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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/12/2025, n. 4892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4892 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12218/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12218/2024
All'udienza del 1° dicembre 2025, innanzi al dott. Santo Sutera, sono comparsi l'Avv. M. Pace in sostituzione dell'Avv. Galbo per parte opponente e l'Avv. D. Maniscalco per parte opposta.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi fedelmente ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Santo Sutera
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del
Giudice Onorario Dott. Santo Sutera, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n°12218 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
vertente
TRA
con sede legale in Palermo, piazza Giulio Cesare n°31, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante in carica, p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Galbo per mandato in P.IVA_1
atti;
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del suo amministratore in Controparte_1
carica, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Maniscalco per mandato in atti. P.IVA_2
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
mediante la lettura, all'udienza del 1 dicembre 2025, alle ore 16.42, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., del seguente dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta le domande formulate dall'opponente Parte_1
2) Conferma il decreto ingiuntivo opposto, n°2714/2024 emesso dal Tribunale di Palermo in data pagina 2 di 5 21 luglio 2024 e, per l'effetto, condanna al pagamento delle somme ivi ingiunte e Parte_1
delle spese ivi liquidate;
3) Condanna l'opponente, al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
dell'opposto, , che si liquidano in € 5.077,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
e della seguente contestuale motivazione:
Con atto di citazione notificato in data 5 ottobre 2024, la società ha formulato Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2714/2024 emesso dal Tribunale di Palermo in data 21 luglio 2024,
rilevando la non debenza delle somme ingiunte perché relative ad un risarcimento danni richiesto quando la stessa non era ancora proprietaria dell'immobile facente parte del Condominio opposto,
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
In conclusione, parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna del condominio opposto al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa di costituzione depositata in data 14 gennaio 2025 si è costituito in giudizio parte opposta, contestando le difese e le domande formulate da parte opponente, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna al pagamento delle spese processuali, rilevando che le somme ingiunte trovano il proprio fondamento nelle delibere, non impugnate, di approvazione dei lavori d manutenzione straordinaria di parti comuni dell'edificio e di approvazione del relativo CP_2
piano di riparto, oltre che del rendiconto consuntivo per l'anno 2022, tutte delibere assunte quando la società opponente era già proprietaria di un immobile sito nell'edificio condominiale e, quindi, facente parte della relativa compagine.
In conclusione, parte opposta ha chiesto il rigetto delle domande formulate dalla società
opponente, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio.
Istruita la causa sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, la stessa è stata oggi pagina 3 di 5 posta in decisione previa discussione orale della stessa.
Preliminarmente si rileva che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto, e ciò indipendentemente dalla validità,
sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Ciò discende dalla natura del giudizio di opposizione, in cui il contraddittorio, che si instaura in via eventuale e posticipata rispetto all'originario procedimento monitorio, non determina alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, atteso che il creditore-opposto mantiene la veste di attore in senso sostanziale ed il debitore-opponente quella di convenuto in senso sostanziale, anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti
Premesso ciò, il decreto ingiuntivo opposto in esame è stato emesso per il pagamento di oneri condominiali come approvati dall'assemblea del con diverse delibere, non impugnate e CP_1
quindi ormai definitivamente efficaci.
In particolare, le somme ingiunte sono relative ai lavori di manutenzione straordinaria su parti comuni dell'edificio e non come ritenuto da parte opponente, relative ad una precedente CP_2
azione per risarcimento danno.
Tale circostanza emerge chiaramente dalle delibere assembleari del 6 settembre e del 21
novembre 2023, entrambe non impugnate, da parte opponente, con la conseguenza che il debito della stessa nei confronti del deve ritenersi cristallizzato. CP_1
D'altronde, parte opponente non contesta l'esistenza del debito oggetto di ingiunzione,
eccependo l'imputabilità dello stesso al precedente proprietario dell'immobile cui la stessa è succeduta nel 2022. pagina 4 di 5 Ebbene, l'obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 cod. civ. è collegato al rapporto di natura reale che lega l'obbligato alla proprietà dell'immobile, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo va richiesto esclusivamente nei suoi confronti, come nella fattispecie per cui è causa.
Per i motivi sopra esposti, le domande formulate dall'opponente devono essere rigettate e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Per il principio della soccombenza parte opponente dovrà rifondere parte opposta delle spese processuali liquidate in dispositivo ritenendo congrua la loro misura nei valori medi dettati dal D.M.
147/2022, tenuto conto dell'istruttoria espletata, nonché delle questioni di fatto e giuridiche trattate.
Così è deciso in Palermo il 1.12.2025.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12218/2024
All'udienza del 1° dicembre 2025, innanzi al dott. Santo Sutera, sono comparsi l'Avv. M. Pace in sostituzione dell'Avv. Galbo per parte opponente e l'Avv. D. Maniscalco per parte opposta.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi fedelmente ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Santo Sutera
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del
Giudice Onorario Dott. Santo Sutera, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n°12218 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
vertente
TRA
con sede legale in Palermo, piazza Giulio Cesare n°31, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante in carica, p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Galbo per mandato in P.IVA_1
atti;
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del suo amministratore in Controparte_1
carica, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Maniscalco per mandato in atti. P.IVA_2
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
mediante la lettura, all'udienza del 1 dicembre 2025, alle ore 16.42, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., del seguente dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta le domande formulate dall'opponente Parte_1
2) Conferma il decreto ingiuntivo opposto, n°2714/2024 emesso dal Tribunale di Palermo in data pagina 2 di 5 21 luglio 2024 e, per l'effetto, condanna al pagamento delle somme ivi ingiunte e Parte_1
delle spese ivi liquidate;
3) Condanna l'opponente, al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
dell'opposto, , che si liquidano in € 5.077,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
e della seguente contestuale motivazione:
Con atto di citazione notificato in data 5 ottobre 2024, la società ha formulato Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2714/2024 emesso dal Tribunale di Palermo in data 21 luglio 2024,
rilevando la non debenza delle somme ingiunte perché relative ad un risarcimento danni richiesto quando la stessa non era ancora proprietaria dell'immobile facente parte del Condominio opposto,
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
In conclusione, parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna del condominio opposto al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa di costituzione depositata in data 14 gennaio 2025 si è costituito in giudizio parte opposta, contestando le difese e le domande formulate da parte opponente, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna al pagamento delle spese processuali, rilevando che le somme ingiunte trovano il proprio fondamento nelle delibere, non impugnate, di approvazione dei lavori d manutenzione straordinaria di parti comuni dell'edificio e di approvazione del relativo CP_2
piano di riparto, oltre che del rendiconto consuntivo per l'anno 2022, tutte delibere assunte quando la società opponente era già proprietaria di un immobile sito nell'edificio condominiale e, quindi, facente parte della relativa compagine.
In conclusione, parte opposta ha chiesto il rigetto delle domande formulate dalla società
opponente, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio.
Istruita la causa sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, la stessa è stata oggi pagina 3 di 5 posta in decisione previa discussione orale della stessa.
Preliminarmente si rileva che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto, e ciò indipendentemente dalla validità,
sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Ciò discende dalla natura del giudizio di opposizione, in cui il contraddittorio, che si instaura in via eventuale e posticipata rispetto all'originario procedimento monitorio, non determina alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, atteso che il creditore-opposto mantiene la veste di attore in senso sostanziale ed il debitore-opponente quella di convenuto in senso sostanziale, anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti
Premesso ciò, il decreto ingiuntivo opposto in esame è stato emesso per il pagamento di oneri condominiali come approvati dall'assemblea del con diverse delibere, non impugnate e CP_1
quindi ormai definitivamente efficaci.
In particolare, le somme ingiunte sono relative ai lavori di manutenzione straordinaria su parti comuni dell'edificio e non come ritenuto da parte opponente, relative ad una precedente CP_2
azione per risarcimento danno.
Tale circostanza emerge chiaramente dalle delibere assembleari del 6 settembre e del 21
novembre 2023, entrambe non impugnate, da parte opponente, con la conseguenza che il debito della stessa nei confronti del deve ritenersi cristallizzato. CP_1
D'altronde, parte opponente non contesta l'esistenza del debito oggetto di ingiunzione,
eccependo l'imputabilità dello stesso al precedente proprietario dell'immobile cui la stessa è succeduta nel 2022. pagina 4 di 5 Ebbene, l'obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 cod. civ. è collegato al rapporto di natura reale che lega l'obbligato alla proprietà dell'immobile, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo va richiesto esclusivamente nei suoi confronti, come nella fattispecie per cui è causa.
Per i motivi sopra esposti, le domande formulate dall'opponente devono essere rigettate e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Per il principio della soccombenza parte opponente dovrà rifondere parte opposta delle spese processuali liquidate in dispositivo ritenendo congrua la loro misura nei valori medi dettati dal D.M.
147/2022, tenuto conto dell'istruttoria espletata, nonché delle questioni di fatto e giuridiche trattate.
Così è deciso in Palermo il 1.12.2025.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
pagina 5 di 5