CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
DE TULLIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1266/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 678695 CONTR.COD.STRAD 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 678695 TARSU/TIA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 678695 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 22/01/2026
§ - I Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione n. 678695, notificatole in data 30.11.2024, relativa a TARSU, anno 2005 ed anno 2009, e contravvenzione al codice della strada, anno 2009, oltre sanzioni, interessi e spese, per un totale di € 2.603,65. Ha dedotto, a sostegno dell'impugnazione, quanto segue:
- l'atto impositivo è mancante degli elementi essenziali ed indispensabili, a norma dell'art. 7 legge 212/2000, quali i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del pagamento;
l'indicazione dell'organo competente al riesame, in sede di autotutela;
la legittimazione attiva di GE s.p.a., perché non più affidataria del servizio di riscossione tributi a decorrere dal 2.8.2018, dalla quale data è subentrata Andreani s.p.a.
- l'intimazione non poteva essere emessa da GE s.p.a., perché si tratta di strumento riservato alle persone giuridiche pubbliche.
- si è maturata la prescrizione dei tributi richiesti, relativi agli anni 2005 e 2009, e della contravvenzione al codice della strada, relativa all'anno 2009.
Ha concluso per sentir:
“Disporre comunque, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 546/992, la sospensione dell'atto impugnato, anche in funzione del danno patrimoniale che il ricorrente subirebbe per l'entità dell'importo erroneamente richiesto, atteso lo stato di difficoltà economico della ricorrente.”.
GE s.p.a. ha resistito all'impugnazione ed ha chiesto:
“1) Rigettare la richiesta di sospensione della efficacia dell'atto impugnato, perché priva dei caratteri necessari, fumus, periculum e gravi rischi di ripetizione o di esecuzione in danno (valore esiguo senza la multa stradale);
2) Accertare e dichiarare che gli atti descritti in narrativa hanno interrotto la prescrizione e sono divenuti irretrattabili per difetti di opposizione agli stessi;
3) Accertare e dichiarare che i motivi di opposizione dedotti dalla ricorrente sono, allo stato, destituiti di ogni fondamento, sia in fatto sia in diritto;
4) Accertare e dichiarare che l'opposizione è totalmente infondata;
2) Condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite, con iva e cpa, con distrazione.”.
Il Comune di Benevento non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, eseguita a mezzo p.e.c. in data 18.12.2024, all'indirizzo telematico protocollogenerale@pec.comunebn.it.
Con ordinanza resa all'udienza del 12.6.2025, la CGT ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza.
All'esito, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 15.1.2026. § - II Va dichiarata la carenza di giurisdizione di questa CGT, in relazione all'importo relativo a contravvenzione al codice della strada, anno 2009, per l'ammontare di € 77,00, oltre spese ed interessi. Infatti, per le sanzioni relative alle violazioni stradali è competente il giudice ordinario.
§ - III
Ricorrente_1 ha lamentato la mancata indicazione degli elementi essenziali dell'intimazione di pagamento, ma la deduzione è prova di fondamento.
L'atto impositivo, infatti, reca la completa ed esaustiva indicazione del petitum, in quanto sono chiaramente indicate le somme richieste, e della causa petendi, costituita dal riferimento alla tassa di smaltimento rifiuti per le annualità 2005 e 2009. La contribuente, del resto, ha ben percepito e compreso il contenuto dell'atto, atteso che ha proposto ed argomentato con completezza, in questo giudizio, tutte le proprie difese e motivi di impugnazione.
La mancata indicazione dell'organo competente al riesame dell'atto non è richiesta dalla legge a pena di nullità e, comunque, l'intimazione di pagamento contiene l'esplicita indicazione del soggetto che l'ha emesso (GE s.p.a.), su incarico dell'ente impositore (Comune di Benevento) ed i relativi recapiti (indirizzo, numero di telefono, casella di posta elettronica, sito internet). Ricorrente_1 , pertanto, è stata messa in grado di conoscere tutta la gamma dei recapiti e dei contatti ai quali inoltrare la richiesta di riesame in autotutela e ne avuto ampia possibilità.
GE s.p.a. è legittimata alla riscossione del tributo TARSU, nonostante l'affidamento del servizio ad Andreani s.p.a., con decorrenza dal 2.8.2018, poiché il Comune di Benevento ebbe a deliberare la proroga dell'attività di riscossione coattiva, in favore della prima, per i tributi relativi alle annualità pregresse rispetto al 2018 (v. verbale di cessazione del servizio e di consegna delle banche dati in data 3.10.2018 prot. n. 0086181).
Non si è maturata né la decadenza, né la prescrizione dei tributi TARSU 2005 e 2009 portati dall'avviso di intimazione n. 678695.
Il termine di decadenza e di prescrizione della TARSU è di cinque anni, come in generale per i tributi locali, a norma dell'art. 2948 n. 4) cod. civ. Nello stesso termine si prescrivono le sanzioni e gli interessi.
Nella fattispecie, GE s.p.a. ha notificato a Ricorrente_1 l'ingiunzione di pagamento n. 0076012 dell'11.3.2016, avente ad oggetto TARSU per l'anno 2005, sanzioni, interessi e spese di notifica, in data 12.4.2016 (atto depositato presso l'ufficio postale e non ritirato entro il 10° giorno di giacenza). Ha notificato, inoltre, l'ingiunzione di pagamento n. 0320940 del 31.10.2016, avente ad oggetto TARSU per l'anno 2009, sanzioni, interessi e spese di notifica, in data 14.11.2016 (atto ritirato presso l'ufficio postale). Entrambe le ingiunzioni n. 0076012 e n. 0320940, nonostante la regolare notifica, non sono state impugnate da Ricorrente_1, con la conseguenza che il credito tributario è divenuto definitivo e si è consolidato. L'eventuale prescrizione maturata fino a quel momento sarebbe dovuta essere fatta valere dalla contribuente mediante l'impugnazione delle due ingiunzioni, ma ciò non ha fatto. La prescrizione (quinquennale) non si è maturata neanche per il periodo successivo, perché stata interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 424181 dell'11.10.2017, avvenuta in data 3.11.2017, mediante consegna del plico a mani della destinataria (cfr. avviso di ricevimento, in atti).
La successiva scadenza di prescrizione quinquennale, da individuarsi al 31.12.2022, è stata prorogata di 24 mesi dall'art. 68 comma 4 bis d.l. 18/2020, quindi al 31.12.2024. Pertanto, l'avviso di Ricorrente_1intimazione n. 678695, che è stato impugnato da in questo giudizio, è intervenuto prima del maturarsi del termine di prescrizione, essendo stato notificato il 30.11.2024.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'avviso di intimazione n. 678695 dev'essere confermato.
§ - III
Le spese si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), valutati tutti i criteri di cui all'art. 4 comma 1 ed in riferimento al valore del tributo al netto di interessi e sanzioni (€ 2.257,00), come prevede l'art. 12 comma 2 d.lgs. 546/1992, (tabella 23 – scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00), e vanno poste a carico di Ricorrente_1, per effetto della soccombenza, con attribuzione all'avv. Difensore_2, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento, così provvede:
- dichiara la carenza di giurisdizione in ordine alle somme richieste a titolo di contravvenzione al codice della strada;
- rigetta, nel resto, il ricorso proposto da Ricorrente_1;
- condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese del giudizio, in favore di GE s.p.a., che liquida in € 1.200,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Difensore_2.
Così deciso in Benevento, in data 15 gennaio 2026. IL PRESIDENTE EST. (firma apposta in modalità digitale)
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
DE TULLIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1266/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 678695 CONTR.COD.STRAD 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 678695 TARSU/TIA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 678695 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 22/01/2026
§ - I Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione n. 678695, notificatole in data 30.11.2024, relativa a TARSU, anno 2005 ed anno 2009, e contravvenzione al codice della strada, anno 2009, oltre sanzioni, interessi e spese, per un totale di € 2.603,65. Ha dedotto, a sostegno dell'impugnazione, quanto segue:
- l'atto impositivo è mancante degli elementi essenziali ed indispensabili, a norma dell'art. 7 legge 212/2000, quali i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del pagamento;
l'indicazione dell'organo competente al riesame, in sede di autotutela;
la legittimazione attiva di GE s.p.a., perché non più affidataria del servizio di riscossione tributi a decorrere dal 2.8.2018, dalla quale data è subentrata Andreani s.p.a.
- l'intimazione non poteva essere emessa da GE s.p.a., perché si tratta di strumento riservato alle persone giuridiche pubbliche.
- si è maturata la prescrizione dei tributi richiesti, relativi agli anni 2005 e 2009, e della contravvenzione al codice della strada, relativa all'anno 2009.
Ha concluso per sentir:
“Disporre comunque, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 546/992, la sospensione dell'atto impugnato, anche in funzione del danno patrimoniale che il ricorrente subirebbe per l'entità dell'importo erroneamente richiesto, atteso lo stato di difficoltà economico della ricorrente.”.
GE s.p.a. ha resistito all'impugnazione ed ha chiesto:
“1) Rigettare la richiesta di sospensione della efficacia dell'atto impugnato, perché priva dei caratteri necessari, fumus, periculum e gravi rischi di ripetizione o di esecuzione in danno (valore esiguo senza la multa stradale);
2) Accertare e dichiarare che gli atti descritti in narrativa hanno interrotto la prescrizione e sono divenuti irretrattabili per difetti di opposizione agli stessi;
3) Accertare e dichiarare che i motivi di opposizione dedotti dalla ricorrente sono, allo stato, destituiti di ogni fondamento, sia in fatto sia in diritto;
4) Accertare e dichiarare che l'opposizione è totalmente infondata;
2) Condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite, con iva e cpa, con distrazione.”.
Il Comune di Benevento non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, eseguita a mezzo p.e.c. in data 18.12.2024, all'indirizzo telematico protocollogenerale@pec.comunebn.it.
Con ordinanza resa all'udienza del 12.6.2025, la CGT ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza.
All'esito, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 15.1.2026. § - II Va dichiarata la carenza di giurisdizione di questa CGT, in relazione all'importo relativo a contravvenzione al codice della strada, anno 2009, per l'ammontare di € 77,00, oltre spese ed interessi. Infatti, per le sanzioni relative alle violazioni stradali è competente il giudice ordinario.
§ - III
Ricorrente_1 ha lamentato la mancata indicazione degli elementi essenziali dell'intimazione di pagamento, ma la deduzione è prova di fondamento.
L'atto impositivo, infatti, reca la completa ed esaustiva indicazione del petitum, in quanto sono chiaramente indicate le somme richieste, e della causa petendi, costituita dal riferimento alla tassa di smaltimento rifiuti per le annualità 2005 e 2009. La contribuente, del resto, ha ben percepito e compreso il contenuto dell'atto, atteso che ha proposto ed argomentato con completezza, in questo giudizio, tutte le proprie difese e motivi di impugnazione.
La mancata indicazione dell'organo competente al riesame dell'atto non è richiesta dalla legge a pena di nullità e, comunque, l'intimazione di pagamento contiene l'esplicita indicazione del soggetto che l'ha emesso (GE s.p.a.), su incarico dell'ente impositore (Comune di Benevento) ed i relativi recapiti (indirizzo, numero di telefono, casella di posta elettronica, sito internet). Ricorrente_1 , pertanto, è stata messa in grado di conoscere tutta la gamma dei recapiti e dei contatti ai quali inoltrare la richiesta di riesame in autotutela e ne avuto ampia possibilità.
GE s.p.a. è legittimata alla riscossione del tributo TARSU, nonostante l'affidamento del servizio ad Andreani s.p.a., con decorrenza dal 2.8.2018, poiché il Comune di Benevento ebbe a deliberare la proroga dell'attività di riscossione coattiva, in favore della prima, per i tributi relativi alle annualità pregresse rispetto al 2018 (v. verbale di cessazione del servizio e di consegna delle banche dati in data 3.10.2018 prot. n. 0086181).
Non si è maturata né la decadenza, né la prescrizione dei tributi TARSU 2005 e 2009 portati dall'avviso di intimazione n. 678695.
Il termine di decadenza e di prescrizione della TARSU è di cinque anni, come in generale per i tributi locali, a norma dell'art. 2948 n. 4) cod. civ. Nello stesso termine si prescrivono le sanzioni e gli interessi.
Nella fattispecie, GE s.p.a. ha notificato a Ricorrente_1 l'ingiunzione di pagamento n. 0076012 dell'11.3.2016, avente ad oggetto TARSU per l'anno 2005, sanzioni, interessi e spese di notifica, in data 12.4.2016 (atto depositato presso l'ufficio postale e non ritirato entro il 10° giorno di giacenza). Ha notificato, inoltre, l'ingiunzione di pagamento n. 0320940 del 31.10.2016, avente ad oggetto TARSU per l'anno 2009, sanzioni, interessi e spese di notifica, in data 14.11.2016 (atto ritirato presso l'ufficio postale). Entrambe le ingiunzioni n. 0076012 e n. 0320940, nonostante la regolare notifica, non sono state impugnate da Ricorrente_1, con la conseguenza che il credito tributario è divenuto definitivo e si è consolidato. L'eventuale prescrizione maturata fino a quel momento sarebbe dovuta essere fatta valere dalla contribuente mediante l'impugnazione delle due ingiunzioni, ma ciò non ha fatto. La prescrizione (quinquennale) non si è maturata neanche per il periodo successivo, perché stata interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 424181 dell'11.10.2017, avvenuta in data 3.11.2017, mediante consegna del plico a mani della destinataria (cfr. avviso di ricevimento, in atti).
La successiva scadenza di prescrizione quinquennale, da individuarsi al 31.12.2022, è stata prorogata di 24 mesi dall'art. 68 comma 4 bis d.l. 18/2020, quindi al 31.12.2024. Pertanto, l'avviso di Ricorrente_1intimazione n. 678695, che è stato impugnato da in questo giudizio, è intervenuto prima del maturarsi del termine di prescrizione, essendo stato notificato il 30.11.2024.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'avviso di intimazione n. 678695 dev'essere confermato.
§ - III
Le spese si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), valutati tutti i criteri di cui all'art. 4 comma 1 ed in riferimento al valore del tributo al netto di interessi e sanzioni (€ 2.257,00), come prevede l'art. 12 comma 2 d.lgs. 546/1992, (tabella 23 – scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00), e vanno poste a carico di Ricorrente_1, per effetto della soccombenza, con attribuzione all'avv. Difensore_2, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento, così provvede:
- dichiara la carenza di giurisdizione in ordine alle somme richieste a titolo di contravvenzione al codice della strada;
- rigetta, nel resto, il ricorso proposto da Ricorrente_1;
- condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese del giudizio, in favore di GE s.p.a., che liquida in € 1.200,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Difensore_2.
Così deciso in Benevento, in data 15 gennaio 2026. IL PRESIDENTE EST. (firma apposta in modalità digitale)