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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/07/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 5 8 0 / 2 0 2 5 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A G I U D I C E Parte_1
L V A T O R E G I U D I C E CP_1 Pt_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'avvocato DONATELLA
BUSCAINO per mandato in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
sentite le parti all'udienza del 10 luglio 2025 le quali hanno modificato parzialmente le condizioni indic ate in ricorso con riferimento al contributo per il mantenimento dei figli, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale sono nati i figli
(10/3/2006), maggiorenne ma Per_1 economicamente non autonomo, e Persona_2
(18/10/2010), minorenne, e che le condizioni previste dalle parti con riferimento al l' affido del minore e al mantenimento di entrambi i figli , come modificate in sede di udienza, non contrastano con i principi generali dell'ordinamento; rilevato che l'ascolto della prole, quindi, deve ritenersi non necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi Parte_3
e , i quali
[...] Parte_4 hanno contratto matrimonio in Trapani il
12/10/2001, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Trapani al n. 329, parte II, serie A, anno 2001, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, come modificat e all'udienza del 10 luglio
2025;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile competente;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in
Trapani in data 22/07/2025
Il Presidente estensore
Alessandra Camassa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A G I U D I C E Parte_1
L V A T O R E G I U D I C E CP_1 Pt_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'avvocato DONATELLA
BUSCAINO per mandato in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
sentite le parti all'udienza del 10 luglio 2025 le quali hanno modificato parzialmente le condizioni indic ate in ricorso con riferimento al contributo per il mantenimento dei figli, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale sono nati i figli
(10/3/2006), maggiorenne ma Per_1 economicamente non autonomo, e Persona_2
(18/10/2010), minorenne, e che le condizioni previste dalle parti con riferimento al l' affido del minore e al mantenimento di entrambi i figli , come modificate in sede di udienza, non contrastano con i principi generali dell'ordinamento; rilevato che l'ascolto della prole, quindi, deve ritenersi non necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi Parte_3
e , i quali
[...] Parte_4 hanno contratto matrimonio in Trapani il
12/10/2001, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Trapani al n. 329, parte II, serie A, anno 2001, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, come modificat e all'udienza del 10 luglio
2025;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile competente;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in
Trapani in data 22/07/2025
Il Presidente estensore
Alessandra Camassa