CASS
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2025, n. 21238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21238 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LI IU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/09/2024 della Corte di Appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'avvocato Giacomo Ventura, difensore di IU LI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di Appello di Caltanis- setta ha confermato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato il 5 dicem- bre 2022 dal Tribunale di Gela, con la quale il ricorrente è stato condannato per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale previsto dall'art. 336 cod.pen. di cui al capo 3), commesso il 12 settembre 2021 all'interno della Casa Circondariale di Gela per avere minacciato il sovrintendente Vincenzo Bartoluccio con la se- guente frase "se entro domani non vengo trasferito spacco tutta la cella", facen- dosi sentire da tutti gli altri detenuti e dagli altri agenti della polizia penitenziaria, Penale Sent. Sez. 6 Num. 21238 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 15/04/2025 nonché per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, di cui all'art. 337 cod.pen. commesso il 17 agosto 2021, ascritto al capo 1), per essersi rifiutato di indossare durante il colloquio con la moglie la mascherina prevista dal protocollo sanitario in vigore presso la Casa Circondariale di Gela. 2. Tramite il proprio difensore ha proposto ricorso IU LI arti- colando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 337 cod.pen. ascritto al capo 1) per l'assoluta inidoneità della condotta dell'imputato a turbare il pubblico ufficiale, essendosi trattato di un mero sproloquio indicativo di disprezzo senza efficacia intimidatoria. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen. perché non risulta che la minaccia all'agente di polizia penitenziaria fosse diretta a far compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, non essendo detto agente compente a decidere sul suo trasferi- mento in altro istituto penitenziario. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in merito alla mancata ap- plicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza ri- spetto alla contestata recidiva reiterata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono nel loro complesso infondati, oltre che in parte inammissibili perché afferenti questioni di fatto riservate alla valutazione del Giu- dice di merito. I fatti sono stati ricostruiti dalle due sentenze di primo e secondo grado con valutazione conforme delle medesime emergenze processuali rispetto alle con- dotte di minaccia poste in essere inequivocabilmente dal ricorrente contro gli agenti della polizia penitenziaria nell'esercizio delle loro funzioni. Con riguardo al primo motivo relativo al capo 1) dell'imputazione, la Corte di appello ha correttamente evidenziato la idoneità delle minacce ad incutere ti- more, perché reiterate e profferite davanti agli altri detenuti e al personale pre- sente, per la plateale protesta inscenata per opporsi agli agenti intervenuti per richiamare il ricorrente al rispetto delle regole vigenti nell'istituto penitenziario per fronteggiare l'emergenza epidemiologica del Covid 19. La condotta veniva attuata nel corso del colloquio in carcere con la propria convivente e si manifestava con minacce esplicite rivolte in modo insistente e ri- soluto contro l'agente di polizia penitenziaria intervenuto per assicurare il rispetto delle regole sanitarie vigenti nel carcere. 2 L 2. Infondato è anche il secondo motivo relativo al capo 3) dell'imputa- zione, con riguardo alla dedotta incompetenza dell'agente minacciato a compiere l'atto contrario, che si assume essere quello di indurre la direzione del carcere a disporre il suo trasferimento presso un diverso istituto di pena. A tale riguardo occorre, innanzitutto, rilevare che la minaccia di danneg- giare la cella e gli altri beni di pertinenza dell'istituto penitenziario ove non fosse trasferito si risolve, in ogni caso, in una minaccia rivolta agli stessi agenti cui è affidato il compito di assicurare il rispetto delle regole all'interno del penitenziario, essendo implicito il fine di turbare la serenità degli agenti, attraverso la minaccia di compiere illecite condotte che solo gli agenti addetti alla vigilanza avrebbero potuto e dovuto impedire, inducendoli ad un atteggiamento più remissivo verso il ricorrente, comunque contrario ai loro doveri di ufficio. Infatti, come correttamente osservato nella sentenza impugnata la persona offesa del delitto deve intendersi l'amministrazione carceraria nel suo complesso, rappresentata nell'occorrenza dall'agente direttamente investito dalle minacce, in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui "ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale non è necessaria una minac- cia diretta o personale, essendo invece sufficiente l'uso di qualsiasi coazione, an- che morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale" (Sez.6, n.2104 del 16/12/2021, dep. 18/01/2022, Rv. 282666). Con riguardo, poi, alla incompetenza funzionale dell'agente minacciato ri- spetto all'atto di ufficio sollecitato tramite la minaccia, deve ricordarsi che ai fini dell'integrazione della minaccia a pubblico ufficiale di cui all'art. 336 cod. pen. l'atto che rileva non è solo quello che rientra nella specifica competenza dell'agente minacciato ma anche quello che più in generale fa capo all'ufficio di appartenenza dell'agente stesso, traducendosi la minaccia in una richiesta rivolta all'intermedia- rio di sottoporla a chi ha il potere di decidere (cfr. Sez. 6, n. 43262 del 12/09/2023, Pelleriti, Rv. 285357). 3. Il terzo motivo di ricorso, in punto di diniego della prevalenza delle circo- stanze attenuanti generiche e di omessa motivazione nell'esercizio del potere di determinazione della pena, è chiaramente inammissibile. La Corte territoriale ha fornito una motivazione esaustiva su tali profili, avendo richiamato i numerosi precedenti penali ed il riconoscimento della recidiva aggravata quale espressione della spiccata capacità criminale del ricorrente, anche avuto riguardo alle valutazioni espresse in merito alla gravità delle condotte con- testate, plurime e reiterate, oltre ad avere tenuto conto del divieto di preva- lenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., previsto dall'art. 69, comma quarto, cod. pen. Le stesse considerazioni valgono con riferimento alle valutazioni espresse dalla Corte di appello a supporto della determinazione della pena in misura di poco superiore al minimo edittale, che non possono ritenersi viziate sul piano della coe- renza logica e aderenza alla ricostruzione dei fatti e sono, pertanto, insindacabili in sede di legfttimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Così deciso il giorno 15 aprile 2025 Il con re estensore Il Presidente i
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'avvocato Giacomo Ventura, difensore di IU LI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di Appello di Caltanis- setta ha confermato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato il 5 dicem- bre 2022 dal Tribunale di Gela, con la quale il ricorrente è stato condannato per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale previsto dall'art. 336 cod.pen. di cui al capo 3), commesso il 12 settembre 2021 all'interno della Casa Circondariale di Gela per avere minacciato il sovrintendente Vincenzo Bartoluccio con la se- guente frase "se entro domani non vengo trasferito spacco tutta la cella", facen- dosi sentire da tutti gli altri detenuti e dagli altri agenti della polizia penitenziaria, Penale Sent. Sez. 6 Num. 21238 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 15/04/2025 nonché per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, di cui all'art. 337 cod.pen. commesso il 17 agosto 2021, ascritto al capo 1), per essersi rifiutato di indossare durante il colloquio con la moglie la mascherina prevista dal protocollo sanitario in vigore presso la Casa Circondariale di Gela. 2. Tramite il proprio difensore ha proposto ricorso IU LI arti- colando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 337 cod.pen. ascritto al capo 1) per l'assoluta inidoneità della condotta dell'imputato a turbare il pubblico ufficiale, essendosi trattato di un mero sproloquio indicativo di disprezzo senza efficacia intimidatoria. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen. perché non risulta che la minaccia all'agente di polizia penitenziaria fosse diretta a far compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, non essendo detto agente compente a decidere sul suo trasferi- mento in altro istituto penitenziario. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in merito alla mancata ap- plicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza ri- spetto alla contestata recidiva reiterata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono nel loro complesso infondati, oltre che in parte inammissibili perché afferenti questioni di fatto riservate alla valutazione del Giu- dice di merito. I fatti sono stati ricostruiti dalle due sentenze di primo e secondo grado con valutazione conforme delle medesime emergenze processuali rispetto alle con- dotte di minaccia poste in essere inequivocabilmente dal ricorrente contro gli agenti della polizia penitenziaria nell'esercizio delle loro funzioni. Con riguardo al primo motivo relativo al capo 1) dell'imputazione, la Corte di appello ha correttamente evidenziato la idoneità delle minacce ad incutere ti- more, perché reiterate e profferite davanti agli altri detenuti e al personale pre- sente, per la plateale protesta inscenata per opporsi agli agenti intervenuti per richiamare il ricorrente al rispetto delle regole vigenti nell'istituto penitenziario per fronteggiare l'emergenza epidemiologica del Covid 19. La condotta veniva attuata nel corso del colloquio in carcere con la propria convivente e si manifestava con minacce esplicite rivolte in modo insistente e ri- soluto contro l'agente di polizia penitenziaria intervenuto per assicurare il rispetto delle regole sanitarie vigenti nel carcere. 2 L 2. Infondato è anche il secondo motivo relativo al capo 3) dell'imputa- zione, con riguardo alla dedotta incompetenza dell'agente minacciato a compiere l'atto contrario, che si assume essere quello di indurre la direzione del carcere a disporre il suo trasferimento presso un diverso istituto di pena. A tale riguardo occorre, innanzitutto, rilevare che la minaccia di danneg- giare la cella e gli altri beni di pertinenza dell'istituto penitenziario ove non fosse trasferito si risolve, in ogni caso, in una minaccia rivolta agli stessi agenti cui è affidato il compito di assicurare il rispetto delle regole all'interno del penitenziario, essendo implicito il fine di turbare la serenità degli agenti, attraverso la minaccia di compiere illecite condotte che solo gli agenti addetti alla vigilanza avrebbero potuto e dovuto impedire, inducendoli ad un atteggiamento più remissivo verso il ricorrente, comunque contrario ai loro doveri di ufficio. Infatti, come correttamente osservato nella sentenza impugnata la persona offesa del delitto deve intendersi l'amministrazione carceraria nel suo complesso, rappresentata nell'occorrenza dall'agente direttamente investito dalle minacce, in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui "ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale non è necessaria una minac- cia diretta o personale, essendo invece sufficiente l'uso di qualsiasi coazione, an- che morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale" (Sez.6, n.2104 del 16/12/2021, dep. 18/01/2022, Rv. 282666). Con riguardo, poi, alla incompetenza funzionale dell'agente minacciato ri- spetto all'atto di ufficio sollecitato tramite la minaccia, deve ricordarsi che ai fini dell'integrazione della minaccia a pubblico ufficiale di cui all'art. 336 cod. pen. l'atto che rileva non è solo quello che rientra nella specifica competenza dell'agente minacciato ma anche quello che più in generale fa capo all'ufficio di appartenenza dell'agente stesso, traducendosi la minaccia in una richiesta rivolta all'intermedia- rio di sottoporla a chi ha il potere di decidere (cfr. Sez. 6, n. 43262 del 12/09/2023, Pelleriti, Rv. 285357). 3. Il terzo motivo di ricorso, in punto di diniego della prevalenza delle circo- stanze attenuanti generiche e di omessa motivazione nell'esercizio del potere di determinazione della pena, è chiaramente inammissibile. La Corte territoriale ha fornito una motivazione esaustiva su tali profili, avendo richiamato i numerosi precedenti penali ed il riconoscimento della recidiva aggravata quale espressione della spiccata capacità criminale del ricorrente, anche avuto riguardo alle valutazioni espresse in merito alla gravità delle condotte con- testate, plurime e reiterate, oltre ad avere tenuto conto del divieto di preva- lenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., previsto dall'art. 69, comma quarto, cod. pen. Le stesse considerazioni valgono con riferimento alle valutazioni espresse dalla Corte di appello a supporto della determinazione della pena in misura di poco superiore al minimo edittale, che non possono ritenersi viziate sul piano della coe- renza logica e aderenza alla ricostruzione dei fatti e sono, pertanto, insindacabili in sede di legfttimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Così deciso il giorno 15 aprile 2025 Il con re estensore Il Presidente i