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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 17/12/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
ACCERTAMENTO TIVO DIRITTO CP_
A RECUPERARE definitiva nella causa iscritta al n. 284/2024 R.G. Lav. promossa da: CONTRIBUTI
in persona del Legale Rappresentante,
Parte_1 _________________ rappresentata e difesa, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso, dall'Avv. Mauro PARISI e dall'Avvocato Barbara BROI, con domicilio eletto presso lo Studio dei medesimi Avvocati
Ricorrente
contro
, in persona del Commissario Straordinario Controparte_2
e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio . Rep. 37590/7131 del 23/01/2023, dall'avv. Emilia CONROTTO Persona_1 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in AO al Corso Battaglione AO 39,
Ufficio di Avvocatura dell'Ente
Resistente
In punto a: ACCERTAMENTO NEGATIVO DIRITTO A RECUPERARE CONTRIBUTI CP_1
CONCLUSIONI
I Procuratori della ricorrente chiedono e concludono:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice del Lavoro adito,
In via principale, richiamato qui espressamente in toto quanto nel presente atto descritto, dedotto ed eccepito, fermo l'onere della prova in capo all' in ordine alle pretese di cui è CP_3 causa, accertato il difetto di sussistenza e prova dei supposti e presunti rapporti di lavoro dipendente corso tra la Società Ricorrente e i co.co.co., SI.ri , Persona_2 CP_4
, , , , Persona_3 Controparte_5 Parte_2 Persona_4
e , dichiararsi l'insussistenza e/o l'infondatezza, in fatto e in diritto, e, Per_5 Per_6 comunque, il difetto di piena e univoca prova, dei ritenuti obblighi contributivi -qui oggetto di specifica impugnativa e contestazioni- e delle asserite omissioni contributive, in capo alla
1 Società Ricorrente, di cui Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024004329/DDL del
19.07.2024, prot. inf. n. .0400.19/07/2024.0076985 (cfr. doc. 1) e alla pedissequa CP_1 Pt_3 ad adempiere del 19.07.2024, prot. inf. n. .0400.19/07/2024.0076986 (cfr. doc. 2); inoltre, CP_1 di ogni ulteriore contestazione, pretesa, spettanza o recupero fondato sui medesimi presupposti e titoli di cui al predetto Verbale di accertamento e notificazione.
In via subordinata preliminare, in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la pretesa contributiva dell' , accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione CP_1 quinquennale delle richieste medesime, per quanto riguarda la contribuzione precedente alla data del 11.9.2018.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza, anche parziale della pretesa contributiva dell' , richiamandosi qui in toto le difese ed eccezioni evidenziate nel presente
CP_1 atto e contestandosi recisamente il debito contributivo apoditticamente quantificato dall' ,
CP_1 previo accertamento giudiziale, disposta altresì CTU contabile in ordine all'effettiva base imponibile su cui la Ricorrente sarebbe tenuta a versare la contribuzione obbligatoria eventualmente dovuta, sulla base di quanto effettivamente provato nel corso del giudizio da parte dell' , con scomputo dal calcolo delle giornate non lavorate dai collaboratori di cui in
CP_1 premessa, per ciascun mese preso in considerazione dagli ispettori nel Verbale de quo, accertarsi e dichiararsi che nulla è comunque dovuto all' a titolo di contributi o, comunque,
CP_1 lo è nella corretta e minore misura -attese le premesse in narrativa, qui richiamate in toto- da parte della Ricorrente, ferma la previa e necessaria compensazione di detta ritenuta contribuzione a debito con la contribuzione a credito già versata dall'odierna Ricorrente, per i medesimi periodi e rapporti di lavoro con i predetti lavoratori. Con esclusione, per quanto esporto e qui richiamato, delle sanzioni civili e interessi o con rideterminazione delle medesime maggiorazioni, nella minore misura a titolo di cd. omissione ex art. 116, comma 8, lettera b), L.
388/2000. Con riconoscimento del diritto all'eventuale rimborso dei maggiori importi residui a titolo di contributi, operata la compensazione predetta;
In via subordinata ulteriore, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta, anche parziale, fondatezza del debito portate dai provvedimenti impugnati, per i motivi esposti in narrativa e qui richiamati, accertarsi comunque e in ogni caso non dovute dalla Ricorrente le somme a titolo di sanzioni civili per c.d. “evasione”, ex art. 116, comma 8, lettera b), L. 388/2000, bensì, ove del caso, a minore titolo di cd. “omissione”, ex art. 116, comma 8, lett. a), L. 388/2000, con ricalcolo delle medesime comunque e in ogni caso entro la percentuale massima applicabile ex lege.
Con piena vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre IVA e CPA.
ll Procuratore del resistente chiede e conclude:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di AOSTA, contrariis rejectis, così giudicare:
2 - In via pregiudiziale disporre l'integrazione del contraddittorio a cura di parte ricorrente nei confronti di di AO CP_6
- Nel merito, dato atto che relativamente alla posizione lestino da i dati riportati Parte_2 sul prospetto di regolarizzazione contributiva si intendono riferiti ai mesi di giugno 2020 (10 giorni come da all. 1, 462,08 euro per addebito contributi) e luglio 2020 (23 giorni come da all.
1, - 1062,79 per addebito contributivo), respingere le domande tutte come proposte dalla
[...]
, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, inammissibili ed Parte_1 infondate per tutti i motivi in premessa dedotti, e conseguentemente assolvere l' da ogni CP_1 avversa pretesa, confermando la pretesa creditoria portata dal Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024004329/DDL del 19.07.2024, prot. inf. n. .0400.19/07/2024.0076985 CP_1
e dalla pedissequa Diffida ad adempiere del 19.07.2024, prot. inf. n.
.0400.19/07/2024.0076986, oltre alle ulteriori sanzioni civili;
CP_1
- in subordine, confermare la pretesa creditoria dell' di cui al suddetto verbale unico di CP_1 accertamento e notificazione nella diversa somma che risulterà dovuta per contributi e sanzioni civili per l'indicato periodo per i titoli e le causali dedotte in premessa.
- rigettare la domanda di compensazione formulata in via di subordine in quanto inammissibile;
- rigettare la domanda di riquantificazione delle sanzioni civili
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda subordinata, disporre la compensazione per la minor somma accertanda in corso di causa.
Con vittoria di onorari e spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con ricorso depositato telematicamente il 21.11.2024, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedeva che il Tribunale di AO, in
[...] funzione di Giudice del Lavoro, volesse dichiarare illegittimo il verbale unico di accertamento n.
2024004329/DDL del 19.07.2024, prot. inf. n. .0400.19/07/2024.0076985 e la pedissequa CP_1
Diffida ad adempiere del 19.07.2024, prot. inf. n. .0400.19/07/2024.0076986, ritenendo CP_1 insussistente ogni pretesa contributiva dell' ad esso relativa. CP_3
In particolare, nel merito sosteneva che male avevano fatto gli ispettori a qualificare come dipendenti i numerosi collaboratori (SI.ri , , Persona_2 CP_4 Persona_3 [...]
, , , e CP_5 Parte_2 Parte_2 Persona_4 Per_5 Per_6
di cui al verbale sopra citato e, comunque, contestavano l'ammontare delle sanzioni
[...] iscritte, la parziale prescrizione del credito contributivo e la necessaria compensazione delle somme oggetto di diffida con quanto versato dalla società all' in relazione ai contratti di CP_1 collaborazione disconosciuti.
Si costituiva tempestivamente l' , contestando le pretese attoree e chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso, non opponendosi alla sola istanza di compensazione parziale e chiedendo, comunque, CP_ la chiamata in causa dell' stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione
3 della vertenza, il giudice procedeva nell'istruzione mediante escussione di numerosi testimoni, dopodichè, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione, all'esito della quale, dopo ampia ed articolata trattazione, anche con riferimento alle note autorizzate depositate dalle parti, il giudice decideva la causa come da dispositivo letto in udienza.
***
Ciò premesso, il ricorso può trovare accoglimento solo negli strettissimi limiti di cui infra.
In primis deve essere confermata -quanto all'istanza di chiamata in causa del terzo, il contenuto CP_ dell'ordinanza riservata del 24.2.2025: la chiamata in causa di invero, non appare opportuna, non essendo, da un lato, l' litisconsorte necessario nella presente causa e, CP_3 dall'altro, costituendo la stessa un inutile aggravio processuale, con allungamento dei tempi di decisione della presente causa.
Destituita di ogni fondamento, poi, è l'eccezione di prescrizione formulata dalla ricorrente per il periodo antecedente all'11.9.2018.
Invero, la contribuzione richiesta è relativa al periodo agosto 2018/novembre 2023, per cui l'unica mensilità in astratto prescritta potrebbe essere la prima.
Ciò, però, così non è, poiché, come è noto, la contribuzione mensile deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo, che costituisce, pertanto, il dies a quo del termine prescrizionale: poiché, come si è detto, la prescrizione è stata eccepita solo per il periodo antecedente all'11.9.2018, la difesa attorea non coglie nel segno.
Passando al merito, costituisce ormai jus receptum il principio per cui è onere dell' CP_3 provare i fatti posti a fondamento della propria pretesa contributiva e, pertanto, la sussistenza del vincolo della subordinazione tra i soggetti interessati dall'accertamento ed il supposto datore di lavoro.
Orbene, ritiene il giudicante che l'istruttoria orale espletata -unitamente alla documentazione prodotta dal convenuto- abbia dato piena conferma delle valutazioni di cui al verbale ispettivo.
In particolare, è emerso chiaramente che i presunti collaboratori fossero totalmente privi di qualsivoglia mezzo strumentale -anche il più semplice-, venissero retribuiti mensilmente con un compenso, non sopportassero alcun rischio di impresa e dovessero seguire pedissequamente le direttive del legale rappresentante della società.
Così, esemplare appare la deposizione del sig. , a detta del quale “non sono stato sentito CP_4 dagli ispettori, dal 2018 al 2020 sono stato residente a [...]ed ho collaborato con questa società. Svolgevo lavori edili, tipo tinteggiare, spaccare pareti e via dicendo. Per quanto concerne la tinteggiatura, il materiale (pittura, rulli e via dicendo) mi veniva fornito dalla società, anche le altre attrezzature (tipo mazze) che utilizzavo mi venivano fornite dalla società.
A.D.R.: Non avevo la partita IVA, oltre all'attività con la ricorrente non ho svolto altri lavori nel periodo estivo.
A.D.R.: Sinceramente io all'inizio pensavo di lavorare come dipendente, ero appena arrivato dall'Albania, io ho lavorato come “stagionale” per la ricorrente, non ho firmato un contratto di
4 lavoro. A me veniva consegnata una busta paga, sinceramente non mi ricordo gli accordi, è passato del tempo, non so dire se venissi pagato a giornate o ad ore, mi ero accordato con il qui presente sig. . Per_7
A.D.R.: Mi ricordo del sig. , che attende fuori, ha lavorato con me in qualche Persona_3 Per_ cantiere, non è che lavorassimo sempre insieme;
mi ricordo del sig. , era un brasiliano che ha lavorato con me il primo anno, mi ricordo anche di , era un brasiliano, entrambi CP_5 si occupavano di lavori edili per la società. Ho lavorato anche con il sig. , un Parte_2 brasiliano che faceva anche lui lavori edili per la società; non m ricordo di , neppure Per_4 Per_ dei sig.ri
A.DR.: Non so dire se i soggetti sopra nominati utilizzassero strumenti loro o della società, più
o meno ci occupavamo degli stessi lavori edili.
A.D.R..: Ripeto, io inizialmente ho iniziato a lavorare come se fossi un dipendente, poi man mano che passava il tempo il sig. mi indicava solo gli appartamenti da ristrutturare Parte_4 ed io lavoravo senza bisogno di specifiche indicazioni, mi bastava vedere l'appartamento per capire cosa fare. Ovviamente per accedere ai locali dovevo farmi aprire dal sig. non Parte_4 avevo la disponibilità delle chiavi.
A.D.R.: Il sig. viveva a Cervinia, comunque non a Chatillon, per cui io mi recavo nei Parte_4 cantieri prendendo l'autobus di linea da Chatillon. Io non mi ricordo di non essere andato al lavoro quando me lo chiedeva il sig. andavo sempre. Parte_4
A.D.R.: Ripeto io durante la “stagione” (maggio/ottobre) ho lavorato solo per il sig. Parte_4 al di fuor di questo periodo ho lavorato presso un albergo, d'inverno a Cervinia non si poteva lavorare nell'edilizia”.
Appare, quindi, lampante l'atteggiarsi del rapporto con la società, tanto che il teste ha mostrato tutto il suo stupore nel comprendere di non essere stato assunto come dipendente: egli, infatti, non possedeva nessuno strumento (venendogli fornita dall'attrice anche della pittura necessaria per tinteggiare le pareti) e doveva seguire le puntuali direttive del sig. Parte_4 Per_ Del tutto analoghe sono le dichiarazioni rese dal sig. secondo cui
“Ho lavorato insieme al qui presente sig. che svolge funzioni di interprete, doveva essere CP_4 nel 2018, prima del Covid.
A.D.R.: Io lavoravo per la società 4 mesi di estate, in inverno lavoravo presso un albergo.
Il giudice dà atto che a questa domanda effettuata in italiano il teste ha risposto in italiano senza traduzione.
A.D.R.: Per la società ho lavorato d'estate solo nel 2018 e nel 2023, forse era il 2022.
A.D.R.: Quando sono arrivati gli ispettori, io avevo un contratto come operaio dipendente non come collaboratore. Ora che il giudice mi rilegge le dichiarazioni rese agli ispettori, ci deve essere stato un errore, in quanto io nel 2019 non ho lavorato per la ricorrente, in quanto ero dipendente di un hotel, ho anche le buste paga.
5 A.D.R.: Insomma, alla fine io ho lavorato per la ricorrente 2 stagioni estive, nel 2018 e o nel
2022 o nel 2023, non ricordo bene;
in pratica ho lavorato nella “stagione estiva” 5 mesi, perché ad agosto tornavo a Durazzo.
A.D.R.: IO mi occupavo di demolizioni, portare via le macerie, tinteggiare e ripulire gli appartamenti da ristrutturare. Ho che dato l'intonaco all'esterno. Io non avevo alcuna strumentazione, me la forniva tutta il sig Io lavoravo in quei 5 mesi all'anno 5 giorni Parte_4 alla settimana, salivo a Cervina con la mia macchina. Nel primo anno, però, io vivevo in una casa a Cervinia, per cui non dovevo prendere l'auto.
A.D.R.: Io non avevo le chiavi degli appartamenti da ristrutturare, me le dava il sig. Parte_4 comunque non ho molto lavorato negli appartamenti. La società i dava una usta paga, se non sbaglio guadagnavo circa 10 euro all'ora.
A.D.R.: Io lavoravo fisso 8 ore. Ripeto, ino non c'entravo nulla con le chiavi degli appartamenti, ci pensava il sig. Le attrezzature venivano fornite dal sig. ce le portava Parte_4 Parte_4 lui.
A.D.R.: Io quando sono stato sentito dagli ispettori mi sono fatto capire, ho spiegato i lavori che facevo;
comunque quello che è successo l'ho raccontato al giudice, comunque se c'è qualche differenza è giusto quello che ho detto al giudice, nel 2019 non ho lavorato lì, ho dato l'intonaco anche all'esterno”.
Anche in questo caso, almeno per il periodo estivo -quello d'interesse, peraltro- il presunto collaboratore, in realtà, appare aver lavorato alle dipendenze della società a tempo pieno, senza possedere alcuna strumentazione utile e seguendo pedissequamente le disposizioni del leglae rappresentante della s.r.l. . Per_ Medesime considerazioni possono esser svolte per la testimonianza del sig. , connazionale ed amico di famiglia del sig. che si è espresso nei seguenti termini: Parte_4 Per_
“Ho lavorato con i 2 signori albanesi che sono usciti, uno si chiamava l'altro o Per_9 qualcosa di simile. Svolgevamo lavori edili, non avevo la partita IVA, lavoravamo a Cervinia. Già la mia famiglia conosceva quella del sig. è il sig, che mi ha proposto il Parte_4 Parte_4 lavoro ed io ho accettato.
A.D.R.: Non avevo mai lavorato prima nell'edilizia, che io mi ricordi;
io aggiustavo appartamenti, demolivo, tinteggiavo e via dicendo. Gli attrezzi ed il materiale da lavoro mi era fornito dalla ditta del sig. il sig. ci aveva indicato un magazzino dove recuperare il materiale. Parte_4 Parte_4
Io lavoravo negli interni, per entrare negli appartamenti da ristrutturare le chiavi mi venivano fornite dal sig. Parte_4
A.D.R.: Il sig. ci presentava il lavoro, ad esempio ci diceva che bisognava tinteggiare Parte_4 un appartamento, io mi organizzavo. Io già per mio padre facevo qualche lavoretto, per cui anche se non l'avevo mai fatto come attività professionale, qualche conoscenza nell'edilizia ce l'avevo.
6 A.D.R.: Io ero già capace di usare il demolitore. Orientativamente lavoravo per la ditta del ricorrente tra maggio e settembre, comunque nella stagione estiva, perché di inverno a Cervinia non si riesce a lavorare nell'edilizia. Non mi sembra che mi venisse consegnata una specie di busta paga, anzi forse sì. Il compenso era corrisposto ad ore, orientativamente potevano essere
10 euro all'ora, ma non ricordo con precisione;
vivevo nel condominio Circus.
A.D.R.: Orientativamente lavoravo circa 8 ore al giorno, nelle ore in cui si lavora solitamente, al sabato non lavoravo e nemmeno alla domenica. Quando sono arrivati gli ispettori non ero presente, già vivevo in Piemonte.
A.D.R.: Io in quelle due “stagioni estive” ho lavorato solo per la ditta del ricorrente, negli altri periodi dell'anno ho lavorato da altre parti, così come negli anni successivi”. Per_ Anche il sig. , quindi, ha affermato di aver lavorato per il periodo di interesse solo per la s.r.l., senza essere in possesso neppure della partita IVA e nemmeno di idonea strumentazione, ricevendo una paga mensile sulla base di un orario fisso di 8 ore giornaliere per cinque giorni la settimana: neppure ipotizzabile, in questa situazione -come in quelle precedenti- è un rischio di impresa. CP Assolutamente sovrapponibile a quella del sig. -soprattutto per il sincero stupore nell'apprendere che il rapporto non era stato regolarizzato nelle forme del lavoro subordinato!-
è la testimonianza resa dal sig. secondo cui “…Se non sbaglio, ho lavorato per la Per_5 ricorrente per 2 anni, nel 2023 e 2024. Mi ricordo di aver lavorato per 3 mesi -da maggio ad inizio agosto, poi mi sono dimesso, anche se il contratto finiva ad ottobre- il primo anno, per 2 mesi il secondo anno, maggio e giugno circa;
in pratica io da 20 anni lavoro in cucina come tuttofare in un albergo di Cervinia, quando albergo è chiuso ho lavorato per questa ditta di lavori edili.
A.D.R.: Pensavo di essere il regola, non ho partita IVA, quando mi chiamava la ditta io andavo, comunque lavoravo in media 5 giorni alla settimana. La società mi forniva tutti gli strumenti, il sig. i diceva cosa fare, ad esempio di andare in un appartamento e facevo un Parte_5 po' di tutto, dalla tinteggiatura a lavori di demolizione e via dicendo.
A.D.R.: In questi 5 mesi io lavoravo solo per la ricorrente, circa 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana. LE chiavi degli appartamenti me e forniva il sg. io non avevo contatti Parte_5 con i proprietari. CP A.D.R.: Conosco oli sig. , ha lavorato per la ricorrente prima di me;
insieme a me ha lavorato il sig. , che è mio cognato. Anche mio cognato lavora negli alberghi a Cervinia, il Persona_3 secondo anno (non ricordo bene se fosse il 2024) ha lavorato con me per i 2 mesi con le mie medesime modalità, non aveva strumenti, prendeva ordini da e lavorava con Parte_5 orario fisso 8 ore circa alla settimana per 5 giorni.
AD.R.: Fuori attende AC AS, è mio figlio, ha lavorato con me con le mie stesse modalità per 2 mesi il secondo anno;
anche lui prendeva ordini da non aveva strumenti, Parte_5 lavorava 5 giorni alla settimana per 8 ore al giorno.
7 A.D.R.: Non sono stato sentito dagli ispettori, forse gli anni erano 2022 e 2023, comunque c'è documentazione perché venivo pagato con bonifico”.
Davvero impossibile, in tale situazione di fatto, è ipotizzare un rapporto inter partes diverso da quello del lavoro subordinato.
E cosa dire delle dichiarazioni del sig. Per_11
A suo dire, “…per 2 mesi circa, nel maggio giugno 2023 ho lavorato per la ricorrente insieme a mio padre;
io normalmente lavoro negli alberghi come cameriere, in quei 2 mesi di chiusura ho lavorato nel 2023 per la ricorrente.
A.D.R.: Io non avevo attrezzatura per realizzare i lavori edili, mi forniva i guanti il sig. Pt_5 per il resto non facevo lavori troppo complessi, più che altro spostavo mobili e cose.
[...]
Era il titolare che mi indicava cosa fare, mi forniva le chiavi degli appartamenti e via dicendo.
A.D.R.: Orientativamente nei 2 mesi ho lavorato per 5 giorni alla settimana per 8 ore, anche se in qualche occasione non ho lavorato per l'assenza del titolare. Avevamo concordato uno stipendio più o meno fisso, che veniva pagato una volta al mese con bonifico bancario, non ricordo bene, ma quando non abbiamo lavorato probabilmente il relativo stipendio ci è stato
“scalato”, se non sbaglio. Era un contratto di collaborazione”.
Insomma, era stato concordato uno stipendio fisso per un orario standard, in assenza di qualsivoglia autonomia del presunto collaboratore, il cui rischio di impresa era tale (se c'è consentito il paradosso) che neppure aveva a disposizione i guanti da lavoro!
Da ultima, va presa in considerazione la testimonianza del sig. , a dire del quale Per_4
“…Io conoscevo il fratello del titolare, in pratica la prima settimana ho alloggiato a Cervinia, poi nel fine settimana sono tornato ad AO, ho ancora lavorato 2 giorni nella settimana successiva viaggiando da AO a Cervina e poi ho smesso.
A.D.R.: In pratica sono stato assunto da altro datore di lavoro, per cui ho smesso di lavorare per la ricorrente.
A.D.R.: In quei 6 iorni che ho lavorato per la ricorrente facevo un orario di 8 ore, dalle 8 alle 17 con pausa pranzo;
mi sono occupato del livellamento di un terreno con dei picconi o attrezzi simili che mi aveva consegnato il sig. Parte_5
A.D.R.: Con me lavoravano AL LE -albanese- ed i miei connazionali e Parte_2
; io in particolare ho lavorato con nel livellamento del terreno;
gli orari CP_5 Parte_2 erano tutti uguali, dalle 8 alle 17 con mezz'ora di pausa pranzo, al sabato e domenica non ho lavorato.
A.D.R.: Non sono stato sentito dagli ispettori;
se non sbaglio avevo pattuito un compenso a giornata, che mi è stato pagato con bonifico”.
Insomma, quanto al disconoscimento dei contratti di collaborazione de quibus, si può davvero concludere che non è usuale nella pratica giudiziaria rinvenire tanti e così concordanti elementi in ordine alla sussistenza di un vincolo di subordinazione tra presunti lavoratori autonomi ed ipotetica società committente.
8 De hoc satis!
***
Ciò detto in punto an, la difesa della ricorrente, anche a fronte del quadro probatorio sopra descritto, ha molto abilmente incentrato le proprie argomentazioni, nel corso delle due discussioni, in ordine al quantum delle pretese contributive.
A tal proposito, come già accennato nello stesso verbale di accertamento, dalla somma pretesa dall'Istituto devono esser detratti gli importi già versati dall'attrice alla Gestione Separata:
l'Ispettore ha confermato la circostanza, riferendo testualmente che “come già Tes_1 indicato nel verbale, dal capitale indicato dovranno essere scomputati i versamenti effettuati dalla società alla gestione separata, che risultano regolarmente effettuati;
si tratta di 27.520,80 euro, come già indicato, l'accertamento in punto capitale era pari a circa 40.00 euro, oltre sanzioni ed accessori, che dovranno essere ricalcolati in proporzione al dovuto”.
In parte qua, pertanto, la pretesa attorea può ritenersi fondata.
A differenti conclusioni, invece, si perviene in ordine alle ulteriori contestazioni del quantum.
Secondo l'ormai assolutamente consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, (vds.
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12898 del 26/06/2020) “nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, l'ente previdenziale può fornire prova della congruità dell'indennità corrisposta al lavoratore attraverso attestazione resa dal direttore della sede erogatrice: infatti, poiché l' svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti CP_3 amministrativi, tali atti sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento”.
Applicato, mutatis mutandis, il principio di cui sopra ai conteggi di cui trattasi, detti documenti, appaiono, da un lato, assistiti da una presunzione di legittimità; dall'altro le contestazioni dell'opponente appaiono in parte generiche, essendo agevolmente sostenibile che, se non sono indicati versamenti in ordine ad un determinato dipendente, ciò sta a significare il datore di lavoro non ha adempiuto al proprio obbligo contributivo.
In particolare, per quanto riguarda l'esonero di cui alle L. n 234/2021 e 197/2022 si rileva che si tratta di un esonero parziale previsto sulle quote a carico dei lavoratori dipendenti, che si sostanzia in una riduzione contributiva per il lavoratore, ma non incide sulla contribuzione dovuta dalla ditta: poiché gli unici beneficiati sono i lavoratori, la circostanza non rileva nel caso di specie.
Analoghe considerazioni possono valere per l'inapplicabilità delle agevolazioni contributive di cui all'art. 29 dl. 244/1995: le stesse, infatti, potevano essere riconosciute solo in caso di formale istanza presentata nei termini di legge e, certo, non ex officio all'esito del presente giudizio.
Non resta, allora, che verificare l'esattezza del quantum richiesto dall' alla luce delle CP_3 residue doglianze attoree.
9 Nulla quaestio in ordine all'indennità di montagna, quantificata nel CCNL Valle d'AO in euro
2,05 per gli anni 2018-2019 2020 e in euro 2,14 per l'anno 2022 ed euro 2,17 per l'anno 2023 ed applicata per tutti i giorni previsti come da CCNL, come a breve si dirà.
Notoriamente il luogo di lavoro (Cervinia) è posto oltre i mt 2000 e, pertanto, l'indennità è stata calcolata per tutti i lavoratori e per tutto il periodo di lavoro come da tabella allegata al verbale: comunque la circostanza è stata confermata dall'Ispettore in sede di esame testimoniale.
Lo stesso può dirsi per l'indennità di mensa che va inserita nel calcolo dell'imponibile.
Ed invero, la misura dell'indennità di mensa addebitata in sede ispettiva (euro 0,660,) è prevista proprio dalle tabelle retributive vigenti come elemento della retribuzione lorda;
tale indennità è, peraltro, prevista dall'art. 8 del Contratto Collettivo Regionale di lavoro del 2013 per i dipendenti delle imprese edili industriali ed artigiane della Valle d'AO ed è considerata a tutti gli effetti parte integrante della retribuzione come, per l'appunto, previsto nelle tabelle vigenti.
Per quanto riguarda, ancora, l'accantonamento alla , risulta chiaramente dagli atti Parte_6 che l'accantonamento alla è stato fatto nella misura corretta del 18,50%: tale Parte_6 percentuale è infatti compresa nel calcolo del 12,10 della paga oraria.
Ultima questione, infine è quella del calcolo delle giornate utili ai fini dell'individuazione della contribuzione.
A tal proposito, l'art.29, D.L. n 244/1995 testualmente recita:
“1. I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, in materia di minimali di retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a quest'ultima norma rientrano, secondo le misure previste dall'art. 9 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili…..”.
AL luce di tale norma, pertanto, la contribuzione dovuta deve essere calcolata sulle ore di lavoro previste dal CCNL e non sulle ore di lavoro effettivamente prestate con esclusione delle
10 assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività con intervento Cig, di altri eventi indennizzati e degli eventi economici per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le Casse edili.
Come evidenziato nel verbale ispettivo, l' ha evidenziato altre cause di esclusione CP_1 dall'obbligo contributivo “virtuale” non previste espressamente dalla legge;
tali cause sono le seguenti: aspettativa per servizio militare, per ricoprire cariche sindacali o funzioni elettive, permessi sindacali non retribuiti, assenze per malattie del bambino, aspettative in base alle norme per i tossicodipendenti, aspettative per motivi privati previste dal CCNL, assenze ingiustificate con perdita della retribuzione sanzionate secondo le procedure di legge o del
CCNL, sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione derivanti da provvedimenti disciplinari comminati in conformità alle predette procedure, provvedimenti restrittivi della libertà personale adottati dalla A.G., periodi di malattia eccedenti quelli indennizzati o retribuiti durante i quali viene mantenuta la conservazione del posto.
Con D.M. 16.12.1996, sono state individuate le seguenti ulteriori esclusioni: permessi individuali non retribuiti nel limite massimo di 40 ore l'anno; periodo di assenza dal lavoro per ferie collettive, per i lavoratori che non le abbiano maturate;
periodi di frequenza di corsi di formazione presso le scuole edili non retribuiti dal d.d.l., anche se indennizzati dalle Casse edili.
Ora nel caso di specie, nella quantificazione della contribuzione addebitata, si è tenuto conto di quanto indicato dal suddetto art. 29 e sono state quantificate le giornate previste dal CCNL –
Valle d'AO ed indicate nell'allegato 1 del verbale (tabelle retributive).
In tale allegato sono indicate, per ciascun lavoratore e per ciascun mese i seguenti dati: giornate, ore, imponibile e in alto a sinistra per ciascun lavoratore è riportata la finestra contenente la paga oraria e l'indennità di alta montagna calcolata secondo le tabelle retributive vigenti previste dal CCNL di categoria per la Regione Autonoma Valle d'AO.
I dati retributivi previsti dal CCNL “Operai edili – settore artigianato – Valle d'AO” sono quelli riportati nelle tabelle “paghe artigianato” pubblicate dall'Ente Paritetico Edile della Regione
Autonoma Valle d'AO Valle d'AO; tali dati sono stati applicati nel caso specie.
In sostanza nella quantificazione della contribuzione gli ispettori hanno tenuto conto delle ore prescritte ex art. 29 citato, e delle tabelle retributive di cui al CCNL Edili Valle d'AO con riferimento all'inquadramento di operaio I^ livello.
Ne consegue che la contestazione relativa al numero di giornate calcolate dall è infondata CP_1 in quanto è stata applicata la normativa vigente. CP_ Anche in relazione al Sig. , il calcolo dell' appare corretto. Parte_7
Anche se dall'istruttoria orale è merso che questi abbia prestato solo 6 giorni di attività lavorativa nel mese di luglio 2020, ai sensi dell'art. 29 D.L. n 244/1995 deve essere presa a base dell'imponibile contributivo la retribuzione virtuale: conseguentemente, rileva il periodo di assunzione che, come indicato dalla stessa società nelle comunicazioni obbligatorie inviate al
11 centro per l'impiego, il periodo cui fare riferimento è quello contrattualmente previsto dal
1/7/2020 al 30/7/2020. Appare, quindi, dovuta la somma di €.1.062,79.
Il ricorso, in conclusione, può trovare accoglimento solo negli strettissimi limiti di cui supra.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse possono venire compensate in misura non superiore alla metà, stante la riduzione del capitale e delle sanzioni dovute per tutto quanto sopra argomentato, mentre per il resto seguono la sostanziale soccombenza dell'opponente e vanno liquidate in misura già ridotta di poco superiore ai parametri ministeriali minimi dello scaglione di riferimento (causa previdenziale, scaglione da euro 26.000 ad euro 52.000) per tutte le fasi del giudizio.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:
A) in parziale accoglimento del ricorso, ridetermina la pretesa creditoria dell' in relazione CP_1 al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2024004329/DDL del 19.7.2024 in euro
18.508,74 a titolo di contributi evasi, oltre interessi e sanzioni per evasione dalla data del dovuto fino al saldo;
B) condanna alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute Parte_1 CP_ dall' , che liquida in misura già ridotta in euro 3.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e COA se dovute, compensandole per il resto.
Visto l'art. 429 comma 1 cpc indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione
Così deciso in AO, nella camera di consiglio del 30.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Luca FADDA
12
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
ACCERTAMENTO TIVO DIRITTO CP_
A RECUPERARE definitiva nella causa iscritta al n. 284/2024 R.G. Lav. promossa da: CONTRIBUTI
in persona del Legale Rappresentante,
Parte_1 _________________ rappresentata e difesa, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso, dall'Avv. Mauro PARISI e dall'Avvocato Barbara BROI, con domicilio eletto presso lo Studio dei medesimi Avvocati
Ricorrente
contro
, in persona del Commissario Straordinario Controparte_2
e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio . Rep. 37590/7131 del 23/01/2023, dall'avv. Emilia CONROTTO Persona_1 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in AO al Corso Battaglione AO 39,
Ufficio di Avvocatura dell'Ente
Resistente
In punto a: ACCERTAMENTO NEGATIVO DIRITTO A RECUPERARE CONTRIBUTI CP_1
CONCLUSIONI
I Procuratori della ricorrente chiedono e concludono:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice del Lavoro adito,
In via principale, richiamato qui espressamente in toto quanto nel presente atto descritto, dedotto ed eccepito, fermo l'onere della prova in capo all' in ordine alle pretese di cui è CP_3 causa, accertato il difetto di sussistenza e prova dei supposti e presunti rapporti di lavoro dipendente corso tra la Società Ricorrente e i co.co.co., SI.ri , Persona_2 CP_4
, , , , Persona_3 Controparte_5 Parte_2 Persona_4
e , dichiararsi l'insussistenza e/o l'infondatezza, in fatto e in diritto, e, Per_5 Per_6 comunque, il difetto di piena e univoca prova, dei ritenuti obblighi contributivi -qui oggetto di specifica impugnativa e contestazioni- e delle asserite omissioni contributive, in capo alla
1 Società Ricorrente, di cui Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024004329/DDL del
19.07.2024, prot. inf. n. .0400.19/07/2024.0076985 (cfr. doc. 1) e alla pedissequa CP_1 Pt_3 ad adempiere del 19.07.2024, prot. inf. n. .0400.19/07/2024.0076986 (cfr. doc. 2); inoltre, CP_1 di ogni ulteriore contestazione, pretesa, spettanza o recupero fondato sui medesimi presupposti e titoli di cui al predetto Verbale di accertamento e notificazione.
In via subordinata preliminare, in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la pretesa contributiva dell' , accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione CP_1 quinquennale delle richieste medesime, per quanto riguarda la contribuzione precedente alla data del 11.9.2018.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza, anche parziale della pretesa contributiva dell' , richiamandosi qui in toto le difese ed eccezioni evidenziate nel presente
CP_1 atto e contestandosi recisamente il debito contributivo apoditticamente quantificato dall' ,
CP_1 previo accertamento giudiziale, disposta altresì CTU contabile in ordine all'effettiva base imponibile su cui la Ricorrente sarebbe tenuta a versare la contribuzione obbligatoria eventualmente dovuta, sulla base di quanto effettivamente provato nel corso del giudizio da parte dell' , con scomputo dal calcolo delle giornate non lavorate dai collaboratori di cui in
CP_1 premessa, per ciascun mese preso in considerazione dagli ispettori nel Verbale de quo, accertarsi e dichiararsi che nulla è comunque dovuto all' a titolo di contributi o, comunque,
CP_1 lo è nella corretta e minore misura -attese le premesse in narrativa, qui richiamate in toto- da parte della Ricorrente, ferma la previa e necessaria compensazione di detta ritenuta contribuzione a debito con la contribuzione a credito già versata dall'odierna Ricorrente, per i medesimi periodi e rapporti di lavoro con i predetti lavoratori. Con esclusione, per quanto esporto e qui richiamato, delle sanzioni civili e interessi o con rideterminazione delle medesime maggiorazioni, nella minore misura a titolo di cd. omissione ex art. 116, comma 8, lettera b), L.
388/2000. Con riconoscimento del diritto all'eventuale rimborso dei maggiori importi residui a titolo di contributi, operata la compensazione predetta;
In via subordinata ulteriore, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta, anche parziale, fondatezza del debito portate dai provvedimenti impugnati, per i motivi esposti in narrativa e qui richiamati, accertarsi comunque e in ogni caso non dovute dalla Ricorrente le somme a titolo di sanzioni civili per c.d. “evasione”, ex art. 116, comma 8, lettera b), L. 388/2000, bensì, ove del caso, a minore titolo di cd. “omissione”, ex art. 116, comma 8, lett. a), L. 388/2000, con ricalcolo delle medesime comunque e in ogni caso entro la percentuale massima applicabile ex lege.
Con piena vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre IVA e CPA.
ll Procuratore del resistente chiede e conclude:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di AOSTA, contrariis rejectis, così giudicare:
2 - In via pregiudiziale disporre l'integrazione del contraddittorio a cura di parte ricorrente nei confronti di di AO CP_6
- Nel merito, dato atto che relativamente alla posizione lestino da i dati riportati Parte_2 sul prospetto di regolarizzazione contributiva si intendono riferiti ai mesi di giugno 2020 (10 giorni come da all. 1, 462,08 euro per addebito contributi) e luglio 2020 (23 giorni come da all.
1, - 1062,79 per addebito contributivo), respingere le domande tutte come proposte dalla
[...]
, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, inammissibili ed Parte_1 infondate per tutti i motivi in premessa dedotti, e conseguentemente assolvere l' da ogni CP_1 avversa pretesa, confermando la pretesa creditoria portata dal Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024004329/DDL del 19.07.2024, prot. inf. n. .0400.19/07/2024.0076985 CP_1
e dalla pedissequa Diffida ad adempiere del 19.07.2024, prot. inf. n.
.0400.19/07/2024.0076986, oltre alle ulteriori sanzioni civili;
CP_1
- in subordine, confermare la pretesa creditoria dell' di cui al suddetto verbale unico di CP_1 accertamento e notificazione nella diversa somma che risulterà dovuta per contributi e sanzioni civili per l'indicato periodo per i titoli e le causali dedotte in premessa.
- rigettare la domanda di compensazione formulata in via di subordine in quanto inammissibile;
- rigettare la domanda di riquantificazione delle sanzioni civili
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda subordinata, disporre la compensazione per la minor somma accertanda in corso di causa.
Con vittoria di onorari e spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con ricorso depositato telematicamente il 21.11.2024, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedeva che il Tribunale di AO, in
[...] funzione di Giudice del Lavoro, volesse dichiarare illegittimo il verbale unico di accertamento n.
2024004329/DDL del 19.07.2024, prot. inf. n. .0400.19/07/2024.0076985 e la pedissequa CP_1
Diffida ad adempiere del 19.07.2024, prot. inf. n. .0400.19/07/2024.0076986, ritenendo CP_1 insussistente ogni pretesa contributiva dell' ad esso relativa. CP_3
In particolare, nel merito sosteneva che male avevano fatto gli ispettori a qualificare come dipendenti i numerosi collaboratori (SI.ri , , Persona_2 CP_4 Persona_3 [...]
, , , e CP_5 Parte_2 Parte_2 Persona_4 Per_5 Per_6
di cui al verbale sopra citato e, comunque, contestavano l'ammontare delle sanzioni
[...] iscritte, la parziale prescrizione del credito contributivo e la necessaria compensazione delle somme oggetto di diffida con quanto versato dalla società all' in relazione ai contratti di CP_1 collaborazione disconosciuti.
Si costituiva tempestivamente l' , contestando le pretese attoree e chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso, non opponendosi alla sola istanza di compensazione parziale e chiedendo, comunque, CP_ la chiamata in causa dell' stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione
3 della vertenza, il giudice procedeva nell'istruzione mediante escussione di numerosi testimoni, dopodichè, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione, all'esito della quale, dopo ampia ed articolata trattazione, anche con riferimento alle note autorizzate depositate dalle parti, il giudice decideva la causa come da dispositivo letto in udienza.
***
Ciò premesso, il ricorso può trovare accoglimento solo negli strettissimi limiti di cui infra.
In primis deve essere confermata -quanto all'istanza di chiamata in causa del terzo, il contenuto CP_ dell'ordinanza riservata del 24.2.2025: la chiamata in causa di invero, non appare opportuna, non essendo, da un lato, l' litisconsorte necessario nella presente causa e, CP_3 dall'altro, costituendo la stessa un inutile aggravio processuale, con allungamento dei tempi di decisione della presente causa.
Destituita di ogni fondamento, poi, è l'eccezione di prescrizione formulata dalla ricorrente per il periodo antecedente all'11.9.2018.
Invero, la contribuzione richiesta è relativa al periodo agosto 2018/novembre 2023, per cui l'unica mensilità in astratto prescritta potrebbe essere la prima.
Ciò, però, così non è, poiché, come è noto, la contribuzione mensile deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo, che costituisce, pertanto, il dies a quo del termine prescrizionale: poiché, come si è detto, la prescrizione è stata eccepita solo per il periodo antecedente all'11.9.2018, la difesa attorea non coglie nel segno.
Passando al merito, costituisce ormai jus receptum il principio per cui è onere dell' CP_3 provare i fatti posti a fondamento della propria pretesa contributiva e, pertanto, la sussistenza del vincolo della subordinazione tra i soggetti interessati dall'accertamento ed il supposto datore di lavoro.
Orbene, ritiene il giudicante che l'istruttoria orale espletata -unitamente alla documentazione prodotta dal convenuto- abbia dato piena conferma delle valutazioni di cui al verbale ispettivo.
In particolare, è emerso chiaramente che i presunti collaboratori fossero totalmente privi di qualsivoglia mezzo strumentale -anche il più semplice-, venissero retribuiti mensilmente con un compenso, non sopportassero alcun rischio di impresa e dovessero seguire pedissequamente le direttive del legale rappresentante della società.
Così, esemplare appare la deposizione del sig. , a detta del quale “non sono stato sentito CP_4 dagli ispettori, dal 2018 al 2020 sono stato residente a [...]ed ho collaborato con questa società. Svolgevo lavori edili, tipo tinteggiare, spaccare pareti e via dicendo. Per quanto concerne la tinteggiatura, il materiale (pittura, rulli e via dicendo) mi veniva fornito dalla società, anche le altre attrezzature (tipo mazze) che utilizzavo mi venivano fornite dalla società.
A.D.R.: Non avevo la partita IVA, oltre all'attività con la ricorrente non ho svolto altri lavori nel periodo estivo.
A.D.R.: Sinceramente io all'inizio pensavo di lavorare come dipendente, ero appena arrivato dall'Albania, io ho lavorato come “stagionale” per la ricorrente, non ho firmato un contratto di
4 lavoro. A me veniva consegnata una busta paga, sinceramente non mi ricordo gli accordi, è passato del tempo, non so dire se venissi pagato a giornate o ad ore, mi ero accordato con il qui presente sig. . Per_7
A.D.R.: Mi ricordo del sig. , che attende fuori, ha lavorato con me in qualche Persona_3 Per_ cantiere, non è che lavorassimo sempre insieme;
mi ricordo del sig. , era un brasiliano che ha lavorato con me il primo anno, mi ricordo anche di , era un brasiliano, entrambi CP_5 si occupavano di lavori edili per la società. Ho lavorato anche con il sig. , un Parte_2 brasiliano che faceva anche lui lavori edili per la società; non m ricordo di , neppure Per_4 Per_ dei sig.ri
A.DR.: Non so dire se i soggetti sopra nominati utilizzassero strumenti loro o della società, più
o meno ci occupavamo degli stessi lavori edili.
A.D.R..: Ripeto, io inizialmente ho iniziato a lavorare come se fossi un dipendente, poi man mano che passava il tempo il sig. mi indicava solo gli appartamenti da ristrutturare Parte_4 ed io lavoravo senza bisogno di specifiche indicazioni, mi bastava vedere l'appartamento per capire cosa fare. Ovviamente per accedere ai locali dovevo farmi aprire dal sig. non Parte_4 avevo la disponibilità delle chiavi.
A.D.R.: Il sig. viveva a Cervinia, comunque non a Chatillon, per cui io mi recavo nei Parte_4 cantieri prendendo l'autobus di linea da Chatillon. Io non mi ricordo di non essere andato al lavoro quando me lo chiedeva il sig. andavo sempre. Parte_4
A.D.R.: Ripeto io durante la “stagione” (maggio/ottobre) ho lavorato solo per il sig. Parte_4 al di fuor di questo periodo ho lavorato presso un albergo, d'inverno a Cervinia non si poteva lavorare nell'edilizia”.
Appare, quindi, lampante l'atteggiarsi del rapporto con la società, tanto che il teste ha mostrato tutto il suo stupore nel comprendere di non essere stato assunto come dipendente: egli, infatti, non possedeva nessuno strumento (venendogli fornita dall'attrice anche della pittura necessaria per tinteggiare le pareti) e doveva seguire le puntuali direttive del sig. Parte_4 Per_ Del tutto analoghe sono le dichiarazioni rese dal sig. secondo cui
“Ho lavorato insieme al qui presente sig. che svolge funzioni di interprete, doveva essere CP_4 nel 2018, prima del Covid.
A.D.R.: Io lavoravo per la società 4 mesi di estate, in inverno lavoravo presso un albergo.
Il giudice dà atto che a questa domanda effettuata in italiano il teste ha risposto in italiano senza traduzione.
A.D.R.: Per la società ho lavorato d'estate solo nel 2018 e nel 2023, forse era il 2022.
A.D.R.: Quando sono arrivati gli ispettori, io avevo un contratto come operaio dipendente non come collaboratore. Ora che il giudice mi rilegge le dichiarazioni rese agli ispettori, ci deve essere stato un errore, in quanto io nel 2019 non ho lavorato per la ricorrente, in quanto ero dipendente di un hotel, ho anche le buste paga.
5 A.D.R.: Insomma, alla fine io ho lavorato per la ricorrente 2 stagioni estive, nel 2018 e o nel
2022 o nel 2023, non ricordo bene;
in pratica ho lavorato nella “stagione estiva” 5 mesi, perché ad agosto tornavo a Durazzo.
A.D.R.: IO mi occupavo di demolizioni, portare via le macerie, tinteggiare e ripulire gli appartamenti da ristrutturare. Ho che dato l'intonaco all'esterno. Io non avevo alcuna strumentazione, me la forniva tutta il sig Io lavoravo in quei 5 mesi all'anno 5 giorni Parte_4 alla settimana, salivo a Cervina con la mia macchina. Nel primo anno, però, io vivevo in una casa a Cervinia, per cui non dovevo prendere l'auto.
A.D.R.: Io non avevo le chiavi degli appartamenti da ristrutturare, me le dava il sig. Parte_4 comunque non ho molto lavorato negli appartamenti. La società i dava una usta paga, se non sbaglio guadagnavo circa 10 euro all'ora.
A.D.R.: Io lavoravo fisso 8 ore. Ripeto, ino non c'entravo nulla con le chiavi degli appartamenti, ci pensava il sig. Le attrezzature venivano fornite dal sig. ce le portava Parte_4 Parte_4 lui.
A.D.R.: Io quando sono stato sentito dagli ispettori mi sono fatto capire, ho spiegato i lavori che facevo;
comunque quello che è successo l'ho raccontato al giudice, comunque se c'è qualche differenza è giusto quello che ho detto al giudice, nel 2019 non ho lavorato lì, ho dato l'intonaco anche all'esterno”.
Anche in questo caso, almeno per il periodo estivo -quello d'interesse, peraltro- il presunto collaboratore, in realtà, appare aver lavorato alle dipendenze della società a tempo pieno, senza possedere alcuna strumentazione utile e seguendo pedissequamente le disposizioni del leglae rappresentante della s.r.l. . Per_ Medesime considerazioni possono esser svolte per la testimonianza del sig. , connazionale ed amico di famiglia del sig. che si è espresso nei seguenti termini: Parte_4 Per_
“Ho lavorato con i 2 signori albanesi che sono usciti, uno si chiamava l'altro o Per_9 qualcosa di simile. Svolgevamo lavori edili, non avevo la partita IVA, lavoravamo a Cervinia. Già la mia famiglia conosceva quella del sig. è il sig, che mi ha proposto il Parte_4 Parte_4 lavoro ed io ho accettato.
A.D.R.: Non avevo mai lavorato prima nell'edilizia, che io mi ricordi;
io aggiustavo appartamenti, demolivo, tinteggiavo e via dicendo. Gli attrezzi ed il materiale da lavoro mi era fornito dalla ditta del sig. il sig. ci aveva indicato un magazzino dove recuperare il materiale. Parte_4 Parte_4
Io lavoravo negli interni, per entrare negli appartamenti da ristrutturare le chiavi mi venivano fornite dal sig. Parte_4
A.D.R.: Il sig. ci presentava il lavoro, ad esempio ci diceva che bisognava tinteggiare Parte_4 un appartamento, io mi organizzavo. Io già per mio padre facevo qualche lavoretto, per cui anche se non l'avevo mai fatto come attività professionale, qualche conoscenza nell'edilizia ce l'avevo.
6 A.D.R.: Io ero già capace di usare il demolitore. Orientativamente lavoravo per la ditta del ricorrente tra maggio e settembre, comunque nella stagione estiva, perché di inverno a Cervinia non si riesce a lavorare nell'edilizia. Non mi sembra che mi venisse consegnata una specie di busta paga, anzi forse sì. Il compenso era corrisposto ad ore, orientativamente potevano essere
10 euro all'ora, ma non ricordo con precisione;
vivevo nel condominio Circus.
A.D.R.: Orientativamente lavoravo circa 8 ore al giorno, nelle ore in cui si lavora solitamente, al sabato non lavoravo e nemmeno alla domenica. Quando sono arrivati gli ispettori non ero presente, già vivevo in Piemonte.
A.D.R.: Io in quelle due “stagioni estive” ho lavorato solo per la ditta del ricorrente, negli altri periodi dell'anno ho lavorato da altre parti, così come negli anni successivi”. Per_ Anche il sig. , quindi, ha affermato di aver lavorato per il periodo di interesse solo per la s.r.l., senza essere in possesso neppure della partita IVA e nemmeno di idonea strumentazione, ricevendo una paga mensile sulla base di un orario fisso di 8 ore giornaliere per cinque giorni la settimana: neppure ipotizzabile, in questa situazione -come in quelle precedenti- è un rischio di impresa. CP Assolutamente sovrapponibile a quella del sig. -soprattutto per il sincero stupore nell'apprendere che il rapporto non era stato regolarizzato nelle forme del lavoro subordinato!-
è la testimonianza resa dal sig. secondo cui “…Se non sbaglio, ho lavorato per la Per_5 ricorrente per 2 anni, nel 2023 e 2024. Mi ricordo di aver lavorato per 3 mesi -da maggio ad inizio agosto, poi mi sono dimesso, anche se il contratto finiva ad ottobre- il primo anno, per 2 mesi il secondo anno, maggio e giugno circa;
in pratica io da 20 anni lavoro in cucina come tuttofare in un albergo di Cervinia, quando albergo è chiuso ho lavorato per questa ditta di lavori edili.
A.D.R.: Pensavo di essere il regola, non ho partita IVA, quando mi chiamava la ditta io andavo, comunque lavoravo in media 5 giorni alla settimana. La società mi forniva tutti gli strumenti, il sig. i diceva cosa fare, ad esempio di andare in un appartamento e facevo un Parte_5 po' di tutto, dalla tinteggiatura a lavori di demolizione e via dicendo.
A.D.R.: In questi 5 mesi io lavoravo solo per la ricorrente, circa 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana. LE chiavi degli appartamenti me e forniva il sg. io non avevo contatti Parte_5 con i proprietari. CP A.D.R.: Conosco oli sig. , ha lavorato per la ricorrente prima di me;
insieme a me ha lavorato il sig. , che è mio cognato. Anche mio cognato lavora negli alberghi a Cervinia, il Persona_3 secondo anno (non ricordo bene se fosse il 2024) ha lavorato con me per i 2 mesi con le mie medesime modalità, non aveva strumenti, prendeva ordini da e lavorava con Parte_5 orario fisso 8 ore circa alla settimana per 5 giorni.
AD.R.: Fuori attende AC AS, è mio figlio, ha lavorato con me con le mie stesse modalità per 2 mesi il secondo anno;
anche lui prendeva ordini da non aveva strumenti, Parte_5 lavorava 5 giorni alla settimana per 8 ore al giorno.
7 A.D.R.: Non sono stato sentito dagli ispettori, forse gli anni erano 2022 e 2023, comunque c'è documentazione perché venivo pagato con bonifico”.
Davvero impossibile, in tale situazione di fatto, è ipotizzare un rapporto inter partes diverso da quello del lavoro subordinato.
E cosa dire delle dichiarazioni del sig. Per_11
A suo dire, “…per 2 mesi circa, nel maggio giugno 2023 ho lavorato per la ricorrente insieme a mio padre;
io normalmente lavoro negli alberghi come cameriere, in quei 2 mesi di chiusura ho lavorato nel 2023 per la ricorrente.
A.D.R.: Io non avevo attrezzatura per realizzare i lavori edili, mi forniva i guanti il sig. Pt_5 per il resto non facevo lavori troppo complessi, più che altro spostavo mobili e cose.
[...]
Era il titolare che mi indicava cosa fare, mi forniva le chiavi degli appartamenti e via dicendo.
A.D.R.: Orientativamente nei 2 mesi ho lavorato per 5 giorni alla settimana per 8 ore, anche se in qualche occasione non ho lavorato per l'assenza del titolare. Avevamo concordato uno stipendio più o meno fisso, che veniva pagato una volta al mese con bonifico bancario, non ricordo bene, ma quando non abbiamo lavorato probabilmente il relativo stipendio ci è stato
“scalato”, se non sbaglio. Era un contratto di collaborazione”.
Insomma, era stato concordato uno stipendio fisso per un orario standard, in assenza di qualsivoglia autonomia del presunto collaboratore, il cui rischio di impresa era tale (se c'è consentito il paradosso) che neppure aveva a disposizione i guanti da lavoro!
Da ultima, va presa in considerazione la testimonianza del sig. , a dire del quale Per_4
“…Io conoscevo il fratello del titolare, in pratica la prima settimana ho alloggiato a Cervinia, poi nel fine settimana sono tornato ad AO, ho ancora lavorato 2 giorni nella settimana successiva viaggiando da AO a Cervina e poi ho smesso.
A.D.R.: In pratica sono stato assunto da altro datore di lavoro, per cui ho smesso di lavorare per la ricorrente.
A.D.R.: In quei 6 iorni che ho lavorato per la ricorrente facevo un orario di 8 ore, dalle 8 alle 17 con pausa pranzo;
mi sono occupato del livellamento di un terreno con dei picconi o attrezzi simili che mi aveva consegnato il sig. Parte_5
A.D.R.: Con me lavoravano AL LE -albanese- ed i miei connazionali e Parte_2
; io in particolare ho lavorato con nel livellamento del terreno;
gli orari CP_5 Parte_2 erano tutti uguali, dalle 8 alle 17 con mezz'ora di pausa pranzo, al sabato e domenica non ho lavorato.
A.D.R.: Non sono stato sentito dagli ispettori;
se non sbaglio avevo pattuito un compenso a giornata, che mi è stato pagato con bonifico”.
Insomma, quanto al disconoscimento dei contratti di collaborazione de quibus, si può davvero concludere che non è usuale nella pratica giudiziaria rinvenire tanti e così concordanti elementi in ordine alla sussistenza di un vincolo di subordinazione tra presunti lavoratori autonomi ed ipotetica società committente.
8 De hoc satis!
***
Ciò detto in punto an, la difesa della ricorrente, anche a fronte del quadro probatorio sopra descritto, ha molto abilmente incentrato le proprie argomentazioni, nel corso delle due discussioni, in ordine al quantum delle pretese contributive.
A tal proposito, come già accennato nello stesso verbale di accertamento, dalla somma pretesa dall'Istituto devono esser detratti gli importi già versati dall'attrice alla Gestione Separata:
l'Ispettore ha confermato la circostanza, riferendo testualmente che “come già Tes_1 indicato nel verbale, dal capitale indicato dovranno essere scomputati i versamenti effettuati dalla società alla gestione separata, che risultano regolarmente effettuati;
si tratta di 27.520,80 euro, come già indicato, l'accertamento in punto capitale era pari a circa 40.00 euro, oltre sanzioni ed accessori, che dovranno essere ricalcolati in proporzione al dovuto”.
In parte qua, pertanto, la pretesa attorea può ritenersi fondata.
A differenti conclusioni, invece, si perviene in ordine alle ulteriori contestazioni del quantum.
Secondo l'ormai assolutamente consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, (vds.
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12898 del 26/06/2020) “nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, l'ente previdenziale può fornire prova della congruità dell'indennità corrisposta al lavoratore attraverso attestazione resa dal direttore della sede erogatrice: infatti, poiché l' svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti CP_3 amministrativi, tali atti sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento”.
Applicato, mutatis mutandis, il principio di cui sopra ai conteggi di cui trattasi, detti documenti, appaiono, da un lato, assistiti da una presunzione di legittimità; dall'altro le contestazioni dell'opponente appaiono in parte generiche, essendo agevolmente sostenibile che, se non sono indicati versamenti in ordine ad un determinato dipendente, ciò sta a significare il datore di lavoro non ha adempiuto al proprio obbligo contributivo.
In particolare, per quanto riguarda l'esonero di cui alle L. n 234/2021 e 197/2022 si rileva che si tratta di un esonero parziale previsto sulle quote a carico dei lavoratori dipendenti, che si sostanzia in una riduzione contributiva per il lavoratore, ma non incide sulla contribuzione dovuta dalla ditta: poiché gli unici beneficiati sono i lavoratori, la circostanza non rileva nel caso di specie.
Analoghe considerazioni possono valere per l'inapplicabilità delle agevolazioni contributive di cui all'art. 29 dl. 244/1995: le stesse, infatti, potevano essere riconosciute solo in caso di formale istanza presentata nei termini di legge e, certo, non ex officio all'esito del presente giudizio.
Non resta, allora, che verificare l'esattezza del quantum richiesto dall' alla luce delle CP_3 residue doglianze attoree.
9 Nulla quaestio in ordine all'indennità di montagna, quantificata nel CCNL Valle d'AO in euro
2,05 per gli anni 2018-2019 2020 e in euro 2,14 per l'anno 2022 ed euro 2,17 per l'anno 2023 ed applicata per tutti i giorni previsti come da CCNL, come a breve si dirà.
Notoriamente il luogo di lavoro (Cervinia) è posto oltre i mt 2000 e, pertanto, l'indennità è stata calcolata per tutti i lavoratori e per tutto il periodo di lavoro come da tabella allegata al verbale: comunque la circostanza è stata confermata dall'Ispettore in sede di esame testimoniale.
Lo stesso può dirsi per l'indennità di mensa che va inserita nel calcolo dell'imponibile.
Ed invero, la misura dell'indennità di mensa addebitata in sede ispettiva (euro 0,660,) è prevista proprio dalle tabelle retributive vigenti come elemento della retribuzione lorda;
tale indennità è, peraltro, prevista dall'art. 8 del Contratto Collettivo Regionale di lavoro del 2013 per i dipendenti delle imprese edili industriali ed artigiane della Valle d'AO ed è considerata a tutti gli effetti parte integrante della retribuzione come, per l'appunto, previsto nelle tabelle vigenti.
Per quanto riguarda, ancora, l'accantonamento alla , risulta chiaramente dagli atti Parte_6 che l'accantonamento alla è stato fatto nella misura corretta del 18,50%: tale Parte_6 percentuale è infatti compresa nel calcolo del 12,10 della paga oraria.
Ultima questione, infine è quella del calcolo delle giornate utili ai fini dell'individuazione della contribuzione.
A tal proposito, l'art.29, D.L. n 244/1995 testualmente recita:
“1. I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, in materia di minimali di retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a quest'ultima norma rientrano, secondo le misure previste dall'art. 9 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili…..”.
AL luce di tale norma, pertanto, la contribuzione dovuta deve essere calcolata sulle ore di lavoro previste dal CCNL e non sulle ore di lavoro effettivamente prestate con esclusione delle
10 assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività con intervento Cig, di altri eventi indennizzati e degli eventi economici per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le Casse edili.
Come evidenziato nel verbale ispettivo, l' ha evidenziato altre cause di esclusione CP_1 dall'obbligo contributivo “virtuale” non previste espressamente dalla legge;
tali cause sono le seguenti: aspettativa per servizio militare, per ricoprire cariche sindacali o funzioni elettive, permessi sindacali non retribuiti, assenze per malattie del bambino, aspettative in base alle norme per i tossicodipendenti, aspettative per motivi privati previste dal CCNL, assenze ingiustificate con perdita della retribuzione sanzionate secondo le procedure di legge o del
CCNL, sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione derivanti da provvedimenti disciplinari comminati in conformità alle predette procedure, provvedimenti restrittivi della libertà personale adottati dalla A.G., periodi di malattia eccedenti quelli indennizzati o retribuiti durante i quali viene mantenuta la conservazione del posto.
Con D.M. 16.12.1996, sono state individuate le seguenti ulteriori esclusioni: permessi individuali non retribuiti nel limite massimo di 40 ore l'anno; periodo di assenza dal lavoro per ferie collettive, per i lavoratori che non le abbiano maturate;
periodi di frequenza di corsi di formazione presso le scuole edili non retribuiti dal d.d.l., anche se indennizzati dalle Casse edili.
Ora nel caso di specie, nella quantificazione della contribuzione addebitata, si è tenuto conto di quanto indicato dal suddetto art. 29 e sono state quantificate le giornate previste dal CCNL –
Valle d'AO ed indicate nell'allegato 1 del verbale (tabelle retributive).
In tale allegato sono indicate, per ciascun lavoratore e per ciascun mese i seguenti dati: giornate, ore, imponibile e in alto a sinistra per ciascun lavoratore è riportata la finestra contenente la paga oraria e l'indennità di alta montagna calcolata secondo le tabelle retributive vigenti previste dal CCNL di categoria per la Regione Autonoma Valle d'AO.
I dati retributivi previsti dal CCNL “Operai edili – settore artigianato – Valle d'AO” sono quelli riportati nelle tabelle “paghe artigianato” pubblicate dall'Ente Paritetico Edile della Regione
Autonoma Valle d'AO Valle d'AO; tali dati sono stati applicati nel caso specie.
In sostanza nella quantificazione della contribuzione gli ispettori hanno tenuto conto delle ore prescritte ex art. 29 citato, e delle tabelle retributive di cui al CCNL Edili Valle d'AO con riferimento all'inquadramento di operaio I^ livello.
Ne consegue che la contestazione relativa al numero di giornate calcolate dall è infondata CP_1 in quanto è stata applicata la normativa vigente. CP_ Anche in relazione al Sig. , il calcolo dell' appare corretto. Parte_7
Anche se dall'istruttoria orale è merso che questi abbia prestato solo 6 giorni di attività lavorativa nel mese di luglio 2020, ai sensi dell'art. 29 D.L. n 244/1995 deve essere presa a base dell'imponibile contributivo la retribuzione virtuale: conseguentemente, rileva il periodo di assunzione che, come indicato dalla stessa società nelle comunicazioni obbligatorie inviate al
11 centro per l'impiego, il periodo cui fare riferimento è quello contrattualmente previsto dal
1/7/2020 al 30/7/2020. Appare, quindi, dovuta la somma di €.1.062,79.
Il ricorso, in conclusione, può trovare accoglimento solo negli strettissimi limiti di cui supra.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse possono venire compensate in misura non superiore alla metà, stante la riduzione del capitale e delle sanzioni dovute per tutto quanto sopra argomentato, mentre per il resto seguono la sostanziale soccombenza dell'opponente e vanno liquidate in misura già ridotta di poco superiore ai parametri ministeriali minimi dello scaglione di riferimento (causa previdenziale, scaglione da euro 26.000 ad euro 52.000) per tutte le fasi del giudizio.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:
A) in parziale accoglimento del ricorso, ridetermina la pretesa creditoria dell' in relazione CP_1 al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2024004329/DDL del 19.7.2024 in euro
18.508,74 a titolo di contributi evasi, oltre interessi e sanzioni per evasione dalla data del dovuto fino al saldo;
B) condanna alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute Parte_1 CP_ dall' , che liquida in misura già ridotta in euro 3.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e COA se dovute, compensandole per il resto.
Visto l'art. 429 comma 1 cpc indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione
Così deciso in AO, nella camera di consiglio del 30.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Luca FADDA
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