Ordinanza cautelare 11 marzo 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00831/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00384/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 384 del 2026, proposto da
Sirio Società Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B9B0778444, rappresentata e difesa dagli avvocati SA Della Corte, Luca Ruggiero e Concetta Borgese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Inferiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabato Criscuolo, Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Castel San Giorgio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Chirico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
C.U.C. tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri, Mercato San Severino, Castel San Giorgio e Pagani, non costituita in giudizio;
nei confronti
Noi Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Gabriele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-della Determina (Registro Gen. Segr. n.286 del 13.2.2026) - mai comunicata - di aggiudicazione del “Servizio di Asilo nido comunale presso le sedi di Aiello/Campomanfoli e Via Garibaldi del Comune di Castel San Giorgio” - CIG: B9B07784448 (all.1);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore, del Comune di Castel San Giorgio e di Noi Società Cooperativa Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. ON ND e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
AT
Con il ricorso notificato al Comune di Castel San Giorgio, al Comune di Nocera Inferiore, alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri, Mercato San Severino, Castel San Giorgio e Pagani, alla Cooperativa Sociale Noi il 23 febbraio 2026 e depositato il 23 febbraio 2026, la Coop. Sociale ricorrente impugna l’aggiudicazione, in favore della Noi Società Cooperativa Sociale, della gara d’appalto bandita dall’Amministrazione resistente per l’affidamento del “Servizio di Asilo nido comunale presso le sedi di Aiello/Campomanfoli e Via Garibaldi del Comune di Castel San Giorgio”.
Le controparti, la Cooperativa Sociale controinteressata, il Comune di Nocera Inferiore, quale Comune capofila nell’ambito e il Comune di Castel San Giorgio, nella qualità di stazione appaltante, si costituiscono in giudizio, rispettivamente, il 25 febbraio 2026, il 27 febbraio 2026 e il 9 marzo 2026, per resistere al ricorso.
Il Tribunale amministrativo regionale, con ordinanza numero 130 dell’11 marzo 2026, respinge l’istanza cautelare della ricorrente, non ravvisando profili di fondatezza nel ricorso.
Nel contraddittorio scritto per la trattazione di merito, la cooperativa controinteressata, premesso l’avanzatissimo stato di esecuzione del rapporto negoziale, trattandosi di appalto della durata di soli 73 giorni, insiste per il rigetto del ricorso ed eccepisce la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento dell’aggiudicazione.
Parte ricorrente ribadisce l’interesse alla decisione, anche in chiave risarcitoria e insiste per l’accoglimento del ricorso.
La stazione appaltante eccepisce la inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
La causa è trattata, nel merito, all’udienza pubblica del 29 aprile 2026, venendo in decisione.
DI
È impugnata la determinazione n. 286 del 13 febbraio 2026 con cui la stazione appaltante ha aggiudicato il servizio di asilo nido comunale per le sedi d’ambito alla cooperativa sociale controinteressata.
Il ricorso è assistito da un unico motivo, mediante il quale la ricorrente deduce l’anomalia dell’offerta presentata dall’impresa aggiudicataria.
Preliminarmente devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso, essendo sempre consentito, seppure nei limiti del sindacato estrinseco, il giudizio sulla legittimità della valutazione di congruità dell’offerta, nonché di improcedibilità del ricorso in quanto, a prescindere dallo stato di avanzamento del servizio, sussiste l’interesse risarcitorio della ricorrente.
Nel merito, parte ricorrente, seconda classificata nella graduatoria della procedura di affidamento, deduce la illegittimità dell’aggiudicazione dalla contestazione della favorevole valutazione espressa dal responsabile unico del procedimento, risultante dal verbale n. 7 del 21 gennaio 2026, sulla congruità delle giustificazioni presentate dall’aggiudicataria riguardo la sostenibilità dell’offerta.
Infatti il responsabile unico del procedimento aveva chiesto giustificazioni sull’offerta economica, essendo stato rappresentato un costo della manodopera pari ad euro 126.454, inferiore a quello calcolato e indicato nella documentazione di gara, pari ad euro 159.191.
Esaminati i documenti giustificativi, nonostante un ribasso pari al 19,01% sull’importo a base d’asta, essendo stato offerto l’importo di euro 143.886,50 rispetto al valore della gara stimato in euro 177.651,10, il responsabile unico del procedimento avrebbe illegittimamente ritenuto sufficienti le giustificazioni sulla non anomalia dell’offerta.
Ad avviso della ricorrente, invece, l’offerta sarebbe complessivamente insostenibile, non solo per l’eccessivo scostamento dal costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante, ma anche per la sottostima degli ulteriori costi necessari per l’esecuzione dell’appalto, con specifico riferimento ai costi per la fornitura dei pasti e a quelli per le migliorie oggetto dell’offerta tecnica e per le spese generali.
L’elemento più sottostimato sarebbe il costo della manodopera. L’impresa aggiudicataria avrebbe erroneamente preso a riferimento le tabelle ministeriali di settembre 2025, in luogo di quelle di gennaio 2026, contemplanti aumenti contrattuali destinati a trovare applicazione nell’intero periodo di esecuzione dell’appalto.
Arbitrariamente sarebbe stato ridotto il tasso di assenteismo, prendendo in esame un monte ore effettivo di ore 1626, in luogo di quello previsto pari ad ore 1548.
Inoltre non sarebbero stati considerati gli scatti di anzianità spettanti al personale.
La stessa stazione appaltante, oltretutto, avrebbe escluso per incongruità dell'offerta l'attuale ricorrente in altra procedura per un servizio analogo, ritenendo, in quel caso, incongruo il costo della manodopera dalla stessa dichiarato, pur superiore a quello dichiarato dall’attuale controinteressata.
Ingiustificato sarebbe anche il costo delle derrate alimentari, indicato in euro 8632 rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante, pari ad euro 16.060, così come sottostimati sarebbero i costi generali, indicati in euro 6400.
Infine, non sarebbe giustificata l’incidenza dei costi correlati alle migliorie offerte dal progetto tecnico, in forza delle quali l’aggiudicataria avrebbe ottenuto il relativo punteggio.
Complessivamente, comunque, la valutazione del responsabile unico del procedimento sarebbe viziata per difetto di istruttoria, non essendo stati considerati tutti gli elementi economici dell’offerta.
A giudizio del Collegio, il ricorso è infondato.
In applicazione dell’articolo 110 del codice dei contratti pubblici la stazione appaltante ha valutato la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, apparsa anormalmente bassa, chiedendo, per iscritto, all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti.
Esaminata la documentazione giustificativa trasmessa dall’operatore economico, come risulta dal verbale n. 7 del 21 gennaio 2026, il responsabile unico del procedimento ha ritenuto tali giustificazioni sufficienti a dimostrare la non anomalia dell’offerta presentata e, pertanto, la congruità della stessa, non ritenendo necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni.
La giurisprudenza di questo Tribunale amministrativo regionale ha già avuto occasione di chiarire che l'obbligo di motivazione da parte della stazione appaltante sussiste solo in caso di giudizio negativo della verifica di anomalia dell'offerta, non richiedendosi motivazione analitica in caso di giudizio positivo; in tale eventualità, quando cioè la stazione appaltante abbia concluso favorevolmente il sub-procedimento di anomalia dell'offerta della controinteressata, spetta al concorrente che contesta l'aggiudicazione e il giudizio di anomalia positivo dedurre le cause specifiche dell'insostenibilità ed offrire gli elementi a sostegno di tali deduzioni, dai quali il giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione sia stata manifestamente irragionevole o travisata (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 16/06/2025, n. 1149).
Legittimamente, dunque, la stazione appaltante si è limitata ad esprimere un giudizio di non anomalia rinviando alle giustificazioni fornite dall’impresa, senza la necessità di motivare le ragioni di accoglimento delle stesse.
La ricorrente, peraltro, da parte sua, ha contestato specificamente la valutazione complessiva, indicando le ragioni della asserita insostenibilità dell’offerta.
Tuttavia le censure dedotte sono da ritenersi prive di fondamento.
Come risulta dalle giustificazioni presentate, il costo della manodopera è stato calcolato applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali. L’indicazione del costo del lavoro contenuta nelle tabelle predisposte dalla stazione appaltante era riferita al costo stimato nel mese di settembre 2025. Coerentemente, nelle proprie giustificazioni, l’impresa ha fatto riferimento agli stipendi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il mese di settembre 2025. Irrilevanti sono i successivi aumenti contrattuali, decorrenti dal mese di gennaio 2026, tenuto conto della circostanza che parte ricorrente non ha allegato l’incidenza degli aumenti contrattuali in termini percentuali sul costo del lavoro. Dalla documentazione agli atti, comunque, risulta che tale scostamento non dovrebbe essere superiore all’1,9% del costo complessivo della manodopera, a conferma della sostanziale irrilevanza dello stesso.
Per la determinazione del costo orario effettivo, l’impresa si è discostata dalla stima delle ore mediamente non lavorate contenuta nella tabella ministeriale, pari a 428 ore, rideterminando in 358 il numero delle ore non lavorate. Tale rideterminazione è stata giustificata plausibilmente richiamando i dati storici di assenza dal servizio riscontrati dalla cooperativa per i propri dipendenti, inferiori ai valori medi di settore per malattia, infortuni e gravidanza.
Con riferimento agli scatti di anzianità, l’impresa ha dichiarato, con plausibile giustificazione, di aver quantificato le componenti retributive connesse all’anzianità di servizio sulla base della conoscenza diretta della posizione contrattuale del personale già impiegato nel servizio, trattandosi di lavoratori già operanti nella precedente gestione della cooperativa, quale gestore uscente.
In sostanza, le giustificazioni della cooperativa aggiudicataria sul costo della manodopera si ritengono coerenti con i parametri contrattuali applicabili e con l’organizzazione aziendale prospettata dall’impresa.
La dedotta disparità di trattamento lamentata con riferimento ad altra procedura non può giustificare l'esclusione della controinteressata, in quanto l'eventuale illegittima esclusione di un'impresa per incongruità dell'offerta deve essere contestata nell'ambito della stessa procedura di affidamento, senza poter essere invocata a parametro per ottenere le esclusioni di altre imprese partecipanti a gare d’appalto distinte e separate dalla prima.
Quanto agli altri costi del servizio, si rileva che la stima del costo delle derrate alimentari proposta dalla stazione appaltante ha natura prudenziale e non vincolante per l’impresa, che la contestazione dei costi generali dedotta dalla ricorrente risulta generica e indimostrata, così come la asserita sottostima dei costi correlati alle migliorie proposte, anche tenuto conto del margine di euro 6400, indicato dall’aggiudicataria a copertura dei costi delle migliorie tecniche, nonché di accantonamento prudenziale.
Infine, si deve escludere che la valutazione della stazione appaltante sia viziata per difetto di istruttoria, risultando eseguita una valutazione sulla congruità dell’offerta in base alla documentazione specificamente richiesta, riferita sostanzialmente al costo del lavoro, essendo risultata tale voce l’unica sospetta di anomalia nella discrezionale valutazione della stazione appaltante di aprire la procedura per la valutazione di congruità.
In conclusione il ricorso deve essere respinto, in quanto infondato.
Le spese processuali sostenute dalle controparti costituite devono essere poste a carico della ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza e nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore delle controparti costituite, delle spese di lite, liquidate in euro 2000,00, oltre accessori di legge, da corrispondere a ciascuna di esse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA AC, Presidente
ON ND, Consigliere, Estensore
Rosa Anna Capozzi, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| ON ND | SA AC |
IL SEGRETARIO