Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/05/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 102/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 09/05/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 20/01/2025 da e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. DIANA GIUSEPPE, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Maddaloni (CE) in data 29/12/2014; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati due figli: (06/05/2015) e Per_1 Per_2
(22/04/2020); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) i figli minori nati dall'unione e resteranno consensualmente affidati ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori, con collocamento preferenziale ed abituale presso la madre. Tale scelta testimonia la congiunta volontà di entrambi i genitori di non voler escludere uno di essi dalla normale continuazione dei rapporti con i figli minori, custodendo i diritti di quest'ultimi a mantenere un legame equilibrato e continuativo con entrambi, assicurando, nonostante la crisi coniugale e nonostante la separazione, l'esistenza di una famiglia non più fondata sulla convivenza dei suoi membri, ma sulla capacità dei genitori di continuare a svolgere civilmente il loro ruolo. Il sig. potrà tenere con sé i piccoli e per due pomeriggi Parte_2 Per_1 Per_2 infrasettimanali da concordare tenendo conto delle esigenze scolastiche e di studio dei minori ed in difetto di accordo tra le parti il martedì ed il venerdì dalle 15:00 alle 21:00, nonché a settimane alterne, dalle 21:00 del
Venerdì alle 21:00 della domenica. Il signor comunque, potrà far visita ai figli, presso Parte_2
l'abitazione della madre, in caso di malattia o indisposizione dei piccoli, entro le ore 18.00, previo preavviso telefonico. Relativamente alle vacanze natalizie, i piccoli e trascorreranno con ciascuno dei Per_1 Per_2 genitori, a rotazione, a cominciare, per l'anno 2024-2025 dalla madre, i giorni 24, 25 e 26 dicembre, così come,
a cominciare dal padre i giorni 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio. Nel rispetto delle medesime modalità, trascorreranno alternativamente con i genitori, a cominciare dalla madre (2024), le vacanze pasquali intese dal giorno di Giovedì Santo al lunedì in Albis. Relativamente alle vacanze estive, trascorrerà, inoltre, con ciascun genitore quindici giorni consecutivi nel periodo compreso tra luglio e settembre ed il sig. genitore Parte_2 non collocatario, si impegna a comunicare le relative date entro il 15 giugno di ogni anno al fine di determinare i rispettivi piani ferie. Trascorreranno, infine, con il padre il 19 marzo (festa del papà), il 12 dicembre (festa di compleanno del padre), nonché la festività relativa all'onomastico dello stesso. Allo stesso modo i piccoli e , trascorreranno con la madre la giornata dedicata alla festa della mamma, il 6 maggio Per_1 Per_2
(festa di compleanno del piccolo ed il 22 aprile (festa di compleanno della piccola ), nonché le Per_1 Per_2 festività relative ai rispettivi onomastici. In ottemperanza alla legge numero 54/2006 che ha riformulato l'art. 155 codice civile, i coniugi si impegnano a favorire il perdurare di un rapporto equilibrato e continuativo dei piccoli e con i nonni. Per_1 Per_2
3) la casa coniugale sita in Maddaloni alla via Napoli n. 122 comprensiva di arredi resterà assegnata alla sig.ra ed ai piccoli nati dall'unione. Parte_1
4) i coniugi, in ottemperanza al decreto legislativo 28.12.2013 n.154, ai sensi dell'art. 337 sexies codice civile, si impegnano a comunicare, entro il termine perentorio di trenta giorni, ogni eventuale cambiamento di residenza o di domicilio;
5) in ossequio al principio di solidarietà tra i coniugi, sancito dall'articolo 143 codice civile ed all'obbligo di mantenimento dei figli e della moglie, sancito dall'articolo 147 codice civile, il sig. verserà Parte_2 mensilmente, entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, alla signora la somma Parte_1 complessiva di € 600,00, di cui € 100,00 per la Sig.ra € 250,00 per il figlio ed € Parte_1 Per_1
250,00 per la figlia , oltre il 50% delle spese straordinarie. Le spese comprese nel mantenimento Per_2 ordinario sono: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche della scuola primaria e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero. Al fine di evitare qualsiasi possibile controversia sulla natura delle spese e sulla loro specifica regolamentazione, sin d'ora, si provvede a distinguere le spese straordinarie per le quali è necessario semplicemente che il genitore collocatario provveda a dare formale comunicazione all'altro coniuge al fine di richiedergliene la compartecipazione, dalle spese straordinarie per le quali, invece, vi è necessità di preventivo e formale accordo gli stessi. Sono da considerarsi spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: le spese scolastiche 3
di iscrizione e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggi fuori sede di università private e di università pubbliche, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
le spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); le spese sportive, quali quelle inerenti ad attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
le spese medico- sanitarie, quali spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia non coperte da servizio sanitario. Sono invece da considerarsi spese straordinarie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese e contribuzioni connesse all'iscrizione alla scuola secondaria pubblica;
spese relative a libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese relative all'Università pubblica limitatamente alla durata ordinaria del corso di laurea (escluso, quindi, per l'ipotesi di fuori corso); scuola bus soltanto se la spesa era già esistente durante il matrimonio;
campo estivo solo se entrambi i genitori lavorano (diversamente va concordata). Al solo fine di agevolare la programmazione economica di entrambe le parti, il genitore che anticipa le spese opportunamente dovrà richiedere il rimborso, inviando il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 28 di ogni mese al fine di consentire alla controparte il rimborso entro 30 giorni successivi, fermo ed impregiudicato il diritto di agire in sede ordinaria per la tutela del diritto di credito nei confronti del genitore inadempiente. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a mettere a disposizione dell'altro documenti fiscali (fatture, ricevute) relative a spese deducibili. Le spese straordinarie indicate al punto
5) dovranno essere debitamente documentate. I singoli documenti contabili giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta, scontrino), con l'indicazione del codice fiscale del minore;
6) ai sensi dell'art. 211, legge 19 maggio 1975, n. 151 la Sig.ra quale collocataria dei minori Parte_1
e ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari quale l'assegno unico Persona_3 Persona_4 ed universale per i figli a carico, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento fissato in sede di separazione.
7) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio e ad inserire i minori e sul passaporto di entrambi. Persona_3 Persona_4
8) i coniugi si danno atto che hanno già regolato tutti ogni ulteriore rapporto patrimoniale. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
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ritenuto che le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 09/05/2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 Pt_2
nato il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Maddaloni (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 119, parte II, serie A, anno 2014);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 09/05/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese