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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2025, n. 3758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3758 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11228/2025 V.G. R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice, Rel. Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10/10/2025 da 1) sig. Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino italiano residente in [...] C.F. C.F._1 con l'Avv. Alessandra Loveri presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) sig.ra Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina italiana residente in [...] C.F. C.F._2 con l'Avv. Alessandra Loveri presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile in data 07/10/2017 nel comune di ME (MI) (Anno 2017 - Atto n. 16 – parte I) adottando il regime della separazione dei beni. Con i seguenti figli: nato a [...], il [...], ancora minorenne. Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/10/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di ME (MI), dove il matrimonio risulta iscritto, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) Il figlio iene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali pertanto ne Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter c.c. e ad entrambi competeranno la cura, l'educazione e la salute del figlio, la cui residenza anagrafica viene stabilita presso la residenza materna. Le decisioni di maggiore importanza circa l'educazione e/o la cura del figlio minore saranno sempre assunte congiuntamente, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori concordano che eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacità, del loro grado di collaborazione, nonché delle abitudini consolidate nel periodo di convivenza con il figlio. NEI PERIODI SCOLASTICI In merito alla gestione di i genitori concordano di gestire il figlio minore in modo paritetico Per_1 secondo un calendario organizzato a settimane alterne come da indicazione seguente: SETTIMANA 1: Lunedì: Padre Martedì': Padre Mercoledì: Madre Giovedì: Madre Venerdì: Padre : Padre Per_2
Padre Per_3
SETTIMANA 2: Lunedì: Padre Martedì': Padre Mercoledì: Madre Giovedì: Madre Venerdì: Madre : Madre Per_2
Madre Per_3
Resta inteso che nei rispettivi giorni di gestione, i genitori si faranno carico di accompagnare Per_1 alle eventuali attività extrascolastiche previste, collaborando in caso di trasferta lavorativa da parte di uno dei genitori, in modo da garantire al contempo il benessere e le abitudini del figlio con gli impegni lavorativi dei genitori. Entrambi i genitori avranno sempre cura di riaccompagnare il figlio presso la residenza dell'altro genitore al termine della permanenza dello stesso presso di lui. frequenta la seconda classe elementare della scuola primaria di Saint Exupéry di via Per_1
Bologna n. 14 a ME (MI) Nel tempo libero, ad oggi, frequenta un corso di nuoto presso la piscina di ME (MI). I genitori si impegnano a collaborare in futuro anche qualora il figlio desiderasse cambiare corso sportivo, in modo da garantire al contempo la buona pratica del figlio allo sport con gli impegni lavorativi dei genitori. NEI PERIODI DI VACANZA SCOLASTICA rascorrerà i periodi di vacanza scolastica secondo lo schema indicato: Per_1
➢ ad anni alterni la Vigilia di Natale o il 25 dicembre e paritetica suddivisione e alternanza dei successivi periodi (dal 23/12 al 30/12 per chi li tiene la Vigilia di Natale o dal 31/12 al 6/1 per chi li tiene il 25 dicembre); i giorni subito precedenti, o subito successivi, ai succitati periodi parimenti interessati da chiusura scolastica, potranno essere aggiunti ai suddetti periodi di competenza, previo accordo tra i genitori;
➢ ad anni alterni per le altre festività, inclusa la copertura dei relativi ponti (Carnevale, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ognissanti, Sant'Ambrogio);
➢ tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (ma di esse due continuative nel mese di agosto ad anni alterni tra le prime due settimane e le ultime due settimane), in periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
➢ Il compleanno del figlio verrà festeggiato insieme con entrambi i genitori;
Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, in relazione alle proprie esigenze lavorative o personali ed anche in considerazione dell'età del figlio minore, nonché delle sue esigenze scolastiche o personali. Qualora un genitore avesse un impegno e non riuscisse ad occuparsi del figlio nel periodo concordato, prima di trovare una collocazione alternativa, s'impegna ad informare l'altro genitore per verificare la sua disponibilità di intervenire a supporto. In ogni caso, i genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente sulle condizioni di salute e psicofisiche del figlio, nonché a condividere le eventuali informazioni relative all'andamento o alla frequenza scolastica durante il periodo di competenza di ciascuno, collaborando per mantenere il più possibile lo stile di vita e le attuali abitudini dello stesso, nonché di comunicarsi i recapiti – anche telefonici fissi, se sussistenti – di vacanza del figlio con l'uno e l'altro genitore. 2) I genitori concordano che provvederanno direttamente al mantenimento del figlio durante i periodi di permanenza dello stesso presso ciascuno di loro. In ogni caso, ciascun genitore dovrà contribuire per il figlio minore nella misura del 50% al pagamento delle spese mediche, scolastiche e ludiche-ricreative, previa esibizione della documentazione giustificativa. L'indicazione delle spese straordinarie e la natura delle stesse vengono a titolo esemplificativo ma non esaustivo così determinata secondo il Protocollo del Tribunale di Milano aggiornato a giugno 2025: A1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
A2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
B1) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
B2) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
C1) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro del genitore;
C2) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata. In caso di dissenso espresso dell'altro genitore, il genitore che insista per sostenere la spese straordinaria richiesta, potrà provvedervi anche senza il consenso dell'altro ma la spesa rimarrà integralmente a suo carico, salvo che il dissenso non sia motivato da ragioni educative e morali espresse dal genitore. In ogni caso, i genitori s'impegnano altresì a sopportare in eguale misura tutte le spese allo stato non prevedibili, che non rientrano nella consuetudine e nelle normali esigenze di vita del figlio, ma che si rendano ugualmente necessarie per soddisfare particolari bisogni che possono inaspettatamente presentarsi nel corso della vita dello stesso e che necessitano di interventi economici straordinari 3) I genitori concordano che l'eventuale assegno unico universale per i figli venga percepito al 100% dalla madre e le eventuali detrazioni fiscali relative alle spese scolastiche, mediche, sportive, etc. dei figli saranno a beneficio di entrambi;
4) La casa familiare sita in ME (MI, via S. Maria Bambina n. 23, dei quali gli stessi sono comproprietari nella misura 80% per il sig. e del 20% della sig.ra rimane nella Pt_1 Parte_2 disponibilità esclusiva della sig.ra
[...] che acquisterà la quota di proprietà del sig. successivamente alla vendita Parte_2 Parte_1 dell'immobile di sua proprietà a Milano;
5) i coniugi concordano, in ogni caso, che il sig. rilascerà la casa familiare entro il Pt_1 prossimo 31/03/2026 provvedendo all'asportazione di tutti i beni ed effetti personali e, entro tre giorni dall'avvenuto rilascio ed alla riconsegna delle chiavi, la sig.ra si impegna Parte_2
a versare al sig. la somma di euro 15.000,00 (euro quindicimila/00) mediante bonifico Pt_1 bancario, che verrà dallo stesso trattenuta in acconto sul prezzo della cessione della quota di sua proprietà della casa familiare che i coniugi di comune accordo stabiliscono già ora nella somma complessiva di euro 30.000,00 (euro trentamila//00);
6) fintanto che lo stesso non rilascerà la casa familiare, il sig. continuerà a condividere Pt_1 con la sig.ra in pari misura le spese e gli oneri (luce, gas, acqua, internet e tari) relativi Parte_2 alla medesima, nonché gli oneri condominiali in proporzione alle rispettive quote di proprietà;
7) i coniugi danno atto che non vi è luogo per la corresponsione di un assegno di mantenimento, potendo ognuno di loro provvedere da solo al proprio sostentamento;
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
8) I coniugi danno atto di non avere alcuna rivendicazione reciproca ai fini di un'eventuale divisione delle somme presenti sui conti correnti e conti deposito dei quali gli stessi sono intestati personalmente;
9) I coniugi prestano il proprio consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del figlio escludendo che lo stesso possa espatriare per scopi diversi da quelli Per_1 turistici o scolastici, in ogni caso previo consenso anche dell'altro genitore;
*** *** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio civile e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile alle condizioni come concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Pt_1 he hanno contratto matrimonio civile in data 07/10/2017 nel comune di ME (MI)
[...]
(Anno 2017 - Atto n. 16 – parte I);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ME (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr. Maderna Valentina Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice, Rel. Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10/10/2025 da 1) sig. Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino italiano residente in [...] C.F. C.F._1 con l'Avv. Alessandra Loveri presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) sig.ra Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina italiana residente in [...] C.F. C.F._2 con l'Avv. Alessandra Loveri presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile in data 07/10/2017 nel comune di ME (MI) (Anno 2017 - Atto n. 16 – parte I) adottando il regime della separazione dei beni. Con i seguenti figli: nato a [...], il [...], ancora minorenne. Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/10/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di ME (MI), dove il matrimonio risulta iscritto, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) Il figlio iene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali pertanto ne Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter c.c. e ad entrambi competeranno la cura, l'educazione e la salute del figlio, la cui residenza anagrafica viene stabilita presso la residenza materna. Le decisioni di maggiore importanza circa l'educazione e/o la cura del figlio minore saranno sempre assunte congiuntamente, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori concordano che eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacità, del loro grado di collaborazione, nonché delle abitudini consolidate nel periodo di convivenza con il figlio. NEI PERIODI SCOLASTICI In merito alla gestione di i genitori concordano di gestire il figlio minore in modo paritetico Per_1 secondo un calendario organizzato a settimane alterne come da indicazione seguente: SETTIMANA 1: Lunedì: Padre Martedì': Padre Mercoledì: Madre Giovedì: Madre Venerdì: Padre : Padre Per_2
Padre Per_3
SETTIMANA 2: Lunedì: Padre Martedì': Padre Mercoledì: Madre Giovedì: Madre Venerdì: Madre : Madre Per_2
Madre Per_3
Resta inteso che nei rispettivi giorni di gestione, i genitori si faranno carico di accompagnare Per_1 alle eventuali attività extrascolastiche previste, collaborando in caso di trasferta lavorativa da parte di uno dei genitori, in modo da garantire al contempo il benessere e le abitudini del figlio con gli impegni lavorativi dei genitori. Entrambi i genitori avranno sempre cura di riaccompagnare il figlio presso la residenza dell'altro genitore al termine della permanenza dello stesso presso di lui. frequenta la seconda classe elementare della scuola primaria di Saint Exupéry di via Per_1
Bologna n. 14 a ME (MI) Nel tempo libero, ad oggi, frequenta un corso di nuoto presso la piscina di ME (MI). I genitori si impegnano a collaborare in futuro anche qualora il figlio desiderasse cambiare corso sportivo, in modo da garantire al contempo la buona pratica del figlio allo sport con gli impegni lavorativi dei genitori. NEI PERIODI DI VACANZA SCOLASTICA rascorrerà i periodi di vacanza scolastica secondo lo schema indicato: Per_1
➢ ad anni alterni la Vigilia di Natale o il 25 dicembre e paritetica suddivisione e alternanza dei successivi periodi (dal 23/12 al 30/12 per chi li tiene la Vigilia di Natale o dal 31/12 al 6/1 per chi li tiene il 25 dicembre); i giorni subito precedenti, o subito successivi, ai succitati periodi parimenti interessati da chiusura scolastica, potranno essere aggiunti ai suddetti periodi di competenza, previo accordo tra i genitori;
➢ ad anni alterni per le altre festività, inclusa la copertura dei relativi ponti (Carnevale, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ognissanti, Sant'Ambrogio);
➢ tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (ma di esse due continuative nel mese di agosto ad anni alterni tra le prime due settimane e le ultime due settimane), in periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
➢ Il compleanno del figlio verrà festeggiato insieme con entrambi i genitori;
Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, in relazione alle proprie esigenze lavorative o personali ed anche in considerazione dell'età del figlio minore, nonché delle sue esigenze scolastiche o personali. Qualora un genitore avesse un impegno e non riuscisse ad occuparsi del figlio nel periodo concordato, prima di trovare una collocazione alternativa, s'impegna ad informare l'altro genitore per verificare la sua disponibilità di intervenire a supporto. In ogni caso, i genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente sulle condizioni di salute e psicofisiche del figlio, nonché a condividere le eventuali informazioni relative all'andamento o alla frequenza scolastica durante il periodo di competenza di ciascuno, collaborando per mantenere il più possibile lo stile di vita e le attuali abitudini dello stesso, nonché di comunicarsi i recapiti – anche telefonici fissi, se sussistenti – di vacanza del figlio con l'uno e l'altro genitore. 2) I genitori concordano che provvederanno direttamente al mantenimento del figlio durante i periodi di permanenza dello stesso presso ciascuno di loro. In ogni caso, ciascun genitore dovrà contribuire per il figlio minore nella misura del 50% al pagamento delle spese mediche, scolastiche e ludiche-ricreative, previa esibizione della documentazione giustificativa. L'indicazione delle spese straordinarie e la natura delle stesse vengono a titolo esemplificativo ma non esaustivo così determinata secondo il Protocollo del Tribunale di Milano aggiornato a giugno 2025: A1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
A2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
B1) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
B2) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
C1) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro del genitore;
C2) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata. In caso di dissenso espresso dell'altro genitore, il genitore che insista per sostenere la spese straordinaria richiesta, potrà provvedervi anche senza il consenso dell'altro ma la spesa rimarrà integralmente a suo carico, salvo che il dissenso non sia motivato da ragioni educative e morali espresse dal genitore. In ogni caso, i genitori s'impegnano altresì a sopportare in eguale misura tutte le spese allo stato non prevedibili, che non rientrano nella consuetudine e nelle normali esigenze di vita del figlio, ma che si rendano ugualmente necessarie per soddisfare particolari bisogni che possono inaspettatamente presentarsi nel corso della vita dello stesso e che necessitano di interventi economici straordinari 3) I genitori concordano che l'eventuale assegno unico universale per i figli venga percepito al 100% dalla madre e le eventuali detrazioni fiscali relative alle spese scolastiche, mediche, sportive, etc. dei figli saranno a beneficio di entrambi;
4) La casa familiare sita in ME (MI, via S. Maria Bambina n. 23, dei quali gli stessi sono comproprietari nella misura 80% per il sig. e del 20% della sig.ra rimane nella Pt_1 Parte_2 disponibilità esclusiva della sig.ra
[...] che acquisterà la quota di proprietà del sig. successivamente alla vendita Parte_2 Parte_1 dell'immobile di sua proprietà a Milano;
5) i coniugi concordano, in ogni caso, che il sig. rilascerà la casa familiare entro il Pt_1 prossimo 31/03/2026 provvedendo all'asportazione di tutti i beni ed effetti personali e, entro tre giorni dall'avvenuto rilascio ed alla riconsegna delle chiavi, la sig.ra si impegna Parte_2
a versare al sig. la somma di euro 15.000,00 (euro quindicimila/00) mediante bonifico Pt_1 bancario, che verrà dallo stesso trattenuta in acconto sul prezzo della cessione della quota di sua proprietà della casa familiare che i coniugi di comune accordo stabiliscono già ora nella somma complessiva di euro 30.000,00 (euro trentamila//00);
6) fintanto che lo stesso non rilascerà la casa familiare, il sig. continuerà a condividere Pt_1 con la sig.ra in pari misura le spese e gli oneri (luce, gas, acqua, internet e tari) relativi Parte_2 alla medesima, nonché gli oneri condominiali in proporzione alle rispettive quote di proprietà;
7) i coniugi danno atto che non vi è luogo per la corresponsione di un assegno di mantenimento, potendo ognuno di loro provvedere da solo al proprio sostentamento;
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
8) I coniugi danno atto di non avere alcuna rivendicazione reciproca ai fini di un'eventuale divisione delle somme presenti sui conti correnti e conti deposito dei quali gli stessi sono intestati personalmente;
9) I coniugi prestano il proprio consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del figlio escludendo che lo stesso possa espatriare per scopi diversi da quelli Per_1 turistici o scolastici, in ogni caso previo consenso anche dell'altro genitore;
*** *** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio civile e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile alle condizioni come concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Pt_1 he hanno contratto matrimonio civile in data 07/10/2017 nel comune di ME (MI)
[...]
(Anno 2017 - Atto n. 16 – parte I);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ME (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr. Maderna Valentina Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG