Decreto cautelare 6 aprile 2020
Sentenza breve 6 maggio 2020
Sentenza breve 28 maggio 2020
Inammissibile
Sentenza 29 dicembre 2022
Inammissibile
Sentenza 29 dicembre 2022
Sentenza 30 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 30 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 7 maggio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Decreto presidenziale 9 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
Accoglimento
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
Accoglimento
Sentenza 5 marzo 2026
Commentari • 5
- 1. Intervento e partecipazione nel giudizio che si svolge innanzi all’Adunanza plenaria del Consiglio di StatoAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 2 luglio 2024
- 2. Riconoscimento titoli sostegno esteri: proposta di riformaMarco Bencivenga · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Superare la sindrome di penia: una proposta di standardizzazione procedurale per il riconoscimento dei titoli di sostegno esteri alla luce della Giurisprudenza Amministrativa Abstract: Il sistema italiano di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento di sostegno è afflitto da un contenzioso seriale che evidenzia una patologia sistemica nell'azione del Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'analisi di tre recenti sentenze del TAR Lazio (nn. 10083/2025, 10675/2025, 10925/2025) rivela un approccio amministrativo caratterizzato da inerzia, formalismo e un'interpretazione restrittiva della normativa europea, in palese contrasto con gli approdi dell'Adunanza Plenaria …
Leggi di più… - 3. La tassazione dell’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione ex art. 553 c.p.c.: tra funzione esecutiva e presunto effetto traslativo. Profili…Alessandro Amaolo · https://ratioiuris.it/archivio/ · 7 luglio 2025
(Nota a sent. 3 febbraio 2025, n. 5317 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno) 1. Introduzione La sentenza in commento si inserisce all'interno di un dibattito giurisprudenziale e dottrinale ormai decennale, concernente la corretta qualificazione giuridica dell'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione, ex art. 553 c.p.c., ai fini dell'imposta di registro. In particolare, oggetto di contesa è la scelta tra l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale, ex art. 8, comma 1, lett. a), della Tariffa Parte I allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e quella dell'imposta in misura fissa, ai sensi della lett. d) del medesimo articolo. La questione, di …
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Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante, Giusy Casamassima e Ilenia Grasso Il Consiglio di Stato ha rimesso la questione all'Adunanza Plenaria. – Cons. Stato, Ad. plen., 29 dicembre 2022, nn. 19, 20, 21 e 22. Il Consiglio di Stato ha enunciato il seguente principio di diritto: “Spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l'esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all'insegnamento in Italia, salva l'adozione di opportune e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 23/02/2026, n. 3339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3339 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03339/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08627/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8627 del 2023, proposto da
NA OZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Emiliano UC, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tar Lazio, sez. IV bis, 4 maggio 2023, n. 7616/2023, nel giudizio iscritto con R.G.N. 391/2022, con la quale è stata accertata l’illegittimità del mancato riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania ed avente valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento ai sensi delle Direttive 2005/36/Ce e 2013/55/Ue;
nonché per il reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6 c.p.a. per la declaratoria di illegittimità,
dell’atto del 4 febbraio 2025 con cui il Direttore Generale “per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” - nella qualità di commissario ad acta per l’ottemperanza della sentenza resa dal Tar Lazio, sez. IV bis n.7616/2023 – ha rigettato l’istanza dell’1 luglio 2020 con cui la ricorrente ha chiesto il riconoscimento del titolo conseguito in Romania;
nonché di ogni altro atto e/o provvedimento, presupposto, connesso e/o consequenziali ivi inclusi ove occorra: il parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, del 31 gennaio 2025 prot. AOODGINTCO n. 1380; la nota del 16 dicembre 2024 numero 17575 con cui il Ministero dell’Università e della Ricerca Direzione Generale della Internazionalizzazione ha avviato un procedimento di accertamento ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 ed ha rivolto richieste di chiarimenti e documenti alla ricorrente; la nota del 30 gennaio 2025 numero 1302 del MUR alle richieste di cui alla nota del 16 dicembre 2024; la nota del 6 febbraio 2025 numero 1741 con la quale il MUR - Ministero dell’Università e della Ricerca Direzione Generale della Internazionalizzazione ha proceduto con l’accertamento già avviato ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e sollecitato nuovamente la ricorrente a rendere quanto già richiesto con le precedenti note.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. UC De GE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- questo Tribunale con sentenza del 4 maggio 2023 numero 7616, ha annullato il provvedimento di diniego del riconoscimento di titolo estero dell’11 gennaio 2022;
- rimasta ineseguita tale sentenza, la ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza (RG n. 8627/2023);
- con sentenza del 30 ottobre 2023 n. 16005 questo Tribunale ha ordinato all’amministrazione di eseguire la pronuncia e nominato il Commissario ad acta in caso di persistente inerzia;
- il 4 febbraio 2025 il Commissario ad acta, ha nuovamente rigettato l’istanza di riconoscimento avanzata dalla ricorrente nel 2020;
- la ricorrente ha quindi proposto reclamo avverso il nuovo provvedimento di diniego adottato dal Commissario ad acta;
- con sentenza n. 14821 del 28 luglio 2025, questo Tribunale ha accolto il reclamo e annullato il provvedimento di diniego del 4 febbraio 2025, ordinando all’Amministrazione “...di provvedere al riesame dell’istanza e all’eventuale assegnazione di misure compensative...”;
- con ricorso depositato il 9 settembre 2025 la ricorrente chiede l’esecuzione di tale pronuncia, rimasta ineseguita.
Considerato che:
- il citato ricorso depositato il 9 settembre 2025 non risulta notificato all’Avvocatura dello Stato che ha il patrocinio legale dell’Amministrazione;
- la sentenza n. 14821/2025, di cui si chiede l’ottemperanza, è stata sospesa in appello con ordinanza n. 3784/2025 del 17 ottobre 2025;
Ritenuto che, fermo il difetto di contraddittorio, il giudizio di ottemperanza deve ritenersi improcedibile in quanto è venuto meno il presupposto di esecutività del titolo ai sensi dell'art. 112 c.p.a. che limita l'azione alle sentenze "esecutive", e quindi non sospese.
Le spese possono compensarsi attesa l’assenza di attività difensiva dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) respinge il ricorso depositato il 9 settembre 2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER FI, Presidente
UC De GE, Consigliere, Estensore
Marco Arcuri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC De GE | ER FI |
IL SEGRETARIO