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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 8118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8118 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 7.10.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 20711/2024 RG Lavoro cui è riunita la causa recante RG n 20714/2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] ( ), Parte_2 CodiceFiscale_2 elett.te domiciliati in Napoli, alla Via Miano n.114, presso lo studio degli Avv.ti Armando
LM e ST LL che li rapp.tano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procure rilasciate nei distinti procedimenti poi riuniti (comunicazioni alle PEC: Email_1
; Email_2
-ricorrenti-
E
P.Iva in persona del rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 legale pro tempore Dott. rappresentato e difeso congiuntamente e Controparte_2 disgiuntamente, in virtù di procura posta a tergo della memoria difensiva e di replica dagli avv.ti Tiziana Taglialatela e Claudia Manzi quali legali interni in servizio presso l'Azienda, mediante delibera di conferimento incarico ed elettivamente domiciliati presso la sede legale della medesima (comunicazioni al fax 0817473051 Controparte_3
e/o alle PEC: ) Email_3 Email_4
- convenuta -
OGGETTO: Compenso lavoro festivo infrasettimanale
CONCLUSIONI per parte ricorrente : Parte_1
“Accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui in premessa ed il conseguente diritto del ricorrente alla corresponsione della maggiorazione art.29, co.6, CCNL
2016/18, così come previsto nel tempo con i vari CCNL a partire dal 01.01.2019 al
15.08.2024; conseguentemente accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dal ricorrente di Euro 5.579,64, oltre spettanze maturande, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o di quell'altra somma minore o maggiore che il Giudice riterrà opportuno;
con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti procuratori anticipatari avv. Armando LM e avv. ST LL” per parte ricorrente : Parte_2
“Accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui in premessa ed il conseguente diritto del ricorrente alla corresponsione della maggiorazione art.29, co.6, CCNL
2016/18, così come previsto nel tempo con i vari CCNL a partire dal 01.01.2019 al
26.12.2023; conseguentemente accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dal ricorrente di Euro 5.303,52, oltre spettanze maturande, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o di quell'altra somma minore o maggiore che il Giudice riterrà opportuno;
con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti procuratori anticipatari avv. Armando LM e avv. ST LL” per parte resistente: “preliminarmente accogliere l'eccezione di prescrizione e decadenza formulata e per l'effetto dichiarare nulla dovuto;
nel merito dichiarare la domanda parzialmente infondata;
ridurre il quantum richiesto come da conteggi per un totale di euro 4.122,12 con compensazione delle spese”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con separati ricorsi depositati in data 1.10.2024, successivamente riuniti, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno adito il Tribunale di Napoli deducendo:
- di lavorare alle dipendenze della convenuta, entrambi con qualifica Controparte_3 di coll. prof. sanitario infermiere;
- di avere svolto un turno di lavoro diversamente articolato - in orario antimeridiano, pomeridiano e notturno - su cinque giorni settimanali;
- di avere prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali risultanti dalla Stampa
Cartellino ed analiticamente indicati in ricorso per i seguenti periodi: il dal Pt_3
1.1.2019 al 15.8.2024; il dal 1.1.2019 al 26.12.2023; Parte_4
- di non avere goduto in tale periodo del riposo compensativo né di avere percepito alcuna retribuzione per il lavoro straordinario contrariamente al disposto dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”;
- che con lettera del 27.02.2024 i ricorrenti hanno espressamente rivendicato la corresponsione, da parte della resistente, di tutte le competenze retributive maturate, senza ottenere riscontro.
Su tali premesse, richiamate le norme collettive succedutesi a regolamentazione della fattispecie nonché i principi enunciati da ultimo nelle sentenze della Corte di cassazione n.
1505 del 25 gennaio 2021 e n. 6716 del 10 marzo 2021, hanno rassegnato le conclusioni esposte.
Fissata la prima udienza di discussione al 25.03.2025, la convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, resistendo ai ricorsi e chiedendone il rigetto. Parte convenuta ha, preliminarmente, eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, maturati anteriormente al quinquennio precedente il primo atto di messa in mora, da individuarsi per entrambi i ricorrenti nella diffida a mezzo pec del 27.02.2024 (in atti), con conseguente prescrizione dei crediti antecedenti il febbraio 2019, e precisamente dei compensi relativi al giorno 1° gennaio 2019, per un totale di euro 129.95 non dovuti.
Nel merito ha dedotto che i ricorrenti lavorano alle dipendenze della resistente
[...]
quali turnisti, prestando ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi CP_3 infrasettimanali in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni;
che l'articolazione oraria degli istanti, come di tutti i lavoratori turnisti, è di 6 ore e 10 minuti il primo giorno, 6 ore e 10 minuti il secondo, 12 ore e 10 minuti il terzo, seguiti da due giorni di riposo;
che il personale turnista per il lavoro prestato laddove il turno cada in giorno festivo infrasettimanale, ha diritto solo alla specifica indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL del personale del comparto sanità del 01.09.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL del 19.04.2004; che pertanto la norma contrattuale invocata da controparte non può trovare automatica applicazione per suddetto personale, bensì è necessario che tale attività venga “straordinariamente” prestata in un giorno festivo rispetto alla normale organizzazione lavorativa (se cioè il dipendente turnista si trovi a prestare la propria attività lavorativa nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, o nel caso in cui si trovi a lavorare in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario); che, quindi, detta norma trova applicazione soltanto laddove vi sia un surplus di attività lavorativa prestata dal dipendente, tenuto conto che sia il riposo compensativo, sia il compenso maggiorato per lavoro straordinario, trovano giustificazione in relazione ad attività prestata oltre l'orario contrattuale di lavoro;
che nel caso di specie il lavoratore turnista non lavora di più rispetto al non turnista in quanto erano tenuti entrambi a prestare le ore contrattualmente previste, di identico monte orario;
che, per il lavoratore turnista, il semplice fatto che uno dei turni svolti in regime ordinario cada in una giornata festiva infrasettimanale, comporta il riconoscimento dell'indennità ex art. 44 co.12, ma non l'automatico riconoscimento della spettanza dello straordinario maggiorato;
che infatti nulla controparte ha provato circa l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nelle giornate festive indicate in ricorso;
che il ricorrente ha goduto di tutti i riposi compensativi riconosciuti dalle norme contrattuali in esame, sicché non ha alcun diritto all'alternativa maggiorazione per lavoro straordinario;
che parimenti non risulta provato che il lavoro festivo sia stato prestato al di fuori dei turni di lavoro prestabiliti o che la prestazione lavorativa abbia ecceduto il normale orario di lavoro;
che l'art. 29 comma 6 del CCNL prevede che il godimento del riposo compensativo e, in via alternativa, la fruizione dello straordinario maggiorato, debba avvenire con richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, e nel caso di specie parte ricorrente era decaduta dal beneficio non avendo mai inoltrato la relativa richiesta all' CP_3
Ciò premesso, ha rassegnato le conclusioni esposte.
In corso di causa veniva disposta la riunione al presente giudizio di quello recante RG
20714/2024 per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.. La causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 7.10.2025.
A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
*****
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini segnati dalla seguente motivazione.
Le parti ricorrenti hanno invocato l'applicazione dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, che ha sostituito l'art 9 del CCNL del 20.9.2001. In fattispecie analoghe, la Suprema Corte con la pronuncia n. 1505 del 2021 – integralmente confermata da Cassazione lavoro 18/07/2023 n. 20743 - ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal
CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (cfr. Cass.
n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021, confermata).
I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del
1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”. La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n. 520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva”. Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire
15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno
(dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo". In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001 (integrativo del CCNL 7 aprile 1999) le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale quindi ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di
Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ").
Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Le citate pronunce della S.C. hanno ritenuto che la tesi delle Controparte_3 convenuta, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 CCNL 20 settembre 2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363
c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non risulta ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove hanno inteso ritenere le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale parte ricorrente invoca l'applicazione
è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n.
1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività
(...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro…) ed è calcolata su diversi parametri.
La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Da ultimo, rileva lo scrivente che, visto il disposto dell'art. 29 comma 6 del CCNL 2016- 2018 (“L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”), il termine di 30 giorni entro cui effettuare la richiesta non assume connotazione decadenziale, bensì rileva solo ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione (cfr. sentenza Tribunale di Napoli, n. 2555/2022, G. Cardellicchio). Nel caso di specie, l'attività lavorativa dei ricorrenti e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nei Cartellini Marcatempo in atti.
E anche laddove risulti espletata una prestazione lavorativa articolata su 3 giorni di lavoro e 2 giorni di riposo compensativo, il riposo fruito, contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta, in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa nel corso della specifica giornata festiva infrasettimanale, non può considerarsi solutorio al fine che ne occupa (cfr. sentenza Tribunale di Napoli n. 5138/2023, G. Ruggiero). Così come si deve ritenere generica e comunque non provata l'allegazione dell' resistente in ordine CP_3 alla avvenuta fruizione integrale dei riposi compensativi previsti dalla norma di cui all'art.
9. In relazione all'attività espletata in tali giorni festivi infrasettimanali, pertanto, ai ricorrenti spetta l'ulteriore compenso di cui art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018, limitatamente ai periodi per il quale non è maturata la prescrizione estintiva tempestivamente eccepita dalla convenuta.
Ed invero, per entrambi i ricorrenti, tenuto conto della data di notifica della diffida stragiudiziale (27.2.2024) risulta prescritto ogni credito sorto anteriormente al mese di febbraio 2019, pari ad euro 129.95.
Andranno inoltre sottratte le seguenti giornate lavorative perché cadenti in settimane in cui l'orario di lavoro era già stato ridotto a 30 ore e, segnatamente: 01.05.2019 (settimana 29/04- 05/05/2019 30 ore) 19.09.2019 (settimana 16/9-22/09/19 30 ore), 01.01.2020 (settimana 30/12/2019 -05/01/2020 30 ore) , 02.06.2022 ( settimana 30/05- 05/06 30 ore),
25.04.2023 (settimana 24/04-30/04 30 ore), 15.08.2024 (settimana 12/08-18/08 30 ore) per un totale di 763.25 per 01.05.2020 (settimana 27/04- 03/05/2020 30 ore), Pt_1
02.06.2020 (settimana 01/06-07/06 30 ore) , 01.01.2021 ( settimana 28/12- 03/01 30 ore),
02.06.2021 (settimana 31/05-06/06 30 ore), 02.06.2023 (settimana 29/05-04/06 30 ore) per un totale di 921.50 per . Pt_2
Per la quantificazione del dovuto nel periodo indicato (dal 1.1.2019 al 26.12.2023 per
; dal 1.1.2019 al 15.8.2024 per , possono essere utilizzati i conteggi attorei Pt_2 Pt_1
- decurtati, per delle sole somme relative ai giorni del mese di maggio 2023, non Pt_1 allegato dal ricorrente e del 2.6.2024 e per , delle somme relative al 15.8.2021, in cui Pt_2 la maggiorazione retributiva non è dovuta poiché la prestazione lavorativa è avvenuta la domenica, non considerata giorno infrasettimanale ai sensi della normativa richiamata da parte ricorrente in quanto basati sulle previsioni contrattuali, metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche, anche considerato che le contestazioni di parte convenuta sul quantum della pretesa attorea non ineriscono le modalità di calcolo della voce retributiva richiesta, ma la incompatibilità del compenso ex art. 29 CCNL con le maggiorazioni già riconosciute in busta paga, e comunque non risultano fondate le contestazioni di parte convenuta di parziale pagamento di alcuni dei giorni in cui è stato prestato lavoro festivo infrasettimanale. L' va pertanto condannata al Controparte_4 pagamento delle seguenti somme in favore dei ricorrenti:
- Euro 4.366,53 in favore di Parte_1
- Euro 4.122,12 in favore di Parte_2 oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di messa in mora della datrice di lavoro al saldo. Le spese del giudizio possono essere compensate per metà in ragione del parziale accoglimento della domanda nonché della natura seriale del giudizio e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico dell' convenuta nella misura di cui in CP_3 dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico
Bile, così decide: 1) dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire il compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali a far data dal 1.1.2019 al 26.12.2023 per e dal Pt_2
1.1.2019 al 15.8.2024 per Pt_1
2) condanna per l'effetto L' , in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente del compenso maturato per la detta causale, pari a complessivi: Euro 4.366,53 in favore di
, oltre interessi legali dal 1.1.2019 al saldo;
Euro 4.122,12 in favore di Parte_1
, oltre interessi legali dal 1.1.2019 al saldo;
Parte_2
3) compensa per metà le spese del giudizio e condanna la resistente
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_4 pagamento della restante parte che liquida in euro 1.000,00 oltre rimborso Contributo unificato, IVA, CPA e spese forfettarie, con attribuzione al difensore antistatario.
Napoli, 7.11.2025
Il Giudice
Dott. Federico Bile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 7.10.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 20711/2024 RG Lavoro cui è riunita la causa recante RG n 20714/2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] ( ), Parte_2 CodiceFiscale_2 elett.te domiciliati in Napoli, alla Via Miano n.114, presso lo studio degli Avv.ti Armando
LM e ST LL che li rapp.tano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procure rilasciate nei distinti procedimenti poi riuniti (comunicazioni alle PEC: Email_1
; Email_2
-ricorrenti-
E
P.Iva in persona del rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 legale pro tempore Dott. rappresentato e difeso congiuntamente e Controparte_2 disgiuntamente, in virtù di procura posta a tergo della memoria difensiva e di replica dagli avv.ti Tiziana Taglialatela e Claudia Manzi quali legali interni in servizio presso l'Azienda, mediante delibera di conferimento incarico ed elettivamente domiciliati presso la sede legale della medesima (comunicazioni al fax 0817473051 Controparte_3
e/o alle PEC: ) Email_3 Email_4
- convenuta -
OGGETTO: Compenso lavoro festivo infrasettimanale
CONCLUSIONI per parte ricorrente : Parte_1
“Accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui in premessa ed il conseguente diritto del ricorrente alla corresponsione della maggiorazione art.29, co.6, CCNL
2016/18, così come previsto nel tempo con i vari CCNL a partire dal 01.01.2019 al
15.08.2024; conseguentemente accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dal ricorrente di Euro 5.579,64, oltre spettanze maturande, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o di quell'altra somma minore o maggiore che il Giudice riterrà opportuno;
con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti procuratori anticipatari avv. Armando LM e avv. ST LL” per parte ricorrente : Parte_2
“Accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui in premessa ed il conseguente diritto del ricorrente alla corresponsione della maggiorazione art.29, co.6, CCNL
2016/18, così come previsto nel tempo con i vari CCNL a partire dal 01.01.2019 al
26.12.2023; conseguentemente accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dal ricorrente di Euro 5.303,52, oltre spettanze maturande, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o di quell'altra somma minore o maggiore che il Giudice riterrà opportuno;
con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti procuratori anticipatari avv. Armando LM e avv. ST LL” per parte resistente: “preliminarmente accogliere l'eccezione di prescrizione e decadenza formulata e per l'effetto dichiarare nulla dovuto;
nel merito dichiarare la domanda parzialmente infondata;
ridurre il quantum richiesto come da conteggi per un totale di euro 4.122,12 con compensazione delle spese”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con separati ricorsi depositati in data 1.10.2024, successivamente riuniti, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno adito il Tribunale di Napoli deducendo:
- di lavorare alle dipendenze della convenuta, entrambi con qualifica Controparte_3 di coll. prof. sanitario infermiere;
- di avere svolto un turno di lavoro diversamente articolato - in orario antimeridiano, pomeridiano e notturno - su cinque giorni settimanali;
- di avere prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali risultanti dalla Stampa
Cartellino ed analiticamente indicati in ricorso per i seguenti periodi: il dal Pt_3
1.1.2019 al 15.8.2024; il dal 1.1.2019 al 26.12.2023; Parte_4
- di non avere goduto in tale periodo del riposo compensativo né di avere percepito alcuna retribuzione per il lavoro straordinario contrariamente al disposto dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”;
- che con lettera del 27.02.2024 i ricorrenti hanno espressamente rivendicato la corresponsione, da parte della resistente, di tutte le competenze retributive maturate, senza ottenere riscontro.
Su tali premesse, richiamate le norme collettive succedutesi a regolamentazione della fattispecie nonché i principi enunciati da ultimo nelle sentenze della Corte di cassazione n.
1505 del 25 gennaio 2021 e n. 6716 del 10 marzo 2021, hanno rassegnato le conclusioni esposte.
Fissata la prima udienza di discussione al 25.03.2025, la convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, resistendo ai ricorsi e chiedendone il rigetto. Parte convenuta ha, preliminarmente, eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, maturati anteriormente al quinquennio precedente il primo atto di messa in mora, da individuarsi per entrambi i ricorrenti nella diffida a mezzo pec del 27.02.2024 (in atti), con conseguente prescrizione dei crediti antecedenti il febbraio 2019, e precisamente dei compensi relativi al giorno 1° gennaio 2019, per un totale di euro 129.95 non dovuti.
Nel merito ha dedotto che i ricorrenti lavorano alle dipendenze della resistente
[...]
quali turnisti, prestando ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi CP_3 infrasettimanali in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni;
che l'articolazione oraria degli istanti, come di tutti i lavoratori turnisti, è di 6 ore e 10 minuti il primo giorno, 6 ore e 10 minuti il secondo, 12 ore e 10 minuti il terzo, seguiti da due giorni di riposo;
che il personale turnista per il lavoro prestato laddove il turno cada in giorno festivo infrasettimanale, ha diritto solo alla specifica indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL del personale del comparto sanità del 01.09.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL del 19.04.2004; che pertanto la norma contrattuale invocata da controparte non può trovare automatica applicazione per suddetto personale, bensì è necessario che tale attività venga “straordinariamente” prestata in un giorno festivo rispetto alla normale organizzazione lavorativa (se cioè il dipendente turnista si trovi a prestare la propria attività lavorativa nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, o nel caso in cui si trovi a lavorare in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario); che, quindi, detta norma trova applicazione soltanto laddove vi sia un surplus di attività lavorativa prestata dal dipendente, tenuto conto che sia il riposo compensativo, sia il compenso maggiorato per lavoro straordinario, trovano giustificazione in relazione ad attività prestata oltre l'orario contrattuale di lavoro;
che nel caso di specie il lavoratore turnista non lavora di più rispetto al non turnista in quanto erano tenuti entrambi a prestare le ore contrattualmente previste, di identico monte orario;
che, per il lavoratore turnista, il semplice fatto che uno dei turni svolti in regime ordinario cada in una giornata festiva infrasettimanale, comporta il riconoscimento dell'indennità ex art. 44 co.12, ma non l'automatico riconoscimento della spettanza dello straordinario maggiorato;
che infatti nulla controparte ha provato circa l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nelle giornate festive indicate in ricorso;
che il ricorrente ha goduto di tutti i riposi compensativi riconosciuti dalle norme contrattuali in esame, sicché non ha alcun diritto all'alternativa maggiorazione per lavoro straordinario;
che parimenti non risulta provato che il lavoro festivo sia stato prestato al di fuori dei turni di lavoro prestabiliti o che la prestazione lavorativa abbia ecceduto il normale orario di lavoro;
che l'art. 29 comma 6 del CCNL prevede che il godimento del riposo compensativo e, in via alternativa, la fruizione dello straordinario maggiorato, debba avvenire con richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, e nel caso di specie parte ricorrente era decaduta dal beneficio non avendo mai inoltrato la relativa richiesta all' CP_3
Ciò premesso, ha rassegnato le conclusioni esposte.
In corso di causa veniva disposta la riunione al presente giudizio di quello recante RG
20714/2024 per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.. La causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 7.10.2025.
A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
*****
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini segnati dalla seguente motivazione.
Le parti ricorrenti hanno invocato l'applicazione dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, che ha sostituito l'art 9 del CCNL del 20.9.2001. In fattispecie analoghe, la Suprema Corte con la pronuncia n. 1505 del 2021 – integralmente confermata da Cassazione lavoro 18/07/2023 n. 20743 - ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal
CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (cfr. Cass.
n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021, confermata).
I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del
1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”. La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n. 520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva”. Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire
15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno
(dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo". In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001 (integrativo del CCNL 7 aprile 1999) le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale quindi ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di
Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ").
Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Le citate pronunce della S.C. hanno ritenuto che la tesi delle Controparte_3 convenuta, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 CCNL 20 settembre 2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363
c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non risulta ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove hanno inteso ritenere le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale parte ricorrente invoca l'applicazione
è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n.
1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività
(...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro…) ed è calcolata su diversi parametri.
La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Da ultimo, rileva lo scrivente che, visto il disposto dell'art. 29 comma 6 del CCNL 2016- 2018 (“L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”), il termine di 30 giorni entro cui effettuare la richiesta non assume connotazione decadenziale, bensì rileva solo ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione (cfr. sentenza Tribunale di Napoli, n. 2555/2022, G. Cardellicchio). Nel caso di specie, l'attività lavorativa dei ricorrenti e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nei Cartellini Marcatempo in atti.
E anche laddove risulti espletata una prestazione lavorativa articolata su 3 giorni di lavoro e 2 giorni di riposo compensativo, il riposo fruito, contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta, in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa nel corso della specifica giornata festiva infrasettimanale, non può considerarsi solutorio al fine che ne occupa (cfr. sentenza Tribunale di Napoli n. 5138/2023, G. Ruggiero). Così come si deve ritenere generica e comunque non provata l'allegazione dell' resistente in ordine CP_3 alla avvenuta fruizione integrale dei riposi compensativi previsti dalla norma di cui all'art.
9. In relazione all'attività espletata in tali giorni festivi infrasettimanali, pertanto, ai ricorrenti spetta l'ulteriore compenso di cui art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018, limitatamente ai periodi per il quale non è maturata la prescrizione estintiva tempestivamente eccepita dalla convenuta.
Ed invero, per entrambi i ricorrenti, tenuto conto della data di notifica della diffida stragiudiziale (27.2.2024) risulta prescritto ogni credito sorto anteriormente al mese di febbraio 2019, pari ad euro 129.95.
Andranno inoltre sottratte le seguenti giornate lavorative perché cadenti in settimane in cui l'orario di lavoro era già stato ridotto a 30 ore e, segnatamente: 01.05.2019 (settimana 29/04- 05/05/2019 30 ore) 19.09.2019 (settimana 16/9-22/09/19 30 ore), 01.01.2020 (settimana 30/12/2019 -05/01/2020 30 ore) , 02.06.2022 ( settimana 30/05- 05/06 30 ore),
25.04.2023 (settimana 24/04-30/04 30 ore), 15.08.2024 (settimana 12/08-18/08 30 ore) per un totale di 763.25 per 01.05.2020 (settimana 27/04- 03/05/2020 30 ore), Pt_1
02.06.2020 (settimana 01/06-07/06 30 ore) , 01.01.2021 ( settimana 28/12- 03/01 30 ore),
02.06.2021 (settimana 31/05-06/06 30 ore), 02.06.2023 (settimana 29/05-04/06 30 ore) per un totale di 921.50 per . Pt_2
Per la quantificazione del dovuto nel periodo indicato (dal 1.1.2019 al 26.12.2023 per
; dal 1.1.2019 al 15.8.2024 per , possono essere utilizzati i conteggi attorei Pt_2 Pt_1
- decurtati, per delle sole somme relative ai giorni del mese di maggio 2023, non Pt_1 allegato dal ricorrente e del 2.6.2024 e per , delle somme relative al 15.8.2021, in cui Pt_2 la maggiorazione retributiva non è dovuta poiché la prestazione lavorativa è avvenuta la domenica, non considerata giorno infrasettimanale ai sensi della normativa richiamata da parte ricorrente in quanto basati sulle previsioni contrattuali, metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche, anche considerato che le contestazioni di parte convenuta sul quantum della pretesa attorea non ineriscono le modalità di calcolo della voce retributiva richiesta, ma la incompatibilità del compenso ex art. 29 CCNL con le maggiorazioni già riconosciute in busta paga, e comunque non risultano fondate le contestazioni di parte convenuta di parziale pagamento di alcuni dei giorni in cui è stato prestato lavoro festivo infrasettimanale. L' va pertanto condannata al Controparte_4 pagamento delle seguenti somme in favore dei ricorrenti:
- Euro 4.366,53 in favore di Parte_1
- Euro 4.122,12 in favore di Parte_2 oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di messa in mora della datrice di lavoro al saldo. Le spese del giudizio possono essere compensate per metà in ragione del parziale accoglimento della domanda nonché della natura seriale del giudizio e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico dell' convenuta nella misura di cui in CP_3 dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico
Bile, così decide: 1) dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire il compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali a far data dal 1.1.2019 al 26.12.2023 per e dal Pt_2
1.1.2019 al 15.8.2024 per Pt_1
2) condanna per l'effetto L' , in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente del compenso maturato per la detta causale, pari a complessivi: Euro 4.366,53 in favore di
, oltre interessi legali dal 1.1.2019 al saldo;
Euro 4.122,12 in favore di Parte_1
, oltre interessi legali dal 1.1.2019 al saldo;
Parte_2
3) compensa per metà le spese del giudizio e condanna la resistente
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_4 pagamento della restante parte che liquida in euro 1.000,00 oltre rimborso Contributo unificato, IVA, CPA e spese forfettarie, con attribuzione al difensore antistatario.
Napoli, 7.11.2025
Il Giudice
Dott. Federico Bile