Articolo 8 della Legge 13 marzo 1951, n. 187
Articolo 7Articolo 9
Versione
17 aprile 1951
Art. 8.
Il primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662 , viene abrogato e sostituito dal seguente:
"E' istituito presso l'Ente nazionale serico un fondo destinato a dare incremento al consumo della seta e comunque a sovvenire ad esigenze connesse con le finalita' della presente legge".
Entrata in vigore il 17 aprile 1951