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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/12/2025, n. 2721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2721 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 193/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 193/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 12/06/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 10 novembre 2025 TRA 32.2015 , c.f.: , elett.te Parte_1 P.IVA_1 dom.to/a alla VIA CAVOUR, 27 POTENZA presso lo studio dell'Avv. ZOTTA STEFANO, c.f.: , dal quale è rappresentato/a C.F._1 e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione/in calce all'atto di citazione
- ATTORE E (R.F. n.9/2022 del Tribunale di Controparte_1 Potenza) – C.F. e P.IVA: – consede in Potenza al Viale P.IVA_2 Marconi, 385, in persona del curatore e legalerappresentante pro tempore, avv. Antonio Lomonaco, rappresentato edifeso, in virtù del provvedimento del Giudice Delegato del 21 novembre2022, in pari data depositato in cancelleria e della procura alle liti allegata al presente atto, dall'avv. Emilio Ancarola (C.F.: ,numero di fax: 0971 284821, CodiceFiscale_2 pec: e con Email_1 quest'ultimoelettivamente domiciliato in Potenza alla Via Giuseppe Mazzini, 165 CONVENUTO
Oggetto: Simulazione/Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.. Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 10.09.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con l'atto di citazione notificato in data 17.01.2017, Il Fallimento attore citava innanzi al Tribunale Civile di Potenza la società Controparte_1 (ancora in bonis), per far dichiarare la simulazione relativa ex artt. 1414 e ss cc. (o in subordine, l'inefficacia ex art. 2901 c.c.) dell'atto di compravendita con effetti a favore del terzo del 18.04.2014, rep.n.20.956 – Racc.12.155,
nella parte in cui prevede che gli effetti della vendita immobiliare tra la CP_2 e la non si producano in favore di quest'ultima, ma in favore CP_3 della Controparte_1
Più precisamente, l'atto di disposizione di cui veniva domandata l'inefficacia e/o la nullità, è rappresentato dalla clausola distrattiva dell'effetto reale consistente nel trasferimento della proprietà immobiliare non in favore della società acquirente, ma CP_3 direttamente in capo alla diversa società soggetto terzo Controparte_1 rispetto all'atto di compravendita del 18.04.2014, secondo il meccanismo descritto dall'art. 1411 c.c. (contratto a favore di terzo).
La società rimaneva contumace, come dichiarato con CP_1 CP_1 provvedimento del G.I. reso alla prima udienza.
In data 07.12.2017 parte attrice depositava le memorie ex art. 183 VI comma n.2 cpc formulando richieste istruttorie.
Con comparsa del 22.11.2022 depositata dall'avv. Emilio Ancarola, veniva comunicato il fallimento della società (Tribunale Controparte_1 Fallimentare Potenza R.F. n.09/2022; Curatore fallimentare avv. Lomonaco), dichiarato con la sentenza n. 9/2022 del 13.05.2022.
All'udienza del 02.12.2022 fissata per la precisazione delle conclusioni il Giudice dichiarava interrotto il presente procedimento per l'intervenuto fallimento di Controparte_1
Nella comparsa di costituzione, tuttavia, parte convenuta non resisteva tecnicamente in giudizio, dichiarando l'intervenuto fallimento senza prendere posizione sulle domande formulate da parte attrice.
Con ricorso depositato in data 10.01.2023, parte attrice riassumeva il presente giudizio nei confronti della Curatela Fallimentare della Controparte_1 Ricorso e decreto di fissazione di udienza venivano notificati da parte attrice in data 12.01.2023.
Con provvedimento reso all'udienza del 12.06.2024, veniva dichiarata la contumacia della e fissava Controparte_4 l'udienza per la precisazione delle conclusioni .
All'udienza del 10.09.2025, chiamata per la precisazione delle conclusioni, il fallimento attore precisava le proprie conclusioni a verbale, e il Giudice adito riservava per la decisione finale concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Ciò premesso, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di fatto e di diritto che di seguito si espongono.
1. Della simulazione del contratto di compravendita immobiliare.
In primo luogo occorre considerare che, secondo la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità:
Tribunale AP sez. VII, 08/04/2021, n.3261 Il curatore può fare accertare, tramite l'azione di simulazione, il carattere simulato di un atto posto in essere dal fallito, a norma dell'art 1415 c.c. comma 2, in qualità di terzo pregiudicato dalla simulazione medesima, per tutelare la massa dei beni e dei creditori. Da ciò consegue che il curatore, ponendosi anche in sostituzione dei creditori, agisce come terzo e potrà quindi fornire la prova della simulazione, ai sensi dell'art. 1417 c.c., anche mediante testimoni e presunzioni, le quali ultime sono ammissibili ogniqualvolta è ammessa la prova testimoniale.
Tribunale Oristano, 11/01/2019, n.10 Sulla parte che agisce in giudizio per ottenere l'accertamento della simulazione relativa di un contratto grava l'onere di provare l'esistenza di una concorde volontà dei contraenti, tendente a porre in essere un diverso negozio, vero e reale, destinato a rimanere occulto. Nel giudizio in cui la curatela esercita l'azione di simulazione spettante al contraente fallito, il curatore stesso cumula la legittimazione già spettante al fallito con quella già spettante ai creditori, agendo pertanto, come terzo “quoad probationis” avendo tale cumulo rilevanza, peraltro, soltanto nei confronti delle altre parti dell'atto impugnato, e non anche nei confronti del fallito rispetto al quale non è pertanto, configurabile alcun contrasto di interessi. Di conseguenza, quando l'azione diretta a far valere la simulazione di un contratto sia proposta dalla curatela fallimentare di una delle parti del contratto stesso, deve ritenersi ammissibile la prova per presunzioni della simulazione stessa.
Tale orientamento è stato assunto anche dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
5) Cassazione civile sez. III, 18/12/2012, n.23318 Il curatore fallimentare che deduce in giudizio la simulazione della quietanza rilasciata dal fallito in bonis rappresenta la massa dei creditori, e non il fallito, sicché la quietanza stessa non vale, nei confronti del fallimento, come confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento.
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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2021, n.38975 Il curatore fallimentare che deduce in giudizio la simulazione della quietanza rilasciata dal fallito "in bonis" rappresenta la massa dei creditori, e non il fallito, sicché tale quietanza non vale, nei confronti del fallimento, come confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva negato l'efficacia prevista dall'art. 2735 c.c. alla dichiarazione contenuta in un contratto preliminare di compravendita, con la quale la società fallita, prima ancora del fallimento, aveva dato atto dell'avvenuto pagamento del prezzo).
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che:
6) Cassazione civile sez. I, 13/05/2009, n.11144 Il curatore fallimentare che agisca per la dichiarazione di simulazione di una quietanza di pagamento, al fine di recuperare il relativo importo al fallimento, può validamente dimostrare l'assenza dell'effettivo versamento della somma in contanti attraverso il collegamento tra presunzioni concordanti, quali l'assoluta mancanza di plausibilità dell'allegazione, in quanto riferita ad un importo assoggettato per la sua ingente entità ai divieti della normativa antiriciclaggio e alla conseguente necessità di una traccia documentale dell'effettivo versamento.
Applicando i suddetti princìpi al caso in esame, ne discende che parte attrice può provare la simulazione del contratto di compravendita mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
Dall'esame degli atti si evince che, acquisita la copia dell'atto di compravendita del 18.04.2014, la Curatela Fallimentare ha riscontrato varie anomalie con particolare riguardo al secondo rapporto contrattuale, quello posto in essere tra la (all'epoca ancora in bonis) e la CP_3 [...]
entrambe amministrate e rappresentate dalla sig.ra CP_1 [...]
Parte_2
Innanzitutto, tra la documentazione reperita dalla Curatela Fallimentare, non vi è alcuna traccia di fatture che giustificano un debito della nei CP_3 confronti della per euro 92.822,90, né di altra Controparte_1 documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta fornitura di materiale (cfr. allegato n.3).
Non risulta prodotta alcuna documentazione (avente data certa) dalla quale si evince un qualsiasi rapporto commerciale tra le due società.
Non vi è prova neanche della regolarità amministrativa e fiscale delle fatture citate nell'atto di compravendita, così come non è stato possibile verificare se
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le stesse siano state contabilizzate dalle due società con il relativo versamento dell'IVA.
In tale situazione, quanto dichiarato nel rogito notarile sull'estinzione parziale di un debito della società nei confronti della CP_3 Controparte_1
, per il corrispondente importo di Euro 80.000,00 oltre IVA, risulta
[...] inesistente.
L'atto di compravendita risulta poi stipulato nell'aprile 2014 allorquando la era già in evidente stato di insolvenza. Infatti risulta agli atti che: CP_3
- in data 17.01.2014, è stato emesso il decreto ingiuntivo non opposto (e mai pagato) per euro 37.544,09 in favore della e in danno della CP_5 CP_3
[... (cfr. allegati n.9);
- in data 19.03.2014, è stato emesso il decreto ingiuntivo non opposto (e mai pagato) per euro 380.283,88 in favore del NC di AP e in danno della (cfr. allegato n.10). CP_3
Parte attrice ha depositato nel proprio fascicolo di parte lo stato passivo delle domande tempestive relativo al dichiarato esecutivo Parte_3 il 30.06.2016, per un ammontare complessivo di circa euro 500.000,00 (cfr. allegato n.11).
Dunque, evidente era lo stato di insolvenza in cui si trovava la società già all'epoca del contratto di compravendita ex art. 1411 c.c., CP_3 tant'è vero che, alcuni mesi più tardi, il Tribunale di Potenza ne ha dichiarato il fallimento con sentenza del 17.12.2015.
E ancora, l'atto di compravendita risulta stipulato tra due società, CP_3 e entrambe interamente controllate e gestite da una Controparte_1 stessa persona, Parte_2 Ciò si evince chiaramente considerando le seguenti circostanze:
Dall'esame dello stato passivo delle domande tempestive, si evince che le istanze di ammissione proposte dal NC di AP SP (in forza del decreto ingiuntivo del 19.03.2014), e dalla società (in forza del decreto CP_5 ingiuntivo del 17.01.2014) sono state accolte integralmente dal Giudice Delegato. Al momento della stipula dell'atto di compravendita, la sig.ra Parte_2 era amministratrice unica della nonché amministratrice
[...] CP_3 unica e socio unico della Controparte_1
Anche dopo la stipula dell'atto di compravendita, la sig.ra Parte_2 ha continuato a ricoprire cariche sociali nelle tre società a lei
[...] direttamente riferibili:
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1. nella amministratrice unica fino al fallimento;
CP_3
2. nella Sa.Ca. srl, amministratrice unica fino al fallimento;
3. nella socio unico dal 27.02.2013 al 15.10.2015, Controparte_1 amministratore unico dal 27.02.2013 al 10.06.2014;
4. sempre nella socio unico e amministratore unico dal Controparte_1 06.09.2016 fino ad oggi;
All'epoca della stipula dell'atto di compravendita, la sede legale della coincideva esattamente con la sede legale della CP_3 Controparte_1
e della Sa.Ca. srl (Potenza, via della Tecnica n.24); trattasi di un ufficio
[...] da sempre gestito e utilizzato esclusivamente dalla sig.ra Parte_2 per la propria attività imprenditoriale.
[...]
Al momento della notifica della citazione introduttiva del presente giudizio, la sede legale della era ubicata in via Marconi n.385, presso Controparte_6 un immobile da sempre gestito dalla sig.ra Parte_2
-i soci unici della successivi al 15.10.2015 ( Controparte_1 Per_1
e ), hanno conferito alla sig.ra
[...] Persona_2 Parte_4 per cedere le quote societarie della stessa società (cfr. allegati
[...] nn.12 e 13); la sig.ra è sorella germana del sig. Parte_2 Persona_1 quest'ultimo amministratore della dal 10.06.2014 al Controparte_1
17.12.2015, e socio unico della stessa al 15.10.2015 al 17.12.2015. CP_1
Alla data di stipula dell'atto di compravendita, la non era CP_3 proprietaria di alcun bene immobile (cfr. allegato n.5), né di altro bene e/o valore utilmente aggredibile dai creditori.
Dunque, risulta altamente verosimile, secondo il criterio logico- probabilistico proprio del giudizio civile, che la sig.ra ha utilizzato le Parte_2 ultime risorse economiche della società per acquistare un bene CP_3 immobile, intestandolo alla e così sottraendolo alle Controparte_1 azioni dei numerosi creditori della CP_3
In conclusione, risultano provate da parte attrice a fondamento dell'azione di simulazione le seguenti presunzioni, da ritenersi gravi, precise e concordanti:
- l'atto di compravendita è stato stipulato nell'aprile 2014 quando la CP_3
[... era oramai gravata da numerosi e ingenti debiti;
- l'atto di compravendita risulta stipulato tra due società, e CP_3 [...]
entrambe controllate e gestite di fatto da una stessa persona, CP_1
Parte_2
- l'atto di compravendita ha oggetto un bene immobile utilizzato e/o gestito dalla sig.ra dopo la stipula del contratto;
Parte_2
- 6 -
- quanto dichiarato nel rogito notarile sull'estinzione parziale di un debito della società nei confronti della per il CP_3 Controparte_1 corrispondente importo di Euro 80.000,00 oltre IVA, risulta inesistente;
- mai alcun rapporto commerciale si è avuto tra e CP_3 [...]
, e né mai sono state emesse fatture da quest'ultima società. CP_1
Pertanto deve in questa sede essere accertata la simulazione ex artt. 1414 e ss cc. dell'atto di compravendita con effetti a favore del terzo del 18.04.2014, rep.n.20.956 – Racc.12.155, nella parte in cui prevede che gli effetti della vendita tra la e la non si producono in favore Parte_5 CP_3 di quest'ultima, a in favore della Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 92 e ss c.p.c. e sono liquidate in applicazione dei Parametri ex DM 147/2022, considerato il valore dichiarato di euro 80.000, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_6 [...]
, così provvede: CP_6
1) accerta la simulazione ex artt. 1414 e ss cc. dell'atto di compravendita con effetti a favore del terzo del 18.04.2014, rep.n.20.956 – Racc.12.155, nella parte in cui prevede che gli effetti della vendita tra la
[...]
e la non si producono in favore di quest'ultima, Parte_5 CP_3 ma in favore della Controparte_1
- dichiara, per l'effetto, che tale atto dispositivo è privo di validità ed efficacia nei confronti della Curatela fallimentare con l'adozione dei CP_3 conseguenziali provvedimenti di legge compreso quello di autorizzare la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del territorio competente;
- condanna parte convenuta a consegnare l'intera unità immobiliare oggetto dell'atto di compravendita con effetti a favore del terzo del 18.04.2014, rep.n.20.956 – Racc.12.155, in favore della Parte_7
[...
2) Condanna la convenuta soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 9.178,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Così deciso in Potenza, il 06/12/2025.
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Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 193/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 12/06/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 10 novembre 2025 TRA 32.2015 , c.f.: , elett.te Parte_1 P.IVA_1 dom.to/a alla VIA CAVOUR, 27 POTENZA presso lo studio dell'Avv. ZOTTA STEFANO, c.f.: , dal quale è rappresentato/a C.F._1 e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione/in calce all'atto di citazione
- ATTORE E (R.F. n.9/2022 del Tribunale di Controparte_1 Potenza) – C.F. e P.IVA: – consede in Potenza al Viale P.IVA_2 Marconi, 385, in persona del curatore e legalerappresentante pro tempore, avv. Antonio Lomonaco, rappresentato edifeso, in virtù del provvedimento del Giudice Delegato del 21 novembre2022, in pari data depositato in cancelleria e della procura alle liti allegata al presente atto, dall'avv. Emilio Ancarola (C.F.: ,numero di fax: 0971 284821, CodiceFiscale_2 pec: e con Email_1 quest'ultimoelettivamente domiciliato in Potenza alla Via Giuseppe Mazzini, 165 CONVENUTO
Oggetto: Simulazione/Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.. Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 10.09.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con l'atto di citazione notificato in data 17.01.2017, Il Fallimento attore citava innanzi al Tribunale Civile di Potenza la società Controparte_1 (ancora in bonis), per far dichiarare la simulazione relativa ex artt. 1414 e ss cc. (o in subordine, l'inefficacia ex art. 2901 c.c.) dell'atto di compravendita con effetti a favore del terzo del 18.04.2014, rep.n.20.956 – Racc.12.155,
nella parte in cui prevede che gli effetti della vendita immobiliare tra la CP_2 e la non si producano in favore di quest'ultima, ma in favore CP_3 della Controparte_1
Più precisamente, l'atto di disposizione di cui veniva domandata l'inefficacia e/o la nullità, è rappresentato dalla clausola distrattiva dell'effetto reale consistente nel trasferimento della proprietà immobiliare non in favore della società acquirente, ma CP_3 direttamente in capo alla diversa società soggetto terzo Controparte_1 rispetto all'atto di compravendita del 18.04.2014, secondo il meccanismo descritto dall'art. 1411 c.c. (contratto a favore di terzo).
La società rimaneva contumace, come dichiarato con CP_1 CP_1 provvedimento del G.I. reso alla prima udienza.
In data 07.12.2017 parte attrice depositava le memorie ex art. 183 VI comma n.2 cpc formulando richieste istruttorie.
Con comparsa del 22.11.2022 depositata dall'avv. Emilio Ancarola, veniva comunicato il fallimento della società (Tribunale Controparte_1 Fallimentare Potenza R.F. n.09/2022; Curatore fallimentare avv. Lomonaco), dichiarato con la sentenza n. 9/2022 del 13.05.2022.
All'udienza del 02.12.2022 fissata per la precisazione delle conclusioni il Giudice dichiarava interrotto il presente procedimento per l'intervenuto fallimento di Controparte_1
Nella comparsa di costituzione, tuttavia, parte convenuta non resisteva tecnicamente in giudizio, dichiarando l'intervenuto fallimento senza prendere posizione sulle domande formulate da parte attrice.
Con ricorso depositato in data 10.01.2023, parte attrice riassumeva il presente giudizio nei confronti della Curatela Fallimentare della Controparte_1 Ricorso e decreto di fissazione di udienza venivano notificati da parte attrice in data 12.01.2023.
Con provvedimento reso all'udienza del 12.06.2024, veniva dichiarata la contumacia della e fissava Controparte_4 l'udienza per la precisazione delle conclusioni .
All'udienza del 10.09.2025, chiamata per la precisazione delle conclusioni, il fallimento attore precisava le proprie conclusioni a verbale, e il Giudice adito riservava per la decisione finale concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Ciò premesso, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di fatto e di diritto che di seguito si espongono.
1. Della simulazione del contratto di compravendita immobiliare.
In primo luogo occorre considerare che, secondo la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità:
Tribunale AP sez. VII, 08/04/2021, n.3261 Il curatore può fare accertare, tramite l'azione di simulazione, il carattere simulato di un atto posto in essere dal fallito, a norma dell'art 1415 c.c. comma 2, in qualità di terzo pregiudicato dalla simulazione medesima, per tutelare la massa dei beni e dei creditori. Da ciò consegue che il curatore, ponendosi anche in sostituzione dei creditori, agisce come terzo e potrà quindi fornire la prova della simulazione, ai sensi dell'art. 1417 c.c., anche mediante testimoni e presunzioni, le quali ultime sono ammissibili ogniqualvolta è ammessa la prova testimoniale.
Tribunale Oristano, 11/01/2019, n.10 Sulla parte che agisce in giudizio per ottenere l'accertamento della simulazione relativa di un contratto grava l'onere di provare l'esistenza di una concorde volontà dei contraenti, tendente a porre in essere un diverso negozio, vero e reale, destinato a rimanere occulto. Nel giudizio in cui la curatela esercita l'azione di simulazione spettante al contraente fallito, il curatore stesso cumula la legittimazione già spettante al fallito con quella già spettante ai creditori, agendo pertanto, come terzo “quoad probationis” avendo tale cumulo rilevanza, peraltro, soltanto nei confronti delle altre parti dell'atto impugnato, e non anche nei confronti del fallito rispetto al quale non è pertanto, configurabile alcun contrasto di interessi. Di conseguenza, quando l'azione diretta a far valere la simulazione di un contratto sia proposta dalla curatela fallimentare di una delle parti del contratto stesso, deve ritenersi ammissibile la prova per presunzioni della simulazione stessa.
Tale orientamento è stato assunto anche dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
5) Cassazione civile sez. III, 18/12/2012, n.23318 Il curatore fallimentare che deduce in giudizio la simulazione della quietanza rilasciata dal fallito in bonis rappresenta la massa dei creditori, e non il fallito, sicché la quietanza stessa non vale, nei confronti del fallimento, come confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento.
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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2021, n.38975 Il curatore fallimentare che deduce in giudizio la simulazione della quietanza rilasciata dal fallito "in bonis" rappresenta la massa dei creditori, e non il fallito, sicché tale quietanza non vale, nei confronti del fallimento, come confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva negato l'efficacia prevista dall'art. 2735 c.c. alla dichiarazione contenuta in un contratto preliminare di compravendita, con la quale la società fallita, prima ancora del fallimento, aveva dato atto dell'avvenuto pagamento del prezzo).
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che:
6) Cassazione civile sez. I, 13/05/2009, n.11144 Il curatore fallimentare che agisca per la dichiarazione di simulazione di una quietanza di pagamento, al fine di recuperare il relativo importo al fallimento, può validamente dimostrare l'assenza dell'effettivo versamento della somma in contanti attraverso il collegamento tra presunzioni concordanti, quali l'assoluta mancanza di plausibilità dell'allegazione, in quanto riferita ad un importo assoggettato per la sua ingente entità ai divieti della normativa antiriciclaggio e alla conseguente necessità di una traccia documentale dell'effettivo versamento.
Applicando i suddetti princìpi al caso in esame, ne discende che parte attrice può provare la simulazione del contratto di compravendita mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
Dall'esame degli atti si evince che, acquisita la copia dell'atto di compravendita del 18.04.2014, la Curatela Fallimentare ha riscontrato varie anomalie con particolare riguardo al secondo rapporto contrattuale, quello posto in essere tra la (all'epoca ancora in bonis) e la CP_3 [...]
entrambe amministrate e rappresentate dalla sig.ra CP_1 [...]
Parte_2
Innanzitutto, tra la documentazione reperita dalla Curatela Fallimentare, non vi è alcuna traccia di fatture che giustificano un debito della nei CP_3 confronti della per euro 92.822,90, né di altra Controparte_1 documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta fornitura di materiale (cfr. allegato n.3).
Non risulta prodotta alcuna documentazione (avente data certa) dalla quale si evince un qualsiasi rapporto commerciale tra le due società.
Non vi è prova neanche della regolarità amministrativa e fiscale delle fatture citate nell'atto di compravendita, così come non è stato possibile verificare se
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le stesse siano state contabilizzate dalle due società con il relativo versamento dell'IVA.
In tale situazione, quanto dichiarato nel rogito notarile sull'estinzione parziale di un debito della società nei confronti della CP_3 Controparte_1
, per il corrispondente importo di Euro 80.000,00 oltre IVA, risulta
[...] inesistente.
L'atto di compravendita risulta poi stipulato nell'aprile 2014 allorquando la era già in evidente stato di insolvenza. Infatti risulta agli atti che: CP_3
- in data 17.01.2014, è stato emesso il decreto ingiuntivo non opposto (e mai pagato) per euro 37.544,09 in favore della e in danno della CP_5 CP_3
[... (cfr. allegati n.9);
- in data 19.03.2014, è stato emesso il decreto ingiuntivo non opposto (e mai pagato) per euro 380.283,88 in favore del NC di AP e in danno della (cfr. allegato n.10). CP_3
Parte attrice ha depositato nel proprio fascicolo di parte lo stato passivo delle domande tempestive relativo al dichiarato esecutivo Parte_3 il 30.06.2016, per un ammontare complessivo di circa euro 500.000,00 (cfr. allegato n.11).
Dunque, evidente era lo stato di insolvenza in cui si trovava la società già all'epoca del contratto di compravendita ex art. 1411 c.c., CP_3 tant'è vero che, alcuni mesi più tardi, il Tribunale di Potenza ne ha dichiarato il fallimento con sentenza del 17.12.2015.
E ancora, l'atto di compravendita risulta stipulato tra due società, CP_3 e entrambe interamente controllate e gestite da una Controparte_1 stessa persona, Parte_2 Ciò si evince chiaramente considerando le seguenti circostanze:
Dall'esame dello stato passivo delle domande tempestive, si evince che le istanze di ammissione proposte dal NC di AP SP (in forza del decreto ingiuntivo del 19.03.2014), e dalla società (in forza del decreto CP_5 ingiuntivo del 17.01.2014) sono state accolte integralmente dal Giudice Delegato. Al momento della stipula dell'atto di compravendita, la sig.ra Parte_2 era amministratrice unica della nonché amministratrice
[...] CP_3 unica e socio unico della Controparte_1
Anche dopo la stipula dell'atto di compravendita, la sig.ra Parte_2 ha continuato a ricoprire cariche sociali nelle tre società a lei
[...] direttamente riferibili:
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1. nella amministratrice unica fino al fallimento;
CP_3
2. nella Sa.Ca. srl, amministratrice unica fino al fallimento;
3. nella socio unico dal 27.02.2013 al 15.10.2015, Controparte_1 amministratore unico dal 27.02.2013 al 10.06.2014;
4. sempre nella socio unico e amministratore unico dal Controparte_1 06.09.2016 fino ad oggi;
All'epoca della stipula dell'atto di compravendita, la sede legale della coincideva esattamente con la sede legale della CP_3 Controparte_1
e della Sa.Ca. srl (Potenza, via della Tecnica n.24); trattasi di un ufficio
[...] da sempre gestito e utilizzato esclusivamente dalla sig.ra Parte_2 per la propria attività imprenditoriale.
[...]
Al momento della notifica della citazione introduttiva del presente giudizio, la sede legale della era ubicata in via Marconi n.385, presso Controparte_6 un immobile da sempre gestito dalla sig.ra Parte_2
-i soci unici della successivi al 15.10.2015 ( Controparte_1 Per_1
e ), hanno conferito alla sig.ra
[...] Persona_2 Parte_4 per cedere le quote societarie della stessa società (cfr. allegati
[...] nn.12 e 13); la sig.ra è sorella germana del sig. Parte_2 Persona_1 quest'ultimo amministratore della dal 10.06.2014 al Controparte_1
17.12.2015, e socio unico della stessa al 15.10.2015 al 17.12.2015. CP_1
Alla data di stipula dell'atto di compravendita, la non era CP_3 proprietaria di alcun bene immobile (cfr. allegato n.5), né di altro bene e/o valore utilmente aggredibile dai creditori.
Dunque, risulta altamente verosimile, secondo il criterio logico- probabilistico proprio del giudizio civile, che la sig.ra ha utilizzato le Parte_2 ultime risorse economiche della società per acquistare un bene CP_3 immobile, intestandolo alla e così sottraendolo alle Controparte_1 azioni dei numerosi creditori della CP_3
In conclusione, risultano provate da parte attrice a fondamento dell'azione di simulazione le seguenti presunzioni, da ritenersi gravi, precise e concordanti:
- l'atto di compravendita è stato stipulato nell'aprile 2014 quando la CP_3
[... era oramai gravata da numerosi e ingenti debiti;
- l'atto di compravendita risulta stipulato tra due società, e CP_3 [...]
entrambe controllate e gestite di fatto da una stessa persona, CP_1
Parte_2
- l'atto di compravendita ha oggetto un bene immobile utilizzato e/o gestito dalla sig.ra dopo la stipula del contratto;
Parte_2
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- quanto dichiarato nel rogito notarile sull'estinzione parziale di un debito della società nei confronti della per il CP_3 Controparte_1 corrispondente importo di Euro 80.000,00 oltre IVA, risulta inesistente;
- mai alcun rapporto commerciale si è avuto tra e CP_3 [...]
, e né mai sono state emesse fatture da quest'ultima società. CP_1
Pertanto deve in questa sede essere accertata la simulazione ex artt. 1414 e ss cc. dell'atto di compravendita con effetti a favore del terzo del 18.04.2014, rep.n.20.956 – Racc.12.155, nella parte in cui prevede che gli effetti della vendita tra la e la non si producono in favore Parte_5 CP_3 di quest'ultima, a in favore della Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 92 e ss c.p.c. e sono liquidate in applicazione dei Parametri ex DM 147/2022, considerato il valore dichiarato di euro 80.000, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_6 [...]
, così provvede: CP_6
1) accerta la simulazione ex artt. 1414 e ss cc. dell'atto di compravendita con effetti a favore del terzo del 18.04.2014, rep.n.20.956 – Racc.12.155, nella parte in cui prevede che gli effetti della vendita tra la
[...]
e la non si producono in favore di quest'ultima, Parte_5 CP_3 ma in favore della Controparte_1
- dichiara, per l'effetto, che tale atto dispositivo è privo di validità ed efficacia nei confronti della Curatela fallimentare con l'adozione dei CP_3 conseguenziali provvedimenti di legge compreso quello di autorizzare la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del territorio competente;
- condanna parte convenuta a consegnare l'intera unità immobiliare oggetto dell'atto di compravendita con effetti a favore del terzo del 18.04.2014, rep.n.20.956 – Racc.12.155, in favore della Parte_7
[...
2) Condanna la convenuta soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 9.178,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Così deciso in Potenza, il 06/12/2025.
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Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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