TAR Roma, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 3092
TAR
Ordinanza cautelare 1 agosto 2025
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Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del procedimento di anomalia dell'offerta

    Il Tribunale ha ritenuto che la controinteressata abbia fornito giustificazioni scritte e complete, superando la censura relativa all'oralità delle spiegazioni. La valutazione di anomalia è stata ritenuta globale e sintetica, e le censure non hanno evidenziato manifesta irragionevolezza. Il fatto che alcuni prezzi siano inferiori al costo della materia prima è compensato da altri fattori come il risparmio sui costi di acquisto, la logistica e l'assenza di intermediazione. La sostenibilità dell'offerta deve essere valutata nel suo complesso.

  • Rigettato
    Richiesta di collocazione al primo posto della graduatoria

    Il ricorso principale è stato rigettato e i motivi aggiunti dichiarati irricevibili. Pertanto, la richiesta di riformulazione della graduatoria e di subentro nel contratto non può essere accolta.

  • Rigettato
    Impugnazione di ogni altro atto sfavorevole

    Poiché il ricorso principale è stato rigettato, anche questa domanda accessoria non può trovare accoglimento.

  • Inammissibile
    Impugnazione di provvedimenti non ancora noti

    I motivi aggiunti sono stati dichiarati irricevibili per tardività della notifica. Di conseguenza, anche questa domanda accessoria non può essere accolta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 3092
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3092
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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