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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/01/2025, n. 4175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4175 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE GR PP nato a [...] il [...] MINISTERO ECONOMIA E FINANZE nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, FLAVIA ALEMI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse di GR PP;
letta la memoria presentata dall'avv. GIOVANNA FIESOLI, del foro di Firenze, che ha concluso per l'accoglimento del proprio ricorso e la dichiarazione di inammissibilità di quello presentato dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4175 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 14/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 maggio 2024 la Corte di appello di Firenze ha accolto la domanda formulata da SE RE per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura della custodia cautelare dal 26 gennaio 2012 - data in cui veniva tratto in arresto - al 26 aprile 2012 - data in cui veniva rimesso in libertà per decorrenza termini, per poi essere definitivamente assolto dall'addebito con sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 1 settembre 2017 (irrev. 14 marzo 2022). 1.1. Più in particolare, la Corte della riparazione accoglieva la domanda limitatamente all'importo di euro 10.874,72 (determinato con il calcolo matematico), poi incrementato, in via equitativa, di euro 5.000,00 (somma infe -iore a quella richiesta), in ragione del danno all'immagine derivante non solo dall'applicazione della misura cautelare, ma anche dalla pubblicità che la vicenda ebbe sulla stampa. Quanto al danno all'attività e alla conseguente riduzione del reddito (il RE svolgeva l'attività di notaio), la Corte di appello ha sottolineato come lo stesso fosse stato determinato non dalla intercorsa detenzione, ma piuttosto dalla sospensione dall'attività professionale per nove mesi, disposta nel 2010 dal consiglio notarile, a seguito di alcune condotte di peculato commesse tra il 2008 e il 2010, per le quali era stata pronunciata sentenza di condanna, poi divenuta irrevocabile. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello lamentando, in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo, dopo aver sottolineato la propria legittimazione ad impugnare il provvedimento, si deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge, con riguardo all'art. 314 cod. proc. pen.. Secondo il ricorrente la Corte territoriale ha omesso del tutto di valutare la sussistenza condotte ostative al riconoscimento dell'indennizzo, puntualmente individuate nel secondo parere del Procuratore Generale depositato, al quale si era riportato il Procuratore d'udienza. 2.2. Con il secondo motivo si deduce sempre violazione di legge, per non aver rivenuto, nella condotta del RE, profili di colpa grave tali da concorrere nella ingiusta privazione della libertà personale. Osserva il ricorrente che il RE, nella sua attività di notaio, ebbe a violare ripetutamente i doveri su di lui incombenti: a) stipulando vendite simulate, il cui prezzo veniva corrisposto con un "assegno inesistente" (capo II); b) omettendo di inserire un cespite in una dichiarazione di successione (capo 13); c) stipulando un contratto di compravendita immobiliare in violazione dell'art. 35 del dl. 223 del 2006, conv. nella legge 248 del 2006 (capo 13). Gli stessi giudici di merito, infatti, avevano dato atto delle sostanziali ammissioni del RE, in ordine alle violazioni dei doveri impostigli dalla sua professione. 3. Propone ricorso per cassazione anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 3.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, in relazione all'art. art. - 314 cod. proc. pen., in termini sostanzialmente coincidenti con quelli formulati dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta l'erronea quantificazione dell'indennità con riferimento al riconoscimento, da parte della Corte territoriale, di un quid pluris connesso a un preteso "danno di immagine". Danno che il RE avrebbe comunque subito anche in assenza della misura detentiva, e ciò in ragione del passaggio in giudicato di una precedente sentenza di condanna per altri reati commessi nell'esercizio della sua attività professionale (in un procedimento in relazione al quale il notaio era stato sospeso dal suo ordine per la durata di nove mesi). 4. Propone infine ricorso SE RE, per il tramite del suo difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att cod. proc., quanto segue. Preliminarmente si lamenta l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'appello, sia perché non legittimato, sia perché tendente a sollecitare un riesame nel merito della domanda di riparazione, attraverso una non consentita rivalutazione dei fatti rilevanti per la decisione. 4.1. Con un unico motivo il ricorrente lamenta, in via "incidentale", vizio della motivazione quanto ai criteri seguiti dal giudice della riparazione per la liquidazione, sottolineando che il danno all'immagine non dipese soltanto dal risalto dato dai giornali alla vicenda, ma anche dalla contestuale sottoposizione alla misura cautelare;
circostanza, questa, che aveva avuto decisiva rilevanza nella scelta di pubblicare le notizie riguardanti la vicenda giudiziaria del professionista. Quanto, invece, al lucro cessante, il ricorso sottolinea come la riduzione del reddito sia dipesa non dalla sospensione inflitta dal consiglio notarile nel 2010, quanto piuttosto dalla detenzione, patita nel 2012, per come desumibile dalla circostanza secondo cui i redditi si erano sensibilmente ridotti tra il 2014 ed il 2015. Sulla scorta di tali considerazioni, il giudice della riparazione avrebbe dovuto riconoscere l'importo di euro 516.456,90, o la diversa somma ritenuta di giustizia. 5. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi del Sostituto Procuratore generale presso la Corte d'appello e del Ministero sono fondati. 2. In risposta al rilievo preliminare della difesa del RE (p. 3), osserva il Collegio che, in forza del richiamo che l'art. 315 cod. proc. pen. opera alle norme sulla riparazione dell'errore giudiziario in quanto compatibili, e dunque anche all'art. 646, comma 3, cod. proc. pen. (che espressamente prevede la possibilità per il pubblico ministero di proporre ricorso per cassazione avverso la decisone sulla domanda di riparazione), deve ritenersi sussistente la legittimazione del Procuratore Generale a impugnare l'ordinanza della Corte di appello che decide sulla domanda di riparazione per ingiusta detenzione, purché vi abbia un concreto interesse (Sez. 4, n. 32695 del 23/06/2023, Caputo, non mass.; Sez. 4, n. 5813 del 22/01/2021, P., Rv. 280394 - 01, con riguardo al ricorso con cui si lamenta la non corretta interpretazione ed applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen.; Sez. 4, n. 1563 del 18/12/1993, dep. 1994, Merels, Rv. 197915 - 01). Interesse che deve essere correlato alla funzione propria del pubblico ministero nel procedimento, e che nella specie può dirsi sussistente in relazione ai vizi concretamente dedotti (violazione di legge e difetto della motivazione). 2.1. Passando all'esame del primo motivo proposto dal Sostituto Procuratore generale presso la Corte d'appello e dal Ministero, essendo stata dedotta una ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale, è compito del giudice della riparazione valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno l'autorità giudiziaria in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. In tal modo la connotazione solidaristica dell'istituto viene quindi ad essere contemperata in rapporto al dovere di responsabilità gravante su tutti i consociati. L'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte, come ripetutarrtmte aff -ermatc, da queste Corte regolatrice (Sez. 4, n. 39634 del 02/10/2024, Andreacchio, non mass.; Sez. 4, n. 39186 del 19/09/2024, Abraha, non mass.; Sez. 4, n. 33137 del 4 10/07/2024, Catalano, non mass.; Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390- 01; Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004; Sez. 4, n. 1558 del 18/12/1993, dep. 1994, Legnaro, Rv. 197378 - 01). Il giudice della riparazione, pertanto, al fine di valutare la sussistenza o meno del diritto all'indennizzo, ha il diritto-dovere di acquisire ed esaminare il materiale acquisito nel processo penale, al fine di controllare la ricorrenza, o meno, delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, come il verificare la sussistenza di una causa di esclusione del diritto all'indennizzo, quale l'avere l'istante dato concausa all'evento che produsse il pregiudizio (perdita della libertà) tenendo un comportamento doloso ovvero gravemente colposo e, inoltre, ai fini della quantificazione, tenendo una condotta anche lievemente colposa. Nella specie, nel procedimento svoltosi dinanzi alla Corte d'appello, sia il Ministero ricorrente, sia il Sostituto Procuratore generale (nel secondo parere e comunque nel corso della discussione), avevano dedotto l'esistenza della causa ostativa, rappresentata dalla condotta colposa del RE. A fronte di tali specifiche deduzioni, l'ordinanza impugnata non svolge alcuna considerazione (p. 2) su un punto che, in ogni caso, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, doveva essere accertato d'ufficio. A tal fine non può certo farsi riferimento al passaggio in cui il giudice della riparazione riporta le ragioni dell'assoluzione (p. 1); ciò sia perché si tratta della ricostruzione della vicenda processuale a fini esplicativi, sia perché in sede di riparazione non si tratta di accertare una responsabilità penale - già esclusa con il provvedimento che è alla base della richiesta del RE - ma di valutare l'eventuale comportamento colposo, e di verificarne la valenza sinergica rispetto alla applicazione od al mantenimento della misura cautelare. Né può ritenersi fondata la deduzione della difesa del RE, secondo la quale i ricorrenti di fatto sollecitano questa Corte ad una (non consentita) rivalutazione nel merito dell'ordinanza impugnata: nella specie i ricorrenti non oppongono una diversa valutazione degli elementi di fatto, ma lamentano che tale valutazione, pur dovuta, sia mancata, per come emerge dal testo del provvedimento impugnato. Sussiste, pertanto, il denunciato vizio, con assorbimento degli altri motivi di ricorso. 3. Quanto, invece, all'atto di impugnazione presentato nell'interesse di SE RE, denominato "memoria e ricorso incidentale", oggetto di separata iscrizione e successiva riunione al presente, si osserva quanto segue. Questa Corte ha più volte chiarito che l'impugnazione incidentale, prevista dalla legge con riferimento all'appello (art. 595 cod. proc. pen.), non è contemplata Il ES te Il Con liere estensore in relazione al ricorso per cassazione, sicché l'eventuale ricorso incidentale presentato dalla parte, se intempestivo, può valere come memoria difensiva (Sez. 3, n. 26796 del 02/03/2023, Ardizzone, non mass.; Sez. 6, n. 20134 del 14/04/2015, Valotti, Rv. 263397 - 01; conf., con specifico riferimento alla riparazione per l'ingiusta detenzione, Sez. 4, n. 5949 del 13/12/2002, dep. 2003, Iuliani, Rv. 226151 - 01; Sez. 4, n. 10781 del 12/12/2002, dep. 2003, Senese, 0v. 223811 - 01). La disciplina delle impugnazioni, infatti, è interamente regolata dal codice di procedura penale, dal che consegue che non è ammissibile l'impugnazione proposta in via incidentale contro l'ordinanza con la quale è stata accolta la domanda di riparazione dell'interessato, e contro la quale il Ministero abbia presentato ricorso ordinario per cassazione. Il problema dell'integrazione con le norme processuali civilistiche, pure affrontato da questa Corte, può infatti porsi soltanto nei casi in cui, in assenza di norme in un determinato settore nel codice di rito penale, la materia resti del tutto priva di disciplina ovvero nei casi nei quali la natura della controversia richieda l'applicazione dei principi a tale natura connaturati (per es. ripartizione dell'onere della prova;
successione nel processo;
corrispondenza tra chiesto e pronunciato ecc.). Tuttavia, poiché tempestivamente proposto, l'atto può essere qualificato come ricorso ordinario (in motivazione, Sez. 6, Valotti, cit.) i cui motivi, poiché inerenti il quantum dell'indennizzo, risultano assorbiti. 3. Segue l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, cui si demanda anche il governo delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dispone la riunione al presente procedimento di quello n. R.G. 34103/2024 e annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio, demandando alla medesima anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, 14 novembre 2024
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, FLAVIA ALEMI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse di GR PP;
letta la memoria presentata dall'avv. GIOVANNA FIESOLI, del foro di Firenze, che ha concluso per l'accoglimento del proprio ricorso e la dichiarazione di inammissibilità di quello presentato dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4175 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 14/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 maggio 2024 la Corte di appello di Firenze ha accolto la domanda formulata da SE RE per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura della custodia cautelare dal 26 gennaio 2012 - data in cui veniva tratto in arresto - al 26 aprile 2012 - data in cui veniva rimesso in libertà per decorrenza termini, per poi essere definitivamente assolto dall'addebito con sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 1 settembre 2017 (irrev. 14 marzo 2022). 1.1. Più in particolare, la Corte della riparazione accoglieva la domanda limitatamente all'importo di euro 10.874,72 (determinato con il calcolo matematico), poi incrementato, in via equitativa, di euro 5.000,00 (somma infe -iore a quella richiesta), in ragione del danno all'immagine derivante non solo dall'applicazione della misura cautelare, ma anche dalla pubblicità che la vicenda ebbe sulla stampa. Quanto al danno all'attività e alla conseguente riduzione del reddito (il RE svolgeva l'attività di notaio), la Corte di appello ha sottolineato come lo stesso fosse stato determinato non dalla intercorsa detenzione, ma piuttosto dalla sospensione dall'attività professionale per nove mesi, disposta nel 2010 dal consiglio notarile, a seguito di alcune condotte di peculato commesse tra il 2008 e il 2010, per le quali era stata pronunciata sentenza di condanna, poi divenuta irrevocabile. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello lamentando, in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo, dopo aver sottolineato la propria legittimazione ad impugnare il provvedimento, si deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge, con riguardo all'art. 314 cod. proc. pen.. Secondo il ricorrente la Corte territoriale ha omesso del tutto di valutare la sussistenza condotte ostative al riconoscimento dell'indennizzo, puntualmente individuate nel secondo parere del Procuratore Generale depositato, al quale si era riportato il Procuratore d'udienza. 2.2. Con il secondo motivo si deduce sempre violazione di legge, per non aver rivenuto, nella condotta del RE, profili di colpa grave tali da concorrere nella ingiusta privazione della libertà personale. Osserva il ricorrente che il RE, nella sua attività di notaio, ebbe a violare ripetutamente i doveri su di lui incombenti: a) stipulando vendite simulate, il cui prezzo veniva corrisposto con un "assegno inesistente" (capo II); b) omettendo di inserire un cespite in una dichiarazione di successione (capo 13); c) stipulando un contratto di compravendita immobiliare in violazione dell'art. 35 del dl. 223 del 2006, conv. nella legge 248 del 2006 (capo 13). Gli stessi giudici di merito, infatti, avevano dato atto delle sostanziali ammissioni del RE, in ordine alle violazioni dei doveri impostigli dalla sua professione. 3. Propone ricorso per cassazione anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 3.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, in relazione all'art. art. - 314 cod. proc. pen., in termini sostanzialmente coincidenti con quelli formulati dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta l'erronea quantificazione dell'indennità con riferimento al riconoscimento, da parte della Corte territoriale, di un quid pluris connesso a un preteso "danno di immagine". Danno che il RE avrebbe comunque subito anche in assenza della misura detentiva, e ciò in ragione del passaggio in giudicato di una precedente sentenza di condanna per altri reati commessi nell'esercizio della sua attività professionale (in un procedimento in relazione al quale il notaio era stato sospeso dal suo ordine per la durata di nove mesi). 4. Propone infine ricorso SE RE, per il tramite del suo difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att cod. proc., quanto segue. Preliminarmente si lamenta l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'appello, sia perché non legittimato, sia perché tendente a sollecitare un riesame nel merito della domanda di riparazione, attraverso una non consentita rivalutazione dei fatti rilevanti per la decisione. 4.1. Con un unico motivo il ricorrente lamenta, in via "incidentale", vizio della motivazione quanto ai criteri seguiti dal giudice della riparazione per la liquidazione, sottolineando che il danno all'immagine non dipese soltanto dal risalto dato dai giornali alla vicenda, ma anche dalla contestuale sottoposizione alla misura cautelare;
circostanza, questa, che aveva avuto decisiva rilevanza nella scelta di pubblicare le notizie riguardanti la vicenda giudiziaria del professionista. Quanto, invece, al lucro cessante, il ricorso sottolinea come la riduzione del reddito sia dipesa non dalla sospensione inflitta dal consiglio notarile nel 2010, quanto piuttosto dalla detenzione, patita nel 2012, per come desumibile dalla circostanza secondo cui i redditi si erano sensibilmente ridotti tra il 2014 ed il 2015. Sulla scorta di tali considerazioni, il giudice della riparazione avrebbe dovuto riconoscere l'importo di euro 516.456,90, o la diversa somma ritenuta di giustizia. 5. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi del Sostituto Procuratore generale presso la Corte d'appello e del Ministero sono fondati. 2. In risposta al rilievo preliminare della difesa del RE (p. 3), osserva il Collegio che, in forza del richiamo che l'art. 315 cod. proc. pen. opera alle norme sulla riparazione dell'errore giudiziario in quanto compatibili, e dunque anche all'art. 646, comma 3, cod. proc. pen. (che espressamente prevede la possibilità per il pubblico ministero di proporre ricorso per cassazione avverso la decisone sulla domanda di riparazione), deve ritenersi sussistente la legittimazione del Procuratore Generale a impugnare l'ordinanza della Corte di appello che decide sulla domanda di riparazione per ingiusta detenzione, purché vi abbia un concreto interesse (Sez. 4, n. 32695 del 23/06/2023, Caputo, non mass.; Sez. 4, n. 5813 del 22/01/2021, P., Rv. 280394 - 01, con riguardo al ricorso con cui si lamenta la non corretta interpretazione ed applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen.; Sez. 4, n. 1563 del 18/12/1993, dep. 1994, Merels, Rv. 197915 - 01). Interesse che deve essere correlato alla funzione propria del pubblico ministero nel procedimento, e che nella specie può dirsi sussistente in relazione ai vizi concretamente dedotti (violazione di legge e difetto della motivazione). 2.1. Passando all'esame del primo motivo proposto dal Sostituto Procuratore generale presso la Corte d'appello e dal Ministero, essendo stata dedotta una ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale, è compito del giudice della riparazione valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno l'autorità giudiziaria in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. In tal modo la connotazione solidaristica dell'istituto viene quindi ad essere contemperata in rapporto al dovere di responsabilità gravante su tutti i consociati. L'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte, come ripetutarrtmte aff -ermatc, da queste Corte regolatrice (Sez. 4, n. 39634 del 02/10/2024, Andreacchio, non mass.; Sez. 4, n. 39186 del 19/09/2024, Abraha, non mass.; Sez. 4, n. 33137 del 4 10/07/2024, Catalano, non mass.; Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390- 01; Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004; Sez. 4, n. 1558 del 18/12/1993, dep. 1994, Legnaro, Rv. 197378 - 01). Il giudice della riparazione, pertanto, al fine di valutare la sussistenza o meno del diritto all'indennizzo, ha il diritto-dovere di acquisire ed esaminare il materiale acquisito nel processo penale, al fine di controllare la ricorrenza, o meno, delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, come il verificare la sussistenza di una causa di esclusione del diritto all'indennizzo, quale l'avere l'istante dato concausa all'evento che produsse il pregiudizio (perdita della libertà) tenendo un comportamento doloso ovvero gravemente colposo e, inoltre, ai fini della quantificazione, tenendo una condotta anche lievemente colposa. Nella specie, nel procedimento svoltosi dinanzi alla Corte d'appello, sia il Ministero ricorrente, sia il Sostituto Procuratore generale (nel secondo parere e comunque nel corso della discussione), avevano dedotto l'esistenza della causa ostativa, rappresentata dalla condotta colposa del RE. A fronte di tali specifiche deduzioni, l'ordinanza impugnata non svolge alcuna considerazione (p. 2) su un punto che, in ogni caso, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, doveva essere accertato d'ufficio. A tal fine non può certo farsi riferimento al passaggio in cui il giudice della riparazione riporta le ragioni dell'assoluzione (p. 1); ciò sia perché si tratta della ricostruzione della vicenda processuale a fini esplicativi, sia perché in sede di riparazione non si tratta di accertare una responsabilità penale - già esclusa con il provvedimento che è alla base della richiesta del RE - ma di valutare l'eventuale comportamento colposo, e di verificarne la valenza sinergica rispetto alla applicazione od al mantenimento della misura cautelare. Né può ritenersi fondata la deduzione della difesa del RE, secondo la quale i ricorrenti di fatto sollecitano questa Corte ad una (non consentita) rivalutazione nel merito dell'ordinanza impugnata: nella specie i ricorrenti non oppongono una diversa valutazione degli elementi di fatto, ma lamentano che tale valutazione, pur dovuta, sia mancata, per come emerge dal testo del provvedimento impugnato. Sussiste, pertanto, il denunciato vizio, con assorbimento degli altri motivi di ricorso. 3. Quanto, invece, all'atto di impugnazione presentato nell'interesse di SE RE, denominato "memoria e ricorso incidentale", oggetto di separata iscrizione e successiva riunione al presente, si osserva quanto segue. Questa Corte ha più volte chiarito che l'impugnazione incidentale, prevista dalla legge con riferimento all'appello (art. 595 cod. proc. pen.), non è contemplata Il ES te Il Con liere estensore in relazione al ricorso per cassazione, sicché l'eventuale ricorso incidentale presentato dalla parte, se intempestivo, può valere come memoria difensiva (Sez. 3, n. 26796 del 02/03/2023, Ardizzone, non mass.; Sez. 6, n. 20134 del 14/04/2015, Valotti, Rv. 263397 - 01; conf., con specifico riferimento alla riparazione per l'ingiusta detenzione, Sez. 4, n. 5949 del 13/12/2002, dep. 2003, Iuliani, Rv. 226151 - 01; Sez. 4, n. 10781 del 12/12/2002, dep. 2003, Senese, 0v. 223811 - 01). La disciplina delle impugnazioni, infatti, è interamente regolata dal codice di procedura penale, dal che consegue che non è ammissibile l'impugnazione proposta in via incidentale contro l'ordinanza con la quale è stata accolta la domanda di riparazione dell'interessato, e contro la quale il Ministero abbia presentato ricorso ordinario per cassazione. Il problema dell'integrazione con le norme processuali civilistiche, pure affrontato da questa Corte, può infatti porsi soltanto nei casi in cui, in assenza di norme in un determinato settore nel codice di rito penale, la materia resti del tutto priva di disciplina ovvero nei casi nei quali la natura della controversia richieda l'applicazione dei principi a tale natura connaturati (per es. ripartizione dell'onere della prova;
successione nel processo;
corrispondenza tra chiesto e pronunciato ecc.). Tuttavia, poiché tempestivamente proposto, l'atto può essere qualificato come ricorso ordinario (in motivazione, Sez. 6, Valotti, cit.) i cui motivi, poiché inerenti il quantum dell'indennizzo, risultano assorbiti. 3. Segue l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, cui si demanda anche il governo delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dispone la riunione al presente procedimento di quello n. R.G. 34103/2024 e annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio, demandando alla medesima anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, 14 novembre 2024