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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/03/2025, n. 3500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3500 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Concettina Midili, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 54666 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 20 maggio 2024 e vertente
TRA
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
opponente – convenuto sostanziale
E
, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 265, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Alberto Saraceno, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
opposto- attore sostanziale
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 12024/2020
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 20 maggio 2024 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
12024/2020 emesso il 30.07.2020 da questo Tribunale, con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di , di € 4.300,00, oltre interessi come da Controparte_1 domanda e spese di procedura di ingiunzione liquidate in € 500,00 per compensi, in
€ 76,00 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. oltre alle successive occorrende, a fronte delle somme trattenute da parte dell'Amministrazione quale pagamento del premio polizza assicurativa n. 50019007, stipulata tra e in virtù di CP_1 CP_2 apposita convenzione tra e Parte_1 CP_2
A sostegno della propria domanda, l'opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale del Tribunale ordinario di Roma in favore del Tribunale di Catania, in applicazione all'art 25 c.p.c, che pone come inderogabile il foro erariale;
la nullità del decreto ingiuntivo opposto stante la competenza funzionale ed inderogabile del Tribunale Ordinario – Sezione Lavoro;
nonché il difetto di legittimazione attiva dell'Amministrazione ingiunta, in quanto destinataria del decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere CP_2
Si costituiva , chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e il Controparte_1 rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
Esaminando la preliminare eccezione di incompetenza territoriale, si rileva quanto segue.
La natura del diritto di credito fatto valere esula dal rapporto giuridico di lavoro e ci consente di individuare la competenza territoriale ai sensi dell'art 25 c.p.c. secondo il quale “Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione”
Nel caso di specie, l'obbligazione è sorta a Roma e trae origine proprio dall'atto negoziale unilaterale recettizio – contenente l'ordine di pagamento -, perfezionatosi presso la sede legale del , luogo peraltro in cui Parte_1
l'obbligazione stessa doveva essere eseguita
Esaminando il merito l' opposta ha provato la fonte negoziale del proprio credito mentre l'opponente non ha fornito alcuna prova estintiva della pretesa creditoria fatta valere nei suoi confronti, ( “il creditore che agisca in giudizio per il mancato
o inesatto adempimento dell'obbligazione deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto posto che incombe sul debitore convenuto
l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione”. Cassazione
13533/2001).
Risultano inoltre provate le trattenute mensili sulla busta paga dello stesso, aventi ad oggetto “ASSICURAZIONE R.A.S. scad. 03/2029” (cfr. doc. n. 3 all. 1, 1-bis e all. 5 depositate dall'opposto in data 4 maggio 2021).
Pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'opposizione non merita accoglimento, e il decreto opposto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
12024/2020 del 30.07.2020;
2) condanna il al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre accessori di legge.
Roma, 6 marzo 2025
Il Giudice
Concettina Midili
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Concettina Midili, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 54666 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 20 maggio 2024 e vertente
TRA
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
opponente – convenuto sostanziale
E
, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 265, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Alberto Saraceno, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
opposto- attore sostanziale
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 12024/2020
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 20 maggio 2024 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
12024/2020 emesso il 30.07.2020 da questo Tribunale, con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di , di € 4.300,00, oltre interessi come da Controparte_1 domanda e spese di procedura di ingiunzione liquidate in € 500,00 per compensi, in
€ 76,00 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. oltre alle successive occorrende, a fronte delle somme trattenute da parte dell'Amministrazione quale pagamento del premio polizza assicurativa n. 50019007, stipulata tra e in virtù di CP_1 CP_2 apposita convenzione tra e Parte_1 CP_2
A sostegno della propria domanda, l'opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale del Tribunale ordinario di Roma in favore del Tribunale di Catania, in applicazione all'art 25 c.p.c, che pone come inderogabile il foro erariale;
la nullità del decreto ingiuntivo opposto stante la competenza funzionale ed inderogabile del Tribunale Ordinario – Sezione Lavoro;
nonché il difetto di legittimazione attiva dell'Amministrazione ingiunta, in quanto destinataria del decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere CP_2
Si costituiva , chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e il Controparte_1 rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
Esaminando la preliminare eccezione di incompetenza territoriale, si rileva quanto segue.
La natura del diritto di credito fatto valere esula dal rapporto giuridico di lavoro e ci consente di individuare la competenza territoriale ai sensi dell'art 25 c.p.c. secondo il quale “Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione”
Nel caso di specie, l'obbligazione è sorta a Roma e trae origine proprio dall'atto negoziale unilaterale recettizio – contenente l'ordine di pagamento -, perfezionatosi presso la sede legale del , luogo peraltro in cui Parte_1
l'obbligazione stessa doveva essere eseguita
Esaminando il merito l' opposta ha provato la fonte negoziale del proprio credito mentre l'opponente non ha fornito alcuna prova estintiva della pretesa creditoria fatta valere nei suoi confronti, ( “il creditore che agisca in giudizio per il mancato
o inesatto adempimento dell'obbligazione deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto posto che incombe sul debitore convenuto
l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione”. Cassazione
13533/2001).
Risultano inoltre provate le trattenute mensili sulla busta paga dello stesso, aventi ad oggetto “ASSICURAZIONE R.A.S. scad. 03/2029” (cfr. doc. n. 3 all. 1, 1-bis e all. 5 depositate dall'opposto in data 4 maggio 2021).
Pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'opposizione non merita accoglimento, e il decreto opposto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
12024/2020 del 30.07.2020;
2) condanna il al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre accessori di legge.
Roma, 6 marzo 2025
Il Giudice
Concettina Midili