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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/11/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
RG 1189/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA SEZIONE UNICA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA Oggi 6 NOVEMBRE 2025 alle h. 14:00 all'udienza ex art. 127 bis cpc avanti al Giudice dott.ssa I. Golia mediante collegamento da remoto sono comparsi: Per l'appellant . Conti Per l'appellato vv. Politi CP_1
Per l'appellato l'avv. Iacobelli CP_2
Il Giudice invita le parti alla discussione e a precisare le conclusioni L'avv. Conti si riporta alla nota conclusiva e alle conclusioni ivi rassegnati L'avv. Politi si riporta alla nota conclusiva e alle conclusioni ivi rassegnate L'avv. Iacobelli si riporta alla nota conclusiva e alle conclusioni ivi rassegnatev
I procuratori rinunziano ad assistere alla lettura del dispositivo
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.mediante deposito della sentenza nella parte che segue Il Giudice dott. Iolanda Golia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pisa Sezione Unica civile Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Iolanda Golia, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile R.G.n 1189/2021 avente ad oggetto: appello la sentenza del Giudice di Pace di Pontedera n. 187/2020 on sede in Vecchiano (PI), Via Parte_1 persona del proprio legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, ra difeso dall'Avv. Conti Sergio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Lucca (LU), Via G. Pascoli n. 206 Appellante 1 E
.05.1958, ed ivi residente, in Via Nicola Barbantini, CP_3
, difeso e rappresentato dall' Avv. Matteo Politi C.F._1
o di Lucca C.F._2
-Appellato- E
- rappresentanza Controparte_4
23 - Milano - partita
, in persona del suo legale rappresentante e procuratore Dr. P.IVA_2 esa dall' Avv. Paolo Iacobelli del Foro di Pisa , CP_5
, ed elettivamente domiciliata nello Studio del C.F._3 predetto legal omenico C 1
- Appellato - CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti concludevano come da verbale che precede MOTIVI DELLA DECISI Con atto di citazione depositato in data 25.03.2021 proponeva Parte_1 appello avvero la sentenza 187/2020 del Giudice di chiedendo
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale di Pisa, in funzione di giudice d'appello, contrariis reiectis, previe declaratorie del caso: - in via principale, in totale riforma della se ta, accertata e
, nel sinistro de quo, del Sig. condannare la CP_3 al ri colo Chrysler Controparte_6 ella er la somma Parte_1 di 6.424,74 euro, ovvero di quella div ustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino al pagamento, il tutto comunque entro i limiti di competenza per valore del Giudice di Pace, con vittoria delle spese e delle competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio;
- in via subordinata, in parziale riforma della sentenza impugnata, in caso di reiezione del presente appello, compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”. A sostegno dell'impugnazione adduceva l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e conseguente erronea ricostruzione dei fatti, per non aver correttamente il giudice valutato le dichi ni confessorie emerse dal e male di le testimonianze rese dai testi e CP_1 Tes_1
e le fot versate in at Testimone_2
8.04.2021 si costituiva con cui, Controparte_4 contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed a l'Ecc.mo Giudice Istruttore del Tribunale di Pisa , contrariis reiectiis ,preliminarmente accertare la improponibilità e\o inammissibilità dei motivi di appello relativi al quantum debeatur ed alle spese legali stragiudiziali ( pagine da 15 a 17 dell'appello notificato ) in quanto materia non oggetto della decisione di primo grado del Giudice di Pace di Pontedera;
nel merito dichiarare tutti i motivi di appello indicati dalla appellante nell'atto di citazione in appello notificato infondati in fatto e in diritto e conseguentemente confermare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Pontedera numero 187 \ 2020 ; con vit onorari di causa e del presente grado di giudizio ”. Si costituiva in appello con cui rassegnava le seguenti conclusioni CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale in qualità di Giudice di appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni sopr certare e dichiarare che alcuna domanda è stata formulata nei confronti del sig. dalla parte attrice, per CP_3
2 l'effetto tenere lo stesso indenne da qualsiasi eventuale richiesta risarcitoria o di altro tipo riferita al sinistro stradale per cui è causa, verificatosi a Bientina il 19.12.2016 essendosi peraltro formato il giudicato sulla pronuncia di primo grado. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali, e iva e cap come da legge”. Alla prima udienza tenuto ex art. 127 ter cpc le parti depositavano le note scritte e la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni differimenti di udienza, dovuti al carico del ruolo, la causa veniva discussa all'udienza del 6.11.2025 celebrata ex art, 127 bis cpc. Tali essendo le domande delle parti, in via preliminare s e l'appellante non abbia formulato alcuna domanda nei confronti di convenuto nel CP_3 presente grado di giudizio evidentemente solo in qu rte necessario processuale. La disamina dei motivi di impugnazione impone una premessa giuridica in punto di valore probatorio del CAI sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale. Invero, l'art. 143, comma 2, del D.Lgs. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. La norma de qua costituisce la riproposizione dell' art. 5, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39. La presunzione ha un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova, Cassazione civile sez. III, 03/06/2024, n.15431 Il principio di diritto risalente alla sentenza 5 maggio 2006, n. 10311 delle Sezioni Unite è quello secondo cui la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. La citata pronuncia delle Sezioni Unite, più volte ribadita dalla giurisprudenza successiva e alla quale questo Giudice intende uniformarsi, fu determinata, in realtà, dalla necessità di superare quella parte della giurisprudenza di merito orientata - in presenza di una prova contraria resa dalla società assicuratrice rispetto a quanto risultava dal modello CID - a condannare al risarcimento il solo danneggiante e non l'assicuratore. Ciò spiega la particolare attenzione dimostrata dalle Sezioni Unite, in più passaggi della motivazione, all'unicità del rapporto dedotto in giudizio e alla necessità di un accertamento il quale "non può che essere unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo, non potendosi nel medesimo giudizio affermare, con riferimento alla domanda proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, che il rapporto assicurativo e la responsabilità dell'assicurato esistano nel rapporto tra due delle parti e non per l'altra, e ciò non
3 soltanto in base al principio di non contraddizione, ma soprattutto in base alla struttura dell'azione così come disciplinata dalla L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 23, se si ha presente che l'obbligazione dell'assicuratore di pagare direttamente l'indennità al danneggiato, non nasce se non esiste il rapporto assicurativo e se non è accertata la responsabilità dell'assicurato". L'affermazione sul valore confessorio della C.A.I. come atto liberamente apprezzabile dal giudice in quanto confessione proveniente da un litisconsorte necessario si iscrive, quindi, nel contesto particolare di quella decisione, intesa a chiarire l'impossibilità di un esito decisorio diverso per la domanda rivolta contro l'assicuratore e contro il danneggiante. Ne consegue che il principio del libero apprezzamento non è in contrasto con le suindicate norme di legge che conferiscono al modello C.A.I., firmato da entrambi i conducenti, il valore di una presunzione iuris tantum che l'assicuratore è ammesso a superare. Ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (Sez. 3, Sentenza n. 8451 del 27/03/2019, Rv. 653264 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 21161 del 17/09/2013, Rv. 627956 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15881 del 25/06/2013, Rv. 626890 - 01); varrà in particolare sottolineare come sia stata fatta salva - nella giurisprudenza di questa Corte - la possibilità per il giudice di merito di accertare che la dichiarazione resa nel modulo di contestazione amichevole di incidente sia incompatibile con la dinamica del sinistro, e ciò proprio alla luce dell'entità dei danni riportati dai veicoli, della situazione dei luoghi, ecc. La verifica di tale incompatibilità logica -secondo questa Corte - si pone come una sorta di momento antecedente rispetto all'esistenza ed alla valutazione della dichiarazione confessoria contenuta nel CID, fermo, peraltro, restando che essa resterebbe oggetto, comunque, di libera valutazione nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 2733, terzo comma, cod. civ., e dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché della sentenza 5 maggio 2006, n. 10311, delle Sezioni Unite di questa Corte (cosi, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 15881 del 2013, cit.) in Cassazione civile sez. III - 25/01/2024, n. 2438. In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto ostativo alla valutazione delle dichiarazioni confessorie riportate nel C.I.D. l'accertamento, avente priorità logica rispetto ad essa, dell'incompatibilità tra l'entità dei danni riportati dal veicolo, la situazione dei luoghi e la mancanza di qualsivoglia danno a carico del conducente antagonista e la dinamica del sinistro descritta nel medesimo modello di constatazione amichevole).Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n.8451 Invero, detto principio di diritto è stato richiamato anche dalla sentenza appellata nella fattispecie che ci occupa e correttamente applicato nella misura in cui il Giudice di prime cure perviene alla conclusione dell'incompatibilità logica tra le risultanze istruttorie e le dichiarazioni del cid, con conseguente preclusione in ordine alla valutazione sulla portata confessoria di quest'ultimo documento. Se, infatti, possono condividersi talune delle doglianze dell'appellante, in specie quelle relative alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali e delle produzioni
4 fotografiche in ordine allo stato dei luoghi, per converso non altrettanto può dirsi con riferimento alle altre. Nello specifico erra il Giudice di prime cure nella parte in cui afferma che in CP_1 sede di interrogatorio formale avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie, o risposto in senso confermativo sul cap. 17 e dunque ammettendo di aver visto la jeep, salvo poi affermare di non aver visto quest'ultima e di aver soltanto presunto la manovra. Infatti, se si legge per esteso il predetto capitolo della memoria 320 cpc dell'odierna appellante si comprende come alcuna contraddizione vi sia stata. Infatti, il cap. 17 testualmente recitava “DCV che a seguito dell'impatto tra i due veicoli, l'autovettura Jeep, TG. CC303FM, deviava verso sinistra, terminando la propria corsa fuori strada in un fossato al lato opposto della carreggiata”. Appare, quindi, ata la doglianza dell'appellante nella parte in cui afferma che
“ non è vero che il rispondendo “Sì è vero” al predetto capitolo 17, ha confermato di avere CP_ visto la manovra d ep. Difatti, per la precisione, con il capitolo 17, attrice chiedeva al convenuto di dire se fosse vero che, in conseguenza dell'urto di cui in atti, la avesse deviato alla CP sua sinistra, finendo nella fossa posta a margine della carreggiata opposta al senso di marcia. In altri termini, con il c si chiede tecnicamente di confermare che, in conseguenza patto con l'OP SA, la avesse deviato tra finendo nel fossato, e non che il avesse CP_8 CP_ specificamente visto t a a sinistra. Il rispondendo alla “ADR”, spiega i vo per CP_ cui ha risposto “SI” al capitolo di prova, ag ndo che la manovra di svolta, pur non vista, è stata dal medesimo intuita anche perché l'impatto con l'att n è stato così violento da spingerlo nel fosso e quindi il convenuto stesso ne deduce che il Sig. abbia effettuato una ma per Pt_1 evitare l'impatto, sterzando dalla parte opposta (ovvero vers tra) da dove proven . CP_
Nella prospettiva del giudice di I grado risulterebbe singolare che sse CP_1 dichiarato avere visto la Jeep dal momento che ha impattato in e In verità il riferiva “Non ho notato la manovra che ha fatto il conducente della Jeep a CP_1 seguito dell'i perchè io non avevo visto la jeep”. Ebbene, il tenore letterale deposizione sembra essere senso dedotto dall'appellante e cioè che il riferiva di non aver visto la nella misura in CP_1 CP_ cui non dava la preceden vuta all'intersezione, non p o condividersi l'interpretazione- in quanto non of dal tenore letterale della deposizione- secondo cui nonostante l'impatto il non avrebbe visto l'auto con cui si CP_1 scontrava. E anche le restanti deposizioni testimoniali non sembrano palesare quella contrad ietà valutata dal Giudice di primo grado. Il teste coerentemente con quanto dichiarato riferiva “Ho Tes_ CP_3 visto la orsa che si immetteva ed ho notato che la vra di sterzata e CP poi finiva nella fossa accanto Con riferimento al teste il Giudice di Pace di Pontedera afferma che Tes_1
“appare evidente la contradd iarazioni rese dal teste perché avrebbe prima riferito
“di avere visto la OP che si immetteva sulla Via Bientinese”, dichiarato “di avere notato la OP in mezzo alla strada solo dopo che aveva soccorso il Sig. . Pt_1
Ebbene, dalla deposizione de qua non sembra poters vare che il teste Tes_ av ichiarato di aver notato la OP SA soltanto dopo aver prestato i soc ad sembrando condivisibile l'interpretazione dell'appellante secondo cui prima Pt_1 ve la OP SA immettersi da Via della Dogana in Via Bientinese e poi notava che, dopo l'impatto, il veicolo OP si trovava in mezzo alla carreggiata.
5 La circosta poi che la dichiarazione prodotta in giudizio e sottoscritta dal medesimo non sia stata da lui predisposta ma solo sottoscritta non è Tes_ argome lmeno da solo, a privarne di valore probatorio. Il teste poi, pure escusso a teste, dichiarava che stava transitando sulla Tes_2
Via Bie direzione di marcia Bientina, subito dopo la verificazione del sinistro de quo, e di aver visto sia la OP SA ferma sulla Via Bientinese all'altezza dell'intersezione con Via della Dogana, sia la jeep collocata nel fossato a margine della Via Bientinese, nella posizione di cui alle foto prodotte dall'attrice, odierna appellante. Con riferimento a quest'ultimo il Giudicante dubita che il teste avesse effettivamente potuto notare la posizione della Jeep e i danni presenti sulla OP, atteso che era buio e che lo stesso aveva osservato il tutto attraverso il finestrino del lato passeggero. Ebbene, nella dichiarazione spontanea offerta dallo stesso si legge che i Tes_2 fari delle auto coinvolte erano comunque accesi il che la visibilità nonostante l'accaduto nelle ore notturne. Neppure condivisibili sono le perplessità del Giudice di prime cure in ordine alla scarsa attendibilità delle foto che ritraggono l'auto nel fossato nella misura in cui le giudica non compatibili con il periodo invernale in ragione della vegetazione rigogliosa in esse raffigurata. In verità, dalle fotografie in atti- evidentemente scattate in orario diurno- si vedono albero spogli da foglie che obiettivamente risultano difficilmente compatibili con un periodo primaverile/estivo e meglio collimanti con il mese di Dicembre, di verificazione del sinistro. Tuttavia, appaiono condivisibili alcune perplessità del Giudice di prime cure come in effetti la mancata indicazione dei testi nel modulo CID oppure la mancata escussione tra i testimoni in giudizio del soggetto indicato nel CID come trasportato . Tuttavia, ciò che appare dirimente, è la condivisibile valutazione del giudice di prime cure sui danni riportati dalla jeep, quelli della grata su cui sarebbe impattato e la dinamica descritta. Infatti, tenuto conto delle dimensioni importanti dell'autoveicolo, la grata avrebbe dovuto riportare danni che, invece, nella foto prodotta non è possibile apprezzare, risultando evidentemente impossibile che l'auto per le sue dimensioni abbia riportato danni più ingenti della grata. A ciò aggiungasi che la scheda octo e, dunque, un sistema di rilevazione obiettiva, ha rilevato come l'autovettura risultasse in stato di quiete e che la stessa abbia subito un'accelerazione improvvisa. Rilevazione tecnica, questa, che non sembra compatibile con la dinamica offerta dai testi secondo cui la OP non arrestava la corsa all'intersezione e dal cid nella parte in cui si legge che l'autovettura danneggiante non rispettava la precedenza dovuta. Dunque, detti dati rendono obiettivamente non credibile che i danni riportati dalle autovetture per come raffigurati nelle foto si siano verificati in conseguenza della dinamica riferita dai testi e dal cid, che per detto motivo non può essere posto sic et semplicter alla base della decisione, emergendo proprio quella incompatibilità obiettiva che, sulla scorta della giurisprudenza richiamata in premessa, mina il valore probatorio del cid.
6 La circostanza, poi, che le dichiarazioni testimoniali abbiano confermato i danni delle autovetture per come raffigurati nelle foto e quelli visti al momento di verificazione del sinistro non è tale da dimostrare che detti danni siano stati riportati propri in conseguenza del sinistro per cui è causa. L'appello, quindi, è infondato e va rigettato, con la conseguenza che la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, sebbene sulla base di motivazioni diverse rispetto a quelle resa dal Giudice di primo grado. Le ulteriori domande ed eccezioni dell'appellata assicurazione restano assorbite. se di lite seguono la soccombenza nel rapporto tra l'appellante e l lata mentre vanno compensate nel rapporto tra l'appellante e l'appellato CP_2 CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede: RIGETTA l'appello; ppellante al pagamento in favore dell'appellata Controparte_9 elle spese di giudizio che si liquidano in 3397,00
[...]
PA se dovute come per legge;
DICHIARA compensate le spese di lite tra l'appellante e l'appellato CP_3
Pisa,6.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Iolanda Golia
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 d.p.r. 115/2002.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA SEZIONE UNICA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA Oggi 6 NOVEMBRE 2025 alle h. 14:00 all'udienza ex art. 127 bis cpc avanti al Giudice dott.ssa I. Golia mediante collegamento da remoto sono comparsi: Per l'appellant . Conti Per l'appellato vv. Politi CP_1
Per l'appellato l'avv. Iacobelli CP_2
Il Giudice invita le parti alla discussione e a precisare le conclusioni L'avv. Conti si riporta alla nota conclusiva e alle conclusioni ivi rassegnati L'avv. Politi si riporta alla nota conclusiva e alle conclusioni ivi rassegnate L'avv. Iacobelli si riporta alla nota conclusiva e alle conclusioni ivi rassegnatev
I procuratori rinunziano ad assistere alla lettura del dispositivo
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.mediante deposito della sentenza nella parte che segue Il Giudice dott. Iolanda Golia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pisa Sezione Unica civile Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Iolanda Golia, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile R.G.n 1189/2021 avente ad oggetto: appello la sentenza del Giudice di Pace di Pontedera n. 187/2020 on sede in Vecchiano (PI), Via Parte_1 persona del proprio legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, ra difeso dall'Avv. Conti Sergio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Lucca (LU), Via G. Pascoli n. 206 Appellante 1 E
.05.1958, ed ivi residente, in Via Nicola Barbantini, CP_3
, difeso e rappresentato dall' Avv. Matteo Politi C.F._1
o di Lucca C.F._2
-Appellato- E
- rappresentanza Controparte_4
23 - Milano - partita
, in persona del suo legale rappresentante e procuratore Dr. P.IVA_2 esa dall' Avv. Paolo Iacobelli del Foro di Pisa , CP_5
, ed elettivamente domiciliata nello Studio del C.F._3 predetto legal omenico C 1
- Appellato - CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti concludevano come da verbale che precede MOTIVI DELLA DECISI Con atto di citazione depositato in data 25.03.2021 proponeva Parte_1 appello avvero la sentenza 187/2020 del Giudice di chiedendo
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale di Pisa, in funzione di giudice d'appello, contrariis reiectis, previe declaratorie del caso: - in via principale, in totale riforma della se ta, accertata e
, nel sinistro de quo, del Sig. condannare la CP_3 al ri colo Chrysler Controparte_6 ella er la somma Parte_1 di 6.424,74 euro, ovvero di quella div ustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino al pagamento, il tutto comunque entro i limiti di competenza per valore del Giudice di Pace, con vittoria delle spese e delle competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio;
- in via subordinata, in parziale riforma della sentenza impugnata, in caso di reiezione del presente appello, compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”. A sostegno dell'impugnazione adduceva l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e conseguente erronea ricostruzione dei fatti, per non aver correttamente il giudice valutato le dichi ni confessorie emerse dal e male di le testimonianze rese dai testi e CP_1 Tes_1
e le fot versate in at Testimone_2
8.04.2021 si costituiva con cui, Controparte_4 contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed a l'Ecc.mo Giudice Istruttore del Tribunale di Pisa , contrariis reiectiis ,preliminarmente accertare la improponibilità e\o inammissibilità dei motivi di appello relativi al quantum debeatur ed alle spese legali stragiudiziali ( pagine da 15 a 17 dell'appello notificato ) in quanto materia non oggetto della decisione di primo grado del Giudice di Pace di Pontedera;
nel merito dichiarare tutti i motivi di appello indicati dalla appellante nell'atto di citazione in appello notificato infondati in fatto e in diritto e conseguentemente confermare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Pontedera numero 187 \ 2020 ; con vit onorari di causa e del presente grado di giudizio ”. Si costituiva in appello con cui rassegnava le seguenti conclusioni CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale in qualità di Giudice di appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni sopr certare e dichiarare che alcuna domanda è stata formulata nei confronti del sig. dalla parte attrice, per CP_3
2 l'effetto tenere lo stesso indenne da qualsiasi eventuale richiesta risarcitoria o di altro tipo riferita al sinistro stradale per cui è causa, verificatosi a Bientina il 19.12.2016 essendosi peraltro formato il giudicato sulla pronuncia di primo grado. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali, e iva e cap come da legge”. Alla prima udienza tenuto ex art. 127 ter cpc le parti depositavano le note scritte e la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni differimenti di udienza, dovuti al carico del ruolo, la causa veniva discussa all'udienza del 6.11.2025 celebrata ex art, 127 bis cpc. Tali essendo le domande delle parti, in via preliminare s e l'appellante non abbia formulato alcuna domanda nei confronti di convenuto nel CP_3 presente grado di giudizio evidentemente solo in qu rte necessario processuale. La disamina dei motivi di impugnazione impone una premessa giuridica in punto di valore probatorio del CAI sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale. Invero, l'art. 143, comma 2, del D.Lgs. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. La norma de qua costituisce la riproposizione dell' art. 5, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39. La presunzione ha un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova, Cassazione civile sez. III, 03/06/2024, n.15431 Il principio di diritto risalente alla sentenza 5 maggio 2006, n. 10311 delle Sezioni Unite è quello secondo cui la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. La citata pronuncia delle Sezioni Unite, più volte ribadita dalla giurisprudenza successiva e alla quale questo Giudice intende uniformarsi, fu determinata, in realtà, dalla necessità di superare quella parte della giurisprudenza di merito orientata - in presenza di una prova contraria resa dalla società assicuratrice rispetto a quanto risultava dal modello CID - a condannare al risarcimento il solo danneggiante e non l'assicuratore. Ciò spiega la particolare attenzione dimostrata dalle Sezioni Unite, in più passaggi della motivazione, all'unicità del rapporto dedotto in giudizio e alla necessità di un accertamento il quale "non può che essere unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo, non potendosi nel medesimo giudizio affermare, con riferimento alla domanda proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, che il rapporto assicurativo e la responsabilità dell'assicurato esistano nel rapporto tra due delle parti e non per l'altra, e ciò non
3 soltanto in base al principio di non contraddizione, ma soprattutto in base alla struttura dell'azione così come disciplinata dalla L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 23, se si ha presente che l'obbligazione dell'assicuratore di pagare direttamente l'indennità al danneggiato, non nasce se non esiste il rapporto assicurativo e se non è accertata la responsabilità dell'assicurato". L'affermazione sul valore confessorio della C.A.I. come atto liberamente apprezzabile dal giudice in quanto confessione proveniente da un litisconsorte necessario si iscrive, quindi, nel contesto particolare di quella decisione, intesa a chiarire l'impossibilità di un esito decisorio diverso per la domanda rivolta contro l'assicuratore e contro il danneggiante. Ne consegue che il principio del libero apprezzamento non è in contrasto con le suindicate norme di legge che conferiscono al modello C.A.I., firmato da entrambi i conducenti, il valore di una presunzione iuris tantum che l'assicuratore è ammesso a superare. Ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (Sez. 3, Sentenza n. 8451 del 27/03/2019, Rv. 653264 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 21161 del 17/09/2013, Rv. 627956 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15881 del 25/06/2013, Rv. 626890 - 01); varrà in particolare sottolineare come sia stata fatta salva - nella giurisprudenza di questa Corte - la possibilità per il giudice di merito di accertare che la dichiarazione resa nel modulo di contestazione amichevole di incidente sia incompatibile con la dinamica del sinistro, e ciò proprio alla luce dell'entità dei danni riportati dai veicoli, della situazione dei luoghi, ecc. La verifica di tale incompatibilità logica -secondo questa Corte - si pone come una sorta di momento antecedente rispetto all'esistenza ed alla valutazione della dichiarazione confessoria contenuta nel CID, fermo, peraltro, restando che essa resterebbe oggetto, comunque, di libera valutazione nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 2733, terzo comma, cod. civ., e dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché della sentenza 5 maggio 2006, n. 10311, delle Sezioni Unite di questa Corte (cosi, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 15881 del 2013, cit.) in Cassazione civile sez. III - 25/01/2024, n. 2438. In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto ostativo alla valutazione delle dichiarazioni confessorie riportate nel C.I.D. l'accertamento, avente priorità logica rispetto ad essa, dell'incompatibilità tra l'entità dei danni riportati dal veicolo, la situazione dei luoghi e la mancanza di qualsivoglia danno a carico del conducente antagonista e la dinamica del sinistro descritta nel medesimo modello di constatazione amichevole).Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n.8451 Invero, detto principio di diritto è stato richiamato anche dalla sentenza appellata nella fattispecie che ci occupa e correttamente applicato nella misura in cui il Giudice di prime cure perviene alla conclusione dell'incompatibilità logica tra le risultanze istruttorie e le dichiarazioni del cid, con conseguente preclusione in ordine alla valutazione sulla portata confessoria di quest'ultimo documento. Se, infatti, possono condividersi talune delle doglianze dell'appellante, in specie quelle relative alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali e delle produzioni
4 fotografiche in ordine allo stato dei luoghi, per converso non altrettanto può dirsi con riferimento alle altre. Nello specifico erra il Giudice di prime cure nella parte in cui afferma che in CP_1 sede di interrogatorio formale avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie, o risposto in senso confermativo sul cap. 17 e dunque ammettendo di aver visto la jeep, salvo poi affermare di non aver visto quest'ultima e di aver soltanto presunto la manovra. Infatti, se si legge per esteso il predetto capitolo della memoria 320 cpc dell'odierna appellante si comprende come alcuna contraddizione vi sia stata. Infatti, il cap. 17 testualmente recitava “DCV che a seguito dell'impatto tra i due veicoli, l'autovettura Jeep, TG. CC303FM, deviava verso sinistra, terminando la propria corsa fuori strada in un fossato al lato opposto della carreggiata”. Appare, quindi, ata la doglianza dell'appellante nella parte in cui afferma che
“ non è vero che il rispondendo “Sì è vero” al predetto capitolo 17, ha confermato di avere CP_ visto la manovra d ep. Difatti, per la precisione, con il capitolo 17, attrice chiedeva al convenuto di dire se fosse vero che, in conseguenza dell'urto di cui in atti, la avesse deviato alla CP sua sinistra, finendo nella fossa posta a margine della carreggiata opposta al senso di marcia. In altri termini, con il c si chiede tecnicamente di confermare che, in conseguenza patto con l'OP SA, la avesse deviato tra finendo nel fossato, e non che il avesse CP_8 CP_ specificamente visto t a a sinistra. Il rispondendo alla “ADR”, spiega i vo per CP_ cui ha risposto “SI” al capitolo di prova, ag ndo che la manovra di svolta, pur non vista, è stata dal medesimo intuita anche perché l'impatto con l'att n è stato così violento da spingerlo nel fosso e quindi il convenuto stesso ne deduce che il Sig. abbia effettuato una ma per Pt_1 evitare l'impatto, sterzando dalla parte opposta (ovvero vers tra) da dove proven . CP_
Nella prospettiva del giudice di I grado risulterebbe singolare che sse CP_1 dichiarato avere visto la Jeep dal momento che ha impattato in e In verità il riferiva “Non ho notato la manovra che ha fatto il conducente della Jeep a CP_1 seguito dell'i perchè io non avevo visto la jeep”. Ebbene, il tenore letterale deposizione sembra essere senso dedotto dall'appellante e cioè che il riferiva di non aver visto la nella misura in CP_1 CP_ cui non dava la preceden vuta all'intersezione, non p o condividersi l'interpretazione- in quanto non of dal tenore letterale della deposizione- secondo cui nonostante l'impatto il non avrebbe visto l'auto con cui si CP_1 scontrava. E anche le restanti deposizioni testimoniali non sembrano palesare quella contrad ietà valutata dal Giudice di primo grado. Il teste coerentemente con quanto dichiarato riferiva “Ho Tes_ CP_3 visto la orsa che si immetteva ed ho notato che la vra di sterzata e CP poi finiva nella fossa accanto Con riferimento al teste il Giudice di Pace di Pontedera afferma che Tes_1
“appare evidente la contradd iarazioni rese dal teste perché avrebbe prima riferito
“di avere visto la OP che si immetteva sulla Via Bientinese”, dichiarato “di avere notato la OP in mezzo alla strada solo dopo che aveva soccorso il Sig. . Pt_1
Ebbene, dalla deposizione de qua non sembra poters vare che il teste Tes_ av ichiarato di aver notato la OP SA soltanto dopo aver prestato i soc ad sembrando condivisibile l'interpretazione dell'appellante secondo cui prima Pt_1 ve la OP SA immettersi da Via della Dogana in Via Bientinese e poi notava che, dopo l'impatto, il veicolo OP si trovava in mezzo alla carreggiata.
5 La circosta poi che la dichiarazione prodotta in giudizio e sottoscritta dal medesimo non sia stata da lui predisposta ma solo sottoscritta non è Tes_ argome lmeno da solo, a privarne di valore probatorio. Il teste poi, pure escusso a teste, dichiarava che stava transitando sulla Tes_2
Via Bie direzione di marcia Bientina, subito dopo la verificazione del sinistro de quo, e di aver visto sia la OP SA ferma sulla Via Bientinese all'altezza dell'intersezione con Via della Dogana, sia la jeep collocata nel fossato a margine della Via Bientinese, nella posizione di cui alle foto prodotte dall'attrice, odierna appellante. Con riferimento a quest'ultimo il Giudicante dubita che il teste avesse effettivamente potuto notare la posizione della Jeep e i danni presenti sulla OP, atteso che era buio e che lo stesso aveva osservato il tutto attraverso il finestrino del lato passeggero. Ebbene, nella dichiarazione spontanea offerta dallo stesso si legge che i Tes_2 fari delle auto coinvolte erano comunque accesi il che la visibilità nonostante l'accaduto nelle ore notturne. Neppure condivisibili sono le perplessità del Giudice di prime cure in ordine alla scarsa attendibilità delle foto che ritraggono l'auto nel fossato nella misura in cui le giudica non compatibili con il periodo invernale in ragione della vegetazione rigogliosa in esse raffigurata. In verità, dalle fotografie in atti- evidentemente scattate in orario diurno- si vedono albero spogli da foglie che obiettivamente risultano difficilmente compatibili con un periodo primaverile/estivo e meglio collimanti con il mese di Dicembre, di verificazione del sinistro. Tuttavia, appaiono condivisibili alcune perplessità del Giudice di prime cure come in effetti la mancata indicazione dei testi nel modulo CID oppure la mancata escussione tra i testimoni in giudizio del soggetto indicato nel CID come trasportato . Tuttavia, ciò che appare dirimente, è la condivisibile valutazione del giudice di prime cure sui danni riportati dalla jeep, quelli della grata su cui sarebbe impattato e la dinamica descritta. Infatti, tenuto conto delle dimensioni importanti dell'autoveicolo, la grata avrebbe dovuto riportare danni che, invece, nella foto prodotta non è possibile apprezzare, risultando evidentemente impossibile che l'auto per le sue dimensioni abbia riportato danni più ingenti della grata. A ciò aggiungasi che la scheda octo e, dunque, un sistema di rilevazione obiettiva, ha rilevato come l'autovettura risultasse in stato di quiete e che la stessa abbia subito un'accelerazione improvvisa. Rilevazione tecnica, questa, che non sembra compatibile con la dinamica offerta dai testi secondo cui la OP non arrestava la corsa all'intersezione e dal cid nella parte in cui si legge che l'autovettura danneggiante non rispettava la precedenza dovuta. Dunque, detti dati rendono obiettivamente non credibile che i danni riportati dalle autovetture per come raffigurati nelle foto si siano verificati in conseguenza della dinamica riferita dai testi e dal cid, che per detto motivo non può essere posto sic et semplicter alla base della decisione, emergendo proprio quella incompatibilità obiettiva che, sulla scorta della giurisprudenza richiamata in premessa, mina il valore probatorio del cid.
6 La circostanza, poi, che le dichiarazioni testimoniali abbiano confermato i danni delle autovetture per come raffigurati nelle foto e quelli visti al momento di verificazione del sinistro non è tale da dimostrare che detti danni siano stati riportati propri in conseguenza del sinistro per cui è causa. L'appello, quindi, è infondato e va rigettato, con la conseguenza che la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, sebbene sulla base di motivazioni diverse rispetto a quelle resa dal Giudice di primo grado. Le ulteriori domande ed eccezioni dell'appellata assicurazione restano assorbite. se di lite seguono la soccombenza nel rapporto tra l'appellante e l lata mentre vanno compensate nel rapporto tra l'appellante e l'appellato CP_2 CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede: RIGETTA l'appello; ppellante al pagamento in favore dell'appellata Controparte_9 elle spese di giudizio che si liquidano in 3397,00
[...]
PA se dovute come per legge;
DICHIARA compensate le spese di lite tra l'appellante e l'appellato CP_3
Pisa,6.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Iolanda Golia
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 d.p.r. 115/2002.
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