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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/07/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai IGg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Francesco Catanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 179 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. ROSELLI C.F._1
ROBERTO, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. VITARELLI C.F._2
ANGELO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 21/01/2025 i coniugi Pt_1
1 , nato a [...] il [...], e , Pt_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di TROPEA
l'11/09/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n.
36, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nata, in data 30/04/2013, la figlia Per_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. 5037 del 13/03/2022;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Disporre l'affidamento condiviso della minore ad Per_1
entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il domicilio della madre;
Disporre che le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere Per_1
assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore;
Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e minore come segue: Stante la serenità delle gestione derivante dalla separazione dei coniugi, il padre terrà con sé presso la propria abitazione la piccola previo accordo con la madre, Per_1
compatibilmente con gli impegni scolastici o extrascolastici della minore e gli impegni di lavoro ed organizzativi di entrambi i genitori anche
2 quotidianamente e senza limiti temporali. Ove insorgessero disaccordi: a) dando sempre priorità agli interessi della figlia il padre vedrà e terrà con sé la piccola il martedì, il giovedì ed il venerdì di ogni settimana, per due ore al giorno tenendo conto altresì degli eventuali e sopraggiunti impegni lavorativi o di altro genere di entrambi i genitori;
b) il padre, compatibilmente con le esigenze della minore, terrà con sé la figlia nei fine settimana alterni, dal venerdì sera e fino alla domenica sera;
c) nel periodo natalizio, in particolare nei 15 giorni di vacanza dalle lezioni scolastiche, ciascuno dei coniugi terrà la bambina con sé per sette giorni consecutivi alternando i periodi di modo che chi dei due genitori non abbia tenuto con sé la bambina la settimana di
Natale, possa trascorrere con la stessa la settimana di Capodanno. La medesima regolamentazione si avrà per le giornate di Pasqua e di Pasquetta. in riferimento al diritto di visita potranno essere presi accordi diversi, anche di volta in volta, fra i coniugi, dando sempre la priorità agli interessi della figlia;
nei mesi estivi di Luglio e di Agosto, periodo in cui la madre si trasferisce come ogni anno in compagnia della piccola presso l'abitazione dei nonni materni in Calabria, ciascun coniuge potrà trascorrere con la piccola un periodo di vacanza, pari a quindici giorni consecutivi Per_1
per ogni mese, concordato con ampio anticipo con l'altro genitore, ed entrambi potranno liberamente allontanarsi in compagnia della figlia dal luogo di residenza;
i coniugi si impegnano a continuare a favorire i rapporti esistenti tra la figlia ed i rispettivi parenti;
Infine, ed in considerazione dell'assetto economico successivo alla separazione dei coniugi, caratterizzato dalla stabilizzazione lavorativa della IG.ra , dalla CP_1
nascita di una seconda figlia in data 12.12.2021 per il IG. , ma Pt_1
anche dall'aumentato costo della vita e dalla fisiologica emersione di nuove esigenze di il padre si assume l'impegno di contribuire al Per_1
sostentamento e cura della figlia versando la somma mensile di € 400,00
3 (quattrocento), da corrispondere entro il decimo giorno di ogni mese;
le spese mediche e scolastiche o quelle straordinarie di cui la figlia dovesse necessitare verranno suddivise, diversamente da quanto precedentemente statuito , nella misura del 75% a carico del padre e del 25% a carico della madre”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 13/02/2025.
All'udienza del 02/07/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n.
5037 del 13/03/2022, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
4 Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 21/01/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di TROPEA l'11/09/2010, trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 36, parte 2, serie A, tra , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a Controparte_1
RO (CZ) il 31/01/1979, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di TROPEA di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 03/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai IGg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Francesco Catanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 179 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. ROSELLI C.F._1
ROBERTO, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. VITARELLI C.F._2
ANGELO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 21/01/2025 i coniugi Pt_1
1 , nato a [...] il [...], e , Pt_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di TROPEA
l'11/09/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n.
36, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nata, in data 30/04/2013, la figlia Per_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. 5037 del 13/03/2022;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Disporre l'affidamento condiviso della minore ad Per_1
entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il domicilio della madre;
Disporre che le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere Per_1
assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore;
Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e minore come segue: Stante la serenità delle gestione derivante dalla separazione dei coniugi, il padre terrà con sé presso la propria abitazione la piccola previo accordo con la madre, Per_1
compatibilmente con gli impegni scolastici o extrascolastici della minore e gli impegni di lavoro ed organizzativi di entrambi i genitori anche
2 quotidianamente e senza limiti temporali. Ove insorgessero disaccordi: a) dando sempre priorità agli interessi della figlia il padre vedrà e terrà con sé la piccola il martedì, il giovedì ed il venerdì di ogni settimana, per due ore al giorno tenendo conto altresì degli eventuali e sopraggiunti impegni lavorativi o di altro genere di entrambi i genitori;
b) il padre, compatibilmente con le esigenze della minore, terrà con sé la figlia nei fine settimana alterni, dal venerdì sera e fino alla domenica sera;
c) nel periodo natalizio, in particolare nei 15 giorni di vacanza dalle lezioni scolastiche, ciascuno dei coniugi terrà la bambina con sé per sette giorni consecutivi alternando i periodi di modo che chi dei due genitori non abbia tenuto con sé la bambina la settimana di
Natale, possa trascorrere con la stessa la settimana di Capodanno. La medesima regolamentazione si avrà per le giornate di Pasqua e di Pasquetta. in riferimento al diritto di visita potranno essere presi accordi diversi, anche di volta in volta, fra i coniugi, dando sempre la priorità agli interessi della figlia;
nei mesi estivi di Luglio e di Agosto, periodo in cui la madre si trasferisce come ogni anno in compagnia della piccola presso l'abitazione dei nonni materni in Calabria, ciascun coniuge potrà trascorrere con la piccola un periodo di vacanza, pari a quindici giorni consecutivi Per_1
per ogni mese, concordato con ampio anticipo con l'altro genitore, ed entrambi potranno liberamente allontanarsi in compagnia della figlia dal luogo di residenza;
i coniugi si impegnano a continuare a favorire i rapporti esistenti tra la figlia ed i rispettivi parenti;
Infine, ed in considerazione dell'assetto economico successivo alla separazione dei coniugi, caratterizzato dalla stabilizzazione lavorativa della IG.ra , dalla CP_1
nascita di una seconda figlia in data 12.12.2021 per il IG. , ma Pt_1
anche dall'aumentato costo della vita e dalla fisiologica emersione di nuove esigenze di il padre si assume l'impegno di contribuire al Per_1
sostentamento e cura della figlia versando la somma mensile di € 400,00
3 (quattrocento), da corrispondere entro il decimo giorno di ogni mese;
le spese mediche e scolastiche o quelle straordinarie di cui la figlia dovesse necessitare verranno suddivise, diversamente da quanto precedentemente statuito , nella misura del 75% a carico del padre e del 25% a carico della madre”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 13/02/2025.
All'udienza del 02/07/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n.
5037 del 13/03/2022, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
4 Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 21/01/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di TROPEA l'11/09/2010, trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 36, parte 2, serie A, tra , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a Controparte_1
RO (CZ) il 31/01/1979, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di TROPEA di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 03/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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