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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
OR PATRIZIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 605/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240010779008000 CONTRIBUTO CONS 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 661/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con il ricorso all'esame il sig. impugna: la cartella di pagamento n. 024 2024 00107790 08 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, Agente della Riscossione della Provincia di Brindisi, per Nominativo_1la riscossione della somma di € 203,00 assertivamente dovuta da in favore del Consorzio_1 – già Consorzio di Bonifica di Arneo, a titolo di tributo 630 relativo all'anno 2023; - il ruolo ad essa afferente;
- il piano di classifica approvato dal Consorzio con deliberazione del 2 Commissario Straordinario n. 197 del 18.10.2012 nonché dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n. 1147 del 18.6.2013; - il piano annuale di riparto dell'anno 2023; - ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
1 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 10 R.D. N. 215/1933 E DEGLI ARTT. 3 E 13 L.R. N. 4/2012 - ECCESSO DI POTERE.
2 - VIOLAZIONE DEL R.D. N. 215/1933 (Legge quadro), DELLA L.R. N. 4/2012 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica), E DELLA DELIB. GIUNTA REGIONALE N. 1150 DEL 18.6.2013 (Linee Guida per la redazione del Piano di Riparto degli Oneri consortili).
3 - VIOLAZIONE DEL R.D. N. 215 DEL 1933 (Legge quadro), E DEGLI ARTT. 17 E 18 L.R. n. 4 del 13.03.2012 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica), DELLA DELIB. GIUNTA REGIONALE N. 1150 DEL 18.6.2013(Linee Guida per la redazione del Piano di Riparto degli Oneri consortili).
4- VIOLAZIONE DELL'ART. 11 R.D. N. 215/1933 E DEGLI ARTT. 17 E 18 L.R. N. 4/2012. Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e il Consorzio_1 il quale ultimo ha eccepito l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia adita, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. All'udienza del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale va accolto. Preliminarmente, occorre precisare che sussiste la competenza per territorio dell'adita Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi, dovendosi la stessa radicare, ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 546/1992, in relazione alla sede dell'agente della riscossione che ha emesso la cartella di pagamento impugnata, anche nell'ipotesi in cui l'ente impositore abbia sede in una diversa circoscrizione. Deve del pari essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa consortile per l'irregolarità/ invalidità/ irritualità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, avuto riguardo all'avvenuta rituale costituzione della suddetta parte resistente. Ciò detto, in accoglimento della ragione più liquida, si deve ritenere che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti della pretesa impositiva, ovvero un beneficio diretto e specifico derivante dalle opere gestite dal Consorzio per gli immobili assoggettati ad imposizione, atteso che il ricorrente ha dimostrato, attraverso una specifica e dettagliata consulenza tecnica, che nessun beneficio immediato e specifico i fondi del ricorrente hanno tratto nell'anno 2023, ed in verità continuano a non Nominativo_2trarre, dal canale , che costituisce l'opera di bonifica del sottobacino in cui sono ubicati i detti terreni. Non solo nel corso dell'anno 2023 nessun intervento di manutenzione è stato eseguito per mantenerne in efficienza la capacità idraulica, ma detta opera versa da vari decenni in stato di assoluto degrado, sicché il corso delle acqua è ostruito dai materiali che si sono via via sedimentati sul suo letto e dalle canne e dagli arbusti che vi sono cresciuti. Il percorso delle acque meteoriche in eccesso, poi, è interrotto dalla viabilità interpoderale realizzata tra l'azienda ed in canale, la cui massicciata ha modificato le pendenze generali cambiando la linea di compluvio e, con essa, la linea di deflusso. A ciò si aggiunge la maggiore altimetria dell'area attraversata dal canale rispetto a quella di una parte rilevante dei fondi di proprietà del ricorrente ed il totale difetto di canalizzazioni minori, che impediscono alle acque piovane di raggiungere l'opera idraulica, sicché in occasione di precipitazioni di maggiore intensità queste si accumulano nel punto di maggior depressione all'interno dell'azienda, per essere lentamente assorbite dal terreno e raggiungere la falda freatica. In particolare, l'allegata perizia tecnica precisa che a seguito di “quanto riscontrato in diversi sopralluoghi, i canali sopra riportati hanno rivestimento in terra o parzialmente in cemento. La porzione in terra è caratterizzata da un'estrema debolezza e fragilità e, per mantenere l'efficienza, dovrebbe essere necessaria una costante e puntuale manutenzione delle opere da parte del Consorzio. Infatti, il materiale con il quale sono stati costruiti i canali ricadenti nel sottobacino sopra riportatoli rende estremamente vulnerabili rispetto a una serie di agenti esterni. L'azione erosiva e di trasporto dell'acqua meteorica altera la struttura. Le piante spontanee, a volteveri e propri alberi ad alto fusto divenuti nel tempo fedeli testimoni della totale assenza di manutenzione protratta da anni, rinaturalizzano gli spazi dai quali erano state eliminate riappropriandosi del territorio e ostruendo di fatto, in parte o in toto, il percorso destinato originariamente alle acque. Anche l'azione antropica, con la modifica del suolo o, peggio, con l'abbandono incontrollato di rifiuti di tutti i tipi nell'alveo dei canali e nelle vore, non solo ne modifica/annulla la funzionalità, con l'impossibilità delle acque di essere convogliate nel recettore finale, ma addirittura li rendono pericolosi e capaci di provocare i danni che avrebbero invece dovuto evitare. Spesso, inoltre, a causa della mancata funzionalità dei canali si individuano delle zone di ristagno maleodoranti e pericolose dal punto di vista sanitario. Dai sopralluoghi esperiti, lo scrivente ha potuto verificare la presenza di tutti i problemi sino a qui enunciati, inoltre, molte porzioni dei canali riportati nella cartografia S.I.T Puglia e del Consorzio non sono più effettivamente presenti come indicato. Infatti, con il tempo (la cartografia è datata), affluenti o porzioni principali e secondari dei canali non sono più individuabili sul terreno, come ad esempio di tratti evidenziati in cartografia allegata e supportata da foto ed afferenti alle canalizzazioni direttamente oggetto della presente relazione. È facile comprendere come ogni variazione che apporta un blocco del deflusso delle acque rende inutili, se non dannose, tutte le opere (canali) presenti a monte del punto ostruito. A testimonianza delle enormi problematiche sopra enunciate, lo scrivente ha ritenuto opportuno allegare al lavoro peritale documentazione fotografica”. Siffatte circostanze non sono state contraddette efficacemente dal consorzio il quale si è limitato a generiche contestazioni, prive di elementi documentali.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione 2^, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
OR PATRIZIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 605/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240010779008000 CONTRIBUTO CONS 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 661/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con il ricorso all'esame il sig. impugna: la cartella di pagamento n. 024 2024 00107790 08 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, Agente della Riscossione della Provincia di Brindisi, per Nominativo_1la riscossione della somma di € 203,00 assertivamente dovuta da in favore del Consorzio_1 – già Consorzio di Bonifica di Arneo, a titolo di tributo 630 relativo all'anno 2023; - il ruolo ad essa afferente;
- il piano di classifica approvato dal Consorzio con deliberazione del 2 Commissario Straordinario n. 197 del 18.10.2012 nonché dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n. 1147 del 18.6.2013; - il piano annuale di riparto dell'anno 2023; - ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
1 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 10 R.D. N. 215/1933 E DEGLI ARTT. 3 E 13 L.R. N. 4/2012 - ECCESSO DI POTERE.
2 - VIOLAZIONE DEL R.D. N. 215/1933 (Legge quadro), DELLA L.R. N. 4/2012 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica), E DELLA DELIB. GIUNTA REGIONALE N. 1150 DEL 18.6.2013 (Linee Guida per la redazione del Piano di Riparto degli Oneri consortili).
3 - VIOLAZIONE DEL R.D. N. 215 DEL 1933 (Legge quadro), E DEGLI ARTT. 17 E 18 L.R. n. 4 del 13.03.2012 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica), DELLA DELIB. GIUNTA REGIONALE N. 1150 DEL 18.6.2013(Linee Guida per la redazione del Piano di Riparto degli Oneri consortili).
4- VIOLAZIONE DELL'ART. 11 R.D. N. 215/1933 E DEGLI ARTT. 17 E 18 L.R. N. 4/2012. Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e il Consorzio_1 il quale ultimo ha eccepito l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia adita, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. All'udienza del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale va accolto. Preliminarmente, occorre precisare che sussiste la competenza per territorio dell'adita Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi, dovendosi la stessa radicare, ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 546/1992, in relazione alla sede dell'agente della riscossione che ha emesso la cartella di pagamento impugnata, anche nell'ipotesi in cui l'ente impositore abbia sede in una diversa circoscrizione. Deve del pari essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa consortile per l'irregolarità/ invalidità/ irritualità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, avuto riguardo all'avvenuta rituale costituzione della suddetta parte resistente. Ciò detto, in accoglimento della ragione più liquida, si deve ritenere che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti della pretesa impositiva, ovvero un beneficio diretto e specifico derivante dalle opere gestite dal Consorzio per gli immobili assoggettati ad imposizione, atteso che il ricorrente ha dimostrato, attraverso una specifica e dettagliata consulenza tecnica, che nessun beneficio immediato e specifico i fondi del ricorrente hanno tratto nell'anno 2023, ed in verità continuano a non Nominativo_2trarre, dal canale , che costituisce l'opera di bonifica del sottobacino in cui sono ubicati i detti terreni. Non solo nel corso dell'anno 2023 nessun intervento di manutenzione è stato eseguito per mantenerne in efficienza la capacità idraulica, ma detta opera versa da vari decenni in stato di assoluto degrado, sicché il corso delle acqua è ostruito dai materiali che si sono via via sedimentati sul suo letto e dalle canne e dagli arbusti che vi sono cresciuti. Il percorso delle acque meteoriche in eccesso, poi, è interrotto dalla viabilità interpoderale realizzata tra l'azienda ed in canale, la cui massicciata ha modificato le pendenze generali cambiando la linea di compluvio e, con essa, la linea di deflusso. A ciò si aggiunge la maggiore altimetria dell'area attraversata dal canale rispetto a quella di una parte rilevante dei fondi di proprietà del ricorrente ed il totale difetto di canalizzazioni minori, che impediscono alle acque piovane di raggiungere l'opera idraulica, sicché in occasione di precipitazioni di maggiore intensità queste si accumulano nel punto di maggior depressione all'interno dell'azienda, per essere lentamente assorbite dal terreno e raggiungere la falda freatica. In particolare, l'allegata perizia tecnica precisa che a seguito di “quanto riscontrato in diversi sopralluoghi, i canali sopra riportati hanno rivestimento in terra o parzialmente in cemento. La porzione in terra è caratterizzata da un'estrema debolezza e fragilità e, per mantenere l'efficienza, dovrebbe essere necessaria una costante e puntuale manutenzione delle opere da parte del Consorzio. Infatti, il materiale con il quale sono stati costruiti i canali ricadenti nel sottobacino sopra riportatoli rende estremamente vulnerabili rispetto a una serie di agenti esterni. L'azione erosiva e di trasporto dell'acqua meteorica altera la struttura. Le piante spontanee, a volteveri e propri alberi ad alto fusto divenuti nel tempo fedeli testimoni della totale assenza di manutenzione protratta da anni, rinaturalizzano gli spazi dai quali erano state eliminate riappropriandosi del territorio e ostruendo di fatto, in parte o in toto, il percorso destinato originariamente alle acque. Anche l'azione antropica, con la modifica del suolo o, peggio, con l'abbandono incontrollato di rifiuti di tutti i tipi nell'alveo dei canali e nelle vore, non solo ne modifica/annulla la funzionalità, con l'impossibilità delle acque di essere convogliate nel recettore finale, ma addirittura li rendono pericolosi e capaci di provocare i danni che avrebbero invece dovuto evitare. Spesso, inoltre, a causa della mancata funzionalità dei canali si individuano delle zone di ristagno maleodoranti e pericolose dal punto di vista sanitario. Dai sopralluoghi esperiti, lo scrivente ha potuto verificare la presenza di tutti i problemi sino a qui enunciati, inoltre, molte porzioni dei canali riportati nella cartografia S.I.T Puglia e del Consorzio non sono più effettivamente presenti come indicato. Infatti, con il tempo (la cartografia è datata), affluenti o porzioni principali e secondari dei canali non sono più individuabili sul terreno, come ad esempio di tratti evidenziati in cartografia allegata e supportata da foto ed afferenti alle canalizzazioni direttamente oggetto della presente relazione. È facile comprendere come ogni variazione che apporta un blocco del deflusso delle acque rende inutili, se non dannose, tutte le opere (canali) presenti a monte del punto ostruito. A testimonianza delle enormi problematiche sopra enunciate, lo scrivente ha ritenuto opportuno allegare al lavoro peritale documentazione fotografica”. Siffatte circostanze non sono state contraddette efficacemente dal consorzio il quale si è limitato a generiche contestazioni, prive di elementi documentali.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione 2^, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.