta dalla Corte d'appello con sentenza n.
5020/2004: tale sentenza aveva quantificato il dovuto in € 511.878.997,39 al 30 giugno 2004, al lordo della capitalizzazione semestrale, nonché al netto della compensazione con il controcredito maturato dal e definitivamente CP_7 acclarato in € 79.366.304,02;
- a seguito di cassazione con rinvio, la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 4699/2010, aveva confermato la sentenza n. 5020/2004;
- a seguito di nuova impugnativa per Cassazione, la Corte di legittimità, cassando e decidendo nel merito, con sentenza n. 9887/2016 aveva definitivamente escluso di potersi applicare qualsivoglia capitalizzazione sulle voci di credito vantate dagli organi delle procedure concorsuali e di liquidazione della
NS;
- ragione per cui, all'esito del ricalcolo del dovuto al netto della
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capitalizzazione, non residuava alcun credito della che non potesse CP_3 dirsi estinto per compensazione con il (maggior) controcredito vantato dallo
Stato e definitivamente riconosciuto dalla Corte d'appello di Roma.
Tanto premesso, le Amministrazioni attrici hanno eccepito, a motivo dell'opposizione che:
(i) l'accordo transattivo indicato a fondamento della domanda ingiuntiva era stato concluso dal Commissario della NS per conto del
[...]
non già del , Controparte_4 Parte_2 sicché quest'ultimo era stato indebitamente attinto dall'ingiunzione avversaria, essendo privo di legittimazione passiva;
(ii) il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere emesso per il pagamento di un credito risarcitorio, come tale illiquido e giammai accertato da alcuna pronuncia giudiziale, né riconosciuto nell'atto transattivo;
(iii) piuttosto, l'assenza di profili di responsabilità a carico del
[...] doveva dirsi accertata grazie alle pronunce del Controparte_4
Tribunale di Roma n. 25995/2014 e della Corte d'appello di Roma n. 560/2023, sebbene rese inter alios;
(iv) ad ogni modo il credito vantato dalla controparte dovesse dirsi estinto per sopravvenuta prescrizione, in quanto il contenzioso in origine attivato dagli ex dipendenti NS innanzi al Tribunale per ottenere il risarcimento del danno (causa r.g. n. 29111/2004) era stato definito, in ragione della transazione del 2013, con declaratoria di cessazione del contendere (confermata in appello), sì da rendersi applicabile la disposizione dell'art. 2945 comma 3 c.c., e non avendo la controparte operato atti interruttivi nel quinquennio successivo alla data di notifica della citazione introduttiva della lite;
(v) inoltre, la transazione stipulata tra gli ex-dipendenti ed il Commissario della
NS dovesse dirsi irrimediabilmente inefficace e improduttiva di obblighi di pagamento, avendo natura meramente aleatoria e non essendosi comunque avverata la condizione sospensiva cui subordinata l'obbligazione di pagamento assunta dal Commissario, a termini delle clausole 2.1 e 2.2 dell'articolato negoziale;
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(vi) pertanto, non configurandosi inadempimenti dell'Amministrazione, la controparte non potesse invocare tale negozio a fondamento della domanda, né richiedere il pagamento delle somme quantificate nella consulenza esperita in corso di giudizio;
(vii) inoltre la declaratoria di cessazione della materia del contendere non veicolasse alcun giudicato sostanziale, salvo l'accertamento, in rito, del sopravvenuto disinteresse delle parti ad ottenere una pronuncia sul merito: ragione per cui nessun effetto di vincolatività avrebbe potuto assegnarsi a tale pronunciamento giudiziale;
(viii) in conclusione, il credito vantato dalle controparti fosse sprovvisto di qualsivoglia dimostrazione, e che in senso contrario all'affermazione della responsabilità ministeriale (per culpa in vigilando) si fosse già espresso il tribunale, in causa inter alios, con sentenza n. 25995/2014, sì come confermata dalla Corte d'appello con sentenza n. 560/2023.
Per queste ragioni l'Avvocatura ha chiesto la revoca del decreto opposto, il favore delle spese di lite e la condanna delle controparti, ex art. 96 c.p.c.
1.3 Attivato il contraddittorio, la parte convenuta opposta si è costituita in giudizio e, invocando una recente sentenza (n. 5456/2024) con cui il Tribunale di
Roma avrebbe (in tesi) acclarato l'insussistenza di crediti della NS nei riguardi dello Stato, ha ribadito che la sentenza della Corte d'appello resa inter partes, confermativa della cessazione del contendere, avesse accertato, con effetti di giudicato, la “validità ed efficacia dei riconoscimenti ed accertamenti” contenuti nell'atto transattivo del 2013, come anche ammesso dall'Avvocatura negli scritti difensivi di quella lite.
Ha soggiunto che, ad ogni modo, diverse sentenze del giudice penale avessero acclarato la grave responsabilità del controparte, nella vicenda che Parte_1 aveva coinvolto la NS e l'aveva portata alla chiusura e liquidazione, per omessa vigilanza e controllo sia nella fase antecedente il , sia nella fase Pt_3 successiva al commissariamento;
ha in particolare invocato la sentenza Cass. Pen.
Sez. V n. 8829/2010, le sentenze del Tribunale di Perugia e della Corte d'appello di Perugia, quindi la sentenza della Cass. Pen. n. 21175/2006.
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Ha puntualizzato che il avesse mancato di esercitare i propri poteri Parte_1 di revoca degli amministratori e sindaci, di nomina di un commissario governativo in caso di irregolarità, di sciogliere i consorzi agrari e NS in caso di impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale, di mancato deposito dei bilanci per due anni consecutivi, di nomina di liquidatori in caso di inoperatività e ritardi, di disporre ispezioni, di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni o di atti illegittimi o contrari alle finalità istituzionali o al pubblico interesse, di annullare gli atti contrari alle leggi, ai regolamenti e agli statuti.
Ha replicato all'eccezione di prescrizione assumendo che la transazione del 2 maggio 2013, avendo portata novativa, avesse sostituito il credito risarcitorio con altro liquido ed esigibile, nonché soggetto a prescrizione decennale.
Ha ribadito che la declaratoria di irrimediabile inefficacia della transazione avesse lasciato intatto sia il negozio di accertamento, sia il negozio di ricognizione di debito in essa contenuti, sì come riconosciuto anche nella sentenza della Corte d'appello più volte citata.
1.4 Assegnati i termini ex art. 171-ter c.p.c., l'Avvocatura dello Stato ha ulteriormente argomentato in ordine agli accertamenti veicolati dalla sentenza
Tribunale di Roma n. 5456/2024, nelle more pronunciata inter partes, definendo la causa introdotta (anche) dall'odierna parte ingiungente per ottenere l'adempimento della transazione in data 2 maggio 2013; ha sottolineato che le risultanze della consulenza tecnica esperita nella lite definita in via transattiva non avrebbero potuto dimostrare alcunché, essendo state impiegate solo ai fini della composizione della lite, dovendosi oltretutto reputare il negozio transattivo privo di effetti, per quanto statuito dal Tribunale e parimenti acclarato, in causa gemella pendente tra altre parti, dalla Corte d'appello di Roma (sentenza n. 560/2023).
Ha ribadito l'eccezione di carenza di legittimazione passiva già sollevata nell'interesse del . Parte_2
Ha ulteriormente argomentato in ordine all'eccezione di prescrizione, evidenziando non potersi assegnare alcun effetto novativo alla transazione del maggio 2013, se non altro perché mai portata a compimento;
ha soggiunto che, anche ammettendo l'effetto novativo della transazione, il credito dell'avversario
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avrebbe dovuto dirsi comunque prescritto, essendo decorso oltre un decennio tra la data di stipula del negozio transattivo e la data di notificazione del decreto ingiuntivo.
Ha ribadito che alcuna efficace ricognizione di debito potesse dirsi stipulata dall'Amministrazione, in difetto della comunicazione dell'atto alla competente
Procura regionale della Corte dei Conti, da ricavarsi dal testo del documento negoziale, sì come prescritta dall'art. 23, comma 5, legge n. 289/2002; ha ulteriormente confutato che le sentenze del giudice penale potessero fornire prova della culpa in vigilando dell'Amministrazione.
Nella 1^ memoria ex art. 171-ter c.p.c., la parte convenuta opposta ha precisato le proprie conclusioni chiedendo al tribunale di:
«preso atto che il ricorrente, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo del 2 maggio 2013 esercita il “diritto di dichiarare di volerlo risolvere laddove non si realizzassero le condizioni ai fini del pagamento delle somme transatte”, essendo stata nelle more giudizialmente accertata la insistenza della posta (c.d. crediti da ammassi) sul cui presupposto la transazione avrebbe dovuto essere eseguita:
1) accertare e dichiarare la responsabilità da culpa in vigilando dei convenuti e, con riguardo al , accertare e dichiarare che la Controparte_4 responsabilità dello stesso deriva anche in primo luogo dall'avere svolto il ruolo di amministratore di fatto della NS;
2) condannare il Parte_1
e il in solido tra loro al
[...] Parte_2 pagamento della somma di cui alla tabella e calcolo analitico che si allegano .. per i conteggi dei crediti da cessazione illecita del rapporto di lavoro in favore della parte ricorrente, calcolati all'esito di CTU in contraddittorio con il
[...]
convenuto per complessivi € 174.180,38, oltre agli Controparte_4 interessi e alla rivalutazione a far data dal sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo”.
A motivo di tali domande, la difesa ingiungente ha sostanzialmente riproposto tutte le ragioni già esposte in sede di costituzione in giudizio, soffermandosi nuovamente sulle sentenze rese in sede penale, nonché analizzando la relazione
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conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta istituita con la legge n.
33/1998, per l'accertamento delle cause del crack della NS, a riprova della responsabilità del vigilante. Parte_1
In sede di 2^ memoria ex art. 171-ter c.p.c., la difesa ingiungente ha sostenuto che: (a) la prescrizione fosse stata interrotta anche dall'impugnazione della sentenza di cessazione della materia del contendere resa dal giudice di primo grado, esperita dall'Avvocatura dello Stato;
(b) la prescrizione non fosse decorsa sino a quando definitivamente acclarata l'inefficacia della transazione, essendo ciò previsto dalla clausola di riserva di cui all'art. 3 dell'accordo transattivo
Le parti hanno ulteriormente argomentato in merito alle deduzioni, agli argomenti e alle difese già esposte;
la causa è pervenuta all'udienza del 8 ottobre
2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
§-2. merito della lite.
2.1 La parte ingiungente ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto dichiaratamente per vedersi risarcire, dai odierne parti opponenti, il CP_8 danno sofferto in ragione della perdita del posto di lavoro presso la Federazione
Italiana Consorzi Agrari (NS), perdita imputata alla omessa vigilanza del che - in tesi - avrebbe mancato Controparte_4 di esercitare tutti i poteri di ispezione e controllo conferitigli dalla legge.
La domanda svolta nel ricorso ingiuntivo è infondata, e va quindi respinta, per quanto detto a seguire.
2.2 Come è noto, la responsabilità dell'Amministrazione per omissione di vigilanza configura un'ipotesi di responsabilità ex lege aquilia (art. 2043 c.c.), per violazione della clausola generale del neminem laedere (v. ex pluribus Cass. Sez.
3, 23/09/2024, n. 25472; Cass. Sez. 1, 12/04/2018, n. 9067; Cass. Sez. 3,
27/03/2009, n. 7531).
Ciò stante, come in tutte le ipotesi di responsabilità da condotta omissiva rilevanti agli effetti dell'art. 2043 c.c., tutti i fatti costitutivi (sia sotto il profilo oggetto che soggettivo) della responsabilità del preteso danneggiante vanno allegati e quindi dimostrati dalla parte che si afferma danneggiata («la fattispecie
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di responsabilità … per omessa vigilanza, atteggiandosi come un'ipotesi di concorso nel fatto illecito altrui, richiede la prova da parte dell'attore dell'inosservanza dei doveri di controllo, del danno derivante dalla condotta illecita dell'amministratore e del nesso causale, che può ritenersi dimostrato se, in base a un giudizio controfattuale ipotetico, l'adempimento degli obblighi di vigilanza avrebbe ragionevolmente impedito o limitato il danno»: in tali termini
Cass. Sez. 1, 27/08/2025, n. 24004; v. ancora Cass. Sez. 3, 23/06/2025, n. 16788;
Cass. Sez. 3, 14/02/2012, n. 2085: «in tema di responsabilità per omissione, il giudice, nel valutare la c.d. causalità omissiva, deve verificare che l'evento non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi, ed il relativo accertamento deve essere condotto attraverso l'enunciato "controfattuale", ponendo al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato»).
Con particolare riferimento ad analoghe fattispecie di responsabilità delle
Autorità amministrative o della Pubblica Amministrazione in generale, per omissione della vigilanza cui tenute per legge, la Corte nomofilattica ha avuto modo di sancire (così a seguire dalla motivazione di Cass. sez. I, 16/10/2024,
n.26832):
«È doveroso rammentare, poi, che, come spiegato da Cass. n. 22164 del 2019,
(cfr. pag. 8 - 9 della motivazione), "l'attività di natura discrezionale della CONSOB deve svolgersi non solo nei limiti e con l'esercizio dei poteri di cui alle leggi speciali che ne regolano il funzionamento, ma anche della norma primaria del neminem laedere, alla luce dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buona amministrazione della P.A. (art. 97 Cost.) e di tutela del risparmio (art. 47
Cost.). Pertanto, la norma dell'art. 2043 c.c. è applicabile anche nei confronti della in quanto si pone come limite esterno alla sua attività discrezionale, la CP_9 quale, di per sé, non può mai estendersi alla scelta radicale tra l'attivarsi o meno, specie qualora siano emersi gravi indizi di irregolarità. Dunque, anche in detto ambito l'illecito civile segue le comuni regole codicistiche per quanto riguarda l'imputabilità soggettiva, il nesso di causalità, l'evento di danno e la sua
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quantificazione, con la precisazione che, ove, come nella specie, l'addebito si configura come omissione di un certo comportamento, tale omissione trova rilievo, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, allorché si tratti di condotta imposta da una norma giuridica specifica, per cui il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto” […] 2.4. È doveroso ricordare, infine, che, allorquando agisca ex art. 2043 cod. civ., spetta alla parte attrice, giusta la regola desumibile dall'art. 2697 cod. civ., dimostrare il fatto, l'evento dannoso ed il nesso di causalità tra il primo ed il secondo, altresì precisandosi, in relazione a quest'ultimo profilo e tenuto conto della concreta vicenda oggi all'esame di questa Corte, che .. la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità, positiva o negativa, del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale che pone al posto dell'omissione il comportamento accertato come dovuto».
In breve, trattandosi di responsabilità da condotta omissiva in senso stretto, si afferma che «la condotta omissiva propria (omissione in senso stretto) postula, ai fini del risarcimento del danno ad essa conseguente, la violazione di uno specifico obbligo di agire per impedire la lesione di un diritto altrui» (Cass. Sez. 3,
15/03/2019, n. 7362; conf. Cass. Sez. 1, 12/04/2018, n. 9067: «in tema di responsabilità civile, l'omissione di un certo comportamento rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, quando si tratti di condotta imposta da una norma giuridica specifica, sicché il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto»).
2.3 Va detto per incidens che la parte ingiungente non ha minimamente evocato la responsabilità da contatto sociale, che si ravvisa in presenza di tutt'altre condizioni (e specificamente quando l'Amministrazione «per la
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posizione di protezione rivestita, sia in condizione di adottare le misure preventive necessarie ad evitare la consumazione dell'illecito», postulando che «il danno sia derivato da una precisa regola di condotta che, quantunque avente portata generale, sia indirizzata verso quei soli soggetti che, in relazione al contesto sociale di riferimento e al contatto determinato in quel contesto, siano individuabili come portatori di uno specifico interesse meritevole di tutela»: così
Cass. Sez. 1, 06/02/2024, n. 3350).
2.4 Avuto quindi riguardo alla violazione della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c., il credito vantato dalla parte ingiungente, ove mai maturato, deve dirsi estinto per prescrizione, in accordo a quanto eccepito dall'Avvocatura dello Stato.
Difatti, risulta dagli atti - ed in particolare dalla premessa in fatto della sentenza Tribunale di Roma n. 24512/2013, in data 6 dicembre 2013 (all. 8 alla citazione dell'Avvocatura dello Stato), nonché dalla narrativa della sentenza Corte
d'appello di Roma n. 3437/2021 in data 10 maggio 2021 (all. 9, ivi), confermativa della precedente declaratoria di cessazione della materia del contendere resa inter partes - che la parte ingiungente abbia attivato nei riguardi del
[...]
unitamente ad un nutrito numero di altri ex- Controparte_4 dipendenti della NS, un identico contezioso nell'anno 2004 (non è nota la esatta data di litispendenza), a tutela delle stesse ragioni di credito vantate nel ricorso ingiuntivo de quo agitur.
Tale contenzioso, come già illustrato al paragrafo che precede, a seguito della stipula dell'accordo transattivo con il Commissario della NS più volte nominato (all. 2 al ricorso ingiuntivo), si concludeva con declaratoria di cessazione della materia del contendere, pronunciata dal Tribunale con la sentenza sopra richiamata (n. 24512/2013, in data 6 dicembre 2013), confermata dalla Corte
d'appello di Roma con sentenza n. 3437/2021 in data 10 maggio 2021 (v. all. 8 e 9 alla citazione in opposizione).
Orbene, ai sensi dell'art. 2945 c.c. (nei commi di interesse):
«1. Per effetto della interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.
2. Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa
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in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
3. Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo».
Secondo giurisprudenza condivisa, «l'art. 2945, comma 3, c.c. comporta che, in caso di estinzione del processo, il nuovo periodo di prescrizione del diritto azionato inizia a decorrere dall'atto introduttivo, cioè dalla domanda giudiziale e non dagli atti processuali successivi, essendo, altresì, irrilevante che la domanda sia stata diligentemente coltivata fino all'estinzione» (Cass. Sez. 2, 22/10/2024, n.
27352)
D'altronde, si afferma che «l'art. 2945, comma 3, c.c., che prevede, per il solo caso di estinzione del processo, il venir meno dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione durante il corso del giudizio, trova applicazione, per identità di
"ratio", anche nel caso di rinuncia alla domanda cui segua una sentenza di cessazione della materia del contendere, trattandosi di pronunzia inidonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere» (Cass. Sez. 1,
23/11/2015, n. 23867).
Tanto risulta accaduto nel caso di specie, ove l'iniziale effetto interruttivo permanente conseguito alla notifica della citazione (art. 2945 comma 2 c.c.) deve dirsi venuto meno per effetto della declaratoria di cessazione del contendere, notoriamente equipollente ad una declaratoria di estinzione del processo, per sopravvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla definizione, nel merito, della lite (v. ex pluribus Cass. Sez. 3, 08/06/2017, n. 14267; Cass. Sez. 2,
30/04/2012, n. 6617: «la "cessazione della materia del contendere", è riconducibile tra le fattispecie di estinzione del giudizio (per sopravvenuta caducazione del reciproco interesse delle parti alla sua naturale conclusione)»).
Dovendosi quindi far risalire all'anno 2004 l'unico atto interruttivo della prescrizione (quinquennale, ex art. 2947 c.c.) documentato in giudizio, essendo irrilevanti i successivi atti del processo definito con declaratoria di cessazione del contendere, ed in assenza da ulteriori, documentati atti interruttivi medio tempore, va da sé che alla data di notificazione del decreto ingiuntivo il credito fosse estinto per sopravvenuta prescrizione (sul punto v. anche Cass. Sez. 6,
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23/09/2022, n. 27944: «il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto»).
Né valgono, in favore della difesa ingiungente, le argomentazioni spese nei propri scritti difensivi.
In particolare, questa:
(i) ha sostenuto la natura novativa della transazione intercorsa con il
NS in data 3 maggio 2013, tale per cui l'originario credito CP_10 di natura risarcitoria sarebbe stato sostituito da un credito di natura pecuniaria, soggetto a prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), chiaramente non consumatasi alla data di notifica dell'ingiunzione;
(ii) si è appellata (implicitamente) all'art. 2935 c.c. (contra non valentem agere non currit praescriptio) assumendo che il credito risarcitorio de quo agitur non avrebbe potuto essere fatto valere fintantoché non acclarata l'inefficacia della transazione per mancato avveramento della condizione cui subordinata, o fin quando non accertato l'inadempimento dell'Amministrazione, in virtù di quanto previsto dall'art. 3 dell'articolato negoziale («gli ex dipendenti della NS avranno il diritto di avvalersi del presente accordo ovvero di dichiarare di volerlo risolvere laddove non si realizzassero le condizioni ai fini del pagamento delle somme transatte»).
In disparte del fatto che tali argomenti sono logicamente confliggenti tra loro - perché si assume che il termine prescrizionale sarebbe ad un tempo decorso dalla firma del contratto, ma anche non decorso - ad avviso del tribunale:
(a) non può assegnarsi natura novativa all'accordo transattivo in questione, ché con questo gli ex dipendenti NS (attori nella lite n. 29111/2004
r.g.) e il Commissario della si limitavano a Controparte_3 definire il contenzioso attivato nel 2004 «mediante accollo della pretesa risarcitoria» vantata nei riguardi del Controparte_4
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(convenuto), «da parte della , sì come Controparte_3 testualmente enunciato nella premessa del documento contrattuale (pag. 6, in fine);
(b) in pratica, la (in persona del Commissario), accollandosi il CP_3 debito (ove esistente) del si impegnava, a tacitazione di ogni pretesa Parte_1 risarcitoria avanzata dagli ex-dipendenti nei riguardi del , a rifondere Parte_1 una somma non eccedente il 33% di quanto la medesima avrebbe CP_3 ricavato all'esito di altro contenzioso già introdotto e pendente con il medesimo
(per vedersi rifondere i compensi da gestione degli ammassi Parte_1 obbligatori); il tutto, in proporzione al valore economico di ciascuna posta di credito vantata da ogni dipendente, sì come calcolato nella consulenza tecnica esperita in corso di lite, e comunque in misura non eccedente il 33% dell'importo calcolato pro capite nella consulenza (art. 2 del contratto);
(c) ciò posto, è evidente che la transazione in questione non abbia alcuno dei requisiti necessari a poterla considerare novativa, sia perché non intercorsa tra le stesse parti del rapporto obbligatorio preesistente, bensì tra i soggetti vantati creditori ed un soggetto terzo, accollante (la NS, in persona del
Commissario), ma soprattutto perché evidente che le parti contraenti non abbiano inteso azzerare il rapporto dedotto in transazione per sostituirlo con altro, autonomo rapporto, generativo di obbligazioni del tutto incompatibili con quelle controverse, sì da difettare la causa novandi, l'aliquid novi, l'animus novandi («la transazione può avere efficacia novativa quando risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello avente causa nell'accordo transattivi, di guisa che dall'atto sorga un'obbligazione oggettivamente diversa da quella preesistente. In tal caso l'accertamento dell'"animus novandi" costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione»: così Cass. Sez. 3, 23/02/2006, n. 4008; conf. ex pluribus Cass. Sez. 6,
06/10/2020, n. 21371: «l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni
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reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni»).
Questo, senza considerare che - come correttamente evidenziato dall'Avvocatura - «l'effetto novativo della transazione può essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla, mentre non può ritenersi immediatamente novativa la transazione che colleghi l'effetto novativo eventualmente contemplato, non alla conclusione in sé della transazione medesima, ma alla sua regolare esecuzione, ponendo quest'ultima come condizione dello stesso effetto novativo che, quindi, deve ritenersi precluso in caso di mancato avverarsi della suindicata condizione»
(Cass. Sez. 2, 07/03/2023, n. 6821), sicché proprio la clausola invocata dalla difesa dell'ingiungente (art. 3) impedisce di assegnare qualsiasi effetto novativo alla transazione di che trattasi.
Ragione per cui, non può sostenersi che il credito risarcitorio vantato da ciascuno degli ex-dipendenti, nei riguardi del sia stato sostituito, per Parte_1 effetto della transazione, da un credito pecuniario di fonte contrattuale, soggetto a prescrizione decennale.
Del pari, non giova alla parte ingiungente evidenziare che, solo con la sentenza del Tribunale di Roma n. 5456/2024 (all. A alla comparsa di costituzione in giudizio), resa inter partes, si sarebbe definitivamente accertata la sostanziale ineseguibilità ed inefficacia della transazione (in contraddizione logica con quanto sostenuto in merito alla sua efficacia novativa), in quanto:
(i) tale assunto porterebbe a concludere che l'ex-dipendente abbia azionato, con il ricorso ingiuntivo (r.g. 38084/2023) un credito ancora (a quel tempo) inesigibile;
(ii) deve piuttosto ritenersi che il termine per l'avveramento della condizione sospensiva cui subordinata l'esigibilità dell'obbligo assunto dalla (in CP_3
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persona del Commissario) sia scaduto all'indomani della sentenza della Corte di
Cassazione preconizzata nell'art. 3 del documento negoziale, ossia all'esito del contenzioso intentato dalla per ottenere la provvista (anche) CP_3 necessaria ai pagamenti, menzionato all'art. 2 del documento contrattuale: poiché tale contenzioso si concludeva con la sentenza Corte di Cassazione n. 9887/2016, in data 13 maggio 2016, che cassava la sentenza impugnata e decideva nel merito (all. 6 alla citazione dell'Avvocatura), deve ritenersi che, trascorso un ragionevole lasso di tempo da allora, in assenza di pagamento, l'ex dipendente ben avrebbe potuto agire per ottenere il risarcimento del danno;
donde la consumazione integrale del termine di prescrizione quinquennale, alla data di notificazione del decreto ingiuntivo, sopravvenuta il 27 novembre 2023.
Per completezza, è appena il caso di aggiungere che non si pone, in giudizio, questione di applicazione del (più lungo) termine prescrizionale previsto per le fattispecie di reato contestate, in sede penale, agli organi gestori della
NS, nonché agli organi della procedura concorsuale cui assoggettata la (v. le sentenze all. B, C, D, E, alla comparsa di costituzione in CP_3 giudizio), perché il è chiamato a rispondere, nel presente giudizio, non Parte_1 quale autore del reato bensì per avere (in tesi) concorso, omettendo la vigilanza dovuta, alla consumazione dei reati medesimi;
peraltro, anche volendo assumere che la costituzione di parte civile in sede penale abbia prodotto effetti interruttivi
(ex art. 1310 c.c.) anche nei riguardi del , condebitore solidale rimasto Parte_1 estraneo all'imputazione penale (in quanto allora costituito anch'esso parte civile), resta che: (a) i reati di bancarotta contestati agli organi gestori della , CP_3 ipoteticamente consumati in epoca antecedente all'assoggettamento alla procedura concorsuale (concordato preventivo, quindi liquidazione) venivano dichiarati estinti per sopravvenuta prescrizione (v. all B alla comparsa di costituzione in giudizio), mentre gli imputati dei reati asseritamente consumati in costanza di procedura concorsuale venivano assolti per insussistenza del fatto (v. all. E alla comparsa di costituzione in giudizio), con sentenze divenute irrevocabili già in epoca largamente antecedente al quinquennio precedente la notifica del decreto ingiuntivo (v. Cass. Sez. 3, 13/05/2024, n. 13052: «se l'illecito civile è
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considerato dalla legge come reato per il quale è prevista una prescrizione più lunga ed il giudizio penale si è concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione non pregiudicante l'azione civile, a questa si applica la prescrizione prevista per il fatto illecito aquiliano, ma con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data della sentenza irrevocabile»).
Donde la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, e motivo sufficiente di reiezione della domanda.
2.5 Tanto detto, giova comunque aggiungere che, ove mai disattesa l'eccezione di prescrizione, la domanda svolta dalla ingiungente nel ricorso monitorio, così come precisata in sede di memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., andrebbe comunque respinta, risultando - al termine della lite - del tutto deserto sia l'onere della prova (v. par. 2.2), sia - ancor prima - l'onere di allegazione gravante sulla parte dedotta danneggiata.
Si è già detto che alla parte che invochi la violazione del principio del neminem laedere (art. 2043 c.c.) spetta allegare e dimostrare tutti i fatti costitutivi della responsabilità ex lege aquilia, quindi il danno, la sua imputabilità - sotto il profilo della causalità materiale e giuridica - alla condotta antigiuridica del danneggiante, la colpa di quest'ultimo.
Nel caso di causalità omissiva o per omissione, l'onere di allegazione e prova involge il giudizio controfattuale, e deve portare a concludere, secondo un giudizio di prognosi postuma ex ante in concreto, che laddove la condotta omessa fosse stata tenuta, il danno non si sarebbe prodotto.
Nel caso di specie:
(i) la parte attrice sostanziale (ingiungente) non ha neppure propriamente ed effettivamente descritto il danno occorsole, facendo generico riferimento (nel ricorso ingiuntivo) ad un danno “da perdita del posto di lavoro”, senza fornire ulteriori precisazioni a riguardo, nel corso della lite e comunque fino al maturarsi delle preclusioni assertive;
(ii) dall'accordo transattivo più volte nominato (all. 2 al ricorso ingiuntivo) si evince però che il danno in parola consisterebbe nella differenza tra quanto percepito, quale dipendente, dalla NS e quanto successivamente
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percepito nel nuovo rapporto lavorativo (v. pagina 4, in fine); lo stesso sembra desumersi dalla sintetica narrativa in fatto sia della sentenza Tribunale di Roma n.
24512/2013 (all. 8 alla citazione dell'Avvocatura dello Strato) sia dalla sentenza
Corte d'appello di Roma n. 3437/2021 (all. 9, ivi).
Tuttavia, è noto che l'onere di allegazione (art. 115 c.p.c.) debba essere assolto negli atti giudiziali destinati allo scopo, ossia negli scritti difensivi, entro il maturarsi delle preclusioni assertive, non già per il tramite della documentazione depositata al fascicolo, che può avere sì funzione chiarificatoria, ma di fatti compiutamente allegati (v. in tema Cass. Sez. 2, 03/04/2025, n. 8900: «il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi»; conf. Cass. Sez. 3,
26/06/2025, n. 17261; Cass. Sez. 3, 22/09/2017, n. 22055; Cass. Sez. 3, 21/03/2013,
n. 7115: «quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale - nella specie, di risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima della P.A. - non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio (nella specie, provvedimenti ulteriori rispetto a quello, allegato, di decadenza da una concessione edilizia), la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il "thema decidendum". Infatti, i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti, potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti»).
Pertanto, il tribunale tuttora ignora quali fossero le mansioni e
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l'inquadramento contrattuale dell'ex dipendente alla data di cessazione del rapporto di lavoro, la stessa esatta data di cessazione del rapporto di lavoro, le mansioni e l'inquadramento acquisito presso il posto di destinazione, la data della riassunzione e quale fosse il nuovo datore di lavoro, perché nessuno di tali fatti e circostanze, concorrenti a delineare il danno di cui si chiede risarcimento, risulta indicato in alcuno degli scritti difensivi della parte ingiungente, né - per vero - risulta dai documenti allegati.
Le stesse mancanze si ravvisano quanto alla allegazione del nesso di causalità ed all'individuazione della specifica regola di comportamento che (in tesi) il avrebbe disertato e che, ove rispettata, avrebbe (secondo il criterio del Parte_1 più probabile che non) evitato l'evento di danno.
Difatti, la parte ingiungente si è limitata a lamentare la diserzione di tutti gli obblighi di vigilanza e controllo, nessuno escluso, assegnati dalla legge al
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, citando il testo dell'art. 35, d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1235 (Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari), che disponeva:
«Ai Consorzi agrari ed alla Federazione italiana dei consorzi agrari sono applicabili le disposizioni degli articoli 2542 al 2545 del Codice civile.
I poteri previsti dalle predette disposizioni sono esercitati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale inoltre ha facoltà:
a) di disporre ispezioni sul funzionamento dei Consorzi agrari e della
Federazione;
b) di sospendere l'esecuzione di deliberazioni o atti che ritenga illegittimi o contrari alle finalità degli enti o al pubblico interesse;
c) di annullare in ogni tempo gli atti contrari alle leggi, ai regolamenti e, di concerto con i , quelli contrari agli statuti. Controparte_11
I Consorzi e la debbono dare comunicazione al delle CP_3 Parte_1 proposte di modifiche statutarie, dei bilanci, delle deliberazioni dei Consigli, dei
Comitati e delle assemblee».
Sennonché occorreva, agli scopi della parte ingiungente, indicare quale fosse la condotta specificamente omessa dal Ministero vigilante e che, ove
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ipoteticamente tenuta, avrebbe impedito, secondo prognosi postuma e a mente del criterio del più probabile che non, la produzione del danno (che, si è già detto, è anche insufficientemente delineato nella sua effettiva natura, discorrendosi di perdita del rapporto di lavoro, ma anche di mancata riassunzione alle stesse condizioni e secondo lo stesso inquadramento precedentemente riconosciuto presso la ). CP_3
Poiché, come visto, il Tribunale ignora le mansioni svolte dal dipendente presso la NS nonché le mansioni ricevute presso il nuovo datore di lavoro, quindi la data di cessazione del rapporto lavorativo, come pure sconosce la data di riassunzione (presso un datore di lavoro che non è indicato in atti), quindi ignora anche lo stesso momento in cui si sarebbe configurato il danno ovviabile con l'attivazione dei poteri di vigilanza ministeriale, e poiché - in ultima analisi - non è stata indicata la specifica regola di comportamento in tesi violata dal vigilante, né lo specifico obbligo che, ove assolto, avrebbe Parte_1
(probabilmente) evitato il danno, qualsiasi illazione (anche) in ordine al nesso di causalità e all'imputabilità del danno, come pure - a ben vedere - alla stessa antigiuridicità del fatto, è preclusa in questa sede, e tali evidenze concorrono, unitamente alle considerazioni già sopra esposte, al rigetto della domanda.
2.6 Anche prescindendo dall'onere di allegazione, l'onere dimostrativo gravante sulla parte attrice sostanziale deve dirsi deserto, al termine della lite.
In particolare, la parte ingiungente ha inteso fare affidamento sulla documentazione esibita in giudizio, sia considerata per il suo contenuto negoziale, sia quale fonte di prova privilegiata e di convincimento;
segnatamente, ha individuato la prova della responsabilità ministeriale, per culpa in vigilando (e più in generale la prova di tutti i fatti costitutivi della domanda):
(a) nella ammissione di tale responsabilità ravvisata, con valenza confessoria, nel (più volte nominato) accordo transattivo stipulato tra l'ingiungente e il
Commissario della Federazione (v. all. 2 al ricorso ingiuntivo);
(b) negli accertamenti in tesi veicolati dalla sentenza Corte d'appello di Roma resa inter partes in data 10 maggio 2021 (n. 3437/2021, in data 10 maggio 2021, all. 9 alla citazione dell'Avvocatura), con cui, sempre in tesi, il giudice d'appello
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avrebbe acclarato la valenza e il contenuto negoziale della transazione, laddove veicolante una confessione o l'ammissione di responsabilità, da parte dell'Amministrazione;
(c) nelle considerazioni e deduzioni difensive dell'Avvocatura dello Stato, quali rese nel corso del giudizio definito con declaratoria di cessazione del contendere,
e riportate sempre nella motivazione della sentenza della Corte d'appello di
Roma testé citata;
(d) in tutte le sentenze rese, dal giudice penale, in ordine ai reati di bancarotta consumati dagli organi gestori della NS, ovvero in ordine ai reati asseritamente consumati in costanza di procedura concorsuale;
(e) nella relazione della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul dissesto della istituita con legge 2 marzo 1998, n. Controparte_3
33 (all. G al fascicolo della parte convenuta opposta).
Orbene, nessuno dei documenti e degli elementi istruttori sottoposti allo scrutinio del tribunale assolve allo scopo inteso dalla parte dedotta danneggiata.
Difatti:
(i) nessun negozio di accertamento o di ricognizione di debito ovvero di confessione stragiudiziale è ravvisabile nell'accordo transattivo più volte citato, sia perché nulla di ciò si legge ed è esplicitato nel documento negoziale, sia perché il documento non risulta sottoscritto in nome del ipoteticamente Parte_1 confitente, sia infine perché, tipicamente, tutte le ammissioni di fatti eventualmente sfavorevoli contenute in un negozio transattivo, in quanto strumentali alle reciproche concessioni che connotano la funzione propria del contratto (art. 1965 c.c.), esprimono esclusivamente tale finalità e giammai denunciano l'animus confitendi che, diversamente, qualifica la confessione o una
“ammissione di responsabilità” purchessia;
(ii) nessun giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) risulta veicolato dalla sentenza
Corte d'appello di Roma n. 3437/2021, nei termini indicati dalla parte ingiungente, trattandosi di sentenza declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Sotto il primo profilo (formale-sostanziale) giova rammentare che:
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(a) «in tema di ricognizione di debito, ove l'atto ricognitivo provenga da una pubblica amministrazione, lo stesso richiede la forma scritta "ad substantiam" e la prova della sua esistenza e del suo contenuto non può essere fornita né attraverso la confessione, né mediante la testimonianza» (così per tutte Cass. Sez.
1, 25/01/2022, n. 2091): nel caso di specie, come detto, l'accordo transattivo non risulta stipulato dal , e tanto basterebbe a reputarlo giuridicamente Parte_1 irrilevante, agli scopi della parte ingiungente;
(b) anche volendo ammettere che tale accordo sia rimasto opponibile anche al odierno opponente, come sostenuto dalla Corte d'appello ai soli fini Parte_1 della declaratoria di cessazione del contendere, o che lo abbia addirittura vincolato, come sostenuto dal Tribunale a definizione di altro contenzioso attivatosi inter partes, comunque dovrebbe escludersi la possibilità di utilizzare la transazione alla stregua di una ricognizione di debito (art. 1988 c.c.) ovvero di confessione stragiudiziale (art. 2735 c.c.).
È noto infatti che «il riconoscimento di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte non ha natura confessoria, per mancanza di "animus confitendi", ove costituisca l'oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione, poiché non integra una dichiarazione di scienza che sia fine a se stessa, ma s'inserisce nel contenuto del contratto transattivo ed è strumentale rispetto al raggiungimento dello scopo di questo, il che fa venir meno, nella rappresentazione interna che l'autore si forma della propria dichiarazione, la basilare caratteristica che alle confessioni conferisce forza probante» (così Cass.
Sez. 3, 19/06/2015, n. 12691; conf. ex pluribus Cass. Sez. 3, 31/07/2002, n. 11363;
Cass. Sez. L, 23/01/1997, n. 712).
In altri termini, è principio condiviso quello secondo cui «nel contenuto complessivo di una transazione può distinguersi anche un momento accertativo della situazione di fatto preesistente e, in tal caso, le relative dichiarazioni di scienza hanno valore confessorio, purché, tuttavia, abbiano ad oggetto la ricognizione di situazioni fattuali o di situazioni giuridiche considerate "sub specie facti" (quali un preesistente negozio, un contratto, una promessa) e non già valutazioni giuridiche» (Cass. Sez. 1, 10/11/2015, n. 22956; conf. Cass. Sez. 2,
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06/02/2009, n. 3033; Cass. Sez. 1, 13/10/2005, n. 19883; Cass. Sez. 1, 29/09/2004,
n. 19549: «la transazione è atto negoziale con il quale le parti pongono fine ad una vicenda giudiziaria facendosi concessioni reciproche (e, dunque, prescindendo dall'affermazione o dalla negazione di qualunque reciproca responsabilità), e non ha, pertanto, alcuna natura di confessione stragiudiziale, dannosa per gli eventuali condebitori. Da tale natura "neutra" dell'atto di transazione rispetto al punto della questione controverso la legge fa discendere, in via ordinaria, la mancanza di effetti nei confronti dei soggetti che ad essa non abbiano partecipato, salvo che, avendone titolo in qualità di condebitori, essi non chiedano di profittarne»; Cass. Sez. 3, 14/09/1983, n. 5564: «il riconoscimento di un fatto a sé sfavorevole e favorevole alla altra parte non ha natura confessoria, per mancanza di animus confitendi, ove costituisca l'oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione, poiché non integra una dichiarazione di scienza che sia fine a se stessa, ma s'inserisce nel contenuto del contratto transattivo ed è strumentale rispetto al raggiungimento dello scopo di questo, il che fa venir meno, nella rappresentazione interna che l'autore si forma della propria dichiarazione, la basilare caratteristica che alle confessioni conferisce forza probante»).
Nel caso di specie, il negozio confessorio o di ricognizione di debito o di ammissione della responsabilità che, a dire della parte ingiungente, sarebbe stato stipulato dal (per interposta persona), risulta avere in realtà investito Parte_1 esattamente la res dubia, ossia il rapporto giuridico controverso, in breve la pretesa risarcitoria della controparte, non già un fatto o un evento storicamente accaduto nel tempo: donde l'impossibilità di attribuire valenza di confessione o di ricognizione di debito alle premesse, ai considerata in diritto e, in sintesi, al contenuto del documento transattivo in atti, ivi incluse le risultanze della consulenza tecnica esperita in corso di causa, e ivi richiamata.
Questo, senza considerare che la presunta (ma insussistente) ricognizione di debito invocata dalla difesa ingiungente, ove mai ravvisabile nel documento negoziale, dovrebbe dirsi radicalmente inefficace, sotto il profilo negoziale, non essendosi documentata la sua trasmissione alla Procura della Corte dei Conti, ai
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sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, legge n. 289/2002 (legge di bilancio
20031; in tal senso, Cass. Sez. 1, 25/01/2022, n. 2091, la cui massima ufficiale è la seguente: «allorquando l'atto di riconoscimento di un debito provenga da una pubblica amministrazione, l'adempimento della trasmissione dell'atto scritto di ricognizione alla Procura regionale della Corte dei Conti, prescritto dall'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002 per le pubbliche amministrazioni nei casi ivi disciplinati, integra un requisito formale e procedimentale della ricognizione di debito, che ne condiziona la validità e l'efficacia e di cui va tratta necessaria evidenza dal documento stesso, in quanto vincolato alla forma scritta, in ordine sia alla previsione dell'invio alla competente Procura regionale della Corte dei
Conti che al tempestivo adempimento dell'onere stesso»).
È appena il caso di aggiungere, per incidens, che tali questioni non risultano minimamente disaminate dal tribunale nella sentenza n. 5456/2024, resa inter partes e invocata, pro domo sua, dalla difesa ingiungente (all. A alla comparsa di costituzione in giudizio), in quanto nient'affatto dedotte in controversia, sì da doversi escludere che, sul punto, si sia formato giudicato esplicito o implicito.
Nulla aggiunge, alle tesi della parte ingiungente, il cosiddetto parere dell'Avvocatura dello Stato, en passant richiamato nella sentenza della Corte
d'appello di cessazione della materia del contendere, che altro non è che una deduzione difensiva, e che quindi altro non esprime che una opinione giuridica dell'Organo legale, di per sé sprovvista di qualsiasi attitudine probatoria (e tantomeno di contenuto negoziale).
Del pari irrilevante, agli scopi della ingiungente, la citata sentenza della Corte
d'Appello (n. 3437/2021), declaratoria di cessazione del contendere (v. all. 9 alla citazione dell'Avvocatura dello Stato): è arcinoto che «la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla 25
naturale conclusione dello stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale;
pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere» (Cass. Sez. 6, 19/02/2020, n. 4167; Cass. Sez. 5, 24/01/2018, n. 1695).
In breve, «la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, idonea ad acquisire efficacia di giudicato limitatamente a tale aspetto, ma non a formare il giudicato sostanziale» (Cass. Sez. 6, 21/09/2016, n. 18530), sicché l'unico giudicato veicolato dalla sentenza della Corte d'appello più volte nominata riguarda la sopravvenuta carenza d'interesse, delle parti attrici, ad ottenere una pronuncia di merito (sì come ripetuto più volte nella motivazione del provvedimento), non già la qualificazione giuridica dei negozi ipoteticamente racchiusi nel documento transattivo, tantomeno la (fondatezza della) pretesa sostanziale delle parti attrici.
Escluso di poter assegnare valenza di fonte di prova (non interessa se privilegiata o meno) al documento transattivo ed ai suoi allegati, ovvero alle opinioni dell'Organo legale, né infine alla sentenza del giudice civile, sopra menzionata, non soccorrono alla dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda le sentenze rese, dal giudice penale, in ordine ai reati di bancarotta e/o di malversazione consumati dagli organi gestori della NS ovvero dagli organi e Uffici investiti della procedura concorsuale, né la relazione della
Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul dissesto della Controparte_3 istituita con legge 2 marzo 1998, n. 33 (all. G al fascicolo della
[...] parte convenuta opposta).
Difatti, quanto alle prime, basti osservare che i giudizi penali, i cui esiti sono documentati in atti (v. sentenza Corte di Cassazione Sez. V penale n. 8829/2010, all. B al fascicolo della convenuta opposta, nonché sentenza Corte di Cassazione
Sez. 5 penale n. 21175/2006, all. E ivi), non abbiano affatto riguardato la condotta tenuta dal nel periodo antecedente all'apertura della procedura Parte_1
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concorsuale a carico della NS ovvero in costanza di procedura, bensì le condotte di bancarotta, malversazione e di dissipazione del patrimonio della descritte nei capi di imputazione levati, dal Pubblico Ministero, a CP_3 carico delle persone fisiche che, di tempo in tempo, ricoprivano ruoli apicali e comunque gestori della . CP_3
Correlativamente, nelle motivazioni di tali provvedimenti non risultano affatto esaminate le questioni rilevanti nel presente giudizio - ossia cosa avrebbe dovuto fare il e cosa non avrebbe fatto - talché non è chiaro come le decisioni Parte_1 del giudice penale possano fornire un utile elemento istruttorio, in favore della parte dedotta danneggiata.
Parimenti, alla relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della istituita con legge 2 marzo Controparte_3
1998, n. 33, non può attribuirsi quel valore di prova, oltretutto dei fatti giuridicamente rilevanti ai fini del giudizio, inteso dalla difesa attrice, per il tenore eminentemente lato e valutativo del documento, sostanzialmente espressivo delle opinioni della Commissione in merito alla responsabilità politica dei vari
Ministri vigilanti, nel lungo arco di tempo in cui la NS avrebbe operato,
e per il fatto che, comunque, esso nient'affatto si sofferma sulla posizione e sulle vicende lavorative dei dipendenti, né sul trattamento che questi avrebbero ricevuto, alla luce degli obblighi di vigilanza e controllo spettanti al , Parte_1 senza spendere, in tal modo, alcuna parola in ordine alla vicenda specificamente dedotta in giudizio ed ai fatti costitutivi della domanda, rilevanti ai fini della decisione.
In breve, così come già detto, la domanda - ove non accolta l'eccezione di prescrizione - andrebbe respinta, per mancato assolvimento dell'onere di allegazione gravante sulla parte interessata, non surrogabile né supplito dalla documentazione in atti.
§-3. Conclusivamente, si provvede come a seguire, e la questione inerente alla legittimazione passiva del resta assorbita. Parte_2
Le spese seguono la soccombenza integrale della parte convenuta opposta, in difetto delle condizioni di cui all'art. 92 c.p.c., per disporne la compensazione.
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Non sussistono le condizioni per provvedere ex art. 96 c.p.c.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione svolta dalle Amministrazioni parti attrici in epigrafe, e per l'effetto:
revoca il decreto ingiuntivo n. 14865/2023, emesso in data 29 settembre 2023 su istanza della parte convenuta opposta, e respinge la domanda formulata, dalla medesima ingiungente, nel ricorso monitorio iscritto al n. 38164/2023 r.g.;
- condanna la parte convenuta opposta a rifondere, alle Amministrazioni opponenti, le spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
Roma, 25 novembre 2025 IL GIUDICE
RA OS
27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 l'articolo, tuttora vigente, così recita: «
5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti».
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa RA OS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 58522 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo", e pendente tra
Parte_1
nonché in persona dei
[...] Parte_2
Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliati ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura in Roma via dei
Portoghesi n. 12 attori opponenti e
, elettivamente domiciliato in Perugia via G. Oberdan n. 56, CP_1 presso e nello studio dell'Avv. Francesco Paola, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la comparsa di costituzione in giudizio convenuto opposto
Motivi della Decisione
§-1. fatti controversi.
1.1 Con il ricorso monitorio iscritto al n. 38164/2023 r.g. il sig. ha CP_1 chiesto al tribunale di ingiungere, al , della Parte_1 Parte_1 Parte_1
[.. [..
[...]
, nonché al , il Controparte_2 Parte_2 pagamento della somma di € 174.180,38, oltre accessori e spese.
A motivo della domanda, ha esposto:
- di essere un ex dipendente della e di Controparte_3 avere agito sia in sede penale, sia in sede civile, per il risarcimento del danno occorso dalla perdita del posto di lavoro;
- che, in particolare, nel contesto di un contenzioso attivato dall'esponente
(unitamente ad altri dipendenti) innanzi al Tribunale nei riguardi del
[...]
per ottenere il risarcimento dei danni derivati Controparte_4 dalla perdita del posto di lavoro presso la NS (causa r.g. 29111/2004), le parti attrici addivenivano, in data 2 maggio 2013, ad un accordo transattivo con il Commissario della NS, nominato dal vigilante, in virtù del Parte_1 quale il Commissario si impegnava al pagamento, in favore delle controparti ex dipendenti, di una percentuale (33%) delle risorse che avrebbe ritratto dall'esito di altro contenzioso già introdotto dalla e allora pendente nei CP_3 riguardi del , ed involgente il pagamento dei compensi per la gestione Parte_1 degli ammassi dei prodotti agricoli;
il tutto in proporzione al valore di ciascuna delle poste creditorie vantate da ogni dipendente, quale quantificata con apposita consulenza contabile esperita in corso di causa, e riportata nella tabella allegata al documento negoziale;
- che la vincolatività e gli effetti di accertamento conseguenti al negozio in questione dovevano dirsi definitivamente accertati con sentenza della Corte
d'appello di Roma del 10 maggio 2021, passata in giudicato;
- che doveva pertanto reputarsi definitivamente acclarato che il Parte_1 vigilante avesse ammesso la propria responsabilità, con valenza confessoria, per il danno sofferto dalle controparti contraenti, come d'altronde riconosciuto dalla stessa Avvocatura dello Stato nel parere richiamato nella stessa sentenza della
Corte d'appello;
- che il negozio transattivo era rimasto inadempiuto, in quanto nessuna somma era stata versata dal controparte, a tacitazione della pretesa Parte_1 risarcitoria dell'ex dipendente;
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- di avere pertanto buon diritto di agire per ottenere il pagamento dell'intera somma quantificata nella relazione di consulenza tecnica richiamata nella transazione di che trattasi, a fronte della prova scritta e della confessione di responsabilità del , quali consacrate nel documento transattivo Controparte_5 più volte menzionato.
Il tribunale, in accoglimento della domanda, ha emesso il decreto ingiuntivo n.
14865/2023, in data 29 settembre 2023.
1.2 Con la citazione introduttiva della lite, le Amministrazioni ingiunte hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare le opponenti, riepilogando le tappe fondamentali del contenzioso attivato, nei riguardi del Controparte_4 dalla NS in concordato preventivo e dalla della Controparte_6
NS, hanno riportato che:
- gli organi delle procedure concorsuali e di liquidazione della NS avevano agito per ottenere, dallo Stato, il pagamento delle somme originariamente spettanti ai diversi Consorzi agrari federati, a titolo di compensi per ammassi, il cui credito era stato precedentemente ceduto alla;
CP_3
- la domanda, inizialmente respinta dal Tribunale di Roma con sentenza n.
10027/2002, era stata invece accolta dalla Corte d'appello con sentenza n.
5020/2004: tale sentenza aveva quantificato il dovuto in € 511.878.997,39 al 30 giugno 2004, al lordo della capitalizzazione semestrale, nonché al netto della compensazione con il controcredito maturato dal e definitivamente CP_7 acclarato in € 79.366.304,02;
- a seguito di cassazione con rinvio, la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 4699/2010, aveva confermato la sentenza n. 5020/2004;
- a seguito di nuova impugnativa per Cassazione, la Corte di legittimità, cassando e decidendo nel merito, con sentenza n. 9887/2016 aveva definitivamente escluso di potersi applicare qualsivoglia capitalizzazione sulle voci di credito vantate dagli organi delle procedure concorsuali e di liquidazione della
NS;
- ragione per cui, all'esito del ricalcolo del dovuto al netto della
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capitalizzazione, non residuava alcun credito della che non potesse CP_3 dirsi estinto per compensazione con il (maggior) controcredito vantato dallo
Stato e definitivamente riconosciuto dalla Corte d'appello di Roma.
Tanto premesso, le Amministrazioni attrici hanno eccepito, a motivo dell'opposizione che:
(i) l'accordo transattivo indicato a fondamento della domanda ingiuntiva era stato concluso dal Commissario della NS per conto del
[...]
non già del , Controparte_4 Parte_2 sicché quest'ultimo era stato indebitamente attinto dall'ingiunzione avversaria, essendo privo di legittimazione passiva;
(ii) il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere emesso per il pagamento di un credito risarcitorio, come tale illiquido e giammai accertato da alcuna pronuncia giudiziale, né riconosciuto nell'atto transattivo;
(iii) piuttosto, l'assenza di profili di responsabilità a carico del
[...] doveva dirsi accertata grazie alle pronunce del Controparte_4
Tribunale di Roma n. 25995/2014 e della Corte d'appello di Roma n. 560/2023, sebbene rese inter alios;
(iv) ad ogni modo il credito vantato dalla controparte dovesse dirsi estinto per sopravvenuta prescrizione, in quanto il contenzioso in origine attivato dagli ex dipendenti NS innanzi al Tribunale per ottenere il risarcimento del danno (causa r.g. n. 29111/2004) era stato definito, in ragione della transazione del 2013, con declaratoria di cessazione del contendere (confermata in appello), sì da rendersi applicabile la disposizione dell'art. 2945 comma 3 c.c., e non avendo la controparte operato atti interruttivi nel quinquennio successivo alla data di notifica della citazione introduttiva della lite;
(v) inoltre, la transazione stipulata tra gli ex-dipendenti ed il Commissario della
NS dovesse dirsi irrimediabilmente inefficace e improduttiva di obblighi di pagamento, avendo natura meramente aleatoria e non essendosi comunque avverata la condizione sospensiva cui subordinata l'obbligazione di pagamento assunta dal Commissario, a termini delle clausole 2.1 e 2.2 dell'articolato negoziale;
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(vi) pertanto, non configurandosi inadempimenti dell'Amministrazione, la controparte non potesse invocare tale negozio a fondamento della domanda, né richiedere il pagamento delle somme quantificate nella consulenza esperita in corso di giudizio;
(vii) inoltre la declaratoria di cessazione della materia del contendere non veicolasse alcun giudicato sostanziale, salvo l'accertamento, in rito, del sopravvenuto disinteresse delle parti ad ottenere una pronuncia sul merito: ragione per cui nessun effetto di vincolatività avrebbe potuto assegnarsi a tale pronunciamento giudiziale;
(viii) in conclusione, il credito vantato dalle controparti fosse sprovvisto di qualsivoglia dimostrazione, e che in senso contrario all'affermazione della responsabilità ministeriale (per culpa in vigilando) si fosse già espresso il tribunale, in causa inter alios, con sentenza n. 25995/2014, sì come confermata dalla Corte d'appello con sentenza n. 560/2023.
Per queste ragioni l'Avvocatura ha chiesto la revoca del decreto opposto, il favore delle spese di lite e la condanna delle controparti, ex art. 96 c.p.c.
1.3 Attivato il contraddittorio, la parte convenuta opposta si è costituita in giudizio e, invocando una recente sentenza (n. 5456/2024) con cui il Tribunale di
Roma avrebbe (in tesi) acclarato l'insussistenza di crediti della NS nei riguardi dello Stato, ha ribadito che la sentenza della Corte d'appello resa inter partes, confermativa della cessazione del contendere, avesse accertato, con effetti di giudicato, la “validità ed efficacia dei riconoscimenti ed accertamenti” contenuti nell'atto transattivo del 2013, come anche ammesso dall'Avvocatura negli scritti difensivi di quella lite.
Ha soggiunto che, ad ogni modo, diverse sentenze del giudice penale avessero acclarato la grave responsabilità del controparte, nella vicenda che Parte_1 aveva coinvolto la NS e l'aveva portata alla chiusura e liquidazione, per omessa vigilanza e controllo sia nella fase antecedente il , sia nella fase Pt_3 successiva al commissariamento;
ha in particolare invocato la sentenza Cass. Pen.
Sez. V n. 8829/2010, le sentenze del Tribunale di Perugia e della Corte d'appello di Perugia, quindi la sentenza della Cass. Pen. n. 21175/2006.
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Ha puntualizzato che il avesse mancato di esercitare i propri poteri Parte_1 di revoca degli amministratori e sindaci, di nomina di un commissario governativo in caso di irregolarità, di sciogliere i consorzi agrari e NS in caso di impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale, di mancato deposito dei bilanci per due anni consecutivi, di nomina di liquidatori in caso di inoperatività e ritardi, di disporre ispezioni, di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni o di atti illegittimi o contrari alle finalità istituzionali o al pubblico interesse, di annullare gli atti contrari alle leggi, ai regolamenti e agli statuti.
Ha replicato all'eccezione di prescrizione assumendo che la transazione del 2 maggio 2013, avendo portata novativa, avesse sostituito il credito risarcitorio con altro liquido ed esigibile, nonché soggetto a prescrizione decennale.
Ha ribadito che la declaratoria di irrimediabile inefficacia della transazione avesse lasciato intatto sia il negozio di accertamento, sia il negozio di ricognizione di debito in essa contenuti, sì come riconosciuto anche nella sentenza della Corte d'appello più volte citata.
1.4 Assegnati i termini ex art. 171-ter c.p.c., l'Avvocatura dello Stato ha ulteriormente argomentato in ordine agli accertamenti veicolati dalla sentenza
Tribunale di Roma n. 5456/2024, nelle more pronunciata inter partes, definendo la causa introdotta (anche) dall'odierna parte ingiungente per ottenere l'adempimento della transazione in data 2 maggio 2013; ha sottolineato che le risultanze della consulenza tecnica esperita nella lite definita in via transattiva non avrebbero potuto dimostrare alcunché, essendo state impiegate solo ai fini della composizione della lite, dovendosi oltretutto reputare il negozio transattivo privo di effetti, per quanto statuito dal Tribunale e parimenti acclarato, in causa gemella pendente tra altre parti, dalla Corte d'appello di Roma (sentenza n. 560/2023).
Ha ribadito l'eccezione di carenza di legittimazione passiva già sollevata nell'interesse del . Parte_2
Ha ulteriormente argomentato in ordine all'eccezione di prescrizione, evidenziando non potersi assegnare alcun effetto novativo alla transazione del maggio 2013, se non altro perché mai portata a compimento;
ha soggiunto che, anche ammettendo l'effetto novativo della transazione, il credito dell'avversario
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avrebbe dovuto dirsi comunque prescritto, essendo decorso oltre un decennio tra la data di stipula del negozio transattivo e la data di notificazione del decreto ingiuntivo.
Ha ribadito che alcuna efficace ricognizione di debito potesse dirsi stipulata dall'Amministrazione, in difetto della comunicazione dell'atto alla competente
Procura regionale della Corte dei Conti, da ricavarsi dal testo del documento negoziale, sì come prescritta dall'art. 23, comma 5, legge n. 289/2002; ha ulteriormente confutato che le sentenze del giudice penale potessero fornire prova della culpa in vigilando dell'Amministrazione.
Nella 1^ memoria ex art. 171-ter c.p.c., la parte convenuta opposta ha precisato le proprie conclusioni chiedendo al tribunale di:
«preso atto che il ricorrente, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo del 2 maggio 2013 esercita il “diritto di dichiarare di volerlo risolvere laddove non si realizzassero le condizioni ai fini del pagamento delle somme transatte”, essendo stata nelle more giudizialmente accertata la insistenza della posta (c.d. crediti da ammassi) sul cui presupposto la transazione avrebbe dovuto essere eseguita:
1) accertare e dichiarare la responsabilità da culpa in vigilando dei convenuti e, con riguardo al , accertare e dichiarare che la Controparte_4 responsabilità dello stesso deriva anche in primo luogo dall'avere svolto il ruolo di amministratore di fatto della NS;
2) condannare il Parte_1
e il in solido tra loro al
[...] Parte_2 pagamento della somma di cui alla tabella e calcolo analitico che si allegano .. per i conteggi dei crediti da cessazione illecita del rapporto di lavoro in favore della parte ricorrente, calcolati all'esito di CTU in contraddittorio con il
[...]
convenuto per complessivi € 174.180,38, oltre agli Controparte_4 interessi e alla rivalutazione a far data dal sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo”.
A motivo di tali domande, la difesa ingiungente ha sostanzialmente riproposto tutte le ragioni già esposte in sede di costituzione in giudizio, soffermandosi nuovamente sulle sentenze rese in sede penale, nonché analizzando la relazione
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conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta istituita con la legge n.
33/1998, per l'accertamento delle cause del crack della NS, a riprova della responsabilità del vigilante. Parte_1
In sede di 2^ memoria ex art. 171-ter c.p.c., la difesa ingiungente ha sostenuto che: (a) la prescrizione fosse stata interrotta anche dall'impugnazione della sentenza di cessazione della materia del contendere resa dal giudice di primo grado, esperita dall'Avvocatura dello Stato;
(b) la prescrizione non fosse decorsa sino a quando definitivamente acclarata l'inefficacia della transazione, essendo ciò previsto dalla clausola di riserva di cui all'art. 3 dell'accordo transattivo
Le parti hanno ulteriormente argomentato in merito alle deduzioni, agli argomenti e alle difese già esposte;
la causa è pervenuta all'udienza del 8 ottobre
2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
§-2. merito della lite.
2.1 La parte ingiungente ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto dichiaratamente per vedersi risarcire, dai odierne parti opponenti, il CP_8 danno sofferto in ragione della perdita del posto di lavoro presso la Federazione
Italiana Consorzi Agrari (NS), perdita imputata alla omessa vigilanza del che - in tesi - avrebbe mancato Controparte_4 di esercitare tutti i poteri di ispezione e controllo conferitigli dalla legge.
La domanda svolta nel ricorso ingiuntivo è infondata, e va quindi respinta, per quanto detto a seguire.
2.2 Come è noto, la responsabilità dell'Amministrazione per omissione di vigilanza configura un'ipotesi di responsabilità ex lege aquilia (art. 2043 c.c.), per violazione della clausola generale del neminem laedere (v. ex pluribus Cass. Sez.
3, 23/09/2024, n. 25472; Cass. Sez. 1, 12/04/2018, n. 9067; Cass. Sez. 3,
27/03/2009, n. 7531).
Ciò stante, come in tutte le ipotesi di responsabilità da condotta omissiva rilevanti agli effetti dell'art. 2043 c.c., tutti i fatti costitutivi (sia sotto il profilo oggetto che soggettivo) della responsabilità del preteso danneggiante vanno allegati e quindi dimostrati dalla parte che si afferma danneggiata («la fattispecie
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di responsabilità … per omessa vigilanza, atteggiandosi come un'ipotesi di concorso nel fatto illecito altrui, richiede la prova da parte dell'attore dell'inosservanza dei doveri di controllo, del danno derivante dalla condotta illecita dell'amministratore e del nesso causale, che può ritenersi dimostrato se, in base a un giudizio controfattuale ipotetico, l'adempimento degli obblighi di vigilanza avrebbe ragionevolmente impedito o limitato il danno»: in tali termini
Cass. Sez. 1, 27/08/2025, n. 24004; v. ancora Cass. Sez. 3, 23/06/2025, n. 16788;
Cass. Sez. 3, 14/02/2012, n. 2085: «in tema di responsabilità per omissione, il giudice, nel valutare la c.d. causalità omissiva, deve verificare che l'evento non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi, ed il relativo accertamento deve essere condotto attraverso l'enunciato "controfattuale", ponendo al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato»).
Con particolare riferimento ad analoghe fattispecie di responsabilità delle
Autorità amministrative o della Pubblica Amministrazione in generale, per omissione della vigilanza cui tenute per legge, la Corte nomofilattica ha avuto modo di sancire (così a seguire dalla motivazione di Cass. sez. I, 16/10/2024,
n.26832):
«È doveroso rammentare, poi, che, come spiegato da Cass. n. 22164 del 2019,
(cfr. pag. 8 - 9 della motivazione), "l'attività di natura discrezionale della CONSOB deve svolgersi non solo nei limiti e con l'esercizio dei poteri di cui alle leggi speciali che ne regolano il funzionamento, ma anche della norma primaria del neminem laedere, alla luce dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buona amministrazione della P.A. (art. 97 Cost.) e di tutela del risparmio (art. 47
Cost.). Pertanto, la norma dell'art. 2043 c.c. è applicabile anche nei confronti della in quanto si pone come limite esterno alla sua attività discrezionale, la CP_9 quale, di per sé, non può mai estendersi alla scelta radicale tra l'attivarsi o meno, specie qualora siano emersi gravi indizi di irregolarità. Dunque, anche in detto ambito l'illecito civile segue le comuni regole codicistiche per quanto riguarda l'imputabilità soggettiva, il nesso di causalità, l'evento di danno e la sua
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quantificazione, con la precisazione che, ove, come nella specie, l'addebito si configura come omissione di un certo comportamento, tale omissione trova rilievo, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, allorché si tratti di condotta imposta da una norma giuridica specifica, per cui il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto” […] 2.4. È doveroso ricordare, infine, che, allorquando agisca ex art. 2043 cod. civ., spetta alla parte attrice, giusta la regola desumibile dall'art. 2697 cod. civ., dimostrare il fatto, l'evento dannoso ed il nesso di causalità tra il primo ed il secondo, altresì precisandosi, in relazione a quest'ultimo profilo e tenuto conto della concreta vicenda oggi all'esame di questa Corte, che .. la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità, positiva o negativa, del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale che pone al posto dell'omissione il comportamento accertato come dovuto».
In breve, trattandosi di responsabilità da condotta omissiva in senso stretto, si afferma che «la condotta omissiva propria (omissione in senso stretto) postula, ai fini del risarcimento del danno ad essa conseguente, la violazione di uno specifico obbligo di agire per impedire la lesione di un diritto altrui» (Cass. Sez. 3,
15/03/2019, n. 7362; conf. Cass. Sez. 1, 12/04/2018, n. 9067: «in tema di responsabilità civile, l'omissione di un certo comportamento rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, quando si tratti di condotta imposta da una norma giuridica specifica, sicché il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto»).
2.3 Va detto per incidens che la parte ingiungente non ha minimamente evocato la responsabilità da contatto sociale, che si ravvisa in presenza di tutt'altre condizioni (e specificamente quando l'Amministrazione «per la
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posizione di protezione rivestita, sia in condizione di adottare le misure preventive necessarie ad evitare la consumazione dell'illecito», postulando che «il danno sia derivato da una precisa regola di condotta che, quantunque avente portata generale, sia indirizzata verso quei soli soggetti che, in relazione al contesto sociale di riferimento e al contatto determinato in quel contesto, siano individuabili come portatori di uno specifico interesse meritevole di tutela»: così
Cass. Sez. 1, 06/02/2024, n. 3350).
2.4 Avuto quindi riguardo alla violazione della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c., il credito vantato dalla parte ingiungente, ove mai maturato, deve dirsi estinto per prescrizione, in accordo a quanto eccepito dall'Avvocatura dello Stato.
Difatti, risulta dagli atti - ed in particolare dalla premessa in fatto della sentenza Tribunale di Roma n. 24512/2013, in data 6 dicembre 2013 (all. 8 alla citazione dell'Avvocatura dello Stato), nonché dalla narrativa della sentenza Corte
d'appello di Roma n. 3437/2021 in data 10 maggio 2021 (all. 9, ivi), confermativa della precedente declaratoria di cessazione della materia del contendere resa inter partes - che la parte ingiungente abbia attivato nei riguardi del
[...]
unitamente ad un nutrito numero di altri ex- Controparte_4 dipendenti della NS, un identico contezioso nell'anno 2004 (non è nota la esatta data di litispendenza), a tutela delle stesse ragioni di credito vantate nel ricorso ingiuntivo de quo agitur.
Tale contenzioso, come già illustrato al paragrafo che precede, a seguito della stipula dell'accordo transattivo con il Commissario della NS più volte nominato (all. 2 al ricorso ingiuntivo), si concludeva con declaratoria di cessazione della materia del contendere, pronunciata dal Tribunale con la sentenza sopra richiamata (n. 24512/2013, in data 6 dicembre 2013), confermata dalla Corte
d'appello di Roma con sentenza n. 3437/2021 in data 10 maggio 2021 (v. all. 8 e 9 alla citazione in opposizione).
Orbene, ai sensi dell'art. 2945 c.c. (nei commi di interesse):
«1. Per effetto della interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.
2. Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa
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in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
3. Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo».
Secondo giurisprudenza condivisa, «l'art. 2945, comma 3, c.c. comporta che, in caso di estinzione del processo, il nuovo periodo di prescrizione del diritto azionato inizia a decorrere dall'atto introduttivo, cioè dalla domanda giudiziale e non dagli atti processuali successivi, essendo, altresì, irrilevante che la domanda sia stata diligentemente coltivata fino all'estinzione» (Cass. Sez. 2, 22/10/2024, n.
27352)
D'altronde, si afferma che «l'art. 2945, comma 3, c.c., che prevede, per il solo caso di estinzione del processo, il venir meno dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione durante il corso del giudizio, trova applicazione, per identità di
"ratio", anche nel caso di rinuncia alla domanda cui segua una sentenza di cessazione della materia del contendere, trattandosi di pronunzia inidonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere» (Cass. Sez. 1,
23/11/2015, n. 23867).
Tanto risulta accaduto nel caso di specie, ove l'iniziale effetto interruttivo permanente conseguito alla notifica della citazione (art. 2945 comma 2 c.c.) deve dirsi venuto meno per effetto della declaratoria di cessazione del contendere, notoriamente equipollente ad una declaratoria di estinzione del processo, per sopravvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla definizione, nel merito, della lite (v. ex pluribus Cass. Sez. 3, 08/06/2017, n. 14267; Cass. Sez. 2,
30/04/2012, n. 6617: «la "cessazione della materia del contendere", è riconducibile tra le fattispecie di estinzione del giudizio (per sopravvenuta caducazione del reciproco interesse delle parti alla sua naturale conclusione)»).
Dovendosi quindi far risalire all'anno 2004 l'unico atto interruttivo della prescrizione (quinquennale, ex art. 2947 c.c.) documentato in giudizio, essendo irrilevanti i successivi atti del processo definito con declaratoria di cessazione del contendere, ed in assenza da ulteriori, documentati atti interruttivi medio tempore, va da sé che alla data di notificazione del decreto ingiuntivo il credito fosse estinto per sopravvenuta prescrizione (sul punto v. anche Cass. Sez. 6,
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23/09/2022, n. 27944: «il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto»).
Né valgono, in favore della difesa ingiungente, le argomentazioni spese nei propri scritti difensivi.
In particolare, questa:
(i) ha sostenuto la natura novativa della transazione intercorsa con il
NS in data 3 maggio 2013, tale per cui l'originario credito CP_10 di natura risarcitoria sarebbe stato sostituito da un credito di natura pecuniaria, soggetto a prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), chiaramente non consumatasi alla data di notifica dell'ingiunzione;
(ii) si è appellata (implicitamente) all'art. 2935 c.c. (contra non valentem agere non currit praescriptio) assumendo che il credito risarcitorio de quo agitur non avrebbe potuto essere fatto valere fintantoché non acclarata l'inefficacia della transazione per mancato avveramento della condizione cui subordinata, o fin quando non accertato l'inadempimento dell'Amministrazione, in virtù di quanto previsto dall'art. 3 dell'articolato negoziale («gli ex dipendenti della NS avranno il diritto di avvalersi del presente accordo ovvero di dichiarare di volerlo risolvere laddove non si realizzassero le condizioni ai fini del pagamento delle somme transatte»).
In disparte del fatto che tali argomenti sono logicamente confliggenti tra loro - perché si assume che il termine prescrizionale sarebbe ad un tempo decorso dalla firma del contratto, ma anche non decorso - ad avviso del tribunale:
(a) non può assegnarsi natura novativa all'accordo transattivo in questione, ché con questo gli ex dipendenti NS (attori nella lite n. 29111/2004
r.g.) e il Commissario della si limitavano a Controparte_3 definire il contenzioso attivato nel 2004 «mediante accollo della pretesa risarcitoria» vantata nei riguardi del Controparte_4
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(convenuto), «da parte della , sì come Controparte_3 testualmente enunciato nella premessa del documento contrattuale (pag. 6, in fine);
(b) in pratica, la (in persona del Commissario), accollandosi il CP_3 debito (ove esistente) del si impegnava, a tacitazione di ogni pretesa Parte_1 risarcitoria avanzata dagli ex-dipendenti nei riguardi del , a rifondere Parte_1 una somma non eccedente il 33% di quanto la medesima avrebbe CP_3 ricavato all'esito di altro contenzioso già introdotto e pendente con il medesimo
(per vedersi rifondere i compensi da gestione degli ammassi Parte_1 obbligatori); il tutto, in proporzione al valore economico di ciascuna posta di credito vantata da ogni dipendente, sì come calcolato nella consulenza tecnica esperita in corso di lite, e comunque in misura non eccedente il 33% dell'importo calcolato pro capite nella consulenza (art. 2 del contratto);
(c) ciò posto, è evidente che la transazione in questione non abbia alcuno dei requisiti necessari a poterla considerare novativa, sia perché non intercorsa tra le stesse parti del rapporto obbligatorio preesistente, bensì tra i soggetti vantati creditori ed un soggetto terzo, accollante (la NS, in persona del
Commissario), ma soprattutto perché evidente che le parti contraenti non abbiano inteso azzerare il rapporto dedotto in transazione per sostituirlo con altro, autonomo rapporto, generativo di obbligazioni del tutto incompatibili con quelle controverse, sì da difettare la causa novandi, l'aliquid novi, l'animus novandi («la transazione può avere efficacia novativa quando risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello avente causa nell'accordo transattivi, di guisa che dall'atto sorga un'obbligazione oggettivamente diversa da quella preesistente. In tal caso l'accertamento dell'"animus novandi" costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione»: così Cass. Sez. 3, 23/02/2006, n. 4008; conf. ex pluribus Cass. Sez. 6,
06/10/2020, n. 21371: «l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni
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reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni»).
Questo, senza considerare che - come correttamente evidenziato dall'Avvocatura - «l'effetto novativo della transazione può essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla, mentre non può ritenersi immediatamente novativa la transazione che colleghi l'effetto novativo eventualmente contemplato, non alla conclusione in sé della transazione medesima, ma alla sua regolare esecuzione, ponendo quest'ultima come condizione dello stesso effetto novativo che, quindi, deve ritenersi precluso in caso di mancato avverarsi della suindicata condizione»
(Cass. Sez. 2, 07/03/2023, n. 6821), sicché proprio la clausola invocata dalla difesa dell'ingiungente (art. 3) impedisce di assegnare qualsiasi effetto novativo alla transazione di che trattasi.
Ragione per cui, non può sostenersi che il credito risarcitorio vantato da ciascuno degli ex-dipendenti, nei riguardi del sia stato sostituito, per Parte_1 effetto della transazione, da un credito pecuniario di fonte contrattuale, soggetto a prescrizione decennale.
Del pari, non giova alla parte ingiungente evidenziare che, solo con la sentenza del Tribunale di Roma n. 5456/2024 (all. A alla comparsa di costituzione in giudizio), resa inter partes, si sarebbe definitivamente accertata la sostanziale ineseguibilità ed inefficacia della transazione (in contraddizione logica con quanto sostenuto in merito alla sua efficacia novativa), in quanto:
(i) tale assunto porterebbe a concludere che l'ex-dipendente abbia azionato, con il ricorso ingiuntivo (r.g. 38084/2023) un credito ancora (a quel tempo) inesigibile;
(ii) deve piuttosto ritenersi che il termine per l'avveramento della condizione sospensiva cui subordinata l'esigibilità dell'obbligo assunto dalla (in CP_3
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persona del Commissario) sia scaduto all'indomani della sentenza della Corte di
Cassazione preconizzata nell'art. 3 del documento negoziale, ossia all'esito del contenzioso intentato dalla per ottenere la provvista (anche) CP_3 necessaria ai pagamenti, menzionato all'art. 2 del documento contrattuale: poiché tale contenzioso si concludeva con la sentenza Corte di Cassazione n. 9887/2016, in data 13 maggio 2016, che cassava la sentenza impugnata e decideva nel merito (all. 6 alla citazione dell'Avvocatura), deve ritenersi che, trascorso un ragionevole lasso di tempo da allora, in assenza di pagamento, l'ex dipendente ben avrebbe potuto agire per ottenere il risarcimento del danno;
donde la consumazione integrale del termine di prescrizione quinquennale, alla data di notificazione del decreto ingiuntivo, sopravvenuta il 27 novembre 2023.
Per completezza, è appena il caso di aggiungere che non si pone, in giudizio, questione di applicazione del (più lungo) termine prescrizionale previsto per le fattispecie di reato contestate, in sede penale, agli organi gestori della
NS, nonché agli organi della procedura concorsuale cui assoggettata la (v. le sentenze all. B, C, D, E, alla comparsa di costituzione in CP_3 giudizio), perché il è chiamato a rispondere, nel presente giudizio, non Parte_1 quale autore del reato bensì per avere (in tesi) concorso, omettendo la vigilanza dovuta, alla consumazione dei reati medesimi;
peraltro, anche volendo assumere che la costituzione di parte civile in sede penale abbia prodotto effetti interruttivi
(ex art. 1310 c.c.) anche nei riguardi del , condebitore solidale rimasto Parte_1 estraneo all'imputazione penale (in quanto allora costituito anch'esso parte civile), resta che: (a) i reati di bancarotta contestati agli organi gestori della , CP_3 ipoteticamente consumati in epoca antecedente all'assoggettamento alla procedura concorsuale (concordato preventivo, quindi liquidazione) venivano dichiarati estinti per sopravvenuta prescrizione (v. all B alla comparsa di costituzione in giudizio), mentre gli imputati dei reati asseritamente consumati in costanza di procedura concorsuale venivano assolti per insussistenza del fatto (v. all. E alla comparsa di costituzione in giudizio), con sentenze divenute irrevocabili già in epoca largamente antecedente al quinquennio precedente la notifica del decreto ingiuntivo (v. Cass. Sez. 3, 13/05/2024, n. 13052: «se l'illecito civile è
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considerato dalla legge come reato per il quale è prevista una prescrizione più lunga ed il giudizio penale si è concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione non pregiudicante l'azione civile, a questa si applica la prescrizione prevista per il fatto illecito aquiliano, ma con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data della sentenza irrevocabile»).
Donde la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, e motivo sufficiente di reiezione della domanda.
2.5 Tanto detto, giova comunque aggiungere che, ove mai disattesa l'eccezione di prescrizione, la domanda svolta dalla ingiungente nel ricorso monitorio, così come precisata in sede di memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., andrebbe comunque respinta, risultando - al termine della lite - del tutto deserto sia l'onere della prova (v. par. 2.2), sia - ancor prima - l'onere di allegazione gravante sulla parte dedotta danneggiata.
Si è già detto che alla parte che invochi la violazione del principio del neminem laedere (art. 2043 c.c.) spetta allegare e dimostrare tutti i fatti costitutivi della responsabilità ex lege aquilia, quindi il danno, la sua imputabilità - sotto il profilo della causalità materiale e giuridica - alla condotta antigiuridica del danneggiante, la colpa di quest'ultimo.
Nel caso di causalità omissiva o per omissione, l'onere di allegazione e prova involge il giudizio controfattuale, e deve portare a concludere, secondo un giudizio di prognosi postuma ex ante in concreto, che laddove la condotta omessa fosse stata tenuta, il danno non si sarebbe prodotto.
Nel caso di specie:
(i) la parte attrice sostanziale (ingiungente) non ha neppure propriamente ed effettivamente descritto il danno occorsole, facendo generico riferimento (nel ricorso ingiuntivo) ad un danno “da perdita del posto di lavoro”, senza fornire ulteriori precisazioni a riguardo, nel corso della lite e comunque fino al maturarsi delle preclusioni assertive;
(ii) dall'accordo transattivo più volte nominato (all. 2 al ricorso ingiuntivo) si evince però che il danno in parola consisterebbe nella differenza tra quanto percepito, quale dipendente, dalla NS e quanto successivamente
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percepito nel nuovo rapporto lavorativo (v. pagina 4, in fine); lo stesso sembra desumersi dalla sintetica narrativa in fatto sia della sentenza Tribunale di Roma n.
24512/2013 (all. 8 alla citazione dell'Avvocatura dello Strato) sia dalla sentenza
Corte d'appello di Roma n. 3437/2021 (all. 9, ivi).
Tuttavia, è noto che l'onere di allegazione (art. 115 c.p.c.) debba essere assolto negli atti giudiziali destinati allo scopo, ossia negli scritti difensivi, entro il maturarsi delle preclusioni assertive, non già per il tramite della documentazione depositata al fascicolo, che può avere sì funzione chiarificatoria, ma di fatti compiutamente allegati (v. in tema Cass. Sez. 2, 03/04/2025, n. 8900: «il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi»; conf. Cass. Sez. 3,
26/06/2025, n. 17261; Cass. Sez. 3, 22/09/2017, n. 22055; Cass. Sez. 3, 21/03/2013,
n. 7115: «quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale - nella specie, di risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima della P.A. - non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio (nella specie, provvedimenti ulteriori rispetto a quello, allegato, di decadenza da una concessione edilizia), la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il "thema decidendum". Infatti, i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti, potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti»).
Pertanto, il tribunale tuttora ignora quali fossero le mansioni e
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l'inquadramento contrattuale dell'ex dipendente alla data di cessazione del rapporto di lavoro, la stessa esatta data di cessazione del rapporto di lavoro, le mansioni e l'inquadramento acquisito presso il posto di destinazione, la data della riassunzione e quale fosse il nuovo datore di lavoro, perché nessuno di tali fatti e circostanze, concorrenti a delineare il danno di cui si chiede risarcimento, risulta indicato in alcuno degli scritti difensivi della parte ingiungente, né - per vero - risulta dai documenti allegati.
Le stesse mancanze si ravvisano quanto alla allegazione del nesso di causalità ed all'individuazione della specifica regola di comportamento che (in tesi) il avrebbe disertato e che, ove rispettata, avrebbe (secondo il criterio del Parte_1 più probabile che non) evitato l'evento di danno.
Difatti, la parte ingiungente si è limitata a lamentare la diserzione di tutti gli obblighi di vigilanza e controllo, nessuno escluso, assegnati dalla legge al
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, citando il testo dell'art. 35, d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1235 (Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari), che disponeva:
«Ai Consorzi agrari ed alla Federazione italiana dei consorzi agrari sono applicabili le disposizioni degli articoli 2542 al 2545 del Codice civile.
I poteri previsti dalle predette disposizioni sono esercitati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale inoltre ha facoltà:
a) di disporre ispezioni sul funzionamento dei Consorzi agrari e della
Federazione;
b) di sospendere l'esecuzione di deliberazioni o atti che ritenga illegittimi o contrari alle finalità degli enti o al pubblico interesse;
c) di annullare in ogni tempo gli atti contrari alle leggi, ai regolamenti e, di concerto con i , quelli contrari agli statuti. Controparte_11
I Consorzi e la debbono dare comunicazione al delle CP_3 Parte_1 proposte di modifiche statutarie, dei bilanci, delle deliberazioni dei Consigli, dei
Comitati e delle assemblee».
Sennonché occorreva, agli scopi della parte ingiungente, indicare quale fosse la condotta specificamente omessa dal Ministero vigilante e che, ove
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ipoteticamente tenuta, avrebbe impedito, secondo prognosi postuma e a mente del criterio del più probabile che non, la produzione del danno (che, si è già detto, è anche insufficientemente delineato nella sua effettiva natura, discorrendosi di perdita del rapporto di lavoro, ma anche di mancata riassunzione alle stesse condizioni e secondo lo stesso inquadramento precedentemente riconosciuto presso la ). CP_3
Poiché, come visto, il Tribunale ignora le mansioni svolte dal dipendente presso la NS nonché le mansioni ricevute presso il nuovo datore di lavoro, quindi la data di cessazione del rapporto lavorativo, come pure sconosce la data di riassunzione (presso un datore di lavoro che non è indicato in atti), quindi ignora anche lo stesso momento in cui si sarebbe configurato il danno ovviabile con l'attivazione dei poteri di vigilanza ministeriale, e poiché - in ultima analisi - non è stata indicata la specifica regola di comportamento in tesi violata dal vigilante, né lo specifico obbligo che, ove assolto, avrebbe Parte_1
(probabilmente) evitato il danno, qualsiasi illazione (anche) in ordine al nesso di causalità e all'imputabilità del danno, come pure - a ben vedere - alla stessa antigiuridicità del fatto, è preclusa in questa sede, e tali evidenze concorrono, unitamente alle considerazioni già sopra esposte, al rigetto della domanda.
2.6 Anche prescindendo dall'onere di allegazione, l'onere dimostrativo gravante sulla parte attrice sostanziale deve dirsi deserto, al termine della lite.
In particolare, la parte ingiungente ha inteso fare affidamento sulla documentazione esibita in giudizio, sia considerata per il suo contenuto negoziale, sia quale fonte di prova privilegiata e di convincimento;
segnatamente, ha individuato la prova della responsabilità ministeriale, per culpa in vigilando (e più in generale la prova di tutti i fatti costitutivi della domanda):
(a) nella ammissione di tale responsabilità ravvisata, con valenza confessoria, nel (più volte nominato) accordo transattivo stipulato tra l'ingiungente e il
Commissario della Federazione (v. all. 2 al ricorso ingiuntivo);
(b) negli accertamenti in tesi veicolati dalla sentenza Corte d'appello di Roma resa inter partes in data 10 maggio 2021 (n. 3437/2021, in data 10 maggio 2021, all. 9 alla citazione dell'Avvocatura), con cui, sempre in tesi, il giudice d'appello
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avrebbe acclarato la valenza e il contenuto negoziale della transazione, laddove veicolante una confessione o l'ammissione di responsabilità, da parte dell'Amministrazione;
(c) nelle considerazioni e deduzioni difensive dell'Avvocatura dello Stato, quali rese nel corso del giudizio definito con declaratoria di cessazione del contendere,
e riportate sempre nella motivazione della sentenza della Corte d'appello di
Roma testé citata;
(d) in tutte le sentenze rese, dal giudice penale, in ordine ai reati di bancarotta consumati dagli organi gestori della NS, ovvero in ordine ai reati asseritamente consumati in costanza di procedura concorsuale;
(e) nella relazione della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul dissesto della istituita con legge 2 marzo 1998, n. Controparte_3
33 (all. G al fascicolo della parte convenuta opposta).
Orbene, nessuno dei documenti e degli elementi istruttori sottoposti allo scrutinio del tribunale assolve allo scopo inteso dalla parte dedotta danneggiata.
Difatti:
(i) nessun negozio di accertamento o di ricognizione di debito ovvero di confessione stragiudiziale è ravvisabile nell'accordo transattivo più volte citato, sia perché nulla di ciò si legge ed è esplicitato nel documento negoziale, sia perché il documento non risulta sottoscritto in nome del ipoteticamente Parte_1 confitente, sia infine perché, tipicamente, tutte le ammissioni di fatti eventualmente sfavorevoli contenute in un negozio transattivo, in quanto strumentali alle reciproche concessioni che connotano la funzione propria del contratto (art. 1965 c.c.), esprimono esclusivamente tale finalità e giammai denunciano l'animus confitendi che, diversamente, qualifica la confessione o una
“ammissione di responsabilità” purchessia;
(ii) nessun giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) risulta veicolato dalla sentenza
Corte d'appello di Roma n. 3437/2021, nei termini indicati dalla parte ingiungente, trattandosi di sentenza declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Sotto il primo profilo (formale-sostanziale) giova rammentare che:
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(a) «in tema di ricognizione di debito, ove l'atto ricognitivo provenga da una pubblica amministrazione, lo stesso richiede la forma scritta "ad substantiam" e la prova della sua esistenza e del suo contenuto non può essere fornita né attraverso la confessione, né mediante la testimonianza» (così per tutte Cass. Sez.
1, 25/01/2022, n. 2091): nel caso di specie, come detto, l'accordo transattivo non risulta stipulato dal , e tanto basterebbe a reputarlo giuridicamente Parte_1 irrilevante, agli scopi della parte ingiungente;
(b) anche volendo ammettere che tale accordo sia rimasto opponibile anche al odierno opponente, come sostenuto dalla Corte d'appello ai soli fini Parte_1 della declaratoria di cessazione del contendere, o che lo abbia addirittura vincolato, come sostenuto dal Tribunale a definizione di altro contenzioso attivatosi inter partes, comunque dovrebbe escludersi la possibilità di utilizzare la transazione alla stregua di una ricognizione di debito (art. 1988 c.c.) ovvero di confessione stragiudiziale (art. 2735 c.c.).
È noto infatti che «il riconoscimento di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte non ha natura confessoria, per mancanza di "animus confitendi", ove costituisca l'oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione, poiché non integra una dichiarazione di scienza che sia fine a se stessa, ma s'inserisce nel contenuto del contratto transattivo ed è strumentale rispetto al raggiungimento dello scopo di questo, il che fa venir meno, nella rappresentazione interna che l'autore si forma della propria dichiarazione, la basilare caratteristica che alle confessioni conferisce forza probante» (così Cass.
Sez. 3, 19/06/2015, n. 12691; conf. ex pluribus Cass. Sez. 3, 31/07/2002, n. 11363;
Cass. Sez. L, 23/01/1997, n. 712).
In altri termini, è principio condiviso quello secondo cui «nel contenuto complessivo di una transazione può distinguersi anche un momento accertativo della situazione di fatto preesistente e, in tal caso, le relative dichiarazioni di scienza hanno valore confessorio, purché, tuttavia, abbiano ad oggetto la ricognizione di situazioni fattuali o di situazioni giuridiche considerate "sub specie facti" (quali un preesistente negozio, un contratto, una promessa) e non già valutazioni giuridiche» (Cass. Sez. 1, 10/11/2015, n. 22956; conf. Cass. Sez. 2,
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06/02/2009, n. 3033; Cass. Sez. 1, 13/10/2005, n. 19883; Cass. Sez. 1, 29/09/2004,
n. 19549: «la transazione è atto negoziale con il quale le parti pongono fine ad una vicenda giudiziaria facendosi concessioni reciproche (e, dunque, prescindendo dall'affermazione o dalla negazione di qualunque reciproca responsabilità), e non ha, pertanto, alcuna natura di confessione stragiudiziale, dannosa per gli eventuali condebitori. Da tale natura "neutra" dell'atto di transazione rispetto al punto della questione controverso la legge fa discendere, in via ordinaria, la mancanza di effetti nei confronti dei soggetti che ad essa non abbiano partecipato, salvo che, avendone titolo in qualità di condebitori, essi non chiedano di profittarne»; Cass. Sez. 3, 14/09/1983, n. 5564: «il riconoscimento di un fatto a sé sfavorevole e favorevole alla altra parte non ha natura confessoria, per mancanza di animus confitendi, ove costituisca l'oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione, poiché non integra una dichiarazione di scienza che sia fine a se stessa, ma s'inserisce nel contenuto del contratto transattivo ed è strumentale rispetto al raggiungimento dello scopo di questo, il che fa venir meno, nella rappresentazione interna che l'autore si forma della propria dichiarazione, la basilare caratteristica che alle confessioni conferisce forza probante»).
Nel caso di specie, il negozio confessorio o di ricognizione di debito o di ammissione della responsabilità che, a dire della parte ingiungente, sarebbe stato stipulato dal (per interposta persona), risulta avere in realtà investito Parte_1 esattamente la res dubia, ossia il rapporto giuridico controverso, in breve la pretesa risarcitoria della controparte, non già un fatto o un evento storicamente accaduto nel tempo: donde l'impossibilità di attribuire valenza di confessione o di ricognizione di debito alle premesse, ai considerata in diritto e, in sintesi, al contenuto del documento transattivo in atti, ivi incluse le risultanze della consulenza tecnica esperita in corso di causa, e ivi richiamata.
Questo, senza considerare che la presunta (ma insussistente) ricognizione di debito invocata dalla difesa ingiungente, ove mai ravvisabile nel documento negoziale, dovrebbe dirsi radicalmente inefficace, sotto il profilo negoziale, non essendosi documentata la sua trasmissione alla Procura della Corte dei Conti, ai
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sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, legge n. 289/2002 (legge di bilancio
20031; in tal senso, Cass. Sez. 1, 25/01/2022, n. 2091, la cui massima ufficiale è la seguente: «allorquando l'atto di riconoscimento di un debito provenga da una pubblica amministrazione, l'adempimento della trasmissione dell'atto scritto di ricognizione alla Procura regionale della Corte dei Conti, prescritto dall'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002 per le pubbliche amministrazioni nei casi ivi disciplinati, integra un requisito formale e procedimentale della ricognizione di debito, che ne condiziona la validità e l'efficacia e di cui va tratta necessaria evidenza dal documento stesso, in quanto vincolato alla forma scritta, in ordine sia alla previsione dell'invio alla competente Procura regionale della Corte dei
Conti che al tempestivo adempimento dell'onere stesso»).
È appena il caso di aggiungere, per incidens, che tali questioni non risultano minimamente disaminate dal tribunale nella sentenza n. 5456/2024, resa inter partes e invocata, pro domo sua, dalla difesa ingiungente (all. A alla comparsa di costituzione in giudizio), in quanto nient'affatto dedotte in controversia, sì da doversi escludere che, sul punto, si sia formato giudicato esplicito o implicito.
Nulla aggiunge, alle tesi della parte ingiungente, il cosiddetto parere dell'Avvocatura dello Stato, en passant richiamato nella sentenza della Corte
d'appello di cessazione della materia del contendere, che altro non è che una deduzione difensiva, e che quindi altro non esprime che una opinione giuridica dell'Organo legale, di per sé sprovvista di qualsiasi attitudine probatoria (e tantomeno di contenuto negoziale).
Del pari irrilevante, agli scopi della ingiungente, la citata sentenza della Corte
d'Appello (n. 3437/2021), declaratoria di cessazione del contendere (v. all. 9 alla citazione dell'Avvocatura dello Stato): è arcinoto che «la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla 25
naturale conclusione dello stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale;
pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere» (Cass. Sez. 6, 19/02/2020, n. 4167; Cass. Sez. 5, 24/01/2018, n. 1695).
In breve, «la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, idonea ad acquisire efficacia di giudicato limitatamente a tale aspetto, ma non a formare il giudicato sostanziale» (Cass. Sez. 6, 21/09/2016, n. 18530), sicché l'unico giudicato veicolato dalla sentenza della Corte d'appello più volte nominata riguarda la sopravvenuta carenza d'interesse, delle parti attrici, ad ottenere una pronuncia di merito (sì come ripetuto più volte nella motivazione del provvedimento), non già la qualificazione giuridica dei negozi ipoteticamente racchiusi nel documento transattivo, tantomeno la (fondatezza della) pretesa sostanziale delle parti attrici.
Escluso di poter assegnare valenza di fonte di prova (non interessa se privilegiata o meno) al documento transattivo ed ai suoi allegati, ovvero alle opinioni dell'Organo legale, né infine alla sentenza del giudice civile, sopra menzionata, non soccorrono alla dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda le sentenze rese, dal giudice penale, in ordine ai reati di bancarotta e/o di malversazione consumati dagli organi gestori della NS ovvero dagli organi e Uffici investiti della procedura concorsuale, né la relazione della
Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul dissesto della Controparte_3 istituita con legge 2 marzo 1998, n. 33 (all. G al fascicolo della
[...] parte convenuta opposta).
Difatti, quanto alle prime, basti osservare che i giudizi penali, i cui esiti sono documentati in atti (v. sentenza Corte di Cassazione Sez. V penale n. 8829/2010, all. B al fascicolo della convenuta opposta, nonché sentenza Corte di Cassazione
Sez. 5 penale n. 21175/2006, all. E ivi), non abbiano affatto riguardato la condotta tenuta dal nel periodo antecedente all'apertura della procedura Parte_1
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concorsuale a carico della NS ovvero in costanza di procedura, bensì le condotte di bancarotta, malversazione e di dissipazione del patrimonio della descritte nei capi di imputazione levati, dal Pubblico Ministero, a CP_3 carico delle persone fisiche che, di tempo in tempo, ricoprivano ruoli apicali e comunque gestori della . CP_3
Correlativamente, nelle motivazioni di tali provvedimenti non risultano affatto esaminate le questioni rilevanti nel presente giudizio - ossia cosa avrebbe dovuto fare il e cosa non avrebbe fatto - talché non è chiaro come le decisioni Parte_1 del giudice penale possano fornire un utile elemento istruttorio, in favore della parte dedotta danneggiata.
Parimenti, alla relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della istituita con legge 2 marzo Controparte_3
1998, n. 33, non può attribuirsi quel valore di prova, oltretutto dei fatti giuridicamente rilevanti ai fini del giudizio, inteso dalla difesa attrice, per il tenore eminentemente lato e valutativo del documento, sostanzialmente espressivo delle opinioni della Commissione in merito alla responsabilità politica dei vari
Ministri vigilanti, nel lungo arco di tempo in cui la NS avrebbe operato,
e per il fatto che, comunque, esso nient'affatto si sofferma sulla posizione e sulle vicende lavorative dei dipendenti, né sul trattamento che questi avrebbero ricevuto, alla luce degli obblighi di vigilanza e controllo spettanti al , Parte_1 senza spendere, in tal modo, alcuna parola in ordine alla vicenda specificamente dedotta in giudizio ed ai fatti costitutivi della domanda, rilevanti ai fini della decisione.
In breve, così come già detto, la domanda - ove non accolta l'eccezione di prescrizione - andrebbe respinta, per mancato assolvimento dell'onere di allegazione gravante sulla parte interessata, non surrogabile né supplito dalla documentazione in atti.
§-3. Conclusivamente, si provvede come a seguire, e la questione inerente alla legittimazione passiva del resta assorbita. Parte_2
Le spese seguono la soccombenza integrale della parte convenuta opposta, in difetto delle condizioni di cui all'art. 92 c.p.c., per disporne la compensazione.
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Non sussistono le condizioni per provvedere ex art. 96 c.p.c.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione svolta dalle Amministrazioni parti attrici in epigrafe, e per l'effetto:
revoca il decreto ingiuntivo n. 14865/2023, emesso in data 29 settembre 2023 su istanza della parte convenuta opposta, e respinge la domanda formulata, dalla medesima ingiungente, nel ricorso monitorio iscritto al n. 38164/2023 r.g.;
- condanna la parte convenuta opposta a rifondere, alle Amministrazioni opponenti, le spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
Roma, 25 novembre 2025 IL GIUDICE
RA OS
27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 l'articolo, tuttora vigente, così recita: «
5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti».
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