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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/11/2025, n. 3169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3169 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 78 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Michela Parte_1 C.F._1
EN Forte, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Controparte_1 C.F._2
SI ON, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
All'udienza del 20/06/2025 le parti sono addivenute ad una soluzione conciliata della controversia, come risulta dal relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/01/2025, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 24/0/2016, in Nardò (LE); che dalla loro unione Controparte_1 sono nati due figli: , il 27/08/2017 e , il 6/12/2021; che l'unione matrimoniale Per_1 Per_2
è entrata in crisi per incompatibilità caratteriali ed incomprensioni insanabili che hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis. Ha chiesto, pertanto, che venga dichiarata la separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
1 si è costituito, con comparsa depositata in data 19/05/2025, non Controparte_1 opponendosi alla domanda di separazione, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni.
All'udienza del 20/06/2025 le parti, dopo una breve discussione, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per definire consensualmente il procedimento alle seguenti condizioni di separazione:
1. l'affidamento dei figli minori e è condiviso, con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre, alla quale è assegnata la casa familiare;
2. il sig. trascorrerà con i figli minori fine settimana alterni, prelevandoli dalla CP_1 casa materna il sabato pomeriggio alle ore 16 e riconsegnandoli la domenica sera alle ore 20 nel periodo scolastico e alle 22 nel periodo estivo;
3. il sig. trascorrerà con i figli, inoltre, i pomeriggi del lunedì e del giovedì dalle CP_1 ore 16 alle ore 20 nel periodo scolastico e alle ore 22 nel periodo estivo, nelle settimane in cui trascorrono con lui il fine settimana e i pomeriggi del lunedì, del mercoledì e del venerdì, dalle ore 16 alle ore 20 nel periodo scolastico e alle ore 22 nel periodo estivo nelle settimane in cui trascorrono i fine settimana con la madre;
4. i figli minori trascorreranno le festività (periodo estivo, Natale, Capodanno, Pasqua e compleanni) come da piano genitoriale allegato alla memoria del resistente;
5. il sig. corrisponderà la somma di euro 150 mensili per ciascun figlio, oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie per come individuate nel protocollo in vigore presso questo Tribunale;
6. l'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
7. la sig.ra si impegna a cominciare a pagare il 50% della rata del mutuo sulla Parte_1 casa familiare a partire dalla rata di agosto.
Nella medesima udienza le parti hanno espressamente rinunciato al termine per il deposito di conclusionali;
pertanto, la causa è stata immediatamente rimessa al Collegio per la decisione.
La richiesta formulata congiuntamente delle parti merita accoglimento.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun
2 elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate sono conformi ai criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi delle parti e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione indicata può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 07/01/2025 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in Nardò (LE), il 24/09/2016 (trascritto nei
[...] registri di matrimonio di quel Comune al n. 80, parte II, serie A, anno 2016), alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19/09/2025.
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Fiorella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 78 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Michela Parte_1 C.F._1
EN Forte, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Controparte_1 C.F._2
SI ON, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
All'udienza del 20/06/2025 le parti sono addivenute ad una soluzione conciliata della controversia, come risulta dal relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/01/2025, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 24/0/2016, in Nardò (LE); che dalla loro unione Controparte_1 sono nati due figli: , il 27/08/2017 e , il 6/12/2021; che l'unione matrimoniale Per_1 Per_2
è entrata in crisi per incompatibilità caratteriali ed incomprensioni insanabili che hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis. Ha chiesto, pertanto, che venga dichiarata la separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
1 si è costituito, con comparsa depositata in data 19/05/2025, non Controparte_1 opponendosi alla domanda di separazione, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni.
All'udienza del 20/06/2025 le parti, dopo una breve discussione, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per definire consensualmente il procedimento alle seguenti condizioni di separazione:
1. l'affidamento dei figli minori e è condiviso, con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre, alla quale è assegnata la casa familiare;
2. il sig. trascorrerà con i figli minori fine settimana alterni, prelevandoli dalla CP_1 casa materna il sabato pomeriggio alle ore 16 e riconsegnandoli la domenica sera alle ore 20 nel periodo scolastico e alle 22 nel periodo estivo;
3. il sig. trascorrerà con i figli, inoltre, i pomeriggi del lunedì e del giovedì dalle CP_1 ore 16 alle ore 20 nel periodo scolastico e alle ore 22 nel periodo estivo, nelle settimane in cui trascorrono con lui il fine settimana e i pomeriggi del lunedì, del mercoledì e del venerdì, dalle ore 16 alle ore 20 nel periodo scolastico e alle ore 22 nel periodo estivo nelle settimane in cui trascorrono i fine settimana con la madre;
4. i figli minori trascorreranno le festività (periodo estivo, Natale, Capodanno, Pasqua e compleanni) come da piano genitoriale allegato alla memoria del resistente;
5. il sig. corrisponderà la somma di euro 150 mensili per ciascun figlio, oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie per come individuate nel protocollo in vigore presso questo Tribunale;
6. l'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
7. la sig.ra si impegna a cominciare a pagare il 50% della rata del mutuo sulla Parte_1 casa familiare a partire dalla rata di agosto.
Nella medesima udienza le parti hanno espressamente rinunciato al termine per il deposito di conclusionali;
pertanto, la causa è stata immediatamente rimessa al Collegio per la decisione.
La richiesta formulata congiuntamente delle parti merita accoglimento.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun
2 elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate sono conformi ai criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi delle parti e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione indicata può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 07/01/2025 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in Nardò (LE), il 24/09/2016 (trascritto nei
[...] registri di matrimonio di quel Comune al n. 80, parte II, serie A, anno 2016), alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19/09/2025.
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Fiorella
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