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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/09/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica, in persona del G.O.P. avv. Maria Antonietta
Dilonardo, ha emesso la seguente s e n t e n z a ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 5770/2017 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2017, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Larocca Parte_1
- opponente -
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Delvecchio e Giuseppe Ostuni CP_1
- opposta -
La presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1453/2017, provvisoriamente esecutivo, emesso ad istanza di , con il quale le si ingiungeva CP_1
il pagamento della somma di euro 12.640,00 oltre interessi legali dalla domanda per il mancato pagamento del saldo dei canoni relativi all' affitto del ramo di azienda stipulato per Notar di Per_1
Brindisi il 05/05/2017 rep. 1213. La opponente chiedeva preliminarmente la sospensione della provvisoria esecutività dell'opposto d.i., assumendo l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 642
c.p.c. ; nel merito chiedeva che, accertato il grave inadempimento della società opposta alle obbligazioni assunte e la violazione del principio del legittimo affidamento, l'opposta fosse condannata al risarcimento dei danni nella misura di euro 8.345,57 ovvero della somma accertata in corso di causa e, accertato l'obbligo della società opposta di rimborsarle il costo del vitto fornito agli animatori, la sua condanna al pagamento della somma di euro 6.600,00, disponendo la compensazione tra i rispettivi crediti, la revoca dell'opposto d.i. e la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite. Deduceva che, con il suddetto contratto, della durata di quattro mesi, le era stato concesso in affitto il ramo di azienda sito in Ostuni alla contrada Montanaro avente ad oggetto l'attività di ristorazione e bar, comprensiva dei mobili, arredi, attrezzature e materiali e del godimento dell'immobile ove si svolgeva l'attività e che, durante il suo svolgimento, aveva verificato la sussistenza di vizi e difetti nelle attrezzature fornite e nei servizi idrici ed elettrici, ed in particolare la mancata erogazione dell'acqua fredda in cucina, per carenza di idonea pressione, per cui era stato possibile solo l'utilizzo dell'acqua calda, numerosi episodi di disattivazione del contatore elettrico, anche per lunghi periodi, che avevano impedito l'uso corretto delle attrezzature del bar e del ristorante, l'irregolare funzionamento del banco frigo, del bar, nonché del frigo del bar e del ristorante.
Poiché detti difetti, in parte riparati a cure e spese dell'opponente ed in parte eliminati da parte dell'opposta, le avevano impedito di usufruire correttamente delle attrezzature fornitele, la Pt_1 assumeva l'inadempimento della alle obbligazioni assunte e spiegava domanda CP_1
riconvenzionale, chiedendo la compensazione giudiziale del proprio credito risarcitorio di euro 2.000,00 con quello azionato attraverso l'opposto d.i..
Spiegava ulteriore domanda riconvenzionale, sempre formulando eccezione di compensazione del credito tra l'importo portato dal decreto ingiuntivo e la somma di euro 6.600,00, della quale si assumeva creditrice per avere fornito a tutto il personale addetto all'attività di animazione del campeggio, Cala dei
Ginepri, colazione, pranzo e cena tutti i giorni, il cui costo era stato pattuito verbalmente con la CP_1
in euro 15 giornalieri, per ciascun animatore, dal 15 giugno al 3 settembre 2017.
[...]
Chiedeva infine che il credito dell'opposta fosse ulteriormente compensato con il proprio credito risarcitorio, derivatole dal netto calo della clientela che era affluita al campeggio rispetto agli anni precedenti, che imputava allo stato di incuria e trascuratezza del capeggio e dalla scarsa qualità dei servizi forniti nella stagione 2017 e consistenti in particolare nella scarsa pulizia dei bagni, dei viali, delle piazzole e della spiaggia, la mancata disinfestazione, la mancata pitturazione delle strutture, la mancanza di una navetta che accompagnasse i campeggiatori in spiaggia, introdotta in ritardo ed a mezzo di un trenino che spesso restava in panne ed altri disservizi che pure analiticamente elencati.
Si costituiva in giudizio l'opposta con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 9 febbraio
2018, chiedendo in via preliminare il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto d.i. e nel merito il rigetto della opposizione perché infondata in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della ulteriore somma di euro
12.881,36 a titolo di rimborso per le spese di energia elettrica, per la fornitura idrica, per l'occupazione di un bungalow dal 20 maggio al 10 settembre, per la distruzione di un tavolo ed il ristoro del valore di tavoli e sedie disperse, per la rottura di un palo metallico della sbarra elettrica di accesso al camping, e per il risarcimento del danno cagionato all'avviamento, all'immagine ed alla reputazione della concedente, con condanna della al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Deduceva l'opposta, a sostegno delle proprie richieste, che la si era resa inadempiente non Pt_1
solo al pagamento del saldo del canone di affitto ingiuntole attraverso il decreto ingiuntivo opposto, ma anche al pagamento del corrispettivo per l'occupazione di un bungalow presso il campeggio di Cala dei
Ginepri dal 20 maggio al 10 settembre 2017 per euro 3.000,00; che la non aveva rilasciato Pt_1 spontaneamente l'azienda e il bungalow, avendone consegnato le chiavi solo l'8/11/2017, data in cui si procedeva ad un sopraluogo congiunto nel corso del quale si era constatata la mancanza di quattro sedie di propilene ed alluminio, di quattro tavolini in pvc ed alluminio, di trenta sedie di plastica, la distruzione di un tavolo circolare da dieci posti.
A quanto sopra assumeva l'opposta doversi aggiungere il costo di euro 585,60 sostenuto per riparare il palo metallico della sbarra elettrica di accesso al camping, divelto durante il sopraluogo suddetto da parte della durante una manovra di retromarcia. Pt_1
Contestava il proprio inadempimento, contrastando analiticamente tutte le ragioni indicate nella opposizione a suo supporto, assumendo invece che la aveva causato disagi alla direzione del Pt_1
camping per non avere mai rispettato gli orari di apertura del bar ed avere tenuto aperto il ristorante soltanto di sera, nonché per avere rifiutato di effettuare il servizio di mezza pensione e pensione completa così determinando le lamentele da parte dei clienti.
Con ordinanza del 6/04/2018 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, e veniva assegnato alle parti il termine di legge per la presentazione della domanda di mediazione.
Mutato il giudice, per assegnazione del fascicolo all'odierna giudicante, la causa veniva istruita attraverso l'interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale.
Con ordinanza del 23/07/2022 veniva sottoposta alle parti, ex art. 101 c.p.c., la questione della ammissibilità della reconventio reconventionis spiegata da parte opposta nella comparsa di costituzione e risposta senza richiesta di differimento della prima udienza ex art. 418 c.p.c., assegnando alle stesse termine per il deposito di note.
Con successiva ordinanza del 05/10/2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, con concessione di termine per il deposito di note conclusive. A detta udienza la causa veniva ulteriormente differita per la discussione e con ordinanza del 30.7.23 veniva disposta la C.T.U. richiesta da parte opposta per la quantificazione dei danni il cui risarcimento era stato richiesto attraverso la reconventio reconventionis. Espletata la C.T.U. la causa veniva rinviata per la discussione con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive. Dopo diversi rinvii disposti al fine della definizione bonaria della lite, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione. Preliminarmente si rigetta l'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata al difensore di parte opponente, formulata dall'opposta in sede di comparsa conclusionale depositata il 10.3.2023.
Si rileva infatti innanzitutto la tardività con cui è stata sollevata la detta eccezione, atteso che nelle cause di locazione - alle quali si applica il rito del lavoro - le nullità degli atti processuali devono essere rilevate dalla parte che ne ha interesse nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.( Cass. n.
20805/2010).
Dirimente è comunque osservare che è evidente l'errore materiale contenuto nella procura alle liti allegata in calce all'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, atteso che nel corpo della stessa risulta chiaramente indicato il numero del decreto ingiuntivo avverso il quale l'opposizione era proposta, è dirimente rilevare che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della S.C., “In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura "ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell' art. 182 c.p.c. , prescritto solo in caso di rilievo officioso». ( cfr. Cass. 34467/2019
e 29244/2021)” Cass. 32399/2022.
Nel caso di specie parte opponente nella sua prima difesa utile, e precisamente all'udienza del 22.3.2023 ha provveduto al deposito di atto di ratifica all'originaria procura alle liti, sottoscritto da parte della sua rappresentata, nel quale viene espressamente specificato che la stessa era stata conferita con data apparente del
31.7.2017 per mero errore materiale, ma in realtà era stata conferita il 21.12.2017, ovvero contestualmente alla data della proposta opposizione.
In tale presupposto ogni eventuale difetto di procura deve ritenersi definitivamente sanato, trattandosi non di inesistenza della procura, ma bensì di mero errore materiale, come sopra detto.
1. L'opposizione a decreto ingiuntivo
Nel merito si rileva che il credito azionato in sede monitoria da relativo al saldo del canone CP_1
di affitto non corrisposto da parte di non è stato in alcun modo contestato né nell'an né nel Parte_1
quantum da parte dell'opponente; la prestazione della locatrice è pertanto pienamente provata e nessun dubbio sussiste circa il suo diritto di credito.
Orbene è pacifico che le contestazioni sollevate da parte opponente con le spiegate domande riconvenzionali non giustificano il mancato pagamento del corrispettivo della locazione.
Ed invero va innanzitutto ricordato che è principio costante che la principale obbligazione del conduttore non può essere né sospesa né ritardata, neppure nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, anche quando si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbligazione, ai sensi dell'art. 1460
c.c., è legittima soltanto quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte.
In assenza di quest'ultimo presupposto, il mancato pagamento del canone costituisce fatto arbitrario e illegittimo del conduttore, che altera il sinallagma contrattuale e determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti, per effetto di una unilaterale ragione fattasi del conduttore, che, pertanto, costituisce inadempimento colpevole all'obbligo di adempiere esattamente e puntualmente al contratto stipulato e all'obbligazione principale per il conduttore.
Consegue che l'opposto decreto ingiuntivo va confermato.
2. La domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente
Parte opponente ha poi spiegato domanda riconvenzionale, proponendo azione risarcimento dei danni, asseritamente subiti a causa dell'inadempimento alle obbligazioni della locatrice, consistenti nel malfunzionamento di alcune attrezzature, delle quali era stato assicurato il buon funzionamento e degli impianti idrico ed elettrico, quantificati in € 345,57 a titolo di spese sostenute per riparazioni ed in €
2.000,00 per i danni subiti a causa della inidoneità delle attrezzature prese in affitto e formulando eccezione di compensazione con il credito determinato dal mancato pagamento di quanto pattuito per il vitto fornito per il periodo tra il 15.6.2017 ed il 3.9.2017 a nove animatori del campeggio, i quali avevano consumato colazione, pranzo e cena presso il ristorante ed il bar, quantificato in € 6.600,00 nonché di quelli subiti in termini di danno emergente e lucro cessante a seguito del calo delle presenze degli ospiti del villaggio rispetto agli anni precedenti, che ha inteso imputare allo stato di incuria e trascuratezza in cui versava la struttura, l'inidoneità della navetta che accompagnava gli ospiti in spiaggia, il malfunzionamento dell'impianto elettrico e di Wifi, peraltro concesso solo a pagamento, quantificati in €
4.000,00.
La domanda non può trovare accoglimento.
2.1 Non può accogliersi innanzitutto la richiesta di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale della locatrice, che nel contratto di affitto di azienda aveva garantito, alla clausola VIII, il buon funzionamento delle attrezzature.
Ed invero, pur essendo stato dimostrato, nel corso della espletata istruttoria, che l'impianto idrico ed il banco frigo del bar non funzionavano correttamente, come confermato dai testi addotti da parte opponente, i quali, senza contraddirsi fra loro, hanno confermato che dal rubinetto della cucina usciva solo acqua calda e che il frigo del bar andava in surriscaldamento e creava ghiaccio, tuttavia si ritiene che le modeste spese sostenute dalla rientrino in quelle di ordinaria manutenzione delle attrezzature Pt_1 ed impianti, le quali competono all'affittuario, in base al combinato disposto degli artt. 2561 e 2562 c.c
(v. Cass. n. 19632/2020), atteso che lo stesso ha l'obbligo di conservare l'azienda, in tutte le sue componenti, nello stato in cui viene affittata e, perciò, di sostenere tutte le spese necessarie a tale scopo. Nel caso di specie, infatti, la lettera di contestazione dei suddetti malfunzionamenti da parte dell'affittuaria reca la data del 2.9.2017, ovvero addirittura successiva alla chiusura dell'attività da parte della odierna opponente, la fattura della ditta D'Amuri quella del 27.7.2017 e la ricevuta “buono di consegna” con emittente sconosciuto quella del 18.8.2017, sicchè non v'è prova che i beni presentassero i lamentati difetti fin dalla loro consegna all'affittuaria. D'altra parte nel contratto di affitto di azienda, alla clausola VI era previsto che tutte le spese sostenute nel corso della gestione ed alla stessa riferibili sarebbero state a totale carico del conduttore.
Non si ritiene di riconoscere l'importo esborsato per l'acquisto della pala per le pizze, dal momento che non ne è stata provata la ragione, anche in considerazione della circostanza che nell'inventario allegato al contratto di affitto di azienda, si da atto della presenza di due pale per le pizze.
Nulla è stato dimostrato con riferimento alle cause delle asserite disattivazioni del contatore elettrico, che, per quanto reali, possono, in tesi, essere attribuite sia ad un difetto dell'impianto, non provato, sia ad interruzione della fornitura da parte della società somministrante.
Quanto ai danni non patrimoniali lamentati dall'opponente e quantificati in € 2.000,00 si rileva che non risulta in alcun modo provato che la presenza dei predetti vizi, per quanto fonti di grave disagio, le abbia causato danni esistenziali, in difetto di prova dell'incidenza dell'atto lesivo su precipui interessi di rango costituzionale.
Va premesso che è ormai consolidato l'orientamento espresso dalla Corte di legittimità in materia di danno non patrimoniale: “Come anche recentemente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n.7471/2012), in linea generale, il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorchè privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento;
(c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice (Cass. SU 11 novembre 2008, n. 26972);” ( Cass. civ., sez. lav., n. 1185/2017 ).
Nel caso di specie, l'opponente non ha provato che i difetti delle attrezzature e degli impianti l'abbia privata della possibilità di svolgere la sua attività, l'abbia costretta a sospenderla o comunque ne abbia tanto alterato le condizioni di lavoro da generarle un pregiudizio ad un bene primario della vita, meritevole di tutela risarcitoria autonoma e distinto da quello meramente patrimoniale, sicchè la domanda anche in parte qua va rigettata.
2.2 In ordine alla eccezione di compensazione formulata dall'opponente con riguardo al credito che assume di vantare nei confronti dell'opposta a fronte del vitto fornito agli animatori del villaggio, si rileva quanto segue.
A sostegno di detta richiesta parte opponente adduce una convenzione stipulata verbalmente con l'opposta per la fornitura dei tre pasti giornalieri ai lavoratori al prezzo di € 15,00 per ognuno di essi.
In merito si osserva che, pur avendo i testi addotti dall'opponente riferito che in effetti gli animatori nel periodo interessato consumarono i pasti presso il bar ristorante gestito dalla tuttavia Pt_1 quest'ultima non ha provato adeguatamente l'esistenza dell'accordo che avrebbe raggiunto con l'opposta in ordine alla somministrazione dei pasti agli stessi a spese della sia nell'an che nel CP_1
quantum.
Infatti, in merito al raggiungimento dell'intesa suddetta i testi e , Tes_1 Testimone_2 rispettivamente fratello e figlio dell'opponente, hanno fornito deposizioni tra loro contrastanti circa il tempo in cui sarebbe intervenuto l'accordo ed alla presenza di quali soggetti si sarebbe svolto l'incontro a tal fine tra la e la legale rappresentante della Pt_1 Controparte_1
Neppure è stato provato nel dettaglio, come era doveroso, l'entità del servizio fornito, atteso che, mentre il teste riferisce di un accordo che prevedeva l'importo di € 15,00 giornalieri per ciascuno dei Tes_2 nove animatori, la teste riferisce che “nel corso della stagione estiva sono stati presenti Testimone_3 da tre animatori (dall'inizio e cioè fino alla fine di giugno) fino a quindici animatori da luglio fino alla chiusura, cioè fino al 15-20 settembre 2017”.
D'altra parte, come giustamente osservato da parte dell'opposta, sarebbe stato doveroso da parte dell'opponente produrre copia di una documentazione, sia pure di mera contabilità interna, comprovante il proprio credito, con indicazione del numero degli animatori e dei pasti loro somministrati e della attestazione da parte di questi.
Né detta lacuna è stata colmata attraverso una adeguata prova testimoniale, magari da parte degli stessi animatori, atta a tenerne luogo.
La domanda va dunque rigettata perché non provata.
3. La reconventio reconventionis
Si premette che nelle controversie soggette al rito di cui agli art. 409 ss. c.p.c. è onere del convenuto che propone domanda riconvenzionale, ai sensi dell'art. 418 c.p.c., chiedere, a pena di decadenza e di inammissibilità della domanda, la fissazione di una nuova udienza, a modifica del decreto di cui all'art. 415 co.II e che tale principio trova applicazione anche qualora la domanda riconvenzionale sia proposta dall'attore nei confronti del convenuto.
Ex plurimis: Cass. 23815/2007 “Nelle controversie soggette al rito di cui agli art. 409 ss. c.p.c.
l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 c.p.c. a carico del convenuto, di chiedere la fissazione di una nuova udienza comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa, decadenza che non è sanata dall'emissione da parte del giudice, in difetto della specifica istanza, del decreto di fissazione della nuova udienza o dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte o per aver quest'ultima sollevato l'eccezione esclusivamente nel corso del giudizio di appello e che, attenendo alla regolarità del contraddittorio, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo;
tale principio trova applicazione anche qualora la domanda riconvenzionale sia proposta dall'attore nei confronti del convenuto (cosiddetta reconventio reconventionis), atteso che una corretta lettura dello stesso art. 418 c.p.c. impone di ritenere che in tal caso l'attore è soggetto agli stessi obblighi
e alle medesime preclusioni previste per il convenuto che proponga una domanda riconvenzionale”, conf.
Cass. n. 11679/2014; Cass. n. 9965/2001.
Nel caso di specie pertanto la reconventio reconventionis proposta da parte opposta, che omise di richiedere tempestivamente e ritualmente lo spostamento della prima udienza, è inammissibile ma andrebbe esaminata quale eccezione riconvenzionale, nella limitata ottica dell'eccezione, volta a produrre l'effetto di impedire l'accoglimento della domanda avversaria (Cass. 21472/2016).
Costituisce infatti principio consolidato che la domanda riconvenzionale inammissibile produca gli effetti di una semplice eccezione, purché comunque proposta nei termini di rito (Cass. 26323/2023; Cass. n.
10206/2015, Cass. n. 6009/ 2020) e che il giudice deve in ogni caso esaminarla ed ammettere le prove richieste atte a dimostrare la sua fondatezza.
Orbene è pacifico che l'eccezione riconvenzionale è proposta al solo scopo di opporre fatti che neutralizzino la pretesa avversaria, senza chiedere un provvedimento a sé favorevole che estenda l'oggetto del giudizio.
Nel caso in esame la attraverso l'eccezione riconvenzionale (così come qualificata) ha Parte_2
opposto propri crediti, la cui fondatezza, stante l'integrale rigetto della domanda riconvenzionale proposta da parte di non può essere valutata, essendo venuta meno la funzione compensativa dei Parte_1 crediti opposti attraverso l'eccezione suddetta.
Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia e dell'attività svolta e con l'applicazione dei parametri medi di cui al DM 147/22 si compensano in ragione di un terzo, ponendosi gli altri due terzi a carico dell'opponente.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico della parte opponente, stante l'esito della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. avv. Maria Antonietta
Dilonardo, definitivamente pronunziando nella causa civile n. 5770/2017 sulla domanda proposta da contro Parte_1 CP_1
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1453/2017 emesso da questo
Tribunale il 24.10.2017 che dichiara esecutivo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente;
3) dichiara inammissibile la reconventio reconventionis spiegata da parte opposta;
4) condanna alla refusione delle spese di lite in favore della che si Parte_1 CP_1 liquidano nell'intero in € 5.077,00, oltre R.S.G., CAP ed IVA.
5) pone le spese di C.T.U. a totale carico di Parte_1
Brindisi, 24.9.2025
Il G.O.P.
Avv. Maria Antonietta Dilonardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica, in persona del G.O.P. avv. Maria Antonietta
Dilonardo, ha emesso la seguente s e n t e n z a ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 5770/2017 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2017, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Larocca Parte_1
- opponente -
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Delvecchio e Giuseppe Ostuni CP_1
- opposta -
La presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1453/2017, provvisoriamente esecutivo, emesso ad istanza di , con il quale le si ingiungeva CP_1
il pagamento della somma di euro 12.640,00 oltre interessi legali dalla domanda per il mancato pagamento del saldo dei canoni relativi all' affitto del ramo di azienda stipulato per Notar di Per_1
Brindisi il 05/05/2017 rep. 1213. La opponente chiedeva preliminarmente la sospensione della provvisoria esecutività dell'opposto d.i., assumendo l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 642
c.p.c. ; nel merito chiedeva che, accertato il grave inadempimento della società opposta alle obbligazioni assunte e la violazione del principio del legittimo affidamento, l'opposta fosse condannata al risarcimento dei danni nella misura di euro 8.345,57 ovvero della somma accertata in corso di causa e, accertato l'obbligo della società opposta di rimborsarle il costo del vitto fornito agli animatori, la sua condanna al pagamento della somma di euro 6.600,00, disponendo la compensazione tra i rispettivi crediti, la revoca dell'opposto d.i. e la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite. Deduceva che, con il suddetto contratto, della durata di quattro mesi, le era stato concesso in affitto il ramo di azienda sito in Ostuni alla contrada Montanaro avente ad oggetto l'attività di ristorazione e bar, comprensiva dei mobili, arredi, attrezzature e materiali e del godimento dell'immobile ove si svolgeva l'attività e che, durante il suo svolgimento, aveva verificato la sussistenza di vizi e difetti nelle attrezzature fornite e nei servizi idrici ed elettrici, ed in particolare la mancata erogazione dell'acqua fredda in cucina, per carenza di idonea pressione, per cui era stato possibile solo l'utilizzo dell'acqua calda, numerosi episodi di disattivazione del contatore elettrico, anche per lunghi periodi, che avevano impedito l'uso corretto delle attrezzature del bar e del ristorante, l'irregolare funzionamento del banco frigo, del bar, nonché del frigo del bar e del ristorante.
Poiché detti difetti, in parte riparati a cure e spese dell'opponente ed in parte eliminati da parte dell'opposta, le avevano impedito di usufruire correttamente delle attrezzature fornitele, la Pt_1 assumeva l'inadempimento della alle obbligazioni assunte e spiegava domanda CP_1
riconvenzionale, chiedendo la compensazione giudiziale del proprio credito risarcitorio di euro 2.000,00 con quello azionato attraverso l'opposto d.i..
Spiegava ulteriore domanda riconvenzionale, sempre formulando eccezione di compensazione del credito tra l'importo portato dal decreto ingiuntivo e la somma di euro 6.600,00, della quale si assumeva creditrice per avere fornito a tutto il personale addetto all'attività di animazione del campeggio, Cala dei
Ginepri, colazione, pranzo e cena tutti i giorni, il cui costo era stato pattuito verbalmente con la CP_1
in euro 15 giornalieri, per ciascun animatore, dal 15 giugno al 3 settembre 2017.
[...]
Chiedeva infine che il credito dell'opposta fosse ulteriormente compensato con il proprio credito risarcitorio, derivatole dal netto calo della clientela che era affluita al campeggio rispetto agli anni precedenti, che imputava allo stato di incuria e trascuratezza del capeggio e dalla scarsa qualità dei servizi forniti nella stagione 2017 e consistenti in particolare nella scarsa pulizia dei bagni, dei viali, delle piazzole e della spiaggia, la mancata disinfestazione, la mancata pitturazione delle strutture, la mancanza di una navetta che accompagnasse i campeggiatori in spiaggia, introdotta in ritardo ed a mezzo di un trenino che spesso restava in panne ed altri disservizi che pure analiticamente elencati.
Si costituiva in giudizio l'opposta con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 9 febbraio
2018, chiedendo in via preliminare il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto d.i. e nel merito il rigetto della opposizione perché infondata in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della ulteriore somma di euro
12.881,36 a titolo di rimborso per le spese di energia elettrica, per la fornitura idrica, per l'occupazione di un bungalow dal 20 maggio al 10 settembre, per la distruzione di un tavolo ed il ristoro del valore di tavoli e sedie disperse, per la rottura di un palo metallico della sbarra elettrica di accesso al camping, e per il risarcimento del danno cagionato all'avviamento, all'immagine ed alla reputazione della concedente, con condanna della al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Deduceva l'opposta, a sostegno delle proprie richieste, che la si era resa inadempiente non Pt_1
solo al pagamento del saldo del canone di affitto ingiuntole attraverso il decreto ingiuntivo opposto, ma anche al pagamento del corrispettivo per l'occupazione di un bungalow presso il campeggio di Cala dei
Ginepri dal 20 maggio al 10 settembre 2017 per euro 3.000,00; che la non aveva rilasciato Pt_1 spontaneamente l'azienda e il bungalow, avendone consegnato le chiavi solo l'8/11/2017, data in cui si procedeva ad un sopraluogo congiunto nel corso del quale si era constatata la mancanza di quattro sedie di propilene ed alluminio, di quattro tavolini in pvc ed alluminio, di trenta sedie di plastica, la distruzione di un tavolo circolare da dieci posti.
A quanto sopra assumeva l'opposta doversi aggiungere il costo di euro 585,60 sostenuto per riparare il palo metallico della sbarra elettrica di accesso al camping, divelto durante il sopraluogo suddetto da parte della durante una manovra di retromarcia. Pt_1
Contestava il proprio inadempimento, contrastando analiticamente tutte le ragioni indicate nella opposizione a suo supporto, assumendo invece che la aveva causato disagi alla direzione del Pt_1
camping per non avere mai rispettato gli orari di apertura del bar ed avere tenuto aperto il ristorante soltanto di sera, nonché per avere rifiutato di effettuare il servizio di mezza pensione e pensione completa così determinando le lamentele da parte dei clienti.
Con ordinanza del 6/04/2018 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, e veniva assegnato alle parti il termine di legge per la presentazione della domanda di mediazione.
Mutato il giudice, per assegnazione del fascicolo all'odierna giudicante, la causa veniva istruita attraverso l'interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale.
Con ordinanza del 23/07/2022 veniva sottoposta alle parti, ex art. 101 c.p.c., la questione della ammissibilità della reconventio reconventionis spiegata da parte opposta nella comparsa di costituzione e risposta senza richiesta di differimento della prima udienza ex art. 418 c.p.c., assegnando alle stesse termine per il deposito di note.
Con successiva ordinanza del 05/10/2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, con concessione di termine per il deposito di note conclusive. A detta udienza la causa veniva ulteriormente differita per la discussione e con ordinanza del 30.7.23 veniva disposta la C.T.U. richiesta da parte opposta per la quantificazione dei danni il cui risarcimento era stato richiesto attraverso la reconventio reconventionis. Espletata la C.T.U. la causa veniva rinviata per la discussione con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive. Dopo diversi rinvii disposti al fine della definizione bonaria della lite, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione. Preliminarmente si rigetta l'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata al difensore di parte opponente, formulata dall'opposta in sede di comparsa conclusionale depositata il 10.3.2023.
Si rileva infatti innanzitutto la tardività con cui è stata sollevata la detta eccezione, atteso che nelle cause di locazione - alle quali si applica il rito del lavoro - le nullità degli atti processuali devono essere rilevate dalla parte che ne ha interesse nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.( Cass. n.
20805/2010).
Dirimente è comunque osservare che è evidente l'errore materiale contenuto nella procura alle liti allegata in calce all'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, atteso che nel corpo della stessa risulta chiaramente indicato il numero del decreto ingiuntivo avverso il quale l'opposizione era proposta, è dirimente rilevare che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della S.C., “In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura "ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell' art. 182 c.p.c. , prescritto solo in caso di rilievo officioso». ( cfr. Cass. 34467/2019
e 29244/2021)” Cass. 32399/2022.
Nel caso di specie parte opponente nella sua prima difesa utile, e precisamente all'udienza del 22.3.2023 ha provveduto al deposito di atto di ratifica all'originaria procura alle liti, sottoscritto da parte della sua rappresentata, nel quale viene espressamente specificato che la stessa era stata conferita con data apparente del
31.7.2017 per mero errore materiale, ma in realtà era stata conferita il 21.12.2017, ovvero contestualmente alla data della proposta opposizione.
In tale presupposto ogni eventuale difetto di procura deve ritenersi definitivamente sanato, trattandosi non di inesistenza della procura, ma bensì di mero errore materiale, come sopra detto.
1. L'opposizione a decreto ingiuntivo
Nel merito si rileva che il credito azionato in sede monitoria da relativo al saldo del canone CP_1
di affitto non corrisposto da parte di non è stato in alcun modo contestato né nell'an né nel Parte_1
quantum da parte dell'opponente; la prestazione della locatrice è pertanto pienamente provata e nessun dubbio sussiste circa il suo diritto di credito.
Orbene è pacifico che le contestazioni sollevate da parte opponente con le spiegate domande riconvenzionali non giustificano il mancato pagamento del corrispettivo della locazione.
Ed invero va innanzitutto ricordato che è principio costante che la principale obbligazione del conduttore non può essere né sospesa né ritardata, neppure nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, anche quando si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbligazione, ai sensi dell'art. 1460
c.c., è legittima soltanto quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte.
In assenza di quest'ultimo presupposto, il mancato pagamento del canone costituisce fatto arbitrario e illegittimo del conduttore, che altera il sinallagma contrattuale e determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti, per effetto di una unilaterale ragione fattasi del conduttore, che, pertanto, costituisce inadempimento colpevole all'obbligo di adempiere esattamente e puntualmente al contratto stipulato e all'obbligazione principale per il conduttore.
Consegue che l'opposto decreto ingiuntivo va confermato.
2. La domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente
Parte opponente ha poi spiegato domanda riconvenzionale, proponendo azione risarcimento dei danni, asseritamente subiti a causa dell'inadempimento alle obbligazioni della locatrice, consistenti nel malfunzionamento di alcune attrezzature, delle quali era stato assicurato il buon funzionamento e degli impianti idrico ed elettrico, quantificati in € 345,57 a titolo di spese sostenute per riparazioni ed in €
2.000,00 per i danni subiti a causa della inidoneità delle attrezzature prese in affitto e formulando eccezione di compensazione con il credito determinato dal mancato pagamento di quanto pattuito per il vitto fornito per il periodo tra il 15.6.2017 ed il 3.9.2017 a nove animatori del campeggio, i quali avevano consumato colazione, pranzo e cena presso il ristorante ed il bar, quantificato in € 6.600,00 nonché di quelli subiti in termini di danno emergente e lucro cessante a seguito del calo delle presenze degli ospiti del villaggio rispetto agli anni precedenti, che ha inteso imputare allo stato di incuria e trascuratezza in cui versava la struttura, l'inidoneità della navetta che accompagnava gli ospiti in spiaggia, il malfunzionamento dell'impianto elettrico e di Wifi, peraltro concesso solo a pagamento, quantificati in €
4.000,00.
La domanda non può trovare accoglimento.
2.1 Non può accogliersi innanzitutto la richiesta di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale della locatrice, che nel contratto di affitto di azienda aveva garantito, alla clausola VIII, il buon funzionamento delle attrezzature.
Ed invero, pur essendo stato dimostrato, nel corso della espletata istruttoria, che l'impianto idrico ed il banco frigo del bar non funzionavano correttamente, come confermato dai testi addotti da parte opponente, i quali, senza contraddirsi fra loro, hanno confermato che dal rubinetto della cucina usciva solo acqua calda e che il frigo del bar andava in surriscaldamento e creava ghiaccio, tuttavia si ritiene che le modeste spese sostenute dalla rientrino in quelle di ordinaria manutenzione delle attrezzature Pt_1 ed impianti, le quali competono all'affittuario, in base al combinato disposto degli artt. 2561 e 2562 c.c
(v. Cass. n. 19632/2020), atteso che lo stesso ha l'obbligo di conservare l'azienda, in tutte le sue componenti, nello stato in cui viene affittata e, perciò, di sostenere tutte le spese necessarie a tale scopo. Nel caso di specie, infatti, la lettera di contestazione dei suddetti malfunzionamenti da parte dell'affittuaria reca la data del 2.9.2017, ovvero addirittura successiva alla chiusura dell'attività da parte della odierna opponente, la fattura della ditta D'Amuri quella del 27.7.2017 e la ricevuta “buono di consegna” con emittente sconosciuto quella del 18.8.2017, sicchè non v'è prova che i beni presentassero i lamentati difetti fin dalla loro consegna all'affittuaria. D'altra parte nel contratto di affitto di azienda, alla clausola VI era previsto che tutte le spese sostenute nel corso della gestione ed alla stessa riferibili sarebbero state a totale carico del conduttore.
Non si ritiene di riconoscere l'importo esborsato per l'acquisto della pala per le pizze, dal momento che non ne è stata provata la ragione, anche in considerazione della circostanza che nell'inventario allegato al contratto di affitto di azienda, si da atto della presenza di due pale per le pizze.
Nulla è stato dimostrato con riferimento alle cause delle asserite disattivazioni del contatore elettrico, che, per quanto reali, possono, in tesi, essere attribuite sia ad un difetto dell'impianto, non provato, sia ad interruzione della fornitura da parte della società somministrante.
Quanto ai danni non patrimoniali lamentati dall'opponente e quantificati in € 2.000,00 si rileva che non risulta in alcun modo provato che la presenza dei predetti vizi, per quanto fonti di grave disagio, le abbia causato danni esistenziali, in difetto di prova dell'incidenza dell'atto lesivo su precipui interessi di rango costituzionale.
Va premesso che è ormai consolidato l'orientamento espresso dalla Corte di legittimità in materia di danno non patrimoniale: “Come anche recentemente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n.7471/2012), in linea generale, il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorchè privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento;
(c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice (Cass. SU 11 novembre 2008, n. 26972);” ( Cass. civ., sez. lav., n. 1185/2017 ).
Nel caso di specie, l'opponente non ha provato che i difetti delle attrezzature e degli impianti l'abbia privata della possibilità di svolgere la sua attività, l'abbia costretta a sospenderla o comunque ne abbia tanto alterato le condizioni di lavoro da generarle un pregiudizio ad un bene primario della vita, meritevole di tutela risarcitoria autonoma e distinto da quello meramente patrimoniale, sicchè la domanda anche in parte qua va rigettata.
2.2 In ordine alla eccezione di compensazione formulata dall'opponente con riguardo al credito che assume di vantare nei confronti dell'opposta a fronte del vitto fornito agli animatori del villaggio, si rileva quanto segue.
A sostegno di detta richiesta parte opponente adduce una convenzione stipulata verbalmente con l'opposta per la fornitura dei tre pasti giornalieri ai lavoratori al prezzo di € 15,00 per ognuno di essi.
In merito si osserva che, pur avendo i testi addotti dall'opponente riferito che in effetti gli animatori nel periodo interessato consumarono i pasti presso il bar ristorante gestito dalla tuttavia Pt_1 quest'ultima non ha provato adeguatamente l'esistenza dell'accordo che avrebbe raggiunto con l'opposta in ordine alla somministrazione dei pasti agli stessi a spese della sia nell'an che nel CP_1
quantum.
Infatti, in merito al raggiungimento dell'intesa suddetta i testi e , Tes_1 Testimone_2 rispettivamente fratello e figlio dell'opponente, hanno fornito deposizioni tra loro contrastanti circa il tempo in cui sarebbe intervenuto l'accordo ed alla presenza di quali soggetti si sarebbe svolto l'incontro a tal fine tra la e la legale rappresentante della Pt_1 Controparte_1
Neppure è stato provato nel dettaglio, come era doveroso, l'entità del servizio fornito, atteso che, mentre il teste riferisce di un accordo che prevedeva l'importo di € 15,00 giornalieri per ciascuno dei Tes_2 nove animatori, la teste riferisce che “nel corso della stagione estiva sono stati presenti Testimone_3 da tre animatori (dall'inizio e cioè fino alla fine di giugno) fino a quindici animatori da luglio fino alla chiusura, cioè fino al 15-20 settembre 2017”.
D'altra parte, come giustamente osservato da parte dell'opposta, sarebbe stato doveroso da parte dell'opponente produrre copia di una documentazione, sia pure di mera contabilità interna, comprovante il proprio credito, con indicazione del numero degli animatori e dei pasti loro somministrati e della attestazione da parte di questi.
Né detta lacuna è stata colmata attraverso una adeguata prova testimoniale, magari da parte degli stessi animatori, atta a tenerne luogo.
La domanda va dunque rigettata perché non provata.
3. La reconventio reconventionis
Si premette che nelle controversie soggette al rito di cui agli art. 409 ss. c.p.c. è onere del convenuto che propone domanda riconvenzionale, ai sensi dell'art. 418 c.p.c., chiedere, a pena di decadenza e di inammissibilità della domanda, la fissazione di una nuova udienza, a modifica del decreto di cui all'art. 415 co.II e che tale principio trova applicazione anche qualora la domanda riconvenzionale sia proposta dall'attore nei confronti del convenuto.
Ex plurimis: Cass. 23815/2007 “Nelle controversie soggette al rito di cui agli art. 409 ss. c.p.c.
l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 c.p.c. a carico del convenuto, di chiedere la fissazione di una nuova udienza comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa, decadenza che non è sanata dall'emissione da parte del giudice, in difetto della specifica istanza, del decreto di fissazione della nuova udienza o dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte o per aver quest'ultima sollevato l'eccezione esclusivamente nel corso del giudizio di appello e che, attenendo alla regolarità del contraddittorio, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo;
tale principio trova applicazione anche qualora la domanda riconvenzionale sia proposta dall'attore nei confronti del convenuto (cosiddetta reconventio reconventionis), atteso che una corretta lettura dello stesso art. 418 c.p.c. impone di ritenere che in tal caso l'attore è soggetto agli stessi obblighi
e alle medesime preclusioni previste per il convenuto che proponga una domanda riconvenzionale”, conf.
Cass. n. 11679/2014; Cass. n. 9965/2001.
Nel caso di specie pertanto la reconventio reconventionis proposta da parte opposta, che omise di richiedere tempestivamente e ritualmente lo spostamento della prima udienza, è inammissibile ma andrebbe esaminata quale eccezione riconvenzionale, nella limitata ottica dell'eccezione, volta a produrre l'effetto di impedire l'accoglimento della domanda avversaria (Cass. 21472/2016).
Costituisce infatti principio consolidato che la domanda riconvenzionale inammissibile produca gli effetti di una semplice eccezione, purché comunque proposta nei termini di rito (Cass. 26323/2023; Cass. n.
10206/2015, Cass. n. 6009/ 2020) e che il giudice deve in ogni caso esaminarla ed ammettere le prove richieste atte a dimostrare la sua fondatezza.
Orbene è pacifico che l'eccezione riconvenzionale è proposta al solo scopo di opporre fatti che neutralizzino la pretesa avversaria, senza chiedere un provvedimento a sé favorevole che estenda l'oggetto del giudizio.
Nel caso in esame la attraverso l'eccezione riconvenzionale (così come qualificata) ha Parte_2
opposto propri crediti, la cui fondatezza, stante l'integrale rigetto della domanda riconvenzionale proposta da parte di non può essere valutata, essendo venuta meno la funzione compensativa dei Parte_1 crediti opposti attraverso l'eccezione suddetta.
Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia e dell'attività svolta e con l'applicazione dei parametri medi di cui al DM 147/22 si compensano in ragione di un terzo, ponendosi gli altri due terzi a carico dell'opponente.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico della parte opponente, stante l'esito della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. avv. Maria Antonietta
Dilonardo, definitivamente pronunziando nella causa civile n. 5770/2017 sulla domanda proposta da contro Parte_1 CP_1
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1453/2017 emesso da questo
Tribunale il 24.10.2017 che dichiara esecutivo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente;
3) dichiara inammissibile la reconventio reconventionis spiegata da parte opposta;
4) condanna alla refusione delle spese di lite in favore della che si Parte_1 CP_1 liquidano nell'intero in € 5.077,00, oltre R.S.G., CAP ed IVA.
5) pone le spese di C.T.U. a totale carico di Parte_1
Brindisi, 24.9.2025
Il G.O.P.
Avv. Maria Antonietta Dilonardo