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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 8794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8794 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Giudice dott. FR DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 13917/2020 R.G.N.R. vertente
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Avezzana n.2, presso lo studio dell'avv.
NN BA SA, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce all'atto di opposizione;
OPPONENTE
E
quale mandataria della Controparte_1 Controparte_2
[...] in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Ravenna, via Le
Corbusier, 45, presso lo studio dell'avv. Antonio Onza, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – finanziamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 12.12.2024, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n.22280/2019 del 18.11.2019 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.62862/2019, con cui era ingiunto ad
[...] il pagamento, in favore dell' -quale mandataria della Parte_1 Controparte_1 [...]
della somma di € 9.142,49, oltre interessi e Controparte_2 spese del rito monitorio.
Detto importo riguardava quanto dovuto dalla in virtù del contratto di mutuo di Parte_1
£5.000.000 da essa sottoscritto in data 28 aprile 1998 e stipulato con la per l'acquisto Controparte_3 di una cucina.
La parte opposta agiva quale cessionaria del credito.
L'Istituto opponente, come ribadito nella prima memoria ex art.183, VI comma c.p.c., chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto eccependo: la carenza di prova dei poteri del legale rappresentante della;
CP_1 la carenza di legittimazione della opponente ovvero l'infondatezza della pretesa creditoria;
la nullità del contratto, la prescrizione del diritto di credito e del diritto agli interessi.
All in qualità di mandataria della Controparte_1 Controparte_2
si costituiva in giudizi chiedendo, nel merito, il rigetto dell'atto di
[...] opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte;
con ordinanza resa all'udienza (a trattazione scritta) del 7 aprile 2021 era rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Va premesso che la parte opposta, con allegazione della visura societaria, ha provato la sussistenza dei poteri in capo al proprio rappresentante legale.
Nel merito, risulta assorbente la circostanza della mancata prova dell'effettiva erogazione della somma, circostanza contestata dalla parte opponente.
Sul punto, va chiarito che la parte opposta, doveva provare, come fonte del proprio diritto non solo la sussistenza del contratto di mutuo, ma anche l'effettiva consegna della somma oggetto del contratto, adempimento da cui deriva l'obbligo di restituzione del soggetto finanziato.
Pertanto, in accoglimento dell'atto di opposizione va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in favore della parte opponente, secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in rapporto allo scaglione di riferimento ed in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n.22280/2019 del 18.11.2019 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.62862/2019; Con condanna l' quale mandataria della Controparte_1 Controparte_2
alla rifusione, in favore di delle spese di lite, che si
[...] Parte_1 liquidano complessivamente in €5.189,45 di cui €5.000,00 per compensi ed €189,45 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 11.06.2025 Il Giudice
FR DI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Giudice dott. FR DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 13917/2020 R.G.N.R. vertente
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Avezzana n.2, presso lo studio dell'avv.
NN BA SA, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce all'atto di opposizione;
OPPONENTE
E
quale mandataria della Controparte_1 Controparte_2
[...] in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Ravenna, via Le
Corbusier, 45, presso lo studio dell'avv. Antonio Onza, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – finanziamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 12.12.2024, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n.22280/2019 del 18.11.2019 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.62862/2019, con cui era ingiunto ad
[...] il pagamento, in favore dell' -quale mandataria della Parte_1 Controparte_1 [...]
della somma di € 9.142,49, oltre interessi e Controparte_2 spese del rito monitorio.
Detto importo riguardava quanto dovuto dalla in virtù del contratto di mutuo di Parte_1
£5.000.000 da essa sottoscritto in data 28 aprile 1998 e stipulato con la per l'acquisto Controparte_3 di una cucina.
La parte opposta agiva quale cessionaria del credito.
L'Istituto opponente, come ribadito nella prima memoria ex art.183, VI comma c.p.c., chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto eccependo: la carenza di prova dei poteri del legale rappresentante della;
CP_1 la carenza di legittimazione della opponente ovvero l'infondatezza della pretesa creditoria;
la nullità del contratto, la prescrizione del diritto di credito e del diritto agli interessi.
All in qualità di mandataria della Controparte_1 Controparte_2
si costituiva in giudizi chiedendo, nel merito, il rigetto dell'atto di
[...] opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte;
con ordinanza resa all'udienza (a trattazione scritta) del 7 aprile 2021 era rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Va premesso che la parte opposta, con allegazione della visura societaria, ha provato la sussistenza dei poteri in capo al proprio rappresentante legale.
Nel merito, risulta assorbente la circostanza della mancata prova dell'effettiva erogazione della somma, circostanza contestata dalla parte opponente.
Sul punto, va chiarito che la parte opposta, doveva provare, come fonte del proprio diritto non solo la sussistenza del contratto di mutuo, ma anche l'effettiva consegna della somma oggetto del contratto, adempimento da cui deriva l'obbligo di restituzione del soggetto finanziato.
Pertanto, in accoglimento dell'atto di opposizione va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in favore della parte opponente, secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in rapporto allo scaglione di riferimento ed in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n.22280/2019 del 18.11.2019 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.62862/2019; Con condanna l' quale mandataria della Controparte_1 Controparte_2
alla rifusione, in favore di delle spese di lite, che si
[...] Parte_1 liquidano complessivamente in €5.189,45 di cui €5.000,00 per compensi ed €189,45 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 11.06.2025 Il Giudice
FR DI