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Sentenza 10 gennaio 2026
Sentenza 10 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 10/01/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 10/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
DUCHI NINO, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2551/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250011504272000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4006/2025 depositato il
31/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto concerne il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti, alla documentazione versata in causa ed al verbale d'udienza.
Trattasi di ricorso avverso la cartella in epigrafe indicata e derivante da controllo formale ex art. 36 ter DPR
600/73 sulla dichiarazione modello unico redditi dell'anno 2020 ed avente per oggetto il recupero di spese sanitarie, di ristrutturazione e di investimenti in start-up innovative.
Il ricorrente impugna la cartella limitatamente alla parte riferita agli investimenti in start-up innovative, mentre nulla eccepisce in ordine agli recuperi derivanti dalla rettifica per spese sanitarie e spese di ristrutturazione, con la conseguenza che permane quindi l'iscrizione a ruolo in relazione ai suddetti recuperi che si collocano al di fuori del thema decidendum in quanto non oggetto di specifica impugnazione e contestazione.
Col ricorso la parte richiedeva, ai sensi del co. 1 dell'art. 47 del D.lgs.. 546/92, di sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato, senza peraltro provare il requisito della sussistenza del periculum in mora: era disposta quindi udienza per decidere su detta istanza ma, stante l'intervenuto sgravio di cui si dirà infra, la Corte disponeva non luogo a provvedere, fissando quindi udienza per la discussione nel merito.
Come risulta dalla costituzione in giudizio, l'Ufficio ha provveduto allo sgravio parziale della pretesa erariale relativa agli investimenti in start-up innovative, oltre ai corrispettivi interessi e sanzioni, richiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs.
546/1992, con compensazione delle spese di lite: parte ricorrente, nel prendere atto dell'intervenuto sgravio parziale della cartella, ha insisito per la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio
La Corte, oltre alla declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, ritiene di disporre la compensazione integrale delle spese di lite in quanto:
- i controlli formali che hanno preceduto l'emissione della cartella de quo - così come risulta dalle istanze in autotutela proposte dalla parte a seguito della comunicazione del controllo formale della dichiarazione del
2021 - derivavano dalla circostanza che la documentazione trasmessa dal ricorrente non consentiva la verifica della sussistenza dei presupposti normativamente richiesti per il riconoscimento degli investimenti agevolativi indicati in dichiarazione;
- la cartella de quo riguarda anche altri importi non contestati dal ricorrente e quindi è stata legittimamente emessa;
- l'istanza di sospensione della cartella contenuta nel ricorso risulta immotivata e non corredata da alcuna documentazione in ordine alla sustinza del requisito del periculumi in mora.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese di lite integralmente compensate tra le parti. MILANO, 27/10/25 IL PRESIDENTE - RELATORE (DR. NINO DUCHI)
Depositata il 10/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
DUCHI NINO, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2551/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250011504272000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4006/2025 depositato il
31/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto concerne il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti, alla documentazione versata in causa ed al verbale d'udienza.
Trattasi di ricorso avverso la cartella in epigrafe indicata e derivante da controllo formale ex art. 36 ter DPR
600/73 sulla dichiarazione modello unico redditi dell'anno 2020 ed avente per oggetto il recupero di spese sanitarie, di ristrutturazione e di investimenti in start-up innovative.
Il ricorrente impugna la cartella limitatamente alla parte riferita agli investimenti in start-up innovative, mentre nulla eccepisce in ordine agli recuperi derivanti dalla rettifica per spese sanitarie e spese di ristrutturazione, con la conseguenza che permane quindi l'iscrizione a ruolo in relazione ai suddetti recuperi che si collocano al di fuori del thema decidendum in quanto non oggetto di specifica impugnazione e contestazione.
Col ricorso la parte richiedeva, ai sensi del co. 1 dell'art. 47 del D.lgs.. 546/92, di sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato, senza peraltro provare il requisito della sussistenza del periculum in mora: era disposta quindi udienza per decidere su detta istanza ma, stante l'intervenuto sgravio di cui si dirà infra, la Corte disponeva non luogo a provvedere, fissando quindi udienza per la discussione nel merito.
Come risulta dalla costituzione in giudizio, l'Ufficio ha provveduto allo sgravio parziale della pretesa erariale relativa agli investimenti in start-up innovative, oltre ai corrispettivi interessi e sanzioni, richiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs.
546/1992, con compensazione delle spese di lite: parte ricorrente, nel prendere atto dell'intervenuto sgravio parziale della cartella, ha insisito per la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio
La Corte, oltre alla declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, ritiene di disporre la compensazione integrale delle spese di lite in quanto:
- i controlli formali che hanno preceduto l'emissione della cartella de quo - così come risulta dalle istanze in autotutela proposte dalla parte a seguito della comunicazione del controllo formale della dichiarazione del
2021 - derivavano dalla circostanza che la documentazione trasmessa dal ricorrente non consentiva la verifica della sussistenza dei presupposti normativamente richiesti per il riconoscimento degli investimenti agevolativi indicati in dichiarazione;
- la cartella de quo riguarda anche altri importi non contestati dal ricorrente e quindi è stata legittimamente emessa;
- l'istanza di sospensione della cartella contenuta nel ricorso risulta immotivata e non corredata da alcuna documentazione in ordine alla sustinza del requisito del periculumi in mora.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese di lite integralmente compensate tra le parti. MILANO, 27/10/25 IL PRESIDENTE - RELATORE (DR. NINO DUCHI)