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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/10/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa EL OL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 952 del registro generale dell'anno 2024 promossa DA
, elettivamente domiciliato in Viterbo, via Belluno n.69, presso Parte_1 lo studio dell'Avv.to Massimo Pistilli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Perugia, via Degli Offici n.14 RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18 settembre 2024 parte ricorrente conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il al fine di Controparte_1 sentir: - accertare e dichiarare il diritto di all'inserimento nelle Parte_1 Graduatorie Provinciali e di Istituto delle supplenze AA.SS. 2024/2025 e 2025/2026 nella denominata: “Procedura di Istituzione delle Graduatorie Provinciali di Istituto per le supplenze di cui all'art. 4 commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999 n.124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” nelle indicate classi di concorso e con il punteggio derivante dalla domanda proposta;
- per l'effetto condannare il all'inserimento nelle suddette graduatorie nella CP_1 posizione corretta nella graduatoria citate, in ragione dell'annullamento del provvedimento di esclusione impugnato, con attribuzione di contratto valido in ragione della posizione e dell'intero punteggio per l'anno scolastico 2024-2025, vinte le spese, competenze ed onorari nel doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Allegava in fatto: - di aver proposto domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto di Supplenza AA.SS. 2024/2025 e 2025/2026, quale supplente ITP per scuola secondaria di I e II grado per le classi di concorso B003 – laboratori di fisica, B015 laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, nonché ADSS Sostegno Scuola Secondaria II Grado;
- di aver dichiarato il possesso dei titoli di accesso necessari, ovvero Diploma di Istituto Professionale settore Industria e Artigianato – indirizzo di Manutenzione e Assistenza Tecnica conseguito presso IISACP di TO, nonché il possesso dei 24 CFU/CFA legittimamente conseguito all'Università Telematica Pegaso, nonché, dei servizi effettivamente prestati e regolarmente svolti, sempre alle Cont dipendenze del;
- di essere stato escluso dalle GPS con provvedimento della Dirigente Scolastica del in Controparte_3 applicazione di sentenza del Tribunale di Terni, n. 106 del 6 marzo 2024 (non sospesa) avendo reso dichiarazioni false in merito alla validità dei contratti di servizio per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, aggiunti in sede di aggiornamento, relativi all'Istituto Paritario G. Garibaldi di AN SC.
Sosteneva in diritto che: - ai sensi dell'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 con riferimento alla presentazione di dichiarazioni mendaci, il comma 9 dell'art. 7, prevede che “è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci”; - che la sentenza del Tribunale di Terni ha ritenuto non veritiere le dichiarazioni rese dal ricorrente limitatamente ai due contratti riferiti all'anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020, ritenendo validi ed incontestati i titoli spesi dal nella Pt_1 domanda per inserimento nelle GPS nel 2020, pertanto, la causa del depennamento non può essere derubricata alla carenza della documentazione ab origine, ma va limitata ai documenti depositati nel successivo aggiornamento effettuato nel 2022; - che, quindi, non trattandosi di titoli requisito di accesso, il depennamento avrà effetto per tutta la durata della graduatoria, ma non sulle successive, a differenza della carenza del titolo di accesso, il cui effetto è, invece, quello di esclusione “dalle relative graduatorie”.
Concludeva come in premessa. Il si costituiva ritualmente in giudizio e contestando nel merito la CP_1 domanda attorea insisteva per il rigetto. La causa è stata istruita con la sola produzione documentale offerta dalle parti anche su ordine dello scrivente Giudice. Quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte concesse in sostituzione dell'udienza con le modalità previste ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE In ordine al profilo della giurisdizione va confermata la competenza del giudice adito. Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione -alle cui convincenti statuizioni appare doveroso attenersi- hanno più volte ribadito che: "in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, vengono in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili (unicamente) diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art.63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo- in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili." (v. Cass. civ. - Sez. U, Ordinanza n. 16756 del 23/07/2014). Si tratta, del resto, di conclusione a cui è pervenuto lo stesso Consiglio di Stato, il quale, in altra sede e per altre vie, aveva sostenuto, in sostanza che: "La natura gestionale-
2 privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima" e che, infatti: "In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno" ed in tale contesto "la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi, al contrario, di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa" peraltro -e qui è il punto di maggior interesse ai fini del presente discorso- neppure avrebbe influito, sull'attribuzione della giurisdizione al G.A. " l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità di inserimento nella graduatoria, atteso che nel caso di specie l'oggetto principale della lite (resta sempre) la pretesa all'inserimento in graduatoria, immediatamente leso dall'atto (di natura gestionale-privatistica) di esclusione dalla stessa." e che, quindi "Il decreto ministeriale viene in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata”. Di esso il giudice ordinario può occuparsi, incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico esclusione, esercitando il potere di disapplicazione che l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 espressamente gli riconosce." (v. appunto, in questi termini, Cons. St. - Sez. V, sentenza n. 3413 del 2015). Merito. Emerge dalla documentazione versata in atti dal che il ricorrente ai fini CP_1 dell'inserimento nelle graduatorie presentava:
1) in data 4.8.2020 domanda di inserimento nella II fascia delle GPS per la provincia di Terni per le seguenti classi di concorso: B003 – Laboratorio di fisica;
B015 – Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche;
B017 - Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche e si collocava nelle posizioni B003 – 12° - punteggio 41,50, B015 – 8° - punteggio 41,50 e B017 – 5° - punteggio 41,50 (cfr. all.to n.1 alla memoria MIM). In base a tali punteggi stipulava contratti supplenza: - nell'a.s.2020/21 supplenza annuale sino al 31.08.2021, su posto normale, con l'IISACP di TO (TR); - nell'a.s.2021/22 contratto di supplenza fino al 30 giugno, termine delle attività didattiche, posto su sostegno psicofisico, sempre con l'IISACP di TO (TR), a seguito di chiamata da graduatorie incrociate, una volta esaurite le graduatorie ADSS di I e II fascia Cont (cfr. all.to n.2 stato matricolare memoria ).
2) in data 31.5.2022, presentava nuova domanda di inserimento nelle GPS per il biennio 2022/2024 per le seguenti classi di concorso:
B003 – Laboratorio di fisica;
B015 – Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche;
B017 - Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche. In aggiunta, rispetto al biennio precedente, chiedeva di essere inserito nella classe ADSS - II fascia - sostegno secondaria secondo grado, presentando dichiarazione di servizio svolto negli anni scolastici 2018/2020 presso la scuola paritaria “G. Garibaldi”
3 di AN NO fraz. SC (CE) in combinato con la supplenza svolta nell'anno Cont scolastico 2020-2021 sopra riportata (cfr. all.to n.3 alla memoria ). Come chiarito dalla difesa del l'accesso alla classe di concorso ADSS II CP_1 fascia è possibile solo possedendo congiuntamente un titolo abilitativo per altra classe di concorso (nello specifico il ha conseguito il diploma professionale Pt_1 manutenzione e assistenza tecnica) e n.3 annualità di servizio svolto su sostegno. Tuttavia, è possibile accedere alle supplenze per il sostegno con l'inserimento nelle graduatorie di I fascia ADSS, in virtù di un titolo specifico abilitante per il sostegno ovvero utilizzando le graduatorie incrociate con le quali vengono assegnate le supplenze al personale docente precario, sprovvisto, sia di titolo abilitante, sia delle 3 annualità di servizio utili all'accesso in II fascia dell'ADSS. L'odierno istante nella domanda del 31.05.2022 risultava aver acquisito n.24 punti in più con la supplenza biennale dichiarata sul sostegno presso la scuola paritaria, conteggiati anche per la classe di concorso B017 e metà per le altre classi, collocandosi nelle seguenti posizioni in ciascuna classe di concorso: - B003 – 3° con 84,50 punti;
- B015 – 5° con 84,50 punti;
- B017 - 1° con 96,50 punti;
- ADSS II FASCIA - 30° con 83 punti. In data 1° settembre 2022, l' Controparte_4 emanava il Decreto Direttoriale n. 756, di pubblicazione
[...] delle Graduatorie Provinciali di Supplenza per il biennio 2022/23 – 2023/24 e collocatosi utilmente in graduatoria, il in data 2 settembre 2022, sottoscriveva contratto Pt_1 di supplenza annuale con l'IISACP di TO (TR), prendendo servizio su posto normale per la classe di concorso B017 per 24 ore settimanali (all.ti da n.4 a n.6 della memoria). Ai sensi dell'art 8 comma 7 dell'O.M. n.112/2022, l'Istituto scolastico procedeva al controllo dei titoli posseduti e dei servizi svolti dal docente presso la scuola paritaria
“G. Garibaldi” di AN NO fraz. SC (CE), quale docente con contratto biennale 2018/2020 su classe di concorso ADSS, per n.2 ore settimanali, riscontrando, dopo accurata indagine, che i servizi dichiarati presso la suddetta scuola paritaria (a cui peraltro erano state richieste informazioni già in data 15.09.2022, senza però ricevere risposta) non risultavano presenti né nella posizione assicurativa del ricorrente, né agli atti CP_5 dell' (cfr. all.ti nn. 11- 12 – 13 alla memoria). CP_6 Cont Anzi dalla nota inviata alla scuola dall' di emergeva che non CP_6 risultavano alunni H nella scuola né docenti a nome “…. 4) non risultano Pt_1 comunicati studenti con disabilità iscritti negli a.s. 2018/2019 e 2019/2020; 5) il Prof.
non compare tra gli elenchi dei docenti, con contratto biennale Parte_1 01/09/2018-31/08/2020 per due ore classe di concorso ADSS, comunicati a questo Ufficio l'istituto “G. Garibaldi”, ed all'istituto in questione era stata anche revocata la parità scolastica con provvedimento confermato dal TAR. All'esito del minuzioso approfondimento istruttorio, era possibile concludere per la non veridicità della autodichiarazione dei servizi, nonché per la non genuinità della documentazione prodotta di qui il provvedimento della Dirigente Scolastica di risoluzione del contratto per supplenza e decadenza dalle graduatorie in cui era iscritto il Pt_1 (cfr doc.17 e 17.1 all.ti alla memoria). Preso atto del decreto di cui sopra, l'Ufficio Scolastico, ai sensi delle disposizioni di cui all'O.M. 112/2020 art. 8 comma 9 “
9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione
4 delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato” emanava il decreto di depennamento e decadenza dalle graduatorie in cui era inserito il per tutte le Pt_1 classi di concorso (doc.18 decreto direttoriale n.36 del 31.1.2023 all.to alla memoria). Tali provvedimenti venivano impugnati dinanzi all'intestato Tribunale che con sentenza n. 106/24 (Dott.ssa Nicolì) rigettava il ricorso, sentenza confermata anche dalla Corte d'Appello di Perugia in data 24.1.2025, con sentenza n.11/2025 (cfr. all.ti nn. 19 e 20 alla memoria) Successivamente, in data 31.5.2024, il resentava nuovamente domanda Pt_1 di inserimento nelle GPS per la Provincia di Terni, aa.ss.2024/2026, questa volta senza menzionare i servizi precedentemente dichiarati sulla scorta della documentazione falsa, allegando alla stessa una dichiarazione aggiuntiva asserendo che non sussistevano pronunce passate in giudicato tali da ostare all'impiego presso la P.A. (cfr. all.ti nn. 21 – 22 – 23 alla memoria). L'odierno istante lamenta nel presente giudizio l'illegittima esclusione dalle graduatorie Provinciali e di Istituto di supplenza per il biennio 2024/2026 atteso che la preesistente esclusione doveva intendersi limitata nell'effetto alla graduatoria vigente e non a quella successiva. In altri termini, nella prospettazione del ricorrente, il medesimo avrebbe diritto al nuovo inserimento nelle GPS valide per questo biennio per le classi di concorso diverse dal sostegno B003, B015, B017 e per la ADSS “depurata” dai titoli contestati, in quanto l'esclusione operata dall'Amministrazione non sarebbe una vera decadenza ma un licenziamento con depennamento dalle graduatorie per il periodo di vigenza delle stesse. Secondo la difesa dell'Amministrazione i titoli falsi spesi dal gli hanno Pt_1 consentito, nelle precedenti graduatorie di accedere alla classe di concorso ADSS in II Fascia (possesso da parte del di diploma professionale manutenzione e Pt_1 assistenza tecnica e n.3 annualità di servizio svolto su sostegno). Il a sommato la supplenza svolta presso l'IISACP di TO, realmente Pt_1 espletata, alle n.2 annualità dichiarate sulla scuola paritaria, inesistenti, ottenendo così il requisito di accesso altrimenti inesistente;
nonché ulteriori punti 24 per la classe di concorso B017 derivanti dall'aver dichiarato la presunta supplenza biennale su sostegno, ulteriori punti 12 (la metà) derivanti dalla supplenza biennale per le altre due classi di concorso nelle quali è inserito, B003 e B015. In altri termini, secondo il Ministero le dichiarazioni e i documenti falsi prodotti all'epoca dal (per i quali è stata sporta anche denuncia presso la Procura della Pt_1 Repubblica di Terni), gli hanno consentito di ottenere un titolo di accesso, i 3 anni di servizio per l'inserimento nella II fascia della ADSS (unitamente ad altro titolo di accesso per altra classe di concorso), tanto che fu destinatario di un incarico da II fascia, al quale poi rinunciò per prendere servizio su posto comune. La difesa del conclude sostenendo che nella specie vi è un vizio del titolo CP_1 di accesso posto che senza quel servizio non svolto dichiarato dal egli non Pt_1 avrebbe avuto accesso alle graduatorie scolastiche: non si tratta (solo) di titolo di servizio, ma di titolo che ha consentito (in combinazione con gli altri) proprio l'accesso alle graduatorie, ed in ogni caso avendo avuto il accesso alle GPS 2022/24 sulla Pt_1 scorta della documentazione falsa, trattandosi di decadenza dall'impiego per falsità nel titolo di accesso, l'iscrizione sarebbe comunque impossibile per la presenza di una condizione ostativa. Emerge dalla documentazione versata in atti che l'amministrazione scolastica ha dato applicazione alla clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di assunzione
5 quale supplente (nel quale si legge: “si rammenta che la mancata presentazione, così come la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione - comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento - comportano l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro”) e, di conseguenza, ha provveduto al depennamento dalle graduatorie nelle quali il ricorrente era stato inserito, richiamando la previsione dell'art. 7, commi 8 e 9 dell'Ordinanza Ministeriale n.112/2022 (secondo cui:
“L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci”). Si tratta, pertanto, di risoluzione di un contratto di supplenza annuale e di depennamento dalle graduatorie all'epoca vigenti per il biennio 2022/2024, come accertato in via definitiva dalla sentenza della Corte d'Appello di Perugia che ha confermato la sentenza del Tribunale di Terni, la quale, nel respingere il ricorso del ha dichiarato la legittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica che Pt_1 ha applicato una previsione del contratto, per far valere un vizio genetico del rapporto (ovvero, la presentazione di documenti non veritieri), che avrebbe impedito lo stesso inserimento nelle graduatorie ove verificato ab origine. Orbene è necessario partire dalla disciplina normativa che deve applicarsi alla fattispecie al vaglio. L'art.7 dell'Ordinanza Ministeriale n.112/2022 prevede ai commi da n.7 a 10:
7. Non è valutata la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata all'articolo 3, comma 2, e al presente articolo, nonché la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione o che si trovi in una delle condizioni ostative di cui all'articolo 6.
8. L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie.
9. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci.
10. Le dichiarazioni dell'aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa”. L'art.6 (Requisiti generali di ammissione e condizioni ostative) al 2° comma così statuisce:
2. Non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto: a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dispensati dal servizio ai sensi dell'articolo 439 del Testo Unico per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;
d) coloro che siano stati dispensati dal servizio per incapacità didattica ai sensi dell'articolo 512 del Testo Unico, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;
6 e) coloro che siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione;
f) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
g) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione; h) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
i) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.” E' opportuno rammentare che l'art. 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011 ha disposto nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione la sostituzione della produzione di documenti con la presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà disponendo che: “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.”. Vengono in rilievo anche gli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 che statuiscono: Art. 75 (Decadenza dai benefici) “
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”. Art.76 (Norme penali) “
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi
o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte”. Il ricorrente sebbene sia incorso nella legittima risoluzione del contratto di supplenza avendo dichiarato servizi prestati in scuole paritarie risultati inesistenti ed essendosi avvalso di un contratto di assunzione falso, in quanto firmato da soggetto non riconducibile al legale rappresentante della scuola paritaria, tuttavia, non risulta aver riportato condanne penale di alcun tipo, come evidenziato dal certificato del casellario giudiziale depositato dall'istante su ordine dello scrivente Giudice (cfr. certificato in atti non contestato dalla controparte). Inoltre, come emerge dalla documentazione versata in atti dall'Amministrazione, il ricorrente in data 4.8.2020 aveva presentato valida domanda di inserimento nella II fascia delle GPS per la provincia di Terni per le seguenti classi di concorso:
7 B003 – Laboratorio di fisica;
B015 – Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche;
B017 - Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche e si collocava nelle posizioni B003 – 12° - punteggio 41,50, B015 – 8° - punteggio 41,50 e B017 – 5° - punteggio 41,50 (cfr. all.to n.1 alla memoria MIM), possedendo titoli idonei. Infine, in base a tali punteggi stipulava contratti supplenza: - nell'a.s.2020/21 supplenza annuale sino al 31.08.2021, su posto normale, con l'IISACP di TO (TR);
- nell'a.s.2021/22 contratto di supplenza fino al 30 giugno, termine delle attività didattiche, posto su sostegno psicofisico, sempre con l'IISACP di TO (TR), a seguito di chiamata da graduatorie incrociate, una volta esaurite le graduatorie ADSS di I e II Cont fascia (cfr. all.to n.2 stato matricolare memoria ). Tali circostanze incontestate e, quindi, il possesso di validi titoli, secondo il Tribunale e sulla scorta dell'O.M. sopra riportata, consentono al ricorrente di presentare nuova domanda di inserimento nelle GPS biennio 2024/2026. Ad avviso di chi scrive in questa sede deve essere valorizzato oltre all'art.127 lett. d) d.P.R. n. 3/57, richiamato dall'Avvocatura, a tenore del quale vi è decadenza dall'impiego "quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile" anche la successiva norma, funditus, l'art.128, 2° comma (Decadenza) a mente del quale “L'impiegato decaduto ai sensi della lettera d) dell'art. 127 non può concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato” come novellato dall'intervento della Corte Costituzione che con sentenza dell'11-27 luglio 2007, n. 329 ne ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede l'obbligo dell'amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall'impiego, emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), dello stesso decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato". Non po' trascurarsi il dato letterale dell'Ordinanza Ministeriale applicata alla fattispecie secondo cui “Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci.” La disciplina riportata prevede l'impossibilità per il soggetto depennato di essere reinserito nelle medesime GPS per tutto il periodo della loro vigenza, di qui la correttezza delle pronunce del Tribunale di Terni e della Corte d'Appello di Perugia nel respingere le impugnative del avverso il depennamento dalle GPS valide per il biennio Pt_1 2022/2024, ma la stessa disciplina richiamata, sia nel dato letterale che per come deve essere interpretata alla luce dei recenti approdi giurisprudenziali, non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di inserimento nelle GPS per il biennio successivo, vale a dire nel nostro caso 2024/2026, domanda epurata dei titoli accertati non genuini ovvero dei servizi non effettivamente prestati quale docente di sostegno, bensì spendendo unicamente i titoli validi ed i servizi effettivamente prestati ed accertati, sopra indicati. In punto di false dichiarazioni in sede di domanda di ammissione alle graduatorie, da ultimo si è espressa la Suprema Corte (Cassazione, ordinanza 19 aprile 2022 n. 12460) affermando che non tutte le false dichiarazioni in sede di aggiornamento delle graduatorie scolastiche comportano la decadenza dalla graduatoria, ma solo quelle che incidono sui titoli necessari per l'ammissione nel caso oggetto di tale giudizio una lavoratrice, inserita in una graduatoria permanente provinciale nel profilo di collaboratore scolastico ai fini
8 dell'istaurazione di un rapporto di lavoro col , nel presentare domanda di CP_7 aggiornamento biennale della graduatoria, aveva omesso di dichiarare la presenza di carichi pendenti ed era stata conseguentemente dichiarata decaduta dalla graduatoria.
La Corte, cassando la sentenza d'appello, afferma che, in materia, l'erroneità o l'insufficienza dichiarativa non sono sempre influenti sul piano del diritto sostanziale sicché solo la falsità su dati decisivi per l'assunzione comporterà la decadenza: “Tanto premesso, nella specie trovano applicazione i principi enunciati da Cass. n. 18699 del 2019, secondo cui "il determinarsi di falsi documentali (D.P.R. n. 3 del 1957, art. 127, lett. d) o dichiarazioni non veritiere (D.P.R. n. 445 del 2001, art. 75) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisiti che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater, lett. d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti". Dunque, il giudice di appello ha fatto erronea applicazione dei suddetti principi, atteso che ha dato rilievo alla dichiarazione omissiva in sé senza verificare la rilevanza sostanziale del dato rispetto ai requisiti necessari per partecipare alla graduatoria. Nella citata sentenza si è altresì chiarito che questa Corte (Cass. 23 settembre 2016, n.18719), nel ritenere che "la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75" ha avuto cura di precisare che ciò costituiva "effetto dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti" per tali evidentemente intendendosi i requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare. In senso non dissimile, nella giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13 novembre 2015, n. 5192. La tutela del buon andamento della P.A. rispetto alle autocertificazioni, su cui fa leva la Corte d'Appello di Reggio Calabria al fine di escludere la rilevanza dell'accertamento in concreto dell'incidenza che quanto erroneamente taciuto abbia rispetto partecipazione alla graduatoria, non può infatti giungere, pena l'intollerabile rinuncia ad un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto (v. Corte Costituzionale 329/2007, cit.), fino al punto di determinare la necessaria caducazione di un rapporto di lavoro rispetto al quale l'erroneità o l'insufficienza dichiarativa non siano con certezza influenti sotto il profilo del diritto sostanziale. Sicché è solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l'assunzione che comporterà la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo (Cass., n. 18699 del 2019).”. La medesima sentenza della Cassazione prosegue per quanto qui di interesse ribadendo che: “La ratio delle norme in esame non è dunque quella di perseguire con misura indiscriminata qualsiasi falsità e del resto questa Corte (Cass. 23 settembre 2016, n. 18719), nel ritenere che "la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75" ha avuto cura di precisare che ciò costituiva "effetto dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti" per tali evidentemente intendendosi i requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare. In senso non dissimile, nella giurisprudenza amministrativa, v. Consiglio di Stato, sez. V, 13 novembre 2015, n. 5192.
9 La tutela dell'affidamento della P.A. rispetto alle autocertificazioni, su cui fa leva la Corte territoriale al fine di escludere la rilevanza dell'accertamento in concreto dell'incidenza che quanto erroneamente dichiarato o taciuto, non può infatti giungere, pena l'intollerabile rinuncia ad un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto (v. Corte Costituzionale 329/2007, cit.), fino al punto di determinare la necessaria caducazione di un rapporto di lavoro rispetto al quale l'erroneità o l'insufficienza dichiarativa non siano con certezza influenti sotto il profilo del diritto sostanziale. Sicchè è solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l'assunzione che comporterà la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo”. A tale orientamento si sono conformate anche le successive pronunce della Suprema Corte Cass. civile sez. lav n. 10854/2020, Cassazione civile sez. lav., 19/10/2020, n.22673. Si tratta di principi esaustivamente espressi anche dalla Corte d'Appello Perugia Sez. lavoro, Sent., 2409-2020 la quale ricostruisce l'intero quadro normativo di riferimento: “L'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 recita che: “Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”. Tale norma non prevede nella sua interpretazione letterale un automatismo tra dichiarazione mendace e perdita dei benefici, prevedendo testualmente la stessa che la decadenza possa colpire soltanto i benefici conseguenti alla dichiarazione non veritiera. Pertanto, è necessario accertare l'esistenza di un nesso causale tra la dichiarazione non veritiera ed il conseguimento dei benefici che, in mancanza del mendacio, l'aspirante non avrebbe ottenuto. Ciò è ben evidenziato in un passaggio della sentenza n. 18719 della Corte di Cassazione sezione Lavoro del 23 settembre 2016, la quale, dopo aver ribadito il consolidato orientamento circa l'irrilevanza degli stati soggettivi del dichiarante, nel caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata all'Amministrazione, ha comunque tenuto a precisare che: “La disposizione di cui all'art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000 non disciplina una sanzione di carattere afflittivo, in quanto la decadenza dal beneficio si pone quale mero effetto, sul piano causale, dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti per conseguire il beneficio stesso”. Sulla scorta di tali principi ad avviso del decidente le false dichiarazioni e/o attestazioni producono l'automatico effetto caducatorio di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 con conseguente nullità del contratto solo quando comportano la carenza di un requisito che in ogni caso avrebbe impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. e pertanto, correttamente il Tribunale e poi la Corte d'Appello di Perugia hanno respinto i ricorsi dell'odierno istante avverso i provvedimenti di risoluzione del contratto di supplenza e di depennamento dalle GPS all'epoca vigenti. Tuttavia, non può ritenersi legittima la condotta della P.A. che esclude la domanda del i inserimento nelle GPS per il nuovo biennio (anni scolastici 2024/2025 e Pt_1 2025/2026) nella quale il soggetto fa valere solo i titoli, validi ed incontestati, che aveva già inserito nella domanda per le GPS valide per il biennio del 2020/2022 senza beneficiare del maggior punteggio ottenuto in virtù delle dichiarazioni mendaci e titoli invalidi spesi nella domanda del 2022 e che all'epoca delle GPS biennio 2020/2022 gli avevano consentito di essere destinatario di contratti di supplenza e di acquisire un ulteriore punteggio. In definitiva, in accoglimento del ricorso il Tribunale dichiara l'illegittimità del decreto n.531 del 16.08.224 emesso dal Dirigente dell'
[...]
[...] per l'effetto accerta e dichiara il Controparte_8 diritto di ad essere inserito nelle GPS per il biennio 2024/2026 sulla Parte_1 scorta dei titoli validamente posseduti e del punteggio regolarmente acquisito ed incontestato, tenuto conto che non potrà essere fatto valere alcun punteggio aggiuntivo per titoli e servizi di cui è già stata accertata l'insussistenza ed illegittimità e condanna il all'inserimento nelle suddette graduatorie nella posizione corretta nella CP_1 graduatoria citata, adottando i provvedimenti conseguenziali in ragione della posizione e del punteggio posseduto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso dichiara l'illegittimità del decreto n.531 del 16.08.224 emesso dal Dirigente dell' Controparte_4
accerta e dichiara il diritto di ad
[...] Parte_1 essere inserito nelle GPS per il biennio 2024/2026 sulla scorta dei titoli validamente posseduti e del punteggio regolarmente acquisito ed incontestato di cui alla parte motiva, tenuto conto che non potrà essere fatto valere alcun punteggio aggiuntivo per titoli e servizi di cui è già stata accertata con sentenza passata in giudicato l'insussistenza ed illegittimità, per le ragioni di cui alla parte motiva;
- Per effetto delle statuizioni di cui al capo che precede, condanna il CP_1 convenuto all'inserimento nelle suddette graduatorie GPS biennio 2024/2026 di
nella posizione corretta ed all'adozione dei provvedimenti Parte_1 conseguenziali in ragione della posizione e dell'intero punteggio;
- Condanna il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio che liquida in € 2.500,00 per compensi professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Lì, 1° ottobre 2025
Il giudice
EL OL
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