CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 361/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VIRZI' SALVATORE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 887/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2820259003683764000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n.
282.2025.9003683764, notificato con raccomandata a/r 67420418011-1 in data 17.04.2025 relativo alla cartella esattoriale n. 298.2023.0005962817, per Tasse Auto, anno di imposta 2020, di euro 576,66, deducendo come unico motivo la prescrizione triennale. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese di giudizio da distrarre in favore del difensore.
2.- In data 13.01.2026 si è costituita A.d.E.R. Siracusa la quale ha contestato la tesi del ricorrente attraverso la produzione in giudizio della ricevuta di consegna della cartella di pagamento n. 298.2023.0005962817, notificata in data 31.05.2023 a mani del medesimo ricorrente (v. allegato 1 alle controdeduzioni) ed ha concluso per l'inammissibilità del gravame e/o per la sua infondatezza con condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- Il ricorso è infondato e va respinto.
3.1.- La Corte, in composizione monocratica, rileva che A.d.E.R. Siracusa ha in data 13.01.2026 depositato la propria costituzione in giudizio, producendo a corredo la ricevuta di consegna della cartella di pagamento n. 298.2023.0005962817, notificata in data 31.05.2023 a mani del medesimo ricorrente (v. allegato 1 alle controdeduzioni), la cui conformità all'originale non è stata disconosciuta dal ricorrente.
Per cui è accertato che la cartella di pagamento presupposta all'atto impugnato è stata ritualmente notificata al ricorrente in data 31.05.2023 ed è rimasta inoppugnata (circostanza pacifica tra le parti); scaturisce che trascorso il termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa (scaduto il 30.07.2023) l'atto è divenuto inoppugnabile ed ha avuto anche l'effetto giuridico di interrompere la prescrizione triennale (ex art. 2943 c.
c.) che è iniziata a decorrere nuovamente - ai sensi dell'art. 2945 c.c. - a far data il 31.07.2023.
E' per l'effetto palese che rispetto da tale momento (31.07.2023), tenuto conto che l'atto impugnato in questo giudizio è stato notificato in data 17.04.2025, non è maturata la prescrizione triennale invocata ai sensi del d.l. 30.12.1982, n. 953 (art. 3).
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
4.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, tenuto conto della qualità e della complessità delle tesi sostenute dalla difesa dell'appellante, ai minimi tariffari sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di giudizio nella misura di euro
222,40, oltre accessori di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 16.02.2026.
Il Giudice monocratico: dott. Salvatore Virzì
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VIRZI' SALVATORE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 887/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2820259003683764000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n.
282.2025.9003683764, notificato con raccomandata a/r 67420418011-1 in data 17.04.2025 relativo alla cartella esattoriale n. 298.2023.0005962817, per Tasse Auto, anno di imposta 2020, di euro 576,66, deducendo come unico motivo la prescrizione triennale. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese di giudizio da distrarre in favore del difensore.
2.- In data 13.01.2026 si è costituita A.d.E.R. Siracusa la quale ha contestato la tesi del ricorrente attraverso la produzione in giudizio della ricevuta di consegna della cartella di pagamento n. 298.2023.0005962817, notificata in data 31.05.2023 a mani del medesimo ricorrente (v. allegato 1 alle controdeduzioni) ed ha concluso per l'inammissibilità del gravame e/o per la sua infondatezza con condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- Il ricorso è infondato e va respinto.
3.1.- La Corte, in composizione monocratica, rileva che A.d.E.R. Siracusa ha in data 13.01.2026 depositato la propria costituzione in giudizio, producendo a corredo la ricevuta di consegna della cartella di pagamento n. 298.2023.0005962817, notificata in data 31.05.2023 a mani del medesimo ricorrente (v. allegato 1 alle controdeduzioni), la cui conformità all'originale non è stata disconosciuta dal ricorrente.
Per cui è accertato che la cartella di pagamento presupposta all'atto impugnato è stata ritualmente notificata al ricorrente in data 31.05.2023 ed è rimasta inoppugnata (circostanza pacifica tra le parti); scaturisce che trascorso il termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa (scaduto il 30.07.2023) l'atto è divenuto inoppugnabile ed ha avuto anche l'effetto giuridico di interrompere la prescrizione triennale (ex art. 2943 c.
c.) che è iniziata a decorrere nuovamente - ai sensi dell'art. 2945 c.c. - a far data il 31.07.2023.
E' per l'effetto palese che rispetto da tale momento (31.07.2023), tenuto conto che l'atto impugnato in questo giudizio è stato notificato in data 17.04.2025, non è maturata la prescrizione triennale invocata ai sensi del d.l. 30.12.1982, n. 953 (art. 3).
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
4.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, tenuto conto della qualità e della complessità delle tesi sostenute dalla difesa dell'appellante, ai minimi tariffari sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di giudizio nella misura di euro
222,40, oltre accessori di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 16.02.2026.
Il Giudice monocratico: dott. Salvatore Virzì