Ordinanza collegiale 12 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 10 novembre 2025
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 21/04/2026, n. 7134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7134 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07134/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01329/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1329 del 2025, proposto da Gruppo Editoriale Trentino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Guerrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Verona, Viale Nino Bixio 22/A;
contro
il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
GRP Reti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Gubbiotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore in Roma, Via Amiterno n. 2;TVM Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angioletto Calandrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore in Roma, Via Amiterno n. 2;
per l'annullamento
1) della determinazione 20 novembre 2024 comunicata in pari data da parte della Dirigente della Divisione X – Emittenza Radiotelevisiva. Contributi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di rigetto della richiesta di esclusione dalla procedura per l’erogazione dei contributi di cui al D.P.R. n. 146/2017 di GRP Reti s.r.l. con il marchio “GRP VERA TV” e TVP Italy s.r.l. con il marchio “VERA TV”;
2) del decreto 20 novembre 2024, prot. 0023974, del Direttore Generale della Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicato sul sito del Ministero, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande ammesse all’erogazione dei contributi di cui al D.P.R. n. 146/2017 alle emittenti televisive a carattere commerciale per l’annualità 2024 e relativi allegati, nella parte in cui ha ammesso GRP Reti s.r.l. con il marchio “GRP VERA TV” e TVP Italy s.r.l. con il marchio “VERA TV”;
3) di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione e anche non conosciuto; con consequenziale condanna alla riformulazione della graduatoria de qua includendo la ricorrente nell’elenco delle prime cento emittenti collocate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di GRP Reti S.r.l. e di TVP Italy S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2026 il dott. IO LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, titolare di due autorizzazioni ministeriali per la fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale a carattere commerciale, ha impugnato la graduatoria per l’erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali di cui al d.P.R. n. 146/17 per l’annualità 2024, nella quale è risultata collocata alla posizione n. 102, immediatamente a ridosso della prima fascia, occupata dalle prime 100 emittenti (cui spetta il 95% delle risorse disponibili; di qui l’interesse a ricorrere).
2. Gruppo Editoriale Trentino S.r.l. ha articolato un unico motivo di ricorso concernente:
“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 3, e dell’art. 8, D.P.R. n. 146/2017, nonché del D.P.R. n. 445/2000. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, disparità di trattamento, errore di fatto e di diritto, sviamento, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, contraddittorietà ”.
Evidenzia la ricorrente che dall’esame della domanda di partecipazione per l’annualità 2021 di TVP Italy S.r.l. con il marchio VERA TV, per la regione Marche (biennio 2019-2020), e della domanda di partecipazione per l’annualità 2022 di GRP Reti S.r.l., con il marchio GRP Televisione per la regione Piemonte (biennio 2020-2021), emergerebbe la “duplicazione” di alcuni dipendenti dichiarati per l’annualità 2020. In altri termini, per i periodi indicati in ricorso, vi sarebbero dei dipendenti con una percentuale di impiego del 100% per entrambe le emittenti, ovvero dei dipendenti con una percentuale di impiego part-time per i quali, sommate le ore contrattuali previste, viene superato il limite delle 48 ore settimanali. Secondo la ricorrente, la duplicazione non potrebbe, dunque, trovare giustificazione neppure nella cessione del ramo d’azienda intervenuta tra TVP Italy S.r.l. e GRP Televisioni soltanto il 4 settembre 2021. Ne deriva che entrambe le controinteressate avrebbero dovuto essere escluse per aver reso una dichiarazione mendace nel 2022, con effetto per un biennio a norma dell’art. 4, comma 3, d.P.R. n. 146/17, comprendente l’annualità 2024.
3. Si sono costituite in giudizio le controinteressate e il Ministero resistente, eccependo in via preliminare l’irricevibilità del ricorso in quanto avente ad oggetto i requisiti propri delle domande dell’annualità 2021 e 2022 e concludendo, nel merito, per il rigetto del gravame.
4. Integrato il contraddittorio per pubblici proclami, con ordinanza n. 19822 del 10 novembre 2025, il Tribunale ha richiesto al Ministero una dettagliata relazione, corredata da documentazione a supporto, in ordine:
- al riutilizzo dei dipendenti, applicati al ramo di azienda oggetto della cessione stipulata il 4 settembre 2021, nel marchio/palinsesto e nella medesima regione oggetto della domanda di contributi presentata nel 2022 da GRP Reti S.r.l;
- alla sussistenza di continuità nella gestione del marchio/palinsesto oggetto dell’atto di cessione del 4 settembre 2021 da parte della cessionaria GRP Reti S.r.l. e, pertanto, di identità fra il ridetto marchio/palinsesto e quello per il quale quest’ultima, nel 2022, ha presentato domanda di ammissione ai contributi ex D.P.R. n. 146/2017.
5. All’udienza pubblica del 9 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
6.1. Quanto all’eccezione di irricevibilità del ricorso, il Collegio intende confermare, rigettandola, quanto già statuito nella predetta ordinanza istruttoria, vale a dire che “ L’interesse al ricorso, infatti, non può che essere sorto in capo alla ricorrente solo a valle della pubblicazione della graduatoria del 2024, nella quale la stessa ha visto pregiudicata la sua posizione, per effetto della presenza nella ridetta graduatoria, in posizione potiore, delle controinteressate della cui ammissione alla procedura si duole ”.
6.2. Nel merito, il Ministero, nella propria relazione illustrativa, ha chiarito quanto segue.
6.2.1. Analizzando le domande di partecipazione per l’annualità 2021, ci si avvede come non emerga alcuna sovrapposizione di dipendenti, giacché, a seguito della cessione del ramo d’azienda, GRP Reti S.r.l. ha partecipato al bando per la regione Piemonte, con il proprio marchio, indicando altresì alcuni dei dipendenti acquisiti con il marchio VERA SPORT, compreso nella cessione. Ciò è possibile in quanto “ Il criterio di ripartizione dei dipendenti fra i diversi marchi è lasciato alla libera scelta del soggetto partecipante, fermo restando che il punteggio ottenuto per un marchio in relazione ad una singola area tecnica non può essere utilizzato per lo stesso marchio in una diversa area tecnica ” (art. 3 del bando), e lo stesso vale per i giornalisti.
I dipendenti indicati dalla ricorrente sono stati dichiarati nella domanda presentata da TVP Italy S.r.l. di ammissione al contributo ex d.P.R. n. 146/2017 per l’annualità 2021 e per il marchio/palinsesto VERA TV, ma non nella domanda per il contributo annualità 2022 e per il medesimo marchio.
Gli stessi dipendenti/giornalisti sono stati dichiarati nella domanda presentata da GRP Reti S.r.l. per l’ammissione al contributo per l’annualità 2022 per il marchio/palinsesto GRP Televisione, ma non nella domanda del contributo ex D.P.R. n. 146/2017 per l’annualità 2021 per il medesimo marchio/palinsesto.
6.2.2. I dipendenti/giornalisti indicati dalla ricorrente ricompresi nel ramo d’azienda ceduto, che comprendeva diverse attività facenti capo a TVP Italy S.r.l., sono stati inseriti nel marchio/palinsesto GRP Televisione. Essendo stato stipulato l’atto di cessione il 4 settembre 2021, era consentito dichiarare i suddetti nella domanda di contributo per l’annualità 2021, essendo stata presentata il 24 febbraio 2021, così come alla GRP Reti S.r.l. era consentito dichiarare i suddetti dipendenti/giornalisti nella domanda di contributo per l’annualità 2022, essendo stata presentata il 25 febbraio 2022, successivamente all’atto di cessione.
Pertanto, TVP Italy S.r.l., nel febbraio 2021, ha dichiarato i dipendenti presenti nell’organico nei due anni precedenti e, a seguito della cessione, non ha dichiarato nell’anno successivo i dipendenti i cui contratti erano stati ceduti, mentre per l’annualità 2022, da parte di entrambe le emittenti non vi è stata alcuna dichiarazione non veritiera.
7. Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle altre parti secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti del Ministero resistente e delle controinteressate, che liquida in €600,00 ciascuno per compensi, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT TR, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
IO LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO LL | IT TR |
IL SEGRETARIO