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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/12/2025, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8418/2024
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. FR SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. 8418/2024 promossa
DA
Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'avv. Mario SI (C.F. C.F. 2
attrice
Parte_2
(C.F.: P.IVA_1 ), con sede legale in Roma, viale America n. 351, rappresentata e difesa dall'avv. Carolina Lussana (C.F.: C.F. 3
convenuta
E CONTRO
(C.F.: P.IVA_2 ), con sede Controparte_1
legale in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Monica
De AL (C.F.: C.F._4
convenuta
Conclusioni delle parti
Nell'interesse di Parte_1 :
"Preliminarmente si chiede che l'Onorevole Tribunale Adito voglia sospendere l'efficacia della impugnata cartella e dell'intimazione di pagamento impugnate, per le quali il fumus boni juris è evidenziato dalle motivazioni indicate nel ricorso mentre il periculum è derivante dal rischio che le resistenti possano avviare azioni esecutive nei confronti dell'attore avendo intimato il pagamento entro 5 giorni dalla notifica e avvertendo che in mancanza avvieranno azione esecutiva.
In via gradata per sentire accogliere le seguenti conclusioni - Accertare e dichiarare la nullità del diritto di riscuotere le somme indicate nella impugnata cartella per assenza di titolo così come evidenziato nelle motivazioni del presente atto;
Per l'effetto annullare la impugnata cartella per inesistenza del diritto di riscuotere le somme;
Condannare le resistenti al pagamento delle spese del presente giudizio con attribuzione all' antescritto difensore".
Nell'interesse di Parte_2
"Rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge".
Nell'interesse di Controparte_1 :
"Voglia l'adito Tribunale così giudicare: Controparte_2
stante la irretrattabilità del ruolo intimato nella cartella di pagamento
06820210118051317002 notificata il 13.7.2023 e non opposta, rigettare la proposta opposizione siccome inammissibile nonché infondata in fatto e in diritto e non provata;
in via subordinata, laddove trovasse eccezionalmente ingresso la domanda di censura del ruolo intimato nella cartella del 2023, nell'ipotesi di eventuale accogli- mento della domanda tenere indenne il Concessionario dalle conseguenze della lite tra ente impositore e contribuente stante la scissione tra soggetto titolare del credito e soggetto promotore dell'azione di riscossione esattoriale.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario".
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in
(di seguito CP_3 ) e il giudizio Controparte_1
[...]
Contr (di seguito ) al fine di proporre Parte_2
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 06820249047861021000, avente ad oggetto l'importo di € 7.718,09.
2. L'opponente ha premesso che l'intimazione di pagamento è stata notificata in relazione alla cartella di pagamento n. 06820210118051317002.
Nonostante tale cartella di pagamento non le sia stata mai notificata, presumibilmente la stessa era stata formata al fine di procedere al recupero di un finanziamento assistito da garanzia pubblica.
A tal riguardo l'opponente ha esposto che l'art. 9 del d.lgs. 123/1998 ossia la Contr disposizione in forza della quale ha proceduto all'iscrizione a ruolo non sarebbe applicabile ai casi, come quello in esame, di mero inadempimento del Contr mutuatario. Conseguentemente, avrebbe dovuto avvalersi delle ordinarie forme di tutela, al fine di ottenere un titolo esecutivo nei confronti del debitore.
Difatti, come statuito dall'art. 21 del d.lgs. 46/1999, per poter procedere mediante la riscossione esattoriale, l'ente impositore ha l'onere di acquisire preventivamente un titolo esecutivo.
Alla luce di quanto esposto, l'opponente ha domandato in via cautelare la sospensione dell'efficacia dell'intimazione di pagamento e nel merito l'accertamento in ordine all'inesistenza del diritto di agire in via esecutiva. Contr 3. Si sono costituite in giudizio CP_3 e le quali hanno domandato il rigetto dell'opposizione.
4. All'udienza del 20.2.2025, fissata per la trattazione della sola domanda cautelare,
l'opponente ha rinunciato a tale domanda, non avendo più interesse alla sospensione avendo ottenuto la rateizzazione dell'importo dovuto.
5. All'udienza dell'8.10.2025 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e alla successiva udienza dell'11.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
***
6. L'opposizione è infondata.
Al fine di meglio comprendere il motivo di opposizione proposto da Parte_1
[...] occorre brevemente delineare la disciplina sui finanziamenti assistiti dalla garanzia pubblica.
Parte_2 è stato istituitoIl Fondo di Garanzia costituito presso il dall'art. 2, comma 100, lett. a), della 1. 662/1996, a mente del quale "nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il Pt 3 può destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il allo scopo di assicurare una parziale Parte_2
assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese...".
La disciplina di dettaglio del Fondo di Garanzia è contenuta nel d.m. 20.6.2005, il cui art. 2, con specifico riferimento alle conseguenze dell'inadempimento da parte del soggetto finanziato, prevede che "in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate.
Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46".
Parte_2I finanziamenti garantiti dal sono altresì disciplinati dal d.lgs.
123/1998, il quale “individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati "interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi” (art. 1, comma 1).
L'art. 7, comma 1, specifica che tra i benefici disciplinati dal decreto sono ricomprese anche le "concessioni di garanzia".
L'art.
9 - rubricato "revoca dei benefici e delle sanzioni” – al comma quinto prevede che "per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni".
Infine, l'art.
8-bis del d.l. 3/2015, convertito in l. 33 del 24.3.2015, prevede che "il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni". Tanto premesso, la prospettazione dell'opponente - secondo cui nel caso di specie il recupero del credito non sarebbe potuto avvenire mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 46/1999 - non può essere condivisa.
Deve osservarsi, anzitutto, che l'art. 9 del d.lgs. 123/1998 ricomprende, tra le fattispecie di revoca del beneficio, anche le "azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria", tra i quali rientra anche l'inadempimento all'obbligazione di restituzione del finanziamento.
Si osserva, inoltre, che l'art.
8-bis del d.l. 3/2015 contiene un ampio riferimento al
"diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", per il cui recupero è espressamente previsto il ricorso alla riscossione esattoriale.
Pertanto, considerato che tale disposizione costituisce interpretazione autentica dell'art. 9 del d.lgs. 123/1998, non può revocarsi in dubbio che anche il diritto alla restituzione delle somme derivante dal mero inadempimento all'obbligazione restitutoria possa essere attuato in via esecutiva nelle forme della riscossione esattoriale.
Deve infine considerarsi, sotto il profilo teleologico, che la distinzione tra le ipotesi di revoca prettamente pubblicistica e quelle di mero inadempimento si porrebbe in contrasto con la finalità, perseguita dalle disposizioni citate, di facilitare la riscossione dei crediti da parte del garante pubblico al fine di recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione (cfr. Cass. Civ.
2664/2019), la quale sussiste in tutte le ipotesi in cui il finanziamento non sia in concreto restituito dal beneficiario.
La legittimità del ricorso al procedimento di riscossione mediante ruolo è stata di recente ribadita dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 5786/2025, ove si è affermato che "in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente".
7. In applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'opponente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000), secondo valori minimi in considerazione della non particolare complessità della controversia, in €
2.540 in favore di ciascuna delle parti convenute (di cui € 460 per la fase di studio, €
389 per la fase introduttiva, € 840 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 851 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa introdotta con atto di citazione notificato in data 17.12.2024 da [...]
Parte_1 nei confronti di Parte_2
Controparte_1 così
[...]
provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
alla rifusione delle spese di lite in favore di 2. Condanna Parte_1
Parte_2 che si liquidano in € 2.540 oltre al 15% per spese generali, IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A. alla rifusione delle spese di lite in favore di 3. Condanna Parte_1
che si liquidano in € 2.540 oltre Controparte_1
al 15% per spese generali, IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Monica De
AL.
Così deciso in Monza, il 13 dicembre 2025.
Il Giudice
FR SI
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. FR SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. 8418/2024 promossa
DA
Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'avv. Mario SI (C.F. C.F. 2
attrice
Parte_2
(C.F.: P.IVA_1 ), con sede legale in Roma, viale America n. 351, rappresentata e difesa dall'avv. Carolina Lussana (C.F.: C.F. 3
convenuta
E CONTRO
(C.F.: P.IVA_2 ), con sede Controparte_1
legale in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Monica
De AL (C.F.: C.F._4
convenuta
Conclusioni delle parti
Nell'interesse di Parte_1 :
"Preliminarmente si chiede che l'Onorevole Tribunale Adito voglia sospendere l'efficacia della impugnata cartella e dell'intimazione di pagamento impugnate, per le quali il fumus boni juris è evidenziato dalle motivazioni indicate nel ricorso mentre il periculum è derivante dal rischio che le resistenti possano avviare azioni esecutive nei confronti dell'attore avendo intimato il pagamento entro 5 giorni dalla notifica e avvertendo che in mancanza avvieranno azione esecutiva.
In via gradata per sentire accogliere le seguenti conclusioni - Accertare e dichiarare la nullità del diritto di riscuotere le somme indicate nella impugnata cartella per assenza di titolo così come evidenziato nelle motivazioni del presente atto;
Per l'effetto annullare la impugnata cartella per inesistenza del diritto di riscuotere le somme;
Condannare le resistenti al pagamento delle spese del presente giudizio con attribuzione all' antescritto difensore".
Nell'interesse di Parte_2
"Rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge".
Nell'interesse di Controparte_1 :
"Voglia l'adito Tribunale così giudicare: Controparte_2
stante la irretrattabilità del ruolo intimato nella cartella di pagamento
06820210118051317002 notificata il 13.7.2023 e non opposta, rigettare la proposta opposizione siccome inammissibile nonché infondata in fatto e in diritto e non provata;
in via subordinata, laddove trovasse eccezionalmente ingresso la domanda di censura del ruolo intimato nella cartella del 2023, nell'ipotesi di eventuale accogli- mento della domanda tenere indenne il Concessionario dalle conseguenze della lite tra ente impositore e contribuente stante la scissione tra soggetto titolare del credito e soggetto promotore dell'azione di riscossione esattoriale.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario".
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in
(di seguito CP_3 ) e il giudizio Controparte_1
[...]
Contr (di seguito ) al fine di proporre Parte_2
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 06820249047861021000, avente ad oggetto l'importo di € 7.718,09.
2. L'opponente ha premesso che l'intimazione di pagamento è stata notificata in relazione alla cartella di pagamento n. 06820210118051317002.
Nonostante tale cartella di pagamento non le sia stata mai notificata, presumibilmente la stessa era stata formata al fine di procedere al recupero di un finanziamento assistito da garanzia pubblica.
A tal riguardo l'opponente ha esposto che l'art. 9 del d.lgs. 123/1998 ossia la Contr disposizione in forza della quale ha proceduto all'iscrizione a ruolo non sarebbe applicabile ai casi, come quello in esame, di mero inadempimento del Contr mutuatario. Conseguentemente, avrebbe dovuto avvalersi delle ordinarie forme di tutela, al fine di ottenere un titolo esecutivo nei confronti del debitore.
Difatti, come statuito dall'art. 21 del d.lgs. 46/1999, per poter procedere mediante la riscossione esattoriale, l'ente impositore ha l'onere di acquisire preventivamente un titolo esecutivo.
Alla luce di quanto esposto, l'opponente ha domandato in via cautelare la sospensione dell'efficacia dell'intimazione di pagamento e nel merito l'accertamento in ordine all'inesistenza del diritto di agire in via esecutiva. Contr 3. Si sono costituite in giudizio CP_3 e le quali hanno domandato il rigetto dell'opposizione.
4. All'udienza del 20.2.2025, fissata per la trattazione della sola domanda cautelare,
l'opponente ha rinunciato a tale domanda, non avendo più interesse alla sospensione avendo ottenuto la rateizzazione dell'importo dovuto.
5. All'udienza dell'8.10.2025 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e alla successiva udienza dell'11.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
***
6. L'opposizione è infondata.
Al fine di meglio comprendere il motivo di opposizione proposto da Parte_1
[...] occorre brevemente delineare la disciplina sui finanziamenti assistiti dalla garanzia pubblica.
Parte_2 è stato istituitoIl Fondo di Garanzia costituito presso il dall'art. 2, comma 100, lett. a), della 1. 662/1996, a mente del quale "nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il Pt 3 può destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il allo scopo di assicurare una parziale Parte_2
assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese...".
La disciplina di dettaglio del Fondo di Garanzia è contenuta nel d.m. 20.6.2005, il cui art. 2, con specifico riferimento alle conseguenze dell'inadempimento da parte del soggetto finanziato, prevede che "in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate.
Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46".
Parte_2I finanziamenti garantiti dal sono altresì disciplinati dal d.lgs.
123/1998, il quale “individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati "interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi” (art. 1, comma 1).
L'art. 7, comma 1, specifica che tra i benefici disciplinati dal decreto sono ricomprese anche le "concessioni di garanzia".
L'art.
9 - rubricato "revoca dei benefici e delle sanzioni” – al comma quinto prevede che "per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni".
Infine, l'art.
8-bis del d.l. 3/2015, convertito in l. 33 del 24.3.2015, prevede che "il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni". Tanto premesso, la prospettazione dell'opponente - secondo cui nel caso di specie il recupero del credito non sarebbe potuto avvenire mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 46/1999 - non può essere condivisa.
Deve osservarsi, anzitutto, che l'art. 9 del d.lgs. 123/1998 ricomprende, tra le fattispecie di revoca del beneficio, anche le "azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria", tra i quali rientra anche l'inadempimento all'obbligazione di restituzione del finanziamento.
Si osserva, inoltre, che l'art.
8-bis del d.l. 3/2015 contiene un ampio riferimento al
"diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", per il cui recupero è espressamente previsto il ricorso alla riscossione esattoriale.
Pertanto, considerato che tale disposizione costituisce interpretazione autentica dell'art. 9 del d.lgs. 123/1998, non può revocarsi in dubbio che anche il diritto alla restituzione delle somme derivante dal mero inadempimento all'obbligazione restitutoria possa essere attuato in via esecutiva nelle forme della riscossione esattoriale.
Deve infine considerarsi, sotto il profilo teleologico, che la distinzione tra le ipotesi di revoca prettamente pubblicistica e quelle di mero inadempimento si porrebbe in contrasto con la finalità, perseguita dalle disposizioni citate, di facilitare la riscossione dei crediti da parte del garante pubblico al fine di recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione (cfr. Cass. Civ.
2664/2019), la quale sussiste in tutte le ipotesi in cui il finanziamento non sia in concreto restituito dal beneficiario.
La legittimità del ricorso al procedimento di riscossione mediante ruolo è stata di recente ribadita dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 5786/2025, ove si è affermato che "in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente".
7. In applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'opponente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000), secondo valori minimi in considerazione della non particolare complessità della controversia, in €
2.540 in favore di ciascuna delle parti convenute (di cui € 460 per la fase di studio, €
389 per la fase introduttiva, € 840 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 851 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa introdotta con atto di citazione notificato in data 17.12.2024 da [...]
Parte_1 nei confronti di Parte_2
Controparte_1 così
[...]
provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
alla rifusione delle spese di lite in favore di 2. Condanna Parte_1
Parte_2 che si liquidano in € 2.540 oltre al 15% per spese generali, IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A. alla rifusione delle spese di lite in favore di 3. Condanna Parte_1
che si liquidano in € 2.540 oltre Controparte_1
al 15% per spese generali, IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Monica De
AL.
Così deciso in Monza, il 13 dicembre 2025.
Il Giudice
FR SI